POLITECNICO DI MILANO



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Registrato il 13 aprile 2004 Reg. 3 Fog. 209 N. 115/AG POLITECNICO DI MILANO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Università quadriennio 1998/2001 - sottoscritto il 9.8.2000; VISTO il D. L.vo 30.3.2001, n. 165; VISTO il D. L.vo 6.9.2001, n. 368, VISTA la deliberazione favorevole adottata dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30.3.2004, in ordine al Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato e la gestione del rapporto di lavoro del personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato; RAVVISATA la necessità di provvedere; DECRETA E emanato il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato e la gestione del rapporto di lavoro del personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato. PREMESSA Il Regolamento è ispirato alle seguenti linee programmatiche: 1. migliorare l efficacia del reclutamento dall esterno delle risorse umane; 2. adeguare le prove di selezione alle effettive professionalità richieste dal Politecnico e tali da verificare, oltre alle conoscenze culturali, anche le capacità tecnico-professionali e operative, le potenzialità e le attitudini del candidato e, per i profili professionali più elevati, le capacità organizzative; permettendo così all Ateneo di dotarsi di quelle professionalità che evolvono velocemente in dipendenza delle continue trasformazioni tecniche e organizzative; 3. prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte, di norma, da membri esperti sia nelle materie della selezione che in tecniche per la selezione del personale; 4. garantire efficacia, efficienza, economicità e celerità di espletamento; 5. predisporre graduatorie in tempo utile al tempestivo reclutamento. TITOLO I PROCEDURE DI SELEZIONE ART. 1 RICHIESTE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1. Possono essere effettuate assunzioni di personale a tempo determinato per ragioni tecniche, produttive e organizzative, quali ad esempio: a. per la sostituzione di personale assente quando l assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; b. per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi; c. per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca; d. per l attivazione e l evoluzione di infrastrutture tecniche complesse; e. per attività connesse alla realizzazione di progetti finalizzati tesi al potenziamento ed alla riqualificazione dei servizi rivolti all utenza, allo snellimento delle procedure, alla reingegnerizzazione dei processi previa presentazione del programma delle attività e dei progetti.

2. La realizzazione del programma o del progetto, la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del termine, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Le assunzioni di cui al presente Regolamento vengono effettuate al di fuori della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo. 4. Le assunzioni a tempo determinato di cui ai punti c., d., e. devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato secondo le modalità di calcolo previste dal CCNL vigente. 5. Di norma le esigenze devono essere ricomprese nel piano di fabbisogno, che è oggetto di informazione alle OO.SS. e RSU, ad esclusione di quelle connesse a maternità e assenze di durata di norma non inferiore a 12 mesi. 6. Il Direttore o Responsabile della Struttura inoltra richiesta per l assunzione a tempo determinato contenente la descrizione del lavoro, l indicazione della professionalità richiesta per la posizione organizzativa da ricoprire, le esigenze e le ragioni a supporto della richiesta e la quota di partecipazione alla spesa. 7. La competente struttura di Ateneo verifica, d intesa con il richiedente e la Direzione Amministrativa, la compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative, l organico in ruolo e non, il budget, certificati dai modelli e dalle procedure di monitoraggio dell assetto organizzativo e dei processi. 8. Dopo tale definizione, se risulta valida la richiesta di assunzione, si dà avvio alla procedura di selezione, previa verifica dell esistenza di graduatorie di idonei valide. ART. 2 AVVISO DI SELEZIONE 1. Le selezioni per il reclutamento di personale a tempo determinato sono indette con bando emanato dal Direttore Amministrativo che viene affisso all'albo del Politecnico, nonché inserito nel sito Web dell Ateneo. ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate, di norma, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell avviso di selezione di cui all art. 2. 2. Le domande di ammissione alla selezione possono essere presentate a mano, inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via fax, accompagnate da un documento di riconoscimento. ART. 4 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO E DI SELEZIONE 1. Il personale è reclutato mediante procedura selettiva il cui contenuto e le cui modalità verranno di volta in volta definite in funzione della tipologia di compiti connessi ai vari profili. 2. Le modalità per la selezione sono le seguenti: a. viene costituita una Commissione, nominata dal Direttore Amministrativo, composta da tre esperti nelle materie attinenti sia la professionalità richiesta, sia in organizzazione o selezione del personale, di cui uno designato dall Amministrazione; la Commissione si avvale di un segretario di qualifica non inferiore alla categoria C dell area amministrativa. b. la Commissione effettua la selezione attraverso lo svolgimento di colloqui e/o prove attitudinali finalizzato all accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle qualità, delle potenzialità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione al posto da ricoprire, oltre che alla verifica del grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese. Per le professionalità più rilevanti la Commissione tiene conto nella valutazione anche delle capacità organizzative. La Commissione dovrà altresì tenere conto dei requisiti di cui all art. 5. c. In alternativa a quanto previsto ai precedenti punti, la Direzione Amministrativa potrà avvalersi per la selezione di agenzie specializzate. ART. 5 REQUISITI 1. Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato presso il Politecnico di Milano, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ai sensi del CCNL 9.8.2000: a. categoria B, posizione economica B1: titolo di studio della scuola dell obbligo; b. categoria B, posizione economica B3: titolo di studio della scuola dell obbligo e attività lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno 2 anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale, laddove siano richiesti dalla specificità dell attività lavorativa; c. categoria C, posizione economica C1: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; d. categoria D, posizione economica D1: diploma di laurea;

e. categoria EP, posizione economica EP1: diploma di laurea quadriennale o specialistica e abilitazione professionale ovvero diploma di laurea quadriennale o specialistica più esperienza lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno 3 anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private; 2. Per alcune figure professionali, il possesso dell abilitazione alla professione sarà richiesto a sensi di Legge. 3. Per i posti di cui alle lettere c., d., e. i titoli di studio specifici saranno indicati dal Responsabile della struttura o dalla Direzione Amministrativa per l Amministrazione centrale. ART. 6 PROVE DI ESAME 1. Il calendario delle prove di esame può essere indicato nell avviso di selezione; qualora si proceda alla convocazione individuale il preavviso è di 10 giorni, ad eccezione di quella dei lavoratori avviati dal Centro per l impiego, che possono essere convocati anche a mezzo telegramma. 2. La durata delle singole prove sarà determinata dalla Commissione giudicatrice. 3. Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 7/10 o equivalente. 4. Nel caso di selezioni che prevedano una valutazione dei titoli, il punteggio per gli stessi non può superare il 50% del punteggio complessivo. Tra i titoli valutabili possono essere ricompresi: a. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati; b. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati; c. incarichi professionali o servizi speciali svolti; d. servizi prestati con contratti di collaborazione coordinata continuativa e/o a progetto della durata complessiva, considerando anche i periodi frazionati, di almeno un anno. e. servizi prestati con contratto di lavoro interinale della durata complessiva, considerando anche i periodi frazionati, di almeno un anno; f. servizi prestati in qualità di dipendenti o soci-lavoratori di Società Cooperative di Servizi della durata complessiva, considerando anche i periodi frazionati, di almeno un anno. 5. Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato mediante certificazione ovvero autocertificazione, nei casi previsti dalla legge, allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 6. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. ART. 7 GRADUATORIE DI MERITO 1. La graduatoria di merito, dopo l approvazione del Direttore Amministrativo, viene esposta all Albo del Politecnico. 2. Le graduatorie sono valide, per le professionalità legate al posto bandito, fino all esaurimento dei candidati utilmente collocati e comunque non oltre i ventiquattro mesi. ART. 8 PROROGHE 1. I contratti stipulati per periodi inferiori ai tre anni, possono avere, con la proroga, una durata massima di tre anni. 2. Il lavoratore non potrà essere riassunto, con un ulteriore contratto a tempo determinato, prima del decorso di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza del contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi. 3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. TITOLO II GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 9 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 1. Nei casi di cui alla lettera a. e b. dell art. 1, comma 1, nel contratto individuale è specificato il nominativo del dipendente sostituito. 2. Il contratto individuale dovrà, inoltre, specificare la durata, il termine, il regime di impegno, il trattamento economico e le cause di risoluzione del rapporto. 3. Il dipendente assunto a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova della durata di un mese. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 4. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma precedente, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del

preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell Amministrazione deve essere motivato. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l anzianità dal giorno dell assunzione a tutti gli effetti. ART. 10 RECESSO 1. Il dipendente può recedere dal contratto dando un preavviso al Politecnico di 5 giorni lavorativi per ogni anno di lavoro o frazione di anno. 2. In caso di mancato preavviso, il recedente è tenuto verso il Politecnico ad una indennità equivalente all importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. 3. Il rendimento insufficiente comporterà la risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell art. 2119 C.C., secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 9 agosto 2000. ART. 11 CAUSE DI RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO 1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nè di indennità sostitutiva, nei seguenti casi: a) mancato superamento del periodo di prova; b) scadenza prevista in contratto o realizzazione del progetto o del programma; c) rientro in servizio effettivo (e non temporaneo) del titolare nell ipotesi di assunzione per sostituzione di personale assente di cui alla lettera a. e b. dell art. 1, comma 1; d) ingiustificato ritardo nella presa di servizio; e) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; f) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; g) condanna passata in giudicato: g1) per i delitti di cui all art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; g2) per gravi delitti commessi in servizio; h) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. ART. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - FERIE, MALATTIA E PERMESSI Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro valido per il personale universitario assunto a tempo indeterminato e in atto nell Ateneo (orario di lavoro, riposo settimanale, festività infrasettimanali, prestazioni straordinarie, missioni, visite mediche di controllo, versamenti contributivi, ecc.) con le seguenti precisazioni: a) Ferie: a1) 30 giorni in ragione d anno (26 di ferie e 4 per le festività di cui all art. 1 comma 1 lettera b) della legge 937/1977), proporzionalmente al servizio prestato, per i primi tre anni di servizio; a2) 32 giorni in ragione d'anno (28 di ferie e 4 per le festività di cui all art. 1 comma 1 lettera b) della legge 937/1977), proporzionalmente al servizio prestato, per gli anni successivi; b) Malattia: b1) il dipendente ha diritto alla conservazione del posto in caso di assenze per malattia per un periodo pari alla durata prevista dal contratto fino ad un massimo di 18 mesi. b2) In caso di assenza per malattia, il trattamento intero o ridotto è stabilito, secondo i criteri di cui al comma 8 dell art. 34 del CCNL 9 agosto 2000, e con riferimento ad un contratto di durata annuale, secondo le seguenti tipologie: b2.1) i primi tre mesi per intero; b2.2) 4 mese 90%; b2.3) 5 e 6 mese 50%. c) Permessi retribuiti: c1) al personale assunto per periodi inferiori ad un anno spettano permessi esclusivamente per matrimonio, lutto, grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado e del convivente; c2) al personale assunto con contratti di durata pari ad almeno un anno spettano i permessi di cui agli artt. 30 e 31 del CCNL del 9.8.2000; d) Permessi non retribuiti: d1) al personale assunto con contratto anche di durata inferiore ad un anno, spettano, per motivata esigenza, fino ad un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d anno proporzionalmente al servizio prestato.

e) Sistema incentivante: I criteri e le modalità di corresponsione dei compensi incentivanti sono individuati in sede di contrattazione collettiva integrativa. TITOLO III ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE Art. 13 Formazione 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato sarà inserito nei percorsi di formazione adeguati alle caratteristiche dell attività lavorativa oggetto del contratto, anche al fine di prevenire rischi specifici connessi allo svolgimento del lavoro. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 14 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Regolamento sarà sottoposto all approvazione del Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto del Direttore Amministrativo. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa generale ed al CCNL di categoria vigenti. Milano, 13 aprile 2004 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Giuseppino Molinari) F.to dr. Giuseppino Molinari