R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Tar Campania Napoli n del

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

N /2011 REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA


contro e con l'intervento di per l'annullamento

per l'esecuzione del giudicato

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

TAR LAZIO: LE PARAFARMACIE POSSONO USARE INSEGNE DIVERSE DALLA CROCE VERDE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

MODULO D DICHIARAZIONI PROGETTISTA MANDANTE R.T.I. o di cui si AVVALE IL R.T.I.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA. contro. per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC.

Comune di Vieste Provincia di Foggia

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

N /2010 REG. SEN. N /2010 REG. RIC.

A) che il soggetto richiede di partecipare alla gara in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2009, proposto da: S.I.R.E. - Società Italiana Restauri Edili S.p.A., S.I.R.E. - mandataria R.T.I. con le società mandanti ricorrenti anche in proprio - Cepa S.p.A., Impresa Carletti S.r.l., Premetal S.p.A., Saeet S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Sergio Coccia e Gianmarco Fanelli, con domicilio eletto presso l avv. Gerolamo Angotti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83; contro ADF - Aeroporto di Firenze S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Lamarmora 14; nei confronti di l A.T.I. tra le società Italiana Costruzioni S.p.A. - mandataria - e Bit S.p.A. mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Pallottino, Anna Palmerini e Roberto Righi, con domicilio eletto presso quest ultimo in Firenze, via Lamarmora 14;

per l'annullamento - della Determinazione a firma dell Amministratore Delegato di ADF Aeroporto di Firenze S.p.a. dott. Fabio Battaggia del 5 ottobre 2009, prot. n.311/a.h.a./2009, con la quale veniva aggiudicata al RTI Italiana Costruzioni s.p.a. e Bit S.p.a., la gara ampliamento hall arrivi-aerostazione passeggeri ; - del Bando di gara e del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevedono che per i criteri 1) e 2) per la valutazione delle offerte tecniche di cui al punto D. Valutazione delle offerte, Disciplinare di gara pag. 12, i punteggi siano rimessi al giudizio discrezionale dei singoli commissari; -dei verbali di gara, ed in particolare: -del Verbale n.3 e di tutti gli allegati al medesimo, della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, per tutte le sedute dei giorni 17-18-21-22-23 settembre 2009); -del Verbale n.4 e di tutti gli allegati al medesimo, della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte e per la valutazione delle offerte economiche relative alla procedura di gara in oggetto, del giorno 24 settembre 2009 riportante la graduatoria di aggiudicazione provvisoria; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l eventuale contratto medio tempore, se stipulato, con la ATI Italiana Costruzioni s.p.a. mandataria e Bit S.p.a. mandante; -nonché, qualora necessario, della intera procedura di gara in oggetto e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la deliberazione del Responsabile del Procedimento Ing. Nicola D Ippolito, prot. n.3328/k del 28 settembre 2009 nella parte in cui dispone la congruità del prezzo offerto dall RTI aggiudicatario rispetto all entità ed alle caratteristiche dell appalto verificata la congruità delle singole voci di prezzi che concorrono alla formazione dell importo complessivo offerto nonché l eventuale contratto ove stipulato.

nonché, con ricorso incidentale, degli atti della gara di appalto indetta dalla Aeroporti di Firenze Spa. con bando 9.7.2009 per l'affidamento dei lavori di "ampliamento hall arrivi-aerostazione passeggeri", tra cui la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto al R.T.I. controinteressato, il bando, il disciplinare di gara e tutti i verbali della commissione giudicatrice, con particolare riguardo ai verbali n.3 e 4 e con richiesta di risarcimento danni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADF - Aeroporto di Firenze S.p.A. e anche nella veste di ricorrente incidentale - dell A.T.I. tra le società Italiana Costruzioni S.p.A. e Bit S.p.A.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato e depositato le società ricorrenti hanno chiesto l annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara per l ampliamento della hall arrivi-aerostazione passeggeri dell aeroporto di Firenze, del relativo bando di gara e del correlato disciplinare. In particolare hanno lamentato la violazione di legge e del disciplinare di gara, l eccesso di potere, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l illogicità manifesta. Si è costituita la ADF Aeroporto di Firenze spa, resistendo alle doglianze avverse.

Si è costituita altresì la impresa aggiudicataria soc. Italiana Costruzioni (in proprio e quale capogruppo del RTI tra la stessa e la società BIT spa), la quale ha proposto ricorso incidentale. Sono state prodotte memorie e documenti. Nel corso della udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione. Ritiene il collegio di dover analizzare in primo luogo il ricorso incidentale in quanto le censure, volte a escludere la parte ricorrente dalla gara, sono in grado di paralizzare il ricorso principale. Lamenta in proposito l A.T.I. aggiudicataria che il raggruppamento d imprese ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancata indicazione della inesistenza delle condizioni previste a pena di esclusione di cui all art. 38 d.lgs. 163/2006. In particolare, avrebbe omesso di fornire indicazioni in merito agli amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara (del 9.7.2009). Tali censure sono fondate. Invero, non risulta che la società ricorrente abbia indicato, nell allegato 1 al disciplinare, il nome di Roberto Noferini - che è cessato dalla carica di amministratore delegato il 20.7.2006 (come verificabile dalla misura camerale, la quale fa testo ai fini della validità), e quindi nel triennio precedente e la relativa dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità. Del pari mancano le dichiarazioni relative al sig. Umberto Fani, che risulta essere un amministratore, con qualifica di vice presidente, dotato di poteri di rappresentanza. All accoglimento del ricorso incidentale consegue che il raggruppamento di imprese ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

In ragione di ciò, il raggruppamento stesso difetta dell interesse alla impugnazione dei risultati della gara ed il relativo ricorso principale va, quindi, dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale. Condanna il raggruppamento di imprese ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di AdF Aeroporti di Firenze spa e dell A.T.I. ricorrente in via incidentale, che si liquidano in euro 2.500,oo, per ciascuna, oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: Paolo Buonvino, Presidente Carlo Testori, Consigliere Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/04/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)