CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 510 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Cappon, Stoppato, Caner e Finco INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 marzo 2015.
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA R e l a z i o n e: Il seguente progetto di legge intende integrare alcune soluzioni disposte da Regioni e Comuni finalizzate alla prevenzione la c.d. ludopatia e porre delle limitazioni al gioco d azzardo legale. Lo scopo del progetto è di scongiurare fattori di disgregazione del tessuto sociale, incrementando la sicurezza di singoli e comunità, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli. Allo stato attuale, i giocatori abituali sono stimati essere circa 15 milioni. Di essi, 3 sono considerati a rischio patologico, mentre 800.000 sono da considerarsi già patologici. Le conseguenze della ludopatia non sono ascrivibili solamente alla sfera individuale ma inficiano l armonia dei nuclei familiari e il benessere economico degli stessi. Particolarmente allarmanti sono i dati che evidenziano la relazione tra condizione di inoccupazione e gioco d azzardo: il 66% dei disoccupati sarebbe costituito da giocatori abituali. Su vasta scala, è acconcio dedurre che la dipendenza dal gioco costituisca un fattore di sfaldamento sociale, poiché rafforza meccanismi che dall individuo si scaricano irrimediabilmente sul prossimo, sulle aggregazioni naturali e sulla collettività. Tali conseguenze possono essere valutabili sia in termini qualitativi che quantitativi. Nel primo caso, si rileva un indebolimento del benessere psichico del singolo e della serenità dei gruppi, nel secondo, un consistente sperpero di risorse che altrimenti potrebbero essere impiegate nel risparmio, nella formazione, negli investimenti. I costi della ludopatia, per lo Stato, allo stato attuale, ammontano a 6 miliardi l anno. Le misure che seguono, puntano a circoscrivere lo spazio del gioco d azzardo legale, nella tutela sia della salute del giocatore, sia dell iniziativa economica e della sicurezza dell esercente. 1
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INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione Veneto tutela le categorie e gli individui maggiormente vulnerabili e previene il gioco d'azzardo patologico. Stabilisce, inoltre, misure ed interventi finalizzati a contrastare la ludopatia e contenere l'impatto sociale negativo della pratica del gioco. Art. 2 - Disposizioni per il regolamento dell'accesso ai locali dotati di apparecchiature per il gioco d azzardo e individuazione delle aree. 1. Si dispone il divieto di accesso per i minori di 18 anni in locali giocoscommessa, eventi ippici, sportivi e non sportivi, nonché locali generalisti nei quali siano presenti apparecchi finalizzati al gioco d azzardo legale. 2. Si dispone la riduzione degli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento delle slot machine ai lassi orari compresi tra le ore 10 e le ore 13 e tra le ore 17 e le ore 22. Art. 3 - Distanza minima da luoghi aperti al pubblico. 1. Si dispone il divieto di collocare apparecchi nel raggio di 500 metri da scuole, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, ambulatori e ospedali, case di riposo, hospice, strutture per categorie protette e luoghi di aggregazione giovanile. 2. Il divieto di cui al comma 1, si estende a luoghi di aggregazione informale, quali le pensiline, le sale d attesa le aree di sosta del trasporto pubblico. 3. Il divieto generale di cui ai commi 1 e 2, si applica alle macchine erogatrici automatiche mobili atte alla vendita di biglietti della lotteria gratta e vinci. Art. 4 - Pubblicità sui mezzi di trasporto locale e regionale. 1. Si dispone il divieto di effettuare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio delle sale del gioco d azzardo. Art. 5 - Obblighi e premialità per gli esercenti. 1. L esercente che cogliesse il minore di 18 anni in flagranza, ha l obbligo di notificare immediatamente alla famiglia del minore. 2. Sospensione della licenza da uno a tre mesi per gli esercenti che non vigilino sull accesso agli apparecchi ed abbiano permesso la fruizione degli apparecchi ai minori di 18 anni. 3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito. Art. 6 - Applicazione dell'aliquota IRAP. l. A decorrere dal l gennaio 2016 e per tre esercizi finanziari, sono soggetti all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco. 3
2. A decorrere dal l gennaio, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco sono soggetti all'aliquota IRAP aumentata di un punto percentuale. Art. 7 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all upb U0248 Spesa Sanitaria Corrente del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015//2017. 4
INDICE Art. 1 - Finalità.... 3 Art. 2 - Disposizioni per il regolamento dell'accesso ai locali dotati di apparecchiature per il gioco d azzardo e individuazione delle aree.... 3 Art. 3 - Distanza minima da luoghi aperti al pubblico.... 3 Art. 4 - Pubblicità sui mezzi di trasporto locale e regionale.... 3 Art. 5 - Obblighi e premialità per gli esercenti.... 3 Art. 6 - Applicazione dell'aliquota IRAP.... 3 Art. 7 - Norma finanziaria.... 4 5