Piazza del Risorgimento, 36-00192 ROMA Tel/Fax 06-39754968 www.ami-avvocati.it info@ami-avvocati.it Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido ALPA C/o Consiglio Nazionale Forense Via Arenula, 71 00186 ROMA Roma, il 20 luglio 2011 Oggetto: Norme deontologiche dell avvocato matrimonialista Illustrissimo Presidente Alpa, nella mia qualità di Presidente nazionale dell AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), mi onoro di porre, alla Sua autorevole attenzione e a quella del Consiglio Nazionale Forense, una serie di considerazioni circa la necessità di individuare alcune norme di carattere deontologico ad hoc dell avvocato matrimonialista. A parere della mia Associazione Forense, la specializzazione del difensore in una determinata materia giuridica non può prescindere dalla preliminare osservanza di norme deontologiche specifiche.
Non appare, infatti, più concepibile un unico, astratto e generico codice deontologico dell avvocato che possa valere indiscriminatamente per tutte le attività difensive, specie se esse devono essere espletate in materie complesse e di rilevanza sociale come il diritto di famiglia, minorile e delle persone. La società italiana, così come più in generale quella dei Paesi europei ed occidentali, ha subito profondi cambiamenti culturali e valoriali. Dall entrata in vigore della Legge 898/70 e delle successive riforme del diritto di famiglia, la materia familiare è diventata sempre più importante e specifica. Oggi il matrimonialista è e deve essere un avvocato completo e non può certamente essere etichettato come un mero civilista. Nel nostro Paese i reati intrafamiliari sono in netto aumento e annualmente gli omicidi in famiglia hanno superato numericamente quelli prodotti dalla malavita organizzata. Le attuali emergenze, sociali e giuridico-giudiziarie legate alle vicende familiari, impongono una politica forense che conferisca all avvocato matrimonialista un ruolo di professionista specializzato ed attento al rispetto di norme deontologiche ad hoc. Dietro gravi fatti di sangue che si consumano anche durante le procedure di separazione e divorzio, si nascondono spesso indiscutibili responsabilità di taluni difensori imprudenti o inesperti che, anche inconsapevolmente, anziché operare per la riduzione del conflitto tra i coniugi, finiscono con l inasprirlo pericolosamente. La specializzazione non va intesa soltanto come la qualificata capacità tecnica dell avvocato in una specifica materia, quanto e soprattutto la religiosa osservanza di norme deontologiche che riempiano di contenuti il mero sapere giuridico. Non sempre la cultura giuridica, quella che si richiede come condizione necessaria allo specialista, è sinonimo di capacità, umanità, correttezza e lealtà.
Occorrono norme di comportamento professionale che obblighino il difensore matrimonialista alla scelta di strategie prudenti, mediative, trasparenti e responsabili. Che mirino più alla serena individuazione di soluzioni ragionevoli, nel rispetto dei diritti di entrambe le parti (e soprattutto dei figli), che di fasulle vittorie processuali da ottenere ad ogni costo. L avvocato matrimonialista deve essere un concentrato di autorevolezza ed autonomia, e giammai il supino esecutore delle istanze del proprio assistito o l istigatore di iniziative processuali inutili e/o temerarie. Non può fregiarsi del titolo di specialista il difensore che non sia in grado di mantenere il giusto distacco rispetto al conflitto familiare che è chiamato a gestire o non sia incline a rinunciare al mandato nel caso in cui non sia libero di scegliere la strategia difensiva più idonea al caso concreto. L AMI, fin dalla sua fondazione, ha prestato particolare attenzione alla formazione dei giovani avvocati cercando di sensibilizzarli allo specifico ruolo sociale del matrimonialista e al rispetto di alcune norme deontologiche non ancora codificate, ma assolutamente condivise dagli avvocati più esperti del settore familiare e richieste a gran voce dalla società. Il 22 giugno u.s. a Torino ed il 24 giugno u.s. a Catania l AMI ha organizzato due convegni sulla deontologia dell avvocato matrimonialista. Di seguito sono indicate le agognate norme deontologiche dell avvocato matrimonialista, sicuramente da perfezionare, che l AMI sottopone all attenzione Sua e del Consiglio Nazionale Forense. Art. 1 (rapporti con l assistito) Il difensore prima di accettare il mandato in materia familiare deve illustrare al proprio assistito la possibilità di ricorrere alla psicoterapia di coppia e alla mediazione familiare.
Il difensore deve sensibilizzare il proprio assistito sulle conseguenze della separazione, divorzio o di altre procedure familiari, ed ammonirlo a non porre in essere condotte miranti a creare o ad alimentare il conflitto in danno della controparte. Il difensore ha il dovere di acquisire tutti gli elementi di fatto utili per improntare la migliore difesa in piena e totale autonomia. Il difensore, salvo casi di assoluta urgenza e gravità, non deve procedere giudizialmente se non dopo aver preso formali contatti con la controparte e aver tentato una riconciliazione o una mediazione finalizzata alla consensualizzazione della procedura. Il difensore deve rifiutare incarichi nel caso in cui il cliente sia mosso da evidenti propositi di ritorsione nei confronti della controparte e deve rifiutare di procedere penalmente se non ha previamente acquisito chiari elementi di responsabilità della controparte. Costituisce grave infrazione disciplinare ogni azione giudiziaria suggerita o attuata dal difensore tendente a mettere infondatamente a repentaglio i diritti, l immagine, la libertà personale della parte avversa al fine di conseguire immediati risultati processuali in sede civile. In particolare il difensore prima di agire per reati familiari procedibili di ufficio ha l obbligo di farsi affiancare da un avvocato esperto in materia penale oppure, se esperto in materia penale, procedere alle proprie preventive indagini difensive al fine di verificare la fondatezza delle accuse da portare a conoscenza dell Autorità Giudiziaria
Il difensore qualora sia stato l ispiratore di temerarie iniziative in sede penale o in procedimenti de potestate gravemente infondati, deve essere subire la sanzione disciplinare della radiazione; Il difensore non può svilire il proprio ruolo né accaparrarsi clientela attraverso la richiesta di compensi irrisori e lesivi del decoro della sua funzione e l importanza delle sue responsabilità processuali e sociali; 2) (Obbligo del difensore matrimonialista alla lealtà e probità) Il difensore in materia familiare e minorile deve offrire al giudice ogni elemento utile alla ricerca della verità e della soluzione più adeguata alla tutela dei diritti e degli interessi delle parti e dei figli,siano essi maggiorenni o minorenni; Il difensore che nei propri scritti difensivi adotti un linguaggio o concetti oltremodo aggressivi e violenti nei confronti della controparte,peraltro non suffragate da elementi oggettivi, ferme le sue responsabilità in altra sede, commette grave illecito deontologico specie se tali espressioni compromettono la possibilità di consensualizzare la procedura o arrecano ingiusti danni all immagine e alla dignità della parte avversa; Il difensore non può convocare nel proprio studio o altrove i figli minorenni del proprio assistito senza il preventivo consenso della controparte né, anche per interposta persona, può intessere rapporti di qualsivoglia natura con questi ultimi al fine condizionarne la volontà o le dichiarazioni in sede di ascolto del minore; Il difensore non può produrre in giudizio corrispondenza riservata della controparte violandone il contenuto (sia essa postale, telematica o telefonica); 3. (Obblighi del difensore nel rapporto con il consulente tecnico di parte)
Il difensore che abbia conferito incarico al proprio consulente di procedere ad esami psicologici o psichiatrici sui figli minori,senza il preventivo consenso della parte avversa, commette grave infrazione disciplinare. Il difensore che abbia dato incarico al proprio consulente di sostenere accuse palesemente infondate e strumentali al fine di incolpare ingiustamente la controparte di fatti illeciti o reati peri sottrarsi alle proprie obbligazioni o per eludere provvedimenti circa l affidamento dei figli commette infrazione disciplinare gravissima; 4. (Il difensore e i rapporti con la stampa) Il difensore non deve partecipare personalmente a trasmissioni televisive o rilasciare interviste per la carta stampata miranti su un procedimento familiare in cui espleta il proprio mandato difensivo al fine di condizionare l opinione pubblica o l Autorità Giudiziaria; Del pari deve essere sanzionato il difensore munito di mandato difensivo, che partecipi a dibattiti televisivi, in pendenza delle indagini preliminari, che mirino ad individuare responsabilità o a sostenere innocenze nei confronti di persone indagate per reati intrafamiliari. Con profondo ossequio Avv. Gian Ettore Gassani Presidente Nazionale dell AMI