AGEA 2017 PROT. N DEL 3 MARZO A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, Trento

Documenti analoghi
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

AGEA Prot del A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, Trento

AGEA 2018 PROT. N DEL 22 GENNAIO A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, TRENTO

All Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA

All Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA

AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari A.G.R.E.A APPAG Trento ARCEA ARPEA A.R.T.E.A. A.V.E.P.A AGEA

Organismo Pagatore AGEA SEDE. Veneto - AVEPA Via N. Tommaseo, PADOVA

Organismo Pagatore AGEA - Ufficio Monocratico - Area Controlli - Area Autorizzazione Pagamenti SEDE

All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. All. All. All

All Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. Via N. Tommaseo, PADOVA. Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA

All. All. All. All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. All

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 9 LORO SEDI

All. All. All. ARPEA Via Bogino, Torino. All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. All

A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, TRENTO. Via E.Molè CATANZARO. All

All. Agli. All. All. All. All. All

Basilicata - ARBEA Via della Chimica POTENZA (Att.ne Dr. Di Mauro) fax 0971/601547

Manuale di procedura per la costituzione/il trasferimento del fascicolo aziendale in OP diverso da quello di competenza

Organismo Pagatore AGEA - Area Aut. Pagamenti - Area Controlli SEDE

Via S. Donato 42/ Firenze. Largo Caduti del Lavoro, Bologna. Via N. Tommaseo, Padova

Prot. N. UMU

Istruzioni operative n. 45 TUTTI GLI AGRICOLTORI. E p.c.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA RICHIESTA DI AIUTO ALLA RIDUZIONE TEMPORANEA DELLA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO Reg (UE) 1216/2016

Manuale di procedura per la costituzione/il trasferimento del fascicolo aziendale in OP diverso da quello di competenza

All. All. All. All. All. All. All

A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, TRENTO. Via E.Molè CATANZARO. All

Prot. N. AGEA.UMU Roma li. 22 APRILE 2011 CIRCOLARE N 21 PRODUTTORI INTERESSATI ALLA REGIONE SICILIANA VIA REGIONE SICILIANA PALERMO

All AGEA Area Autorizzazione pagamenti - Area Controlli Via Torino, ROMA. All A.R.T.E.A. Via S. Donato 42/ Firenze

La normativa vigente per la protezione degli animali negli allevamenti ai fini della condizionalità

CIRCOLARE N. 22. Produttori interessati. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, ROMA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 16 dicembre 2015, n.728

SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO IPPICO.

Organismo Pagatore della Regione Lombardia Piazza IV novembre, Milano. Finpiemonte Via Bogino, Torino

A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, TRENTO. Via E.Molè CATANZARO. All

Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. Via N. Tommaseo, PADOVA. Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI COLTURA 3 dicembre 2014, n. 428

Prot. N. UMU.848. Roma li. 14 maggio 2015 ISTRUZIONI OPERATIVE N 27 PRODUTTORI INTERESSATI ALLA REGIONE ABRUZZO VIA CATULLO PESCARA

Visto il Regolamento di funzionamento dell' ARPEA approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n ;

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N.3

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/21 del

Organismo Pagatore AGEA Sede. A.V.E.P.A Centro Tommaseo Via N. Tommaseo, 67 C-3 p Padova Fax 049/

All. All. All. All. All. All. All. All. All

e, p.c Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, Roma

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Decreto n del 17 novembre 2017

In ogni caso gli IAP devono essere iscritti nello specifico ruolo previdenziale INPS.

All Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. Via N. Tommaseo, PADOVA. Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA

Piemonte ARPEA via Bogino, TORINO

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari SETTORE N. 3

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORADU DE S AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia all Unione europea;

GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N.8 AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

All AGEA - Ufficio Monocratico - Area Controlli - Area Autorizzazione Pagamenti SEDE. Organismo Pagatore della Regione

Oggetto: DOMANDA UNICA 2015 PASCOLAMENTO PRATI ISTRUZIONI OPERATIVE

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.

Organismo Pagatore AGEA. Via Palestro, Roma. A.R.T.E.A. Via S. Donato, 42/ Firenze Fax 055/

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PROPONE di approvare il bando e relative procedure di partecipazione per accedere ai benefici previsti dal Programma

Prot. n. 357 Oggetto: fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario (L.190/2014)

Regione Umbria Giunta Regionale

REGIO NE C AL AB R I A GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N. 8 AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

BANDO PUBBLICO PER L AMMISSIONE AGLI AIUTI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA N. 58/AFP DEL 17/02/2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

All. All. All. All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. All

All Assitol - fax nr All Assobiodiesel fax nr

Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria. N 222 del 19/01/2011. OGGETTO: Reg. CE 1698/ PSR Calabria : Misura

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO 18 febbraio 2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 19 gennaio 2016, n. 4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto del Direttore n. 52 del 22 Aprile 2016

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Decreto n del 21 settembre 2017

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Prot. n.1787 Disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune

Calcolo dell esito Superficie misurata Superficie accertata Superficie determinata Superficie ammissibile «Superficie sanzionata

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile (GU n.104 del ) Titolo I. Disposizioni di carattere generale

All. All. All. ARPEA Via Bogino, Torino. All. All. All. Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. All

Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 8

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE

A AGRO-PASTORALE DETERMINAZIONE N. 7735/142 DEL 7 APRILE 2017

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

CONVENZIONE OPERATIVA TRA AGEA ORGANISMO PAGATORE REGIONE.

A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA. APPAG Trento Via G.B. Trener, TRENTO. Via E.Molè CATANZARO. All

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2015, n. 805

tenuto conto che l allevamento di questa razza ovina è realizzato in modo prevalente nel territorio dell Alta Langa;

Determinazione n o 106 del 17/05/2017 Ufficio FEAGA Erogazioni in. Area Valutazione tecnica e controlli. Gestione titoli e zootecnia

Transcript:

AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Palestro 81 00185 Roma Tel. 06.49499.730 PEC: protocollo@pec.agea.gov.it AGEA 2017 PROT. N. 19393 DEL 3 MARZO 2017 A.G.R.E.A Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38100 Trento ARCEA Cittadella Regionale - Loc. Germaneto 88100 Catanzaro ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino A.R.T.E.A. Via Ruggero Bardazzi, 19/21 50127 FIRENZE A.V.E.P.A Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, 81 00185 ROMA Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB Via Perathoner, 10 39100 Bolzano

Al Al Al Al Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA Caa Liberi Agricoltori Via Angelo Bardoni 78 Roma Caa Liberi Professionisti Via Carlo Alberto 30 10123 Torino E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell Unione europea Via XX Settembre 20 00186 ROMA Alla Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI A SIN S.p.A. Via Curtatone 4/D 00185 ROMA 2

OGGETTO: Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dall articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con la legge 15 dicembre 2016, n.229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 1. Premessa Il Reg. (UE) n. 1613/2016 della Commissione dell 8 settembre 2016 stabilisce un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici assegnando all Italia una dotazione finanziaria di 20.942.300. Il DM 1 marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione prevede una serie di misure eccezionali, distinguendo tra aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale e aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In applicazione di quanto previsto dall art. 2 del Reg. (UE) n. 1613/2016, l Italia intende concedere un sostegno supplementare fino ad un massimo del 100% dell importo assegnato ad ogni Stato membro. L art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1613/2016 stabilisce che le misure oggetto della presente circolare possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per beneficiare degli aiuti previsti dal DM 1 marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione occorre conformarsi ai requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale in materia di identificazione e registrazione dei capi bovini, ovini e caprini e suini. 2. Aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale L art. 1 del DM 1 marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione stabilisce i seguenti aiuti erogabili a livello nazionale: a) Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna, individuate ai sensi dell art. 32, comma 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013, 14.000.000,00. b) Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge, 6.000.000,00. c) Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano la qualità e il benessere degli allevamenti ai sensi della direttiva 2008/120 (CE), 8.348.600,00. 2.1 Aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino L aiuto è concesso alle aziende ubicate in zone di montagna individuate ai sensi dell art. 32, comma 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013 che, nel corso dell anno 2016, abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno o più acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti 3

lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda. L aiuto è concesso, sulla base dei bovini registrati ed identificati nella banca dati nazionale di Teramo (BDN), per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta, presente in azienda al 31 luglio 2016. Si precisa che i beneficiari dell aiuto sono i produttori di latte (cioè i soggetti che consegnano latte, sia detentori che proprietari degli animali) e che, ai fini dei controlli, si utilizzano i dati delle consegne e delle vendite dirette presenti nel SIAN. Nel caso in cui le vendite dirette non siano state registrate nel SIAN, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all Organismo pagatore. L aiuto è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali. L importo unitario dell aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura ( 14.000.000,00) e il numero di vacche ammissibili. L importo unitario così determinato è ridotto: - del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedono i primi cento; - del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedano i primi duecento. 2.2. Aiuto alle aziende di allevamento ovino e caprino L aiuto è concesso per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, sulla base dei dati della BDN. L aiuto è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. I capi pagabili sono individuati singolarmente o desunti dal censimento annuale o dalle movimentazioni comunque registrate in BDN. L importo unitario dell aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura ( 6.000.000,00) e il numero di capi ammissibili. L importo dell aiuto unitario non potrà essere superiore a 15,00 ed eventuali risorse che si rendessero disponibili in ragione del limite sopra indicato saranno destinate al finanziamento della misura di cui al precedente paragrafo 2.1 (Aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino). 2.3 Aiuto alle aziende di allevamento di suini L aiuto è concesso alle aziende suinicole che non si avvalgono della deroga prevista all allegato 1, capitolo 2, lettera c), paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di età. L aiuto spetta ai detentori degli animali. L aiuto è concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le quali un certificato rilasciato da un veterinario iscritto all albo dell ordine professionale attesti il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni. L aiuto è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali. L importo unitario dell aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura ( 8.348.600,00) e il numero di capi ammissibili e viene: 4

maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe; ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime cinquecento; ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime duemila. Fatta salva la maggiorazione di cui al punto precedente, l importo dell aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a 45,00 per scrofa. Eventuali risorse che si rendessero disponibili in ragione del limite sopra indicato saranno destinate al finanziamento della misura di cui al precedente paragrafo 2.1 (Aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino). 2.4 Presentazione e pagamento della domanda di aiuto Ai fini della concessione dell aiuto delle misure di cui al precedente paragrafo 2, gli agricoltori interessati presentano un apposita domanda all Organismo pagatore competente dal 28 marzo 2017 al 17 aprile 2017, secondo le modalità definite dal medesimo Organismo pagatore, nella quale specificano le misure per le quali intendono chiedere l aiuto. Si fa presente che gli Organismi pagatori competenti sono, ciascuno per la rispettiva Regione, l AGREA, l AVEPA, l ARTEA e l OP Lombardia; l Organismo pagatore AGEA è competente per la rimanente parte del territorio nazionale. Gli Organismi pagatori possono attuare un meccanismo di delega dei pagamenti in favore dell OP AGEA, dandone conoscenza ad Agea Coordinamento. Successivamente al decorso del periodo di maturazione delle condizioni di ammissibilità fissate dal DM 1 marzo 2017 n. 940 (30 giugno 2017), gli agricoltori presentano una dichiarazione integrativa le cui informazioni minime sono riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo (Allegato 1 alla presente circolare), entro il termine del 21 luglio 2017. In particolare, per ciascuna misura, devono essere obbligatoriamente riportati i capi per i quali è richiesto l aiuto e, nel caso dell aiuto destinato alle aziende di allevamento di suini, deve essere obbligatoriamente allegato il certificato rilasciato dal veterinario iscritto all albo. La mancanza di detto documento determina l inammissibilità dei capi all aiuto. Si precisa che la dichiarazione integrativa può essere presentata esclusivamente dagli agricoltori che abbiano preventivamente presentato la domanda di aiuto nel periodo 28 marzo 2017-17 aprile 2017. Successivamente alla presentazione delle dichiarazioni integrative gli Organismi pagatori, conclusi i controlli istruttori, trasmettono ad Agea Coordinamento, per ciascuna misura, con le modalità che saranno successivamente comunicate, il numero dei capi ammissibili all aiuto per il calcolo dell importo unitario dell aiuto. Il pagamento dell aiuto deve essere eseguito dall Organismo pagatore entro il 30 settembre 2017, conformemente a quanto prescritto dall art. 1 del Reg. (UE) n. 1613/2016. 5

2.5. Comunicazioni L art. 3, lett. b), del Reg. (UE) n. 1613/2016 stabilisce che gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra l altro, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari entro il 15 ottobre 2017. A tal fine, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea Coordinamento, con le modalità che saranno successivamente comunicate, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura ed il numero di capi pagati entro il 10 ottobre 2017. 3. Aiuti destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 L art. 5 del DM 1 marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione stabilisce i seguenti aiuti erogabili in favore delle sole aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017: a) Sostegno agli allevamenti bovini e bufalini; b) Sostegno agli allevamenti ovicaprini; c) Sostegno agli allevamenti suinicoli. Le risorse finanziarie relative ai suddetti aiuti ammontano a complessivi 13.536.000, a valere sul sostegno statuito nell ambito del Reg. (UE) 1613/2016, fino ad esaurimento delle risorse medesime. Le ulteriori risorse nazionali necessarie al raggiungimento del valore dei premi unitari indicati nei paragrafi seguenti, sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati all art. 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. I premi unitari indicati nei paragrafi seguenti sono proporzionalmente ridotti in caso di superamento delle risorse sopraindicate. Gli aiuti sono concessi alle aziende di allevamento ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, così come individuate ai sensi dell art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto legge 9 febbraio 2017, n 8, nonché per le aziende danneggiate a carico delle quali è stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST. 3.1 Aiuto per gli allevamenti bovini e bufalini L aiuto è concesso per ogni capo bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. L importo del premio è fissato a 400 per capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all esaurimento delle risorse disponibili ed è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali. 6

3.2 Aiuto alle aziende di allevamento ovino e caprino L aiuto è concesso per ogni capo ovino e caprino, sulla base dei dati riportati in BDN, di età superiore a 6 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. I capi pagabili sono individuati singolarmente o desunti dal censimento annuale o dalle movimentazioni comunque registrate in BDN. L importo del premio è fissato a 60 per capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all esaurimento delle risorse disponibili. 3.3 Aiuto alle aziende di allevamento di suini L aiuto è concesso per un numero di capi pari alla consistenza media, rilevata tramite BDN, nel periodo che va dal 1 luglio 2016 al 31 luglio 2016. L importo del premio è fissato a 20 per capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all esaurimento delle risorse disponibili ed è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali. 3.4 Presentazione e pagamento della domanda di aiuto Ai fini della concessione dell aiuto delle misure di cui ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, gli agricoltori interessati presentano un apposita domanda all Organismo pagatore competente entro il 27 marzo 2017, secondo le modalità definite dal medesimo Organismo pagatore. Si fa presente che gli Organismi pagatori competenti sono, ciascuno per la rispettiva Regione, l AGREA, l AVEPA, l ARTEA e l OP Lombardia; l Organismo pagatore AGEA è competente per la rimanente parte del territorio nazionale. Gli Organismi pagatori possono attuare un meccanismo di delega dei pagamenti in favore dell OP AGEA, dandone conoscenza ad Agea Coordinamento. Nella domanda di aiuto, le cui informazioni minime sono riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo (Allegato 2 alla presente circolare), devono essere obbligatoriamente riportati i capi per i quali è richiesto l aiuto. Il pagamento dell aiuto deve essere eseguito dall Organismo pagatore entro il 30 settembre 2018, conformemente a quanto prescritto dall art. 1 del Reg. (UE) n. 1613/2016, come modificato dall art. 1, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 286/2017. 3.5 Comunicazioni Tenuto conto che l art. 6, comma 9, del DM 1 marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione autorizza gli Organismi pagatori a pagare un anticipo pari al 75% dell importo concesso ad ogni produttore sulla base degli importi unitari indicati ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, ai fini della verifica delle risorse disponibili dopo il pagamento dell anzidetto anticipo, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea Coordinamento, con le modalità che saranno successivamente comunicate, il numero dei capi pagati in fase di anticipo per ciascuna misura. Eseguite le dovute verifiche, sarà comunicato agli Organismi pagatori l importo massimo erogabile a saldo per ciascuna misura. 7

L art. 3, lett. b), del Reg. (UE) n. 1613/2016, come modificato dall art. 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 286/2017, stabilisce che gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra l altro, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari entro il 15 ottobre 2018. A tal fine, gli Organismi pagatori trasmettono ad Agea Coordinamento, con le modalità che saranno successivamente comunicate, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura e il numero di beneficiari entro il 10 ottobre 2018. 3.6 Aiuto agli allevatori di equidi L art. 7 del DM 1 marzo 2017 n. 940 in corso di pubblicazione prevede un aiuto alle aziende di allevamento di equidi ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, individuate ai sensi dell art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto legge 9 febbraio 2017, n 8, nonché per le aziende danneggiate a carico delle quali è stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST, nel limite massimo di 2.000.000. Le suddette risorse sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati ai sensi dell art. 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. L aiuto è concesso, nei limiti per azienda del regime de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, per ogni capo equino identificato e registrato in BDE, con destinazione finale D.P.A. (destinato alla produzione di alimenti) di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. Il valore massimo dell aiuto è fissato a 100 euro/capo. 3.7 Presentazione della domanda di aiuto Ai fini della concessione dell aiuto di cui al precedente paragrafo 3.6 i soggetti interessati presentano apposita domanda all Organismo pagatore AGEA, competente per l erogazione dell aiuto, considerata la tipologia di aiuto, secondo le modalità definite dal medesimo Organismo pagatore. A tal fine è possibile utilizzare il fac-simile di modello di domanda, di carattere orientativo (Allegato 2 alla presente circolare). IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO R. Lolli 8