"IL CONTRIBUTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI NELLA COSTRUZIONE DELLO STATO DI DIRITTO"

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1 Intervento al Convegno organizzato dall associazione assistenti sociali il 3 dicembre 2011 sul tema "IL CONTRIBUTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI NELLA COSTRUZIONE DELLO STATO DI DIRITTO" Titolo dell intervento: L evoluzione della professione e del ruolo dell avvocato in materia minorile e il confronto con la professionalità dell assistente sociale Occorre premettere che, quando ho iniziato la professione di avvocato, essa era molto diversa da quella attuale, in quanto la specializzazione quasi non esisteva, salvo la divisione nei due rami principali, cioè avvocati civilisti e avvocati penalisti e tale ripartizione di competenze, peraltro si ritrovava prevalentemente nelle grandi città, mentre i cosiddetti avvocati di provincia si occupavano di tutto, come d altra parte fanno tutt ora; quasi non esisteva una specializzazione nel diritto di famiglia e minorile e anzi, curiosamente, quelli che si occupavano delle separazioni e dei divorzi erano tendenzialmente gli avvocati penalisti. Al Tribunale per i minorenni gli avvocati erano una razza quasi sconosciuta e accadeva abbastanza frequentemente che le parti che si rivolgevano al Tribunale minori si sentissero sconsigliare dagli stessi G.O. di farsi assistere da un avvocato, sulla base del presupposto che addirittura gli avvocati avrebbero potuto allungare i tempi del giudizio. 1

2 Esisteva già in allora la figura del curatore speciale del minore, limitatamente ad alcuni tipi di procedimenti ed in particolare al giudizio di opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità; tutti sapranno che, fino alla legge 149/01, il procedimento per l eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore si apriva come procedimento di volontaria giurisdizione, anche d ufficio, su iniziativa del Tribunale e non richiedeva la presenza degli avvocati difensori, né del curatore del minore; il procedimento si chiudeva con un decreto di dichiarazione di adottabilità e solo nell ipotesi in cui i genitori e i parenti entro il quarto grado ritenessero di non essere d accordo relativamente a tale decreto, dovevano proporre opposizione, aprendo così un giudizio contenzioso, in cui era necessario il patrocinio dell avvocato, mentre al minore veniva nominato un curatore speciale, che a sua volta era, di solito, un avvocato. La presenza, dunque, di un avvocato difensore del minore era soltanto eventuale. In tutti i giudizi di volontaria giurisdizione, invece, la parte personalmente poteva proporre ricorso mediante moduli prestampati che si trovavano in cancelleria. La situazione, nel tempo è cambiata radicalmente. Infatti: - da un lato, assistiamo ad una crescente specializzazione da parte degli avvocati (recentemente si è parlato della creazione di specializzazioni vere e proprie, così come ad esempio si verifica nelle professioni mediche, ma la riforma non è stata approvata) e, in materia di diritto di famiglia e minorile si sono sempre più create associazioni di professionisti che approfondiscono le tematiche relative ai minori, acquisendo anche una formazione che va oltre alla formazione prettamente giuridica e che coinvolge anche materie affini; la 2

3 deontologia dell avvocato familiarista, non soltanto quando ricopre il ruolo di avvocato del minore, ma anche quando difende gli adulti, deve avere come obbiettivo primario quello dell interesse del minore coinvolto, il che significa che non è pensabile che l avvocato familiarista tenda a difendere ad ogni costo il proprio cliente, ricercando la cosiddetta vittoria sulla controparte quando è consapevole che la vittoria potrebbe costituire un pregiudizio per il minore o anche un così serio pregiudizio per le altre parti coinvolte che verrebbe necessariamente a riverberarsi sull interesse del minore; - d altro canto, occorre osservare che, negli ultimi anni, sono entrate in vigore alcune normative che hanno dato maggior rilievo al ruolo dell avvocato in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori e che hanno altresì accentuato l importanza del minore stesso, come persona, con tutti i suoi diritti. Sebbene, infatti, il nostro ordinamento preveda che il minore, dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, non possiede la cosiddetta capacità di agire e pertanto, per ogni tipo di atto che egli debba svolgere (ci si riferisce in particolare alla capacità di stipulare contratti, assumere obblighi, ecc.), debba essere rappresentato dai suoi genitori o da un tutore, si è sviluppato nel tempo il concetto che il minore, soprattutto per quanto riguarda le questioni strettamente personali che lo coinvolgono, debba in qualche modo essere ascoltato. Se, dunque, vogliamo esaminare le nuove normative che hanno sempre dato maggior valenza alla posizione del minore, dobbiamo ricordare innanzitutto: 3

4 - la convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata dallo stato Italiano nel 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i bambini l interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente; - la carta europea dei diritti del fanciullo del 1992, che indica che ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e alla salvaguardia dei suoi interessi e stabilisce inoltre che a questo fine, e sempre che ciò non implichi alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, questi deve essere ascoltato fin da quando la sua maturità e la sua età lo consentano ; - la convenzione di Strasburgo, che ha per oggetto quello di promuovere i diritti dei minori e di facilitarne l esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinnanzi ad un autorità giudiziaria. Esiste poi una serie di norme, più recenti, che rafforzano il ruolo dell avvocato e della difesa del minore; fra queste, le più rilevanti direi che sono. la modifica dell art. 111 costituzione, che ha previsto che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo e che ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizione di parità davanti a giudice terzo e imparziale;. la legge 149/01 che ha affermato che il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall inizio con l assistenza legale del minore e dei genitori e che ha altresì modificato l art. 336 del codice civile, 4

5 prevedendo che tutti i procedimenti riguardanti la potestà, nonché quelli relativi all art. 317 bis si devono svolgere con l assistenza di un legale. Ne consegue, dunque, che l avvocato è entrato a pieno titolo in tutti i procedimenti civili di fronte al Tribunale per i minorenni. In particolare è nata, con la riforma del procedimento di adozione, la figura del difensore del minore. Nella prima fase successiva all entrata in vigore della legge 149/01, si era posto il dubbio su chi dovesse nominare il difensore del minore e alcuni Tribunali, fra cui inizialmente il Tribunale per i minorenni di Torino, avevano ritenuto che il difensore del minore dovesse essere nominato dal tutore, in quanto questo è colui che esercita la potestà sul minore; si è posta, però, la questione della libertà del difensore del minore, il quale deve poter agire esclusivamente nell interesse del minore stesso e come suo avvocato, senza sentirsi vincolato dal mandato conferitogli dal tutore, tenuto conto del fatto che il tutore, soprattutto nei procedimenti di adottabilità, è abitualmente il responsabile dei servizi e quindi quello stesso soggetto che magari ha precedentemente relazionato sulla famiglia del minore e si è dunque già formato un idea favorevole all adozione. Oggi direi che, ad una più corretta interpretazione della normativa di cui alla legge 149/01, la maggior parte dei Tribunali è pervenuta al principio della nomina del curatore speciale direttamente da parte del Tribunale, proprio per evitare un ipotetico conflitto di interessi fra il tutore e l avvocato del minore. In ogni caso, valutata la posizione decisamente più rilevante rispetto ad una volta della figura del difensore del minore, che è parte nel 5

6 procedimento di adottabilità fin dall apertura del procedimento stesso e che quindi può avere un ruolo di impulso, formulando istanze istruttorie e specifiche richieste; considerato peraltro che del minore in difficoltà si occupano a vario titolo altre figure professionali, è evidente come il rapporto fra l avvocato difensore e queste altre figure in particolar modo gli assistenti sociali debba essere intensificato e chiarito. Dopo molti confronti ed alcuni momenti di iniziale diffidenza, che si sono, direi, accentuati proprio dopo l entrata in vigore della 149/01 (a mio parere perché i servizi hanno avuto il timore di doversi confrontare con altre figure professionali che dovevano preoccuparsi del minore, mentre precedentemente ritenevano di essere essi in prima persona i soli depositari dell interesse del minore), i rapporti fra le due professionalità si sono intensificati e hanno raggiunto un livello di collaborazione e di maggior comprensione reciproca. Molti enti locali hanno siglato dei veri e propri protocolli per l utilizzo di buone prassi operative sia nei rapporti fra magistrati e servizi locali, sia nei rapporti fra avvocati e servizi locali, nell interesse dei minori tutelati. Stanno anche nascendo delle associazioni, come ad esempio l associazione Sintonie di cui faccio parte, che coinvolgono, in una situazione di assoluta parità, le principali professionalità che ruotano intorno ad un minore, cioè avvocati, assistenti sociali e psicologi e questi tipi di associazioni sono utili soprattutto per conoscersi e per conoscere le rispettive professionalità; questo comporta di poter giungere, sebbene con un certo sforzo, ad un linguaggio comune o almeno di poter comprendere il linguaggio e le motivazioni dell altro. 6

7 Per parte nostra, l Ordine degli avvocati di Torino ha redatto, in collaborazione con l associazione della camera minorile del Piemonte, la cosiddetta Carta di Torino che contiene le regole deontologiche che deve darsi il curatore del minore; tale carta è stata considerata come parte integrante del codice deontologico professionale degli avvocati e contempla dunque che l avvocato familiarista, che svolge il ruolo di curatore del minore, debba avere delle regole deontologiche in più rispetto all avvocato generico. Fra queste regole ritengo doveroso citare le seguenti: 5. il difensore /curatore speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione; 6. il difensore/curatore speciale del minore nell espletamento del proprio mandato richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all assistente sociale, agli affidatari e ad eventuali altre figure ritenute significative. 8. il difensore/curatore speciale del minore non è tenuto a partecipare personalmente agli accertamenti disposti dal Tribunale per i minorenni tramite servizio sociale ma tiene contatti con i Servizi e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio CTP nel caso in cui venga disposta una Consulenza tecnica d ufficio; Si tratta dunque di regole molto rigorose, dalle quali si può comprendere senza ombra di dubbio come gli avvocati che si occupano di minori prendano molto sul serio il confronto serio e leale con gli Assistenti Sociali. 7

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