Generalversammlung 2014 FormazioneProfessionaleContinua
2 Regolamento per la Formazione Professionale Continua B.U. 22/2013 Ministero della Giustizia Circolare CONAF 63/2013 D.P.R. n.137/2012 art.7
3 Art. 22 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
4 ÜBERSCHRIFT Art. 2 Obbligo formativo 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell utente e della collettività 2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.
5 Art. 3 Attività formativa e settori disciplinari professionali 2. L'attività formativa si distingue in: a. attività formativa metaprofessionale. È l attività di apprendimento riguardante l ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l informatica, le lingue, l organizzazione dello studio professionale; b. attività formativa caratterizzante.
6 Art. 3 Attività formativa e settori disciplinari professionali 3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa: a) corsi di formazione e aggiornamento; b) dottorati di ricerca; c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari; d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio; e) visite tecniche viaggi di studio; f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale; g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti; i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma; j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali. k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su ufficiale house-organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;
7 Art. 3 Attività formativa e settori disciplinari professionali 6. I settori disciplinari professionali (S.D.P) sono raggruppamenti di discipline tecnico-scientifiche afferenti alle competenze previste dall ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
8 Art. 4 Valore del credito formativo 1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.
9 Art. 5 Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo 3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari... 5. Ai fini dell'assolvimento dell obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali 8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati per assolvere l obbligo formativo triennale
Art. 13 Valutazione delle attività formative Attività form ative Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio. Crediti attribuiti certificati Limiti massimi annuali (CFP) 1 CFP ogni 8 ore nessuno Superamento di esami in corsi di laurea universitari 1 CFP ogni CFU nessuno Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari 1 CFP ogni CFU nessuno Partecipazione a master universitari 1 CFP ogni CFU nessuno Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini 0,25 CFP/riunione 1 CFP Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali 0,25 CFP/assemblea 0,5 CFP Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale 0,5 CFP/riunione 1 CFP Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale 0,5 CFP/sessione 1 CFP Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti 0,25 CFP/riunione 1 CFP Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi postlaurea, master universitari ora 0,25 CFP per 1 ora o frazione di 1 CFP Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati su house organ o su riviste a 0,25 CFP per almeno10.000 diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico battute 3 CFP Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la 0,25 CFP per almeno10.000 revisione di un comitato scientifico-tecnico battute 3 CFP Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti 1 CFP ogni CFU 3 CFP
11 Art. 13 Valutazione delle attività formative 2. L iscritto può chiedere al Consiglio dell Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all art. 3. Il Consiglio dell Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio. 4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell Ordine territoriale
12 Art. 15 Esoneri 1. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare a) maternità, per un anno; b) grave malattia o infortunio c) altri casi 2. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all obbligo di cui all art. 2. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico. 4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l attività di formazione professionale continua.
13 Art. 16 Adempimenti degli iscritti 1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'ordine le attività formative svolte di cui all art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.
14 Art. 21 Disposizioni finali e transitorie 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 55 del 2 ottobre 2009. 2. Ai fini dell assolvimento dell obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali.
15 ZUSAMENFASSUNG / SINTESI Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. Ai fini dell'assolvimento dell obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali