NOVITÀ INTRODOTTE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. D.P.R. n. 120/2017

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NOVITÀ INTRODOTTE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. D.P.R. n. 120/2017 Grazie alla pluriennale esperienza come consulenti in tema di monitoraggio ambientale i professionisti di Ambienta Srl sono a disposizione delle aziende per aiutarle ad adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 120/2017 tra cui i campionamenti. Inoltre, presso il nostro laboratorio, è possibile effettuare tutte le analisi previste dalla normativa. La nuova disciplina, in vigore dal 22 Agosto, riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo sia come sottoprodotti sia come rifiuti con un ampliamento dei limiti quantitativi per il deposito temporaneo. Fino al 18 Febbraio 2018 è previsto un regime transitorio che prevede l applicazione della previgente disciplina sia per i piani già approvati che per quelli in corso di procedura. In questo approfondimento alla nostra newsletter mensile andremo ad analizzare i 31 articoli del nuovo decreto nell intento di semplificare il passaggio dalla normativa previgente a quella attuale. ARTT. 1-3: DISPOSIZIONI GENERALI Il D.P.R. n. 120/2017 secondo quanto sancito nell art. 1 disciplina: La gestione delle terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti, limitatamente ad alcuni cantieri. La gestione delle terre e rocce da scavo riutilizzate come sottoprodotti in relazione a qualunque cantiere. La gestione delle terre e rocce da scavo per il deposito temporaneo delle stesse come rifiuti. Assunto che per terre e rocce da scavo si intende il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera, e che la qualifica di sottoprodotti non viene meno se le terre sono frammiste a materiali il cui utilizzo è fisiologico in talune attività di scavo, vale a dire il calcestruzzo, la betonite, il PVC, la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato,l art. 2 continua con altre definizioni fondamentali quali quella di sito: un area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata;di sito di produzione: il sito in cui le terre sono generate; e quella di opera: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplica una funzione economica o tecnica. L art. 3 invece definisce le esclusioni dal campo di applicazione, restano espressamente estranei alla normativa i rifiuti da demolizione e il refluimento in mare di cui all art. 109, D.Lgs 152/2006.

Dalla nozione di terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012 scompaiano i: materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d acqua, spiagge, fondali lacustri e marini ARTT 4-7: TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO All art. 4 sono definiti i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.il comma 3 dedicato ai materiali di riporto stabilisce che la presenza di quest ultimi, non farà perdere la qualifica di sottoprodotti alle terre in cui la quantità massima di materiali di origine antropica corrisponda al 20% in peso. Le terre e rocce da scavo dovranno inoltre rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e superare il test di cessione da condurre con il metodo di cui al D.M. 5/02/1998 da confrontare con le CSC per le acque sotterranee. L articolo 5 è dedicato al deposito intermedio. Esso potrà avvenire nel sito di produzione, in quello di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati 5 requisiti: Compatibilità di destinazione urbanistica tra sito di produzione e sito di deposito. Preventiva indicazione di luogo e durata. Durata non superiore al termine di validità del piano o della dichiarazione di utilizzo. Separazione fisica e autonoma gestione rispetto ad altre terre, siano esse sottoprodotti considerati in altri piani o dichiarazioni, siano esse rifiuti. Conformità al piano o alla dichiarazione e presenza di apposita segnaletica con tutte le informazioni del caso. È possibile variare il sito di deposito intermedio purché vi sia un tempestivo aggiornamento del piano o della dichiarazione. In caso di sforamento dei tempi, le terre temporaneamente depositate diverranno rifiuti. Le disposizioni comuni continuano con una norma dedicata al documento di trasporto che accompagna in 3 copie le terre/sottoprodotti e si chiudono con l art. 7 riguardante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU). Tale documento deve essere trasmesso utilizzando il modulo presente all allegato 8 del decreto in via telematica all autorità competente e all ARPA. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di validità del piano o della dichiarazione, pena la trasformazione delle terre in rifiuto. ARTT 8-19: TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTI IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA E AIA Gli articoli da 8 a 19 normano le terre e rocce da scavo prodotti in cantieri oltre i 6.000 m 3 per opere sottoposte a Via/Aia. In tali cantieri è necessario redigere il piano di utilizzo che deve essere conforme alle disposizioni previste nell allegato 5 del decreto. Il proponente ha il dovere di trasmettere il piano e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio all autorità competente e all ARPA almeno 90 giorni prima

dell inizio dei lavori e in caso di opera sottoposta a Via/Aia la trasmissione deve avvenire prima della conclusione del relativo procedimento. Ricevuto il piano l autorità competente avrà a disposizione 30 giorni per chiedere eventuali integrazioni. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano o della documentazione integrativa, il proponente avvia la gestione delle terre in conformità al piano e a tutte le altre norme di legge previste per la realizzazione dell opera. La normativa prevede anche la possibilità di un confronto preliminare tra ARPA e il proponente. Quest ultimo infatti con oneri a suo carico potrà richiedere una validazione preliminare del piano e controlli preventivi. Tale attività di supporto oltre che da ARPA verrà fornita anche da altri organi dell amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente a quelle dell agenzia. Questi soggetti andranno ad operare in sostituzione di ARPA anche in quelle attività obbligatoriamente in capo all agenzia ciò per evitare dilatazioni temporali. Al piano di utilizzo devono essere allegate le analisi che evidenzino le concentrazioni soglia di contaminazione. Se le CSC sono rispettate l autorità competente potrà chiedere ad ARPA di effettuare le dovute verifiche. Nel caso in cui invece le concentrazioni rilevate superino le CSC, ma siano pari o inferiori ai valori di fondo naturale, il proponente in fase di redazione del piano dovrà segnalare il superamento di quest ultime ai sensi dell art. 242 ed effettuare la cosiddetta autodenuncia che di norma apre il procedimento di bonifica,a questo punto, se un soggetto pubblico o privato si farà carico della bonifica, l attività di scavo proseguirà nel rispetto della situazione particolare delle terre scavate in un sito sottoposto a bonifica. L art. 14 riguardante l efficacia del piano di utilizzo prevede che esso contenga la durata (prorogabile solo una volta e per massimo due anni). Precisa inoltre che i lavori debbano prendere il via entro due anni dalla presentazione del piano, la gestione oltre lo scadere del termine comporta infatti la trasformazione delle terre da sottoprodotto a rifiuto. Per evitare la trasformazione sanzionatoria in caso di modifica sostanziale, nei seguenti casiè possibile effettuare a norma dell art. 15 un aggiornamento del piano: Aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo. (L aggiornamento in questo caso deve essere comunicato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione). Destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo. (Il cambiamento del sito di destinazione può avvenire al massimo per due volte) Destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo. Modifica delle tecnologie di scavo. Gli artt. 18 e 19 prevedono la formazione presso ISPRA di un data base a fonte delle segnalazione delle autorità competenti in merito alle concentrazioni di contaminanti riscontrati dalle verifiche pervenute e la predisposizione di un tariffario per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA.

ARTT 20-22: TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTI IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI E IN CANTIERI DI GRANDE DIMENSIONE NON SOTTOPOSTI A VIA/AIA Nei cantieri fino ai 6.000 m 3 e in quelli oltre i 6.000 m 3 non sottoposti a VIA /AIA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assolve la funzione del piano di utilizzo. Essa va inviata almeno 15 giorni prima l inizio dello scavo, utilizzando il modulo presente all allegato 6 del decreto, al comune del luogo di produzione e all ARPA, indicando quantità, siti di deposito intermedio e di destinazione, estremi delle autorizzazioni e tempi per l utilizzo. ART 23: DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE DA SCAVO QUALIFICATE RIFUTI L art. 23 prevede che siano rispettati i seguenti punti in caso di deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti: Le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e vanno gestite conformemente al predetto regolamento. Le terre e rocce da scavo raccolte e avviate ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di deposito, oppure quando il deposito raggiunge i 4.000 m 3, di cui non oltre 800 m 3 di rifiuti classificati come pericolosi. Il deposito va effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche. In caso di rifiuti pericolosi, il deposito deve essere realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in materia tale da evitare la contaminazione dell ambiente, garantendo un idoneo isolamento dal suolo e la protezione dall azione del vento e delle acque meteoriche. ART 24: IL RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI Per potersi considerare escluse dall ambito di applicazione della normativa sui rifiuti le terre e rocce da scavo devono essere prive di contaminazione (art. 185 comma 1 lett. C del D.Lgs. 152/06). In caso di terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore rispetto a quanto previsto dall articolo 4, comma 4 del presente decreto, quest ultime possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Il produttore deve infatti comunicare all ARPA e all agenzia sanitaria territorialmente competente il progetto di riutilizzo.

Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività sottoposta a valutazione di impatto ambientale sarà necessario presentare un piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti che contenga: La descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo. L inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento). La proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell inizio dei lavori, che contenga almeno: o Numero e caratteristiche dei punti di indagine. o Numero e modalità dei campionamento da effettuare. o Parametri da determinare Le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo. Le modalità e le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito. In fase di progettazione esecutiva il proponente (o l esecutore) effettua il campionamento dei terreni nell area interessata dai lavori con lo scopo di accertarne la non contaminazione ai fini dell utilizzo allo stato naturale in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione. Una volta accertata l idoneità delle terre all utilizzo, il proponente (o l esecutore) redige il progetto definitivo nel quale sono definite: Le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce. La quantità delle terre e rocce utilizzate. La collocazione e la durata dei depositi delle terre e rocce da scavo. La collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. ARTT. 25-26: TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITO OGGETTO DI BONIFICA Le modalità e le cautele da attuare per condurre l attività di scavo nei siti di bonifica già caratterizzati sono definiti dall art. 25. Secondo quanto sancito dovrà essere analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo, l analisi di quest ultimi dovrà avvenire secondo un piano dettagliato concordato con ARPA e un piano operativo che il proponente ha il dovere di inviare agli enti interessati almeno 30 giorni prima dell avvio dei lavori. Inoltre prescrive le modalità con le quali realizzare le attività di scavo nel rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. L articolo 26 si occupa invece del riutilizzo delle terre provenienti da un sito in bonifica all interno dello stesso sito. La procedura risulta sempre consentita quando le CSC sono rispettate con riferimento alla specifica destinazione d uso. Diversamente, in caso di superamento delle CSC, ma di rispetto delle CSR, le terre possono essere riutilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni: Le CSR debbono essere preventivamente approvate dall autorità competente nell ambito del procedimento di bonifica mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

Il riutilizzo deve avvenire nella medesima area assoggettata all analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l elaborazione dell analisi di rischio. Il riutilizzo è vietato nelle sub-aree in cui è stato accertato il rispetto delle CSC. Qualora ai fini del calcolo delle CSR non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d uso indicate all atto dell approvazione dell analisi di rischio da parte dell autorità competente. ARTT. 27-31: DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI Il regime transitorio considera diverse situazioni: I piani e i progetti già approvati prima dell entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 restano disciplinati dalla normativa previgente che dovrà essere applicata anche alle modifiche e agli aggiornamenti che possono intervenire dopo il 22 Agosto 2017. I progetti con procedura in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 restano disciplinati dalla normativa previgente, tuttavia, entro 180 giorni dall entrata in vigore del D.P.R., è fatta salva la volontà di passare al nuovo regime presentando il piano di utilizzo di cui all articolo 9 o la dichiarazione di cui all articolo 21. In caso di riutilizzo nello stesso sito previsto in procedure di VIA già avviate nelle quali non sia intervenuto il provvedimento finale si applica, su richiesta del proponente, l art. 24. In caso di riutilizzo nei siti di bonifica restano valide le autorizzazioni rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica. L articolo 28 rimarca la necessità che gli enti di controllo competenti effettuino controlli, ispezioni e prelievi per verificare il rispetto di quanto previsto nei piani di utilizzo e di quanto espresso nelle dichiarazioni di utilizzo e di avvenuto utilizzo. L art. 29 contiene la clausola di riconoscimento reciproco, mentre l art. 30 la clausola di invariazione finanziaria. Il D.P.R. si chiude con l art. 31 che sancisce le norme espressamente abrogate: D.M. n. 161/2012; L art. 184/bis, comma 2bis, D.Lgs. 152/06; Gli artt. 41, comma2 e 41bis, D.L. 69/13 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

ALLEGATI Infine, costituiscono parte integrante del D.P.R. 120/2017 gli allegati: Allegato 1: contiene la procedura da seguire per la caratterizzazione ambientale delle terre da scavo. Allegato 2: si occupa delle procedure di campionamento in fase di progettazione. Allegato 3: riporta alcune delle operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale. Allegato 4: si occupa delle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali. Allegato 5: riporta il contenuto del piano di utilizzo. Allegato 6: contiene il modello della dichiarazione di utilizzo sostitutiva dell atto di notorietà. Allegato 7: riporta il modulo per il trasporto. Allegato 8: riporta il modulo per la DAU. Allegato 9: disciplina le procedure di campionamento in corso d opera, nonché in caso di controlli e ispezioni. Allegato 10: definisce la metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all art. 4 comma 3.