C O M U N E D I PREDAIA Provincia di Trento

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C O M U N E D I PREDAIA Provincia di Trento REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 11.05.2017 esecutivo dal 11.05.2017

Titolo I Norme generali Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le distanze da mantenere dalle strade comunali degli impianti frutticoli e delle strutture di sostegno agli impianti nel territorio comunale di Predaia, allo scopo del corretto utilizzo e salvaguardia delle strade comunali e per la sicurezza della loro percorribilità. Sono fatte salve e non intervengono in questo regolamento le norme e distanze da mantenere rispetto alle strade statali e provinciali che attraversano od intersecano il territorio comunale e che sono disciplinate dal Codice della Strada. Articolo 2 Ambito di applicazione del Regolamento Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree agricole del territorio comunale e quanto definito tale dal Piano Regolatore Generale del Comune di Predaia con relative norme tecniche di attuazione. Articolo 3 - Definizioni - 1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada), dei pedoni e degli animali. Può essere: - pavimentata, - non pavimentata, - pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),

- privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari), - privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna trascrizione. Le strade vengono così classificate: A. strade comunali o strade vicinali B. Strade Statali o Strade Provinciali; 2. con ciglio strada si intende il confine stradale, così come definito dall articolo 3, comma 10 del Codice della Strada. Qualora non diversamente identificabile, la larghezza della strada non potrà essere inferiore ai 2,50 metri, misurata partendo dal centro della strada stessa così come esistente nello stato di fatto e computando da ambo i lati 1,25 metri, indipendentemente se tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Qualora la strada fosse parzialmente o totalmente pavimentata (asfalto, lastre, cemento od altro materiale di copertura), il ciglio strada è costituito dal bordo esterno della pavimentazione. 3. con impianti e relativi elementi accessori, si intende - a titolo esemplificativo - i pali di sostegno delle piantagioni, i pali a sostegno delle reti antigrandine, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a goccia o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili. Art. 4 Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade comunali e vicinali 1. Lungo le strade comunali la distanza da mantenere dal ciglio strada per la messa a dimora di alberi da frutto non può essere inferiore a:

a) 1,50 metri per le piante a taglia bassa (esempio: porta innesto ciliegi G3 e similari, porta innesti nanizzanti tipo M9, M26 e piccoli frutti similari. b) 2,00 metri per piante a taglia media (esempio: porta innesto melo tipo M7, MM106 e ciliegi G5 o altre piante similari. c) 3,00 metri per le piante ad alto fusto (esempio: porta innesto vigoroso tipo M11 e atre piante similari. Art. 5 Modalità di posa in opera dei pali di testata, ganci di attacco, delle reti antigrandine e altri elementi accessori. 1. Lungo le strade comunali, devono mantenere la distanza di metri 1,5 dal ciglio strada, i pali di testata, compresi quelli sorretti con il sistema a piantone, i tiranti di sostegno dei pali di testata, i pali dei filari e tiranti di testata di sostegno delle reti antigrandine. Fermo restando le distanze minime da mantenere per la piantumazione di piante da frutto definite dall'art. 4 comma 1, ogni appezzamento di terreno, qualunque sia il tipo di allineamento delle file piantumate verso il confine stradale, dovrà essere mantenuta libera una striscia di terreno minima di metri 1,50 dal ciglio strada. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, negli impianti frutticoli in cui i mezzi agricoli circolino esclusivamente all'interno dell'appezzamento e non vi siano accessi diretti tra i filari e la strada, i tiranti di sostegno dei pali di testa della fila perimetrale alla strada possono essere messi a dimora ad una distanza di metri 0,70 dal ciglio strada. 3. Lungo le strade comunali, devono mantenere la distanza di metri 0,70 dal ciglio strada: i tiranti posti in senso longitudinale alle file piantumate e messi a dimora esclusivamente per il sostegno delle reti antigrandine od in funzione di prevenzione dei danni provocati dal vento, con esclusione dei tiranti di testata che dovranno rimanere ad una distanza di metri 1,50. I

tiranti posti in senso longitudinale devono essere adeguatamente segnalati (es. passacavi colore rosso). 4. Lungo le strade comunali, devono mantenere la distanza di metri 1,00 dal ciglio strada: i sostegni delle parti aeree delle reti antigrandine. 5. Lungo le strade comunali, devono mantenere la distanza di metri 0,70 dal ciglio strada: cippi, sassi, pali di qualsiasi materiale e dimensione e di qualsiasi altro oggetto amovibile. E' comunque vietato l'uso o la posa in opera di materiali taglienti ed acuminati che possano arrecare danno e pericolo, anche potenziale, agli utenti della strada. Questo comma è da ritenersi applicabile anche per gli impianti esistenti. 6. La fascia esterna verso la sede stradale può essere delimitata con cordonata a raso e tenuta libera da qualsiasi ingombro. 7. Nel caso di tiranti posti a valle della strada lo scavo degli stessi non deve in alcun modo compromettere l integrità o la staticità del manto stradale o di strutture connesse. 8. I singoli Consorzi hanno la facoltà di richiedere attraverso delibera consiliare l applicazione di formule e modalità più restrittive rispetto a quanto previsto dal presente articolo. Il provvedimento del Consorzio dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale che l approverà con apposita delibera, formandone in allegato parte integrante del presente regolamento. 9. L Amministrazione comunale potrà richiedere in particolari casi, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, l osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate. Art. 6 Modalità di calcolo delle distanze 1. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali, tiranti di sostegno, massi ecc. viene calcolato dal confine del ciglio stradale così come definito dall'art. 3 comma 2.

2. Le distanze da mantenere per le piantagioni, pali e tiranti ed accessori posti in adiacenza alle strade provinciali e statali devono rispettare le norme del Codice della Strada. Art. 7 Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di impianti frutticoli 1. In caso di rinnovo degli impianti frutticoli (totali, parziali o di singola fila) già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine, le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente Regolamento, dovranno essere adeguate alle norme sopra disposte. Art. 8 Piantagioni esistenti e taglio rami 1. Fatti salvi gli accertamenti non ancora definiti e le norme previgenti, le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere mantenute a condizione che non compromettano la sicurezza della circolazione. In tale ultimo caso, l'amministrazione comunicherà al proprietario del fondo la situazione di pericolo e le circostanze ravvisate, invitando lo stesso al ripristino dello stato di non pericolo entro un dato termine, decorso il quale l'inottemperanza sarà sanzionata come previsto dall'art. 9. 2. Fatto salvo il rispetto delle distanze per la messa a dimora delle piantagioni, è fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine della strada di effettuare regolarmente il taglio di rami e vegetazione che: si protendono oltre il confine stradale, restringono o danneggiano la strada, nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Art. 9 Provvedimenti sanzionatori 1. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di. 200,00 ad un massimo di. 2.000,00 con

obbligo ai trasgressori ed obbligati in solido al ripristino delle distanze dettate dal Regolamento. 2. Il sistema sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Art. 10 Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Comunale ai sensi del 4^ comma dell'art. 79 del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino A.A. (DPReg. 01.02.2005 n. 3L)