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Il I Collegio arbitrale presso la C.S.A.I. nelle persone di Dott. Roberto Maria Bucchi Presidente Avv. Angelo De Crescenzo Arbitro Avv. Vincenzo Capo Arbitro nominato ai sensi dell art. 157 IV comma del Regolamento Nazionale Sportivo della CSAI e della N.S. 21, riunito in conferenza personale in data 20 maggio 2008 presso la sede dell arbitrato in Roma, via Solferino n.32, ha deliberato all unanimità la seguente DECISIONE nel procedimento di arbitrato n.8/2007 promosso da: Sig. PASQUALE IRLANDO + altri rappresentati e difesi dall Avv. Giuseppe Nolè presso il cui studio in Potenza, via Ponte Nove Luci n. 10 sono elettivamente domiciliati, CONTRO la F.I.K.- Federazione Italiana Karting in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall Avv. Francesco Fazzalari presso il cui studio in Roma, Via Monte Zebio n. 37 è elettivamente domiciliata Svolgimento del procedimento Con atto depositato presso la segreteria della CSAI in data 19/9/2007 i ricorrenti, premettendo di aver presentato nei termini di cui all art. 3 del Regolamento Elettorale FIK la propria candidatura per l elezione delle cariche sociali quadriennio 2008/2011- e lamentando la mancata ammissione da parte dell Ufficio Elettorale dell Assemblea, hanno chiesto al Collegio:

1) «di dichiarare che le candidature di tutti gli istanti sono regolari e conformi al regolamento elettorale dell assemblea FIK 2) in subordine dichiari quanto innanzi sicuramente per le candidature pervenute a mezzo corriere. Con memoria di risposta depositata in data 22/10/2007, si è costituita la FIK deducendo in via preliminare l inammissibilità della domanda di arbitrato e chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le richieste formulate. All udienza dell i 1/4/2008, fissata per l audizione delle parti, è comparso il difensore della FIK, mentre il legale dei ricorrenti ha fatto pervenire istanza di differimento per sopravvenuti motivi di incompatibilità, onde consentire agli assistiti la nomina di nuovo difensore. Accolta l istanza il Collegio rinviava l udienza al 20/ 5/2008, concedendo termine sino al 5/5/2008 per il deposito di memorie e documenti. Con memoria ritualmente depositata, la FIK insisteva nella declaratoria di improcedibilità della richiesta di arbitrato. All udienza del 20/5/2008, preso atto della comparizione dell Avv. Fazzalari, nonché della mancata costituzione di nuovo difensore in luogo dell Avv. Noiè, il Collegio Arbitrale ha trattenuto il ricorso in decisione. Motivi della decisione Questione pregiudiziale è quella afferente l oggetto della domanda di arbitrato così come formulata dai ricorrenti. E necessario, quindi, verificare in limine litis se la materia elettorale può essere devoluta alla cognizione conciliativa ed arbitrale secondo il combinato disposto di cui al novellato art. 157 del Regolamento Nazionale Sportivo e della N.S. 21, raccordato con l attuale impianto regolamentare F.I. K..

In tale prospettiva l art. 5, ul. co., del Regolamento Elettorale F.I.K. prevede che le decisioni dell Ufficio Elettorale dell Assemblea non sono impugnabili autonomamente e separatamente dalla delibera dell Assemblea ordinaria elettivcl mentre il primo co. dell art. 9 cit. Reg- stabilisce che la delibera dell assemblea ordinaria può essere impugnata secondo quanto pre visto dallo statuto della FIK. Il richiamo allo Statuto esige, conseguentemente, di menzionare l art. 22 che impone all Associato di impugnare le delibere sociali, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla loro comunicazione ufficiale, nonché l art. 43 che in materia di controversie riguardanti l osservanza e l applicazione delle norme statutarie, regolamentari, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l irrogazione e applicazione della relative sanzioni disciplinari, ivi inclusa l esclusione, nonché tutte le controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti il rapporto e l attività associativa, e siano esse dei soci tra di loro o tra i soci e la FIK, prevede la devoluzione in via esclusiva ( ) alla cognizione conciliativa ed arbitrale dell ACI- CSAI o comunque dell ASN, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento in materia di arbitrato. Se, dunque, il citato assetto normativo FIK rimanda alle previsioni OSAI, le dedotte doglianze non possono trovare ingresso avanti questo Collegio. E, infatti, l R.N.S. ad escludere la devoluzìone della materia elettorale alla cognizione arbitrale, stante il dettato dell art. 181, per il quale possono inoltre impugnare in appello (...) i risultati delle Assemblee per l elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI i soggetti (...) titolari di licenza CSAI. Dal descritto quadro regolamentare consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda di arbitrato.

Pur ritenuto assorbente il motivo che precede, in ogni caso l odierna istanza è irricevibile poiché carente del requisito richiesto dall art.2 lett. a) della N.S. 21 (indicazione dell indirizzo del ricorrente). P.Q.M. Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Pasquale Irlando + altri contro F.I.K. dichiara inammissibile la domanda e dispone l incameramento della tassa di segreteria pari ad 259,00 versata con assegno circolare tratto su BPIJ Banca n. 280320 1256-11 del 20/9/2007. Spese compensate. Così delìberato all unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri, riuniti presso la sede dell arbitrato in Roma, via Solferino n. 32, in data 20 maggio 2008 e contestualmente sottoscritto in unico esemplare originale redatto su n.4 pagine. Dott. Roberto Maria Bucchi Dott. Angelo De Crescenzo Avv. Vincenzo Capo Presidente Arbitro Arbitro Depositata in segreteria per la pubblicazione: 29/05/2008 Il segretario del Collegio Arbitrale (dr. Salvatore Zedde)

Il I Collegio arbitrale presso la C.S.A.I. nelle persone di Dott. Roberto Bucchi Presidente Avv. Angelo De Crescenzo Arbitro Avv. Vincenzo Capo Arbitro nominato ai sensi dell art. 157 IV comma del Regolamento Nazionale Sportivo della CSAI e della N.S. 21, riunito in conferenza personale in data 20 maggio 2008 presso la sede dell arbitrato in Roma, via Solferino n.32, ha deliberato all unanimità la seguente DECISIONE nel procedimento di arbitrato n.6/2007 promosso da: D.R. Racing srl rappresentata e difesa dall Avv. Giuseppe Nolè presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Potenza, via Ponte Nove Luci n.10 ricorrente contro ACI-CSAI in persona del legale rappresentane pro tempore. non costituito SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto depositato presso la segreteria della CSAI in data 12.6.2007 la D.R. Racing srl ha proposto domanda di arbitrato, chiedendo: 1) di dichiarare che la serie 2007 International Open Master, ed il provvedimento di sua prima approvazione, impugnato innanzi al TNA, sono illegittimi e di annullarli con tutte le conseguenze di legge; 2) di condannare l ACI-CSAI al rimborso di tutte le spese e competenze di procedimento. Espone la società ricorrente che il Tribunale Nazionale d Appello - a cui si era rivolta per impugnare il provvedimento del 7.3.07, con cui l ACI-CSAI aveva autorizzato lo svolgimento della prima gara della serie Internazionale 1

Open Master 2007 e la serie stessa per l assegnazione del Campionato Italiano Assoluto Karting 2007 (ritenuto illegittimo perché l ACI-CSAI aveva imposto un solo tipo di pneumatico in assenza di un procedimento concorsuale per la scelta del fornitore ed organizzato la manifestazione senza i requisiti previsti dall art.55 IV e seguenti del R.N.S. nonché, in violazione dell art.26 del R.N.S.) ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda. Infatti, a dire della ricorrente, non sussisterebbero i profili di inammissibilità rilevati dal T.N.A., né la carenza di interesse, né l incompetenza a decidere. Inoltre, il TNA avrebbe omesso di considerare l art.181 del regolamento nazionale sportivo, che stabilisce che il concorrente è l unico legittimato a proporre appello contro le decisioni prese a suo sfavore. Non si è costituita la parte convenuta ACI-CSAI. All udienza dell 11/4/2008, fissata per l audizione delle parti, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire istanza di differimento per sopravvenuti motivi di incompatibilità, onde consentire all assistita la nomina di nuovo difensore. Al disposto rinvio (udienza del 20/5/2008) nessuno è comparso ed il Collegio Arbitrale ha trattenuto il ricorso in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Questione pregiudiziale è quella relativa all ammissibilità della domanda di arbitrato così come formulata dalla ricorrente, ai sensi dell art.157 primo comma R.N.S. Il Collegio ritiene, ai sensi del succitato primo comma dell art.157 R.N.S. in relazione a quanto disposto dal quarto comma dello stesso articolo, che la richiesta di arbitrato non è ammissibile perché rivolta ad impugnare una decisione del Tribunale Nazionale d Appello. Ciò in quanto la scelta di impugnare il provvedimento in data 7.3.2007 della ACI-CSAI innanzi al Tribunale Nazionale d Appello ha esaurito il potere del licenziato di adire la giustizia sportiva. 2

Va infatti escluso che con la procedura di conciliazione e arbitrato sia stato introdotto un terzo grado di giudizio. La competenza del Collegio Arbitrale è residuale e nel contempo alternativa rispetto agli altri organi di giustizia sportiva. Inoltre, la domanda di arbitrato della ricorrente è carente dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall art.2 lettere a) e b) della N.S. 21 (indicazione dell indirizzo proprio e della controparte; numero di licenza del ricorrente). La mancata costituzione della parte convenuta dispensa il Collegio dalla statuizione sulle spese salvo l incameramento della tassa di segreteria di euro 259,00 versata con bonifico del 15.5-07 tramite BNL numero rif. interbancario 01030-17492030400. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da D.R. Racing srl contro ACI-CSAI, dichiara inammissibile la domanda e dispone l incameramento della tassa di segreteria. Così deliberato all unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri, riuniti presso la sede dell arbitrato in Roma, via Solferino n. 32, in data 20 maggio 2008 e contestualmente sottoscritto in unico esemplare originale redatto su n.3 pagine. Dott. Roberto Bucchi Presidente Avv. Angelo De Crescenzo Arbitro Avv. Vincenzo Capo (Rel/Est.) Arbitro Depositata in segreteria per la pubblicazione: 29/05/2008 Il segretario del Collegio Arbitrale dr. Salvatore Zedde 3

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA VERBALE DELLA RIUNIONE ARBITRATO (collegio c.d. filtro ) 11 APRILE 2008 Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10,00, nella Sala riunioni del Servizio Attività Sportive dell ACI in via Solferino, 32, 2 piano, si tiene la riunione, per l audizione delle parti, del 1 Collegio c.d. filtro istituito dall art. 157 del RNS, integrato da ultimo e reso compiutamente esecutivo dal Comitato Esecutivo della CSAI nella riunione del 26 novembre 2007, unitamente alle disposizioni contenute nella N.S. n. 21. Sono presenti: Dott. Roberto Maria Bucchi Avv. Vincenzo Capo Avv. Angelo De Crescenzo Presidente Componente Componente OMISSIS Con riferimento alla controversia istaurata dal Sig. Osvaldo Bortolotti presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport del CONI, il Collegio filtro prende atto del provvedimento di estinzione per omesso versamento del fondo spese, emesso in data 18 febbraio 2008 dalla Camera di Conciliazione. IL Collegio filtro dispone la trasmissione del verbale dell odierna riunione al competente ufficio CSAI per gli adempimenti conseguenti. Il Presidente (Dott. Roberto Maria Bucchi) I Componenti Avv. Vincenzo Capo Avv. Angelo De Crescenzo

Il 1 Collegio arbitrale presso la C.S.A.I. nelle persone di Dott. Roberto Maria Bucchi Avv. Angelo De Crescenzo Avv. Vincenzo Capo Presidente Arbitro Est. Arbitro nominato ai sensi dell art. 157 IV comma del Regolamento Nazionale Sportivo della CSAI e della N.S. 21, riunito in conferenza personale in data 20 maggio 2008 presso la sede dell arbitrato in Roma, via Solferino n.32, ha deliberato all unanimità la seguente DECISIONE nel procedimento di arbitrato n.5/2007 promosso da: Sig.ra. ARIANNA CAMPLESE rappresentata e difesa dall Avv. Giuseppe Nolè presso il cui studio in Potenza, via Ponte Nove Luci n. 10 è elettivamente domiciliata, ricorrente contro ACI-CSAI in persona del legale rappresentane pro tempore non costituito Svolgimento del procedimento arbitrale Con atto depositato presso la segreteria della CSAI l 8/5/2007 la ricorrente, dopo aver premesso di aver proposto appello avverso la decisione n. 10 dei Commissari Sportivi della gara del Campionato Italiano 100 Junior svoltosi in Casteinuovo Berardegna il 2/ 7/2006 e contestando la sentenza n. 17/07 con cui il T.N.A. ne aveva dichiarato l inammissibilità, ha chiesto al Collegio 1) di dichiarare che la decisione n. 10 non risulta pubblicata e che la declaratoria di pubblicazione apposta è priva di certificazione e pertanto l appello andava dichiarato ammissibile ;

2) di dichiarare che il rifiuto dei Commissari Sportivi, con le connesse procedure è illegittimo ; 3) di decidere nel merito la controversia se non ritenga di rimettere gli atti al T.N.A.; 4) di condannare la C.S.A.I. al risarcimento dei danni in via equitativa.. Non si è costituita la parte convenuta ACI-CSAI. All udienza dell 11/4/2008, fissata per l audizione delle parti, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire istanza di differimento per sopravvenuti motivi di incompatibilità, onde consentire all assistita la nomina di nuovo difensore. Al disposto rinvio (udienza del 20/5/2008) nessuno è comparso ed il Collegio Arbitrale ha trattenuto il ricorso in decisione. Motivi della decisione Questione pregiudiziale è quella afferente l oggetto della domanda di arbitrato così come formulata dalla ricorrente. E necessario, quindi, verificare in limine litis se una decisione assunta dal Tribunale Nazionale d Appello può essere devoluta al pari di un mezzo di impugnazione- alla cognizione conciliativa ed arbitrale secondo il combinato disposto di cui al novellato art. 157 del Regolamento Nazionale Sportivo e della N.S. 21. L esame delle predette norme, congiuntamente a quelle che disciplinano le fattispecie in materia di appello (artt. 156 e 181 del R.N.S.), portano ad escludere che l istituzione della procedura di conciliazione ed arbitrato abbia introdotto un terzo grado di giudizio. Invero, si tratta esclusivamente di un organo la cui competenza è residuale e nel contempo alternativa rispetto agli altri organi di giustizia sportiva.

Conseguentemente, con l avvenuta impugnazione innanzi al Tribunale Nazionale d Appello, il tesserato ha esaurito il potere di adire la giustizia sportiva. Dal descritto quadro regolamentare discende la deciaratoria di inammissibilità della domanda di arbitrato. Pur ritenuto assorbente il motivo che precede, in ogni caso l odierna istanza è irricevibile poiché carente del requisito richiesto dall art.2 lett. a) della N.S. 21 (indicazione dell indirizzo del ricorrente). La mancata costituzione della parte convenuta solleva il Collegio dalla statuizione sulle spese salvo l incameramento della tassa di segreteria di euro 259,00 versata con bonifico del 3/5/2007 tramite Banca Caripe, ordine n. 046549431230001. P.Q.M. Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla Sig.ra Arianna Camplese contro ACI-CSAI dichiara inammissibile la domanda e dispone l incameramento della tassa di segreteria. Così deliberato all unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri, riuniti presso la sede dell arbitrato in Roma, via Solferino n. 32, in data 20 maggio 2008 e contestualmente sottoscritto in unico esemplare originale redatto su n.3 pagine. Dott. Roberto Maria Bucchi Avv. Angelo De Crescenzo Avv. Vincenzo Capo Presidente Arbitro Est. Arbitro Depositata in segreteria per la pubblicazione: 29/05/2008 Il Segretario (dr. Salvatore Zedde)