Premessa. 4) contratti per prestazioni professionali ex art e seg. del Codice Civile;
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- Daniele Amore
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1 Regolamento per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l attivazione di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni professionali nell ambito del Progetto coordinato Catania - Lecce (approvato dal CdA con delibera n. 203 del e dal Senato con delibera n. 117 del ) (modificato all art. 16, comma 3 dal CdA con delibera n. 256 del e dal Senato con delibera n. 209 del ) (modificato dal C.d.A. con delibera n. 336 del e dal Senato Accademico con delibera n. 266 del ) (modificato dal C.d.A. con delibera n. 126 del ) Premessa Il presente regolamento si applica, per le finalità organizzative del Progetto Coordinato Catania - Lecce o per altri progetti o programmi nazionali e comunitari, alle seguenti tipologie di rapporti lavorativi, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni, anche in materia di autonomia universitaria, previste dalla legge 127/97 e seguenti: 1) assunzioni a tempo determinato; 2) rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa; 3) prestazioni professionali di personale docente interno; 4) contratti per prestazioni professionali ex art e seg. del Codice Civile; Per quanto riguarda l Amministrazione centrale i compiti del responsabile del progetto o del programma di ricerca sono assegnati al Direttore Amministrativo e quelli dei responsabili delle singole iniziative ai Direttori di Area. Per le strutture diverse dell Amministrazione Centrale i compiti dei responsabile delle stesse strutture comprendono sia quelli assegnati al responsabile del progetto o del programma, che quelli assegnati ai responsabili delle singole iniziative, nei casi in cui l esclusiva competenza dei responsabili delle citate strutture non renda inutili i compiti assegnati ai responsabili delle singole iniziative. CAPO I Assunzioni a tempo determinato Art. 1. Definizione È definito a tempo determinato, l assunzione di personale il cui rapporto di lavoro, subordinato, prevede esplicitamente, nel contratto individuale, la scadenza del termine. Art. 2. Tipologie di assunzioni a tempo determinato L Università degli Studi di Lecce può effettuare assunzioni di personale a tempo determinato per le seguenti qualifiche: A) qualifiche non superiori alla VI, ai sensi dell art. 19 comma 1 punto c del CCNL - Università;
2 B) qualifiche non inferiori alla VII per l assunzione di personale tecnico fornito di laurea, ai sensi dell art. 19 comma 6 del CCNL - Università; Le assunzioni di cui al punto A) del presente articolo sono effettuabili per le seguenti esigenze: a) per particolari punte di attività; b) per esigenze straordinarie; c) per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati, di cui alla Legge 9/3/89 n. 88 e al D.P.C.M. 17/3/89 n , quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Le assunzioni di cui al punto B) del presente articolo sono effettuabili per le seguenti esigenze: a) per lo svolgimento di programmi di ricerca o la realizzazione di progetti complessi non gravanti sui fondi ordinari del bilancio dell Università di Lecce; b) per l attivazione di infrastrutture tecniche complesse. L assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno, ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale, ai sensi dell art.18 del CCNL Università. Le graduatorie finali dei concorsi pubblici per esami e per titoli ed esami e, in subordine, le graduatorie finali delle prove selettive di cui all art. 19 del CCNL 21/5/1996, entro 24 mesi dall approvazione, possono essere utilizzate dall Amministrazione quali risultati di prova selettiva per l accensione di rapporti a tempo determinato secondo quanto previsto dallo stesso art. 19. L approvazione della graduatoria utilizzata deve essere avvenuta in data non anteriore a 24 mesi rispetto alla data di utilizzo della graduatoria stessa per le assunzioni del Progetto di cui trattasi. Art. 3. Modalità per le richieste di assunzione di personale a tempo determinato. Le richieste per l assunzione di personale a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, devono essere avanzate al Responsabile del progetto o del programma di ricerca da parte dei Responsabili delle singole iniziative. Il Responsabile del progetto provvederà all attivazione delle procedure concorsuali richieste. Per esigenze generali di progetto dette procedure possono essere attivate autonomamente dal Responsabile dello stesso. Il richiedente deve indicare la tipologia del posto da mettere a concorso e gli argomenti che saranno oggetto delle prove. 1 Art. 1 DPCM 127/89 Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego In attuazione di quanto previsto dall art. 7, comma 6 della Legge 554/88, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il presente decreto, rapporti a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche non superiori alla settima di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.
3 Deve inoltre dichiarare la necessità dell assunzione nonché l impossibilità di far fronte alle esigenze sopravvenute con personale in servizio nella struttura universitaria. Per le esigenze della Struttura di gestione del progetto o programma di ricerca, le richieste di assunzione di personale a tempo determinato sono definite direttamente dal Responsabile di progetto. Il contratto sarà stipulato dal Rettore, in seguito a Decreto che sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione Art. 4. Modalità di accesso L assunzione 2 ha luogo, per concorso pubblico, mediante prove selettive per: a) titoli ed esami. Per l individuazione dei candidati da ammettere alle prove selettive, l Amministrazione formerà un apposita graduatoria sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati. I titoli saranno valutati sulla base dei punteggi previsti nel bando. Sarà previsto un punteggio complessivo massimo pari a 100. Le categorie di titoli ammissibili per la valutazione sono: - votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto max 30 punti ; - precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché si siano conclusi senza demerito e si siano instaurati in seguito a Bando di concorso pubblicato, anche per avviso, nella G.U. max 30 punti; - titoli tecnici, scientifici e professionali max 30 punti - altri rapporti di impiego pubblico o privato max 10 punti Sarà ammesso alle prove selettive un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi precedenti, pari al decuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato. La prova selettiva d esame consisterà in: 1) una prova scritta a contenuto teorico/pratico su argomenti indicati nel bando di concorso; 2) una prova orale sugli stessi argomenti della prova scritta. Sia la prova scritta che la prova orale saranno valutate in centesimi. Le prove si intenderanno superate se in ciascuna di esse è stata riportata una votazione non inferiore a 70/100. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non saranno ammessi alla prova orale. 2 Articolo 1 del D.P.R. 487/94.
4 La graduatoria di merito, il cui punteggio sarà espresso in centesimi, sarà formulata sulla base della media dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale. b) Selezione, mediante lo svolgimento di tests e una prova orale, per l accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati. Il concorso si baserà su due prove. La prima prova consisterà nello svolgimento di un test inteso ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di n. 50 quiz a risposta multipla. A ciascuna risposta esatta saranno assegnati 2 punti. Sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base dei punteggi riportati nei tests, pari al decuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato. La seconda prova sarà orale e verterà sugli argomenti indicati nel bando. La prova orale sarà valutata in centesimi e si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a 70/100. La graduatoria di merito, il cui punteggio sarà espresso in centesimi, sarà formulata sulla base della media dei punteggi riportati nei tests di ammissione e nella prova orale. Art. 5. Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice nominata dal Rettore sarà così composta: 1) il Responsabile dell iniziativa del progetto che ha avanzato la richiesta di assunzione; 2) il secondo Responsabile di iniziativa, ove previsto. Qualora non sia previsto, un Docente o un Funzionario di livello non inferiore all ottavo, esperti del settore; 3) un Docente o un Funzionario di livello non inferiore all ottavo, esperti del settore; 4) un Dipendente dell Amministrazione anche a tempo determinato di livello non inferiore al sesto con funzioni di Segretario. In ogni caso i membri della Commissione giudicatrice non devono essere componenti del S.A. e del C.d.A., non devono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali designati dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle associazioni professionali. Se l assunzione a tempo determinato riguarda le esigenze della Struttura di gestione del progetto o programma di ricerca, il membro di cui al p. 1) è sostituito dal Responsabile di progetto per le assunzioni dell area tecnico - scientifica e dal Responsabile amministrativo per le assunzioni dell area amministrativo - contabile.
5 Art. 6. Bando di concorso 3 La pubblicazione delle selezioni per l assunzione avverrà tramite bando di concorso pubblico, l avviso del quale sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo norme o regolamenti diversi modificativi della normativa vigente. Il bando di concorso deve contenere: 1) la tipologia del posto messo a concorso; 2) la tipologia di selezione e le modalità; 3) il titolo di studio richiesto per l ammissione al concorso; 4) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 5) le modalità di avviso sulla data e la sede delle prove selettive e dei tests; 6) le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione ed il punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria ( limitatamente al concorso per titoli ed esami ); 7) gli argomenti oggetto delle prove; 8) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l ammissione all impiego; 9) le modalità di ammissione alle prove scritte ed orali e la votazione minima necessaria al superamento di tali prove; 10) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenze, in caso di parità di punteggio, di cui all art. 5 del D.P.R. n. 487/94, così come modificato dal D.P.R. n. 693 del 30 ottobre )Termini e modalità di presentazione degli stessi. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: - dal numero di figli a carico, indipendentemente che il candidato sia coniugato o meno; - dalla minore età; Il bando di concorso deve, altresì, contenere, la citazione della Legge 10/4/91 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l accesso al lavoro come anche previsto dall art. 61 del Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29, così come modificato dall art. 29 del Decreto Legislativo 23/12/1993 n Art. 7. Gestione della selezione Le procedure di selezione sono, di norma, gestite dalle strutture dell Amministrazione centrale. Resta salva la possibilità di affidare la gestione dei tests a società specializzate. Art. 8. Durata Per le assunzioni a tempo determinato, di cui all art. 2 punto A) è prevista una durata massima pari a sei mesi, non rinnovabili, tranne che per quelle connesse allo svolgimento di progetti finalizzati, di 3 Artt. 3-4 del D.P.R. 487/94.
6 cui alla Legge 9/3/89 n. 88 e al D.P.C.M. 17/3/89 n. 127, per le quali è prevista una durata di un anno, prorogabile, per eccezionali esigenze, a due anni. Il contratto di assunzione a tempo determinato, di cui all art. 2 punto B), non potrà in alcun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore a cinque anni complessivi per la stessa persona. Art. 9. Conclusione del rapporto Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto. Il completamento della realizzazione del programma o l interruzione dello stesso per cause esterne all Amministrazione universitaria, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro, previo un termine di preavviso al dipendente, stabilito in 45 giorni. Il termine di preavviso è stabilito in 45 giorni nei casi in cui, alla scadenza del termine indicato nel contratto, manchi un numero di giorni pari o superiore a 45. Art. 10. Trattamento economico e normativo Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL - Università per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine ai sensi dell art. 19 comma 11 del CCNL Università. Art. 11. Finanziamento della spesa La spesa per il personale a tempo determinato, di cui all art. 2 punto B), lett. a dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi o progetti, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria, e non potrà superare il 50% del finanziamento del progetto o programma di ricerca per le cui necessità l assunzione è stata effettuata. Quanto sopra si applica, in caso di attivazione di infrastrutture tecniche complesse, solo se detta attivazione è collegata in maniera esclusiva allo svolgimento di programmi di ricerca o alla realizzazione di progetti complessi non gravanti sui fondi ordinari del bilancio dell Università. Se detto collegamento è solo parziale, l articolo 11 si applica nella percentuale corrispondente. CAPO II Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Art. 12. Definizione Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell art. 409 del C.p.c.. Art. 13. Norme generali Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevede:
7 1) il versamento periodico di un compenso prestabilito; 2) il coordinamento funzionale dell attività lavorativa con l organizzazione dell Università degli Studi di Lecce; 3) il perseguimento delle finalità della medesima; 4) l assenza, in capo al lavoratore, di una struttura imprenditoriale e di rischio economico. Art. 14. Campo d applicazione Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si rende necessario per esigenze cui l Università degli Studi di Lecce non può far fronte con personale in servizio. L Università degli Studi di Lecce può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, come previsto dall art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 29/93. La spesa per le prestazioni previste al comma 2 del presente articolo non deve in alcun modo gravare sul finanziamento ordinario dell Ateneo ma esclusivamente sul finanziamento del progetto. Quanto sopra si applica solo nei casi di progetti finanziati con risorse diverse dal finanziamento ordinario dell Ateneo. Art. 15. Modalità di individuazione dei collaboratori Le richieste per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere avanzate al Responsabile del Progetto o del Programma di ricerca da parte dei Responsabili delle singole iniziative nelle quali eventualmente si articola il progetto. Il Responsabile del progetto provvederà all attivazione delle procedure amministrative richieste. Per esigenze generali di progetto il Responsabile dello stesso può autonomamente attivare le procedure per la stipula degli incarichi. Il richiedente deve indicare: 1) i contenuti della collaborazione da svolgere e l impegno temporale complessivo richiesto; 2) il profilo professionale richiesto; 3) le caratteristiche curriculari richieste; 4) la durata del contratto; 5) la proposta di compenso complessivo lordo. Il richiedente deve, inoltre, dichiarare la necessità e l impossibilità di far fronte alle esigenze sopravvenute con personale in servizio presso la struttura universitaria. Per le esigenze della struttura di gestione del progetto o programma di ricerca, i contratti di collaborazione sono definiti direttamente dal Responsabile di progetto. Art. 16. Modalità di accesso alle collaborazioni
8 L avviso delle selezioni per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sarà reso pubblico mediante affissione all Albo Ufficiale dell Università di Lecce, per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni. L avviso pubblico deve contenere: 1) i contenuti della collaborazione da svolgere e l impegno temporale complessivo richiesto; 2) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 3) il profilo professionale richiesto; 4) le caratteristiche curriculari richieste; 5) la durata del contratto; 6) il compenso complessivo lordo previsto. L assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche curriculari richieste, integrato eventualmente dal colloquio. L esame dei curricula sarà effettuato da una Commissione nominata dal Rettore e composta da: 1) il Responsabile dell iniziativa del progetto che ha avanzato la richiesta di assunzione; 2) il secondo Responsabile di iniziativa, ove previsto. Qualora non sia previsto, un Docente o un Funzionario di livello non inferiore all ottavo, esperti del settore; 3) un Docente o un Funzionario di livello non inferiore all ottavo, esperti del settore; 4) un Dipendente, anche a tempo determinato, dell Università con funzioni di Segretario. In ogni caso i membri della Commissione giudicatrice non devono essere componenti del S.A. e del C.d.A., non devono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali designati dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle associazioni professionali. Se il contratto di collaborazione riguarda le esigenze della Struttura di gestione del Progetto o Programma di ricerca, il membro di cui al p.1) è sostituito dal Responsabile di progetto per le collaborazioni tecniche e dal Responsabile amministrativo per le collaborazioni amministrativo - contabili. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ha inizio alla firma del contratto. Art. 17. Durata Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può avere durata variabile. Il limite minimo è di 3 mesi ed il limite massimo è stabilito in 36 mesi. La durata del contratto dovrà essere esplicitamente indicata nel contratto stesso.
9 Qualora il rapporto venga rinnovato, non potrà comunque superare il limite massimo stabilito in 36 mesi. Art. 18. Trattamento economico Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione da svolgere e sarà stabilito di volta in volta dal Responsabile del progetto su proposta del Responsabile di iniziativa richiedente. Il compenso sarà vincolato al rilascio, da parte del responsabile richiedente, di una relazione sulle attività svolte dal prestatore, che dovrà essere redatta al termine del contratto, per contratti di durata inferiore a sei mesi, oppure quadrimestralmente per contratti di durata pari o superiore a sei mesi. Lo scaglionamento dei pagamenti e l importo totale da corrispondere nel periodo dovrà essere esplicitamente indicato nel contratto stesso. Il contratto sarà stipulato dal Rettore, in seguito a Decreto rettorale che sarà comunicato al C.d.A.. Art. 19. Conclusione del rapporto Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto. Comporta a tutti gli effetti, la risoluzione del contratto, previo un termine di preavviso stabilito in 45 giorni, il completamento della realizzazione del progetto o programma di ricerca ovvero l interruzione dello stesso, per cause esterne all Amministrazione universitaria. Il termine di preavviso è stabilito in 45 giorni nei casi in cui, alla scadenza del termine indicato nel contratto, manchi un numero di giorni pari o superiore a 45. Art. 19 bis 4 Tutti gli adempimenti del Rettore, nei casi in cui la spesa è a totale carico dei fondi del Dipartimento, sono delegati al Direttore del Dipartimento. Di ogni determinazione il Direttore del Dipartimento assicura la comunicazione al Rettore per la successiva informazione al Consiglio di Amministrazione. CAPO III Prestazioni professionali di personale docente interno Art. 20. Definizione Si definiscono come prestazioni professionali di personale docente interno, secondo le tipologie contrattuali previste dall art del C.C e seguenti. e dall art. 409 del C.p.c., le opere o i servizi, anche di tipo intellettuale, verso corrispettivo, effettuate da personale docente e ricercatore di ruolo della struttura universitaria che propone l incarico. Art. 21. Ambito di applicazione 4 Articolo aggiunto con delibera del C.d.A. n. 126 del 13 marzo 2000.
10 Il presente Regolamento si applica alle prestazioni professionali, sostenute, su progetti a valere su Fondi Strutturali Comunitari (FSE, FESR, FEOGA e SFOP) o altre tipologie di fondi nazionali o internazionali, in tutti i casi in cui l Università di Lecce realizza il progetto senza ricorrere a imprese o studi esterni ma con personale docente interno, a tempo pieno o a tempo parziale. Le prestazioni professionali, di cui al comma precedente, riguardano, di norma, incarichi che richiedono specifiche competenze acquisite, anche in connessione con il campo disciplinare di competenza, e richiedono alta professionalità ed elevata responsabilità di gestione. Tali tipologie di prestazioni professionali sono individuate, di norma, nelle seguenti: 1) direzione lavori; 2) responsabilità di grandi progetti; 3) responsabilità di progetti o programmi di formazione; 4) responsabilità di iniziative inserite in progetti coordinati; 5) controllo sulla gestione tecnico scientifica di progetti nazioanli e internazionali o programmi di ricerca. La spesa per le prestazioni previste al comma 1 non devono in alcun caso gravare sul finanziamento ordinario dell Ateneo, ma esclusivamente sul finanziamento del progetto o del programma di ricerca. Quanto sopra si applica solo nei casi di progetti finanziati con risorse diverse dal finanziamento ordinario dell Ateneo. Art. 22. Individuazione dei docenti L incarico di Responsabile del Progetto viene affidato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore. L incarico di prestazione professionale viene affidato dal S.A. su proposta del Rettore e sentito il Responsabile di Progetto, sulla base del curriculum professionale del docente e ricercatore di ruolo, in funzione delle competenze professionali acquisite e di quelle maturate nell ambito del campo disciplinare oggetto della propria attività, ed in funzione delle capacità ed esperienze gestionali. L affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sarà comunicato al C.A.. I compiti e le responsabilità connesse all incarico saranno, di norma, quelli previsti nei Regolamenti di progetto per la posizione per la quale l incarico stesso viene affidato e saranno specificate all atto del conferimento dell incarico. Art. 23. Durata La prestazione professionale avrà, di norma, una durata pari al tempo previsto per la realizzazione del progetto o programma di ricerca. La durata sarà, comunque, precisata nell atto di affidamento dell incarico. Art. 24. Compensi Il compenso da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione da svolgere e sarà stabilito in accordo con il prestatore della collaborazione.
11 L erogazione del compenso sarà modulato sulla base delle fasi di realizzazione del progetto o programma di ricerca ed avverrà periodicamente nel corso della durata del contratto, dietro presentazione al Rettore di una relazione sulle attività svolte e sullo stato di realizzazione del progetto o programma di ricerca. Lo scaglionamento dei pagamenti e l importo totale da corrispondere nel periodo dovrà essere esplicitamente indicato nel contratto. Art. 25. Conclusione del rapporto Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto. Comporta a tutti gli effetti, la risoluzione del contratto e quindi la fine della prestazione, previo un termine di preavviso stabilito in 45 giorni, il completamento della realizzazione del progetto o programma di ricerca o l interruzione degli stessi per cause esterne all Amministrazione universitaria. Il termine di preavviso è stabilito in 45 giorni nei casi in cui, alla scadenza del termine indicato nel contratto, manchi un numero di giorni pari o superiore a 45. CAPO IV Contratto per Prestazioni professionali Art. 26. Definizione Con il contratto per Prestazione professionale la parte diversa dall Università assume l obbligo di compiere, verso corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell Università degli Studi di Lecce, secondo quanto previsto dall art del C.C.. Rientrano tra le opere anche le prestazioni d opera intellettuale, come indicato nell art e seg. del C.C. Art. 27. Modalità di individuazione dei prestatori d opera Le richieste per la stipula di contratti per prestazioni professionali, nei casi in cui non si applichi la normativa comunitaria o statale che prevede l attivazione di procedure concorsuali, devono essere avanzate al Responsabile del progetto o del programma di ricerca da parte dei Responsabili delle singole iniziative, i quali dovranno, contestualmente, dichiarare la necessità della prestazione stessa e l impossibilità di far fronte alle esigenze sopravvenute con personale in servizio nella struttura universitaria. Il Responsabile del progetto provvederà ad attivare le procedure per l affidamento degli incarichi. Per esigenze generali di progetto il Responsabile dello stesso può autonomamente attivare le procedure di cui trattasi. Il contratto sarà stipulato dal Rettore, in seguito a Decreto che sarà comunicato al C.A.. Il richiedente deve indicare: 1) il nominativo della persona con cui stipulare il contratto;
12 2) l oggetto dettagliato della prestazione richiesta; 3) il termine entro il quale l opera o il servizio devono essere compiuti; 4) la proposta di compenso complessivo lordo; Il richiedente deve, inoltre, allegare un curriculum professionale della persona proposta per il contratto. Per le esigenze della struttura di gestione del progetto o programma di ricerca, i contratti per prestazioni professionali sono definiti direttamente dal Responsabile di progetto. La spesa per le prestazioni professionali richieste non deve in alcun modo gravare sul finanziamento ordinario dell Ateneo ma esclusivamente sul finanziamento del progetto o programma di ricerca. Quanto sopra si applica solo nei casi di progetti finanziati con risorse diverse dal finanziamento ordinario dell Ateneo. Il termine entro il quale l opera o il servizio devono essere compiuti sarà precisato nell atto di affidamento dell incarico e non potrà, comunque, di norma, essere superiore a sei mesi.. I risultati dei lavori oggetto della prestazione professionale devono essere consegnati al Responsabile di iniziativa che ne ha avanzato richiesta entro i termini contrattuali. Art. 28. Compenso Il costo della prestazione professionale, di norma, deve essere contenuto entro il limite di L , IVA compresa. Detto compenso sarà corrisposto dietro presentazione della parcella, completa della necessaria documentazione. La parcella sarà liquidata dal Responsabile di progetto, previa attestazione da parte del Responsabile di iniziativa che ha richiesto la prestazione professionale, del rispetto degli obblighi contrattuali. Gli affidatari dell incarico, qualora in possesso di partita IVA, dovranno darne comunicazione al committente. Art. 28 bis 5 Tutti gli adempimenti del Rettore, nei casi in cui la spesa è a totale carico dei fondi del Dipartimento, sono delegati al Direttore del Dipartimento. Di ogni determinazione il Direttore del Dipartimento assicura la comunicazione al Rettore per la successiva informazione al Consiglio di Amministrazione. Art. 29. Norma finale. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio all Atto normativo a contenuto generale per Prestazioni professionali e collaborazioni scientifiche retribuite di questo Ateneo nonché al Titolo III del libro V del Codice civile ( del lavoro autonomo ). 5 Articolo aggiunto con delibera del C.d.A. n. 126 del 13 marzo 2000.
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