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Transcript:

STATUTO REGIONALE FISM LIGURIA Federazione italiana scuole materne (FISM) Regione Liguria TITOLO I NORME GENERALI Art. l. Costituzione e durata 1 - La Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Liguria (che assume la denominazione FISM Liguria, Federazione Italiana Scuole Materne Regione Liguria), è l organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole materne/dell infanzia non statali che si qualificano autonome, paritarie e non, e orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma Il 1 marzo 1974). L associazione non ha fini di lucro. 2 - La sua durata è illimitata. La sua sede è in Genova. 3 - Le scuole materne/dell infanzia aderenti alle FISM Provinciali possono promuovere servizi integrati di accoglienza per bambini di età inferiore a quella prevista per l ammissione alla scuola dell infanzia nell ambito del sistema di servizi per la prima infanzia. Art. 2. Obiettivi La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'o.n.u., della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana Art. 3. Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo 1 - La Federazione ha struttura democratica. I componenti gli Organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. E esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le scuole aderenti, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge. 2 - Alla Federazione Regionale aderiscono le Federazioni Provinciali costituite ed operanti sul territorio della regione Liguria. 3 - L adesione alla Federazione regionale comporta l accettazione dello Statuto regionale e di quello nazionale, comportamenti operativi coerenti con le finalità statutarie, realizzazione di attività adeguate alle esigenze delle scuole materne federate, puntuale assolvimento degli oneri federativi, a partire dal versamento della quota associativa. 1

Art..4. Scopi e strumenti 1 La Federazione regionale si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela delle Federazioni provinciali. In particolare: a) rappresenta le Federazioni provinciali e le scuole aderenti nei rapporti con le autorità civili e religiose della Regione Liguria; b) predispone e cura opportuni mezzi e servizi d informazione che consentano e realizzino la corretta, tempestiva ed omogenea applicazione delle normative in tutte le scuole aderenti; c) predispone un servizio per dialogare proficuamente con il Ministero della Pubblica Istruzione.-Direzione Regionale - Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, con la Regione, (Amministrazioni Provinciali e/o Comunali solo su richiesta delle Federazioni provinciali interessate) e altri Enti pubblici e privati regionali per il miglioramento ed il potenziamento delle scuole materne/dell infanzia e delle Federazioni provinciali; d) sollecita e propone con adeguata azione provvedimenti legislativi ed interventi amministrativi ed economici a sostegno delle scuole aderenti; e) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nella scuola materne/dell infanzia, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento; f) organizza un servizio di segreteria che coordini, orienti ed aiuti le Federazioni provinciali a realizzare le proprie iniziative. 2 - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali centri servizi, la stampa di libri e pubblicazioni, la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali. 3 - La Federazione riconosce agli associati la propria autonomia statutaria, ed amministrativa, ne rispetta e difende l autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica. Art. 5. Consulente ecclesiastico L Autorità ecclesiastica regionale (Conferenza Episcopale Regionale) provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico. Art. 6. Patrimonio sociale 1 - I1 patrimonio della Federazione è costituito: - dalle quote associative versate dalle Federazioni provinciali; - da eventuali contributi di Enti pubblici o privati; - da eventuali proventi di gestione; - da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili e immobili. 2 - Non esiste fusione di beni tra Federazione regionale e le Federazioni provinciali. Ogni singolo associato rimane esclusivo titolare dei diritti e dei doveri inerenti il patrimonio e l'esercizio delle proprie attività che devono rimanere sempre distinti da quelli della Federazione regionale. 2

Art.7. Contributi associativi Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite su proposta del Direttivo Regionale ed approvate dal Consiglio Regionale. Art.8. Gestione finanziaria 1 - La gestione finanziaria della Federazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il consuntivo e il preventivo, devono essere predisposti dal Direttivo Regionale entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale. 2 - L eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una riserva per le necessità future della Federazione. In nessun caso esso potrà essere usato per fini diversi dagli scopi statutari. TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI Art. 9. Organi della Federazione Regionale 1 - Organi della Federazione sono: - il Consiglio Regionale; - il Presidente Regionale, eletto dal Consiglio nel suo seno - il Collegio dei Probiviri. 2 - Gli Organi della Federazione durano in carica quattro anni. Art.10. Struttura del Consiglio Regionale 1 - Il Consiglio Regionale è costituito: a) dai Presidenti delle Federazioni provinciali; b) da un numero di consiglieri designati dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali in rapporto di un consigliere ogni 50 o frazione di 50 scuole aderenti; c) dal Consulente ecclesiastico regionale; d) dai Consiglieri Nazionali della F.I.S.M. residenti nella regione. 3

Art.11. Funzionamento del Consiglio Regionale 1 - I1 Consiglio Regionale è convocato, presieduto e rappresentato dal Presidente regionale. 2 - Le sedute sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 3 - Ciascun membro ha diritto ad un solo voto ed è ammessa delega solo tra i rappresentanti della stessa FISM provinciale. 4 - Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei presenti. Occorre, invece, la maggioranza del 50% più uno dei componenti per approvare le modifiche dello Statuto regionale. 5 - I1 Consiglio regionale viene convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del preventivo e del consuntivo e, viene convocato dal Presidente per lettera almeno sette giorni prima della riunione. 6 - Il Consiglio Regionale ha compiti di servizio, coordinamento e rappresentanza delle Federazioni Provinciali. 7 La convocazione ed il verbale del Consiglio relativo all elezione delle cariche regionali - da effettuarsi comunque alla presenza di un componente la Segreteria nazionale o di un incaricato della stessa - devono essere inviati alla FISM nazionale da parte rispettivamente del Presidente uscente e del Presidente entrante. Art. 12. Attribuzioni del Consiglio Regionale 1 - Il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei presenti: a) Elegge nella prima seduta il Presidente regionale e il Direttivo regionale. b) Nomina tra i consiglieri uno o due vice presidenti e un segretario-tesoriere. c) Approva il preventivo e il consuntivo. d) Approva il piano di lavoro annuale e) Adotta le modifiche dello Statuto. f) Delibera le quote associative. g) Delibera iniziative tendenti a tutelare, sostenere e potenziare le attività delle Federazioni provinciali a favore delle scuole materne/dell infanzia e dei servizi per l infanzia. h) Elegge i1 Collegio dei Probiviri. Art.13. Struttura del Direttivo Regionale 1 - Il Direttivo Regionale è costituito: a) dal Presidente Regionale b) da n 1 consiglieri eletti dal Consiglio Regionale c) da n 2 vicepresidenti d) dal Segretario-tesoriere e) dal Consulente ecclesiastico regionale. 2 - Il Direttivo Regionale si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 4

Art. 14. Attribuzione del Direttivo Regionale Al Direttivo regionale sono attribuiti i seguenti compiti: a) Dare esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e della Segreteria Nazionale. b) Redigere il preventivo e il consuntivo c) Proporre le modifiche dello Statuto d) Convocare il Consiglio Regionale ordinario ed eventualmente quello straordinario e) Proporre le quote associative f) Promuovere tutte le iniziative che saranno ritenute opportune per. il potenziamento della Federazione. Art.15. Attribuzione del Presidente a) Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione regionale, gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Rappresenta l'unità della Federazione Regionale, cura che l'attività della FISM si sviluppi secondo lo spirito e la lettera dello Statuto; ha le responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta 1'attività. b) Convoca il Direttivo Regionale che presiede c) Cura i rapporti con la Regione e tutti gli altri Enti Regionali civili e religiosi, con le singole Federazioni provinciali e con la Federazione nazionale. d) Firma la corrispondenza e gli atti dell'ufficio. e) In caso di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente più anziano. Art.16. Il Segretario-Tesoriere Il Segretario redige i verbali del Consiglio Regionale e del.direttivo Regionale. Cura le entrate e le uscite della Federazione. Con la collaborazione della segreteria regionale, cura la corrispondenza, la tenuta degli atti, l'inventario dei beni. Art. 17. Collegio dei Probiviri 1 Si compone di tre membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. E' presieduto dall'eletto con maggior numero di voti. 2 Il Collegio ha funzioni di pacifico componimento di controversie e contestazioni tra enti federati, relativamente al rapporto federativo, o tra essi e la FISM regionale con esclusione di ogni altra giurisdizione. 3 - Le controversie saranno giudicate ex bono et aequo secondo procedure fissate dallo stesso collegio. Art. 18. Perdita della qualità di federato La qualità di federato si perde per estinzione giuridica, per rinuncia, per gravi e fondati motivi, per la non osservanza dell art. 3. 5

Art. 19. Scioglimento 1 - In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio della.federazione regionale, residuato di ogni passività, verrà ripartito in via proporzionale al numero delle scuole associate alle FISM provinciali che risultano federate all'atto dello scioglimento stesso. 2 - Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. 3 - La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati. Art. 20. Sede Operativa La sede operativa e amministrativa della Federazione coincide di norma con la sede provinciale che esprime il Presidente. In questa sede confluiscono gli atti per l'archivio. Art. 22. Norme conclusive Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni. 6