Foglio Informativo GARANZIA



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Foglio Informativo - rev 11 (14.10.2013).doc - Pag. 1 di 5 Foglio Informativo GARANZIA Informazioni sul Confidi CONFIDI LOMBARDIA S.C. Sede Legale - Via Cefalonia, 60-25124 Brescia Sede Amministrativa - Via Cefalonia, 56-25124 Brescia - Tel. 030.2428020 - Fax 030.225794 e-mail: servizioclienti@confidilombardia.it - http: www.confidilombardia.it Registro Imprese di Brescia 80009890171 - P.IVA: 01220100174 - Cod Fisc.: 80009890171 Numero di iscrizione all elenco della Banca d Italia di cui all art. 155, comma 4, del d. lgs. n. 385/93 (TUB): 27332 Numero Iscrizione Elenco Speciale della Banca d'italia di cui all'art. 107 TUB: 19524.8 Albo Naz. Soc. Cooperative Mutualità Prevalente N. A144169 - R.E.A. 198647 Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede (da compilarsi a cura del soggetto di Confidi Lombardia incaricato dell offerta) Nome: Cognome: Dipendente/collaboratore del Confidi Lombardia s.c. sede di Mediatore finanziario (Iscritto nell albo) n. Agente in attività finanziaria (Iscritto nell elenco) n. Indirizzo Telefono Fax E-mail Caratteristiche della garanzia La garanzia di Confidi Lombardia si configura nei confronti del cliente/socio come un credito di firma. È così definita la garanzia prestata da Confidi Lombardia, su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/socio dalle Banche e da altri Intermediari finanziatori. La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'intermediario Finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dell'intermediario finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stessa. Nel caso in cui il cliente/socio (ossia, il debitore principale) e gli eventuali garanti risultino inadempienti, Confidi Lombardia/l'Intermediario finanziatore procederà all escussione del debito. Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Confidi Lombardia, dalla restituzione al Confidi stesso di quanto corrisposto a seguito dell avvenuta escussione. Quando il Confidi rilascia una garanzia diretta e cioè una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile, le banche e gli intermediari finanziatori garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del cliente/socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente/socio inadempiente. Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, le banche e gli intermediari finanziatori garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del cliente inadempiente. Sono garantibili tutte le linee di credito, per cassa e per firma, messe a disposizione dall Intermediario finanziatore. La garanzia è prestata da Confidi Lombardia per un ammontare di norma del 50% e comunque non superiore all'80% delle somme dovute all'intermediario finanziatore dall Impresa (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'intermediario Finanziatore) in relazione all'importo residuo del finanziamento risultante alla data di escussione della garanzia. La Lettera di Garanzia rilasciata da Confidi Lombardia determina per ogni operazione l esatto limite percentuale della garanzia e l importo massimo garantito.

Foglio Informativo - rev 11 (14.10.2013).doc - Pag. 2 di 5 Le garanzie rilasciate da Confidi Lombardia potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici e in tal caso in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire a Confidi Lombardia tutta la documentazione necessaria per l espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati. L eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti, nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i clienti/soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai clienti/soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i clienti/soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei clienti/soci debitori (cfr. il successivo punto principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi ). Principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi Per richiedere l intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente e di norma diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo due azioni e versando il relativo valore pari a 500,00. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella seduta del 29/03/2012 che il rilascio da parte del Confidi delle garanzie richieste dai soci è subordinato alla sottoscrizione da parte dei soci richiedenti di azioni aggiuntive come Contributo di Patrimonializzazione finalizzato ad incrementare il capitale sociale per favorire l'operatività ordinaria nell'interesse dei soci. Il numero di azioni da sottoscrivere come Contributo di patrimonializzazione (oltre al minimo necessario per associarsi a Confidi Lombardia) è calcolato percentualmente sul valore della garanzia rilasciata con un minimo dello 0,20% e un massimo del 3,50% arrotondato per eccesso al valore nominale dell'azione o al suo multiplo più prossimo. Le aliquote percentuali sono determinate in funzione della classe di rating attribuita da Confidi Lombardia al Socio richiedente sulla base del bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, in funzione al fatto che l'impresa abbia partecipato all'aumento di capitale della società deliberato nel 2011 e/o sia associata ad una delle associazioni territoriali di cui all'art. 5 bis dello Statuto di Confidi Lombardia Il contributo di patrimonializzazione è richiesto su tutte le nuove domande di garanzia e, per la prima volta, su tutti i "rinnovi" di garanzia di breve termine. In seguito, tale contributo dovrà essere versato nel solo caso di richieste di garanzia in aumento rispetto al rischio di credito residuo del socio. In quest'ultimo caso il contributo di patrimonializzazione sarà determinato sulla differenza tra la garanzia in attesa di rilascio e l'importo di rischio di credito residuo. Tale contributo è dovuto solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. Il pagamento del valore delle azioni sottoscritte dovrà essere effettuato mediante bonifico in fase di riconoscimento delle spese e delle commissioni al Confidi. Il valore è restituibile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet www.confidilombardia.it. Possono richiedere la garanzia anche i soci dei Confidi soci. In questo caso il cliente non deve diventare socio di Confidi Lombardia né versare il contributo di patrimonializzazione. Per il rilascio della garanzia richiesta il cliente/socio deve sostenere i seguenti oneri: Commissioni per la prestazione della garanzia. Il cliente/socio deve remunerare il Confidi per le spese di istruttoria della pratica e per il rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso, da parte del cliente/socio, del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziatori. La remunerazione è determinata in percentuale sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi, in funzione della durata della stessa e con riferimento: alla dimensione dell'impresa rispetto al fatturato, alla tipologia del finanziamento concesso e/o da concedere dall intermediario finanziatore e all eventuale controgaranzia rilasciata al Confidi da altri soggetti. Importo minimo delle commissioni: 250 Sulle commissioni di garanzia si applica uno sconto pari a: almeno il 5% fino ad un massimo del 25% in caso di finanziamenti con controgaranzia FCG. 10% in caso di finanziamenti con controgaranzia Finpiemonte o Artigiancassa Piemonte; 25% in caso di finanziamenti con controgaranzia FEI.

Foglio Informativo - rev 11 (14.10.2013).doc - Pag. 3 di 5 Elenco Prodotti (Forma Tecnica da garantire) IMPRESE RETAIL (fino a 5 mil. Fatturato) Commissione massima annua calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi IMPRESE CORPORATE (oltre 5 mil fatturato) Commissione massima annua calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi SOCI NON SOCI SOCI NON SOCI Apertura credito c/c 4,95 % 6,10 % 5,85 % 7,00 % Anticipi Import 4,95 % 6,10 % 5,85 % 7,00 % Anticipo su Contratti 4,95 % 6,10 % 5,85 % 7,00 % Smobilizzo Crediti S.B.F. 4,40 % 5,60 % 5,20 % 6,40 % Anticipo Fatture Italia 4,40 % 5,60 % 5,20 % 6,40 % Anticipi Export 4,40 % 5,60 % 5,20 % 6,40 % Fidejussione Bancaria/ Castelletto Fidejussioni 4,95 % 6,10 % 5,85 % 7,00 % Anticipo Credito IVA 4,60 % 5,80 % 5,50 % 6,70 % Competenze Aggiuntive Personale (13ma e 14ma)/ Acconti Imposte 4,60 % 5,80 % 5,50 % 6,70 % Finanziamenti finalizzati (Investimenti, Nuove Iniziative Imprenditoriali,, Innovazione e 3,45 % 4,60 % 4,10 % 5,30 % Competitività, Agroindustria Lombardia) Finanziamenti non finalizzati (Liquidità, Ricapitalizzazione aziendale, Costituzione Scorte, Imprenditoria Giovanile, Consolidamento B/T, Consolidamento 4,60 % 5,80 % 5,50 % 6,70 % debiti, Antiusura ex L. 108/96, Finanziamento TFR) Leasing immobiliare 3,45 % 4,60 % 4,10 % 5,30 % Leasing strumentale/autoveicoli 3,45 % 4,60 % 4,10 % 5,30 % Gli oneri per il rilascio della garanzia devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi mediante bonifico, di norma per il tramite dell intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente con la domanda di garanzia e comunicata all intermediario finanziatore. Le predette commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente/socio. Per ottemperare agli obblighi in materia di Trasparenza, Confidi Lombardia è tenuto a comunicare agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG dell operazione. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l.n. 108/1996) può essere consultato presso le sedi territoriali e sul sito di Confidi Lombardia www.confidilombardia.it. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di Confidi,non sia superiore. Costi per variazioni post erogazione Operazioni Ripianificazioni di posizioni (in bonis, in incaglio) e Moratorie entrambe da accordi privati Ripianificazioni e moratorie da Accordi ABI- MEF (ex. Accordo per il Credito 2013) Accolli o altre operazioni di trasferimento di garanzia Ristrutturazioni ex legge fallimentare e ripianificazioni di posizioni in sofferenza Costi Percentuali di commissione di garanzia vigenti, la cui misura massima è indicata nella tabella sopra riportata, da moltiplicare per la quota di garanzia residua e per il periodo tra la vecchia scadenza e la nuova scadenza prevista. Percentuale della commissione di garanzia applicata all'origine del finanziamento moltiplicata per il periodo di sospensione/allungamento e per la garanzia residua. spese di istruttoria pratica pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento garantito con un minimo 250,00 e un massimo di 1.500,00 per le imprese retail ed un massimo di 2.500 per le imprese corporate. costi da valutare caso per caso e comunque non superiori alla percentuale massima indicata nella tabella sopra riportata per tipologia di prodotto.

Foglio Informativo - rev 11 (14.10.2013).doc - Pag. 4 di 5 Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il cliente/socio deve sostenere i seguenti oneri: (cfr. il precedente punto Caratteristiche della Garanzia ) 1. Interessi di mora su crediti per cassa. Sono determinati con riferimento all ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse pari al 6% così come riportato nella seguente formula di calcolo: Interessi di mora = Capitale x giorni x 6 36.500 2. Spese di recupero dei crediti per cassa. Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei clienti debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi Clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L intervento del Confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i clienti/soci debitori inadempienti, all atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa del Confidi verso i clienti/soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti clienti/soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti/soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente/socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a Funzione Gestione Reclami Confidi Lombardia s.c. Via Cefalonia, 56 25124 Brescia o via e-mail all indirizzo: reclami@confidilombardia.it. La Funzione Gestione Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata alla Funzione Gestione Reclami. Se il Confidi dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso alla Funzione Gestione Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Confidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 1. Per sapere come rivolgersi all Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Confidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'italia ( 2 ). Confidi Lombardia mette a disposizione dei clienti/soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.confidilombardia.it - le guide relative all accesso all ABF. Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d Italia. Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Lombardia in relazione a ciascuna tipologia di operazione. 1 )Cfr. Provvedimento della Banca d Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. 2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

Foglio Informativo - rev 11 (14.10.2013).doc - Pag. 5 di 5 Confidi: i consorzi e le società che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Finpiemonte ed Artigiancassa Piemonte: indicano un sistema di fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi. Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all estero. Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia. Imprese Retail: imprese con un fatturato, all'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro. A loro volta le Imprese Retail si dividono in "POE - Piccolo Operatore Economico" e "Small Business". Le POE hanno un fatturato non superiore a 1,5 milioni di euro. Imprese Corporate: azienda con un fatturato, all'ultimo bilancio approvato, superiore a 5 milioni di euro. Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi. Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce Confidi Lombardia. Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso. Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confidi Socio che ha stretto accordo con Confidi Lombardia per ottenere garanzie per i propri soci. Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per dipendenza si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Socio del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.