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Prot. n 189448/2017 Comunicazione all Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante alle imprese elettriche per l anno 2016, ai sensi dell articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 291/2017/R/EEL del 28 aprile 2017 IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità e termini di trasmissione all Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante alle imprese elettriche ai sensi dell articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 1.1 Acquirente Unico S.p.a. comunica all Agenzia delle entrate i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante alle imprese elettriche per l anno 2016, ai sensi dell articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 291/2017/R/EEL del 28 aprile 2017. 1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 è effettuata entro il 27 settembre 2017 all Agenzia delle entrate Direzione Centrale Gestione Tributi ed è trasmessa, firmata

2 digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. 2. Determinazione del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica e della quota spettante ad Acquirente Unico S.p.a. 2.1 I dati di cui al punto 1.1 sono utilizzati dall Agenzia delle entrate ai fini della determinazione del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica, nonché della quota da versare ad Acquirente Unico S.p.a. direttamente da parte dell Agenzia delle entrate per conto di ciascuna impresa elettrica, in base a quanto stabilito dalla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 291/2017/R/EEL del 28 aprile 2017. 2.2 L Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica il contributo forfettario spettante, con distinta evidenza della quota da versare ad Acquirente Unico S.p.a., con le seguenti modalità: a. per le imprese elettriche che alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano abilitate ai servizi telematici dell Agenzia delle entrate, i dati sono resi disponibili nell area autenticata del sito dei servizi telematici a decorrere dal 18 ottobre 2017; b. per le imprese che alla data di pubblicazione del presente provvedimento non risultano abilitate ai servizi telematici dell Agenzia delle entrate, i dati sono comunicati mediante messaggio di posta elettronica certificata. Per i soggetti obbligati alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la comunicazione è inviata all indirizzo presente in tale elenco. Acquirente Unico S.p.a. visualizza l importo del contributo ad esso spettante, con il dettaglio delle quote a carico di ciascuna impresa elettrica, nella propria area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle entrate a decorrere dal 18 ottobre 2017.

3 2.3 Il pagamento del contributo è disposto a partire dal 17 novembre 2017 nei confronti delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di canone tv. 2.4 Le imprese elettriche, qualora rilevino errori nei dati utilizzati per la determinazione del contributo, possono formulare ad Acquirente Unico S.p.a. osservazioni entro il 10 novembre 2017, a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo processi@siipec.acquirenteunico.it. In tal caso, considerato che l eventuale rideterminazione dell importo complessivo spettante ad una impresa elettrica incide sull importo della eventuale differenza da ripartire su tutte le imprese elettriche, ai sensi del punto 5 della citata delibera n. 291/2017/R/EEL del 28 aprile 2017, il pagamento del contributo è disposto, a partire dal 17 novembre 2017, nella misura del 90% della somma complessivamente spettante a ciascuna impresa elettrica. Acquirente Unico S.p.a. valuta i motivi delle suddette osservazioni e, in caso di accoglimento, comunica i dati rettificati all Agenzia delle entrate. L Agenzia delle entrate provvede alla rideterminazione del contributo spettante, comunica il nuovo importo a ciascuna impresa elettrica con le modalità di cui al punto 2.2. ed effettua il pagamento del saldo del contributo spettante. 2.5 Al fine di consentire all Agenzia delle entrate l erogazione delle suddette somme, le imprese elettriche e Acquirente Unico S.p.a. comunicano le coordinate bancarie per il relativo accredito all Agenzia delle entrate Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo. Tali comunicazioni sono trasmesse, firmate digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. Motivazioni L articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, contenente le disposizioni attuative della riforma introdotta in materia di canone tv dalla legge di stabilità 2016, prevede, a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese elettriche, un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l anno 2016 e altrettanti per l anno 2017 da destinare alle imprese di vendita per

4 l attuazione di quanto previsto dal decreto medesimo. Il citato articolo 7 dispone che l importo del contributo è attribuito alle imprese elettriche dall Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che definisce i contenuti e le modalità attraverso le quali le imprese elettriche devono rendere disponibili all Autorità stessa le informazioni analitiche relative agli investimenti affrontati per l implementazione della disciplina recata dal citato decreto n. 94 del 2016. In data 28 aprile 2017 è stata pubblicata la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 291/2017/R/EEL concernente Criteri di ripartizione del contributo forfettario a carico dell Agenzia delle entrate, a copertura degli oneri sostenuti dai venditori di energia elettrica per l addebito del canone contestuale alle fatture, per gli anni 2016 e 2017. Tenuto conto che la delibera citata prevede che i costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.a. in favore delle imprese elettriche trovino adeguata copertura attraverso un apposito contributo a carico delle sole imprese di vendita che hanno riscosso il canone, le quote da attribuire ad Acquirente Unico S.p.a., relative agli importi a carico di ciascuna impresa di vendita, sono versate direttamente dall Agenzia delle entrate. Al punto 1 della citata delibera viene definita la formula da applicare per quantificare il contributo da assegnare a ogni singola impresa elettrica, che tiene conto della quota da attribuire ad Acquirente Unico S.p.a.. Al punto 2 della delibera è previsto che Acquirente Unico S.p.a. comunichi all Agenzia delle entrate, secondo le modalità e le tempistiche stabilite da quest ultima, i valori necessari per il calcolo del suddetto contributo forfettario. Con il presente provvedimento sono, pertanto, individuate le modalità e i termini di trasmissione all Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico S.p.a., dei dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica nonché della quota dello stesso da attribuire ad Acquirente Unico S.p.a..

5 Con il presente provvedimento sono altresì definite le modalità con le quali l Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica l importo del contributo spettante e procede al pagamento dello stesso. In particolare, si prevede che le imprese elettriche, qualora rilevino errori nei dati utilizzati per la determinazione del contributo, possono formulare ad Acquirente Unico S.p.a. osservazioni. In tal caso, considerato che l eventuale rideterminazione dell importo complessivo spettante ad una impresa elettrica incide sull importo della eventuale differenza da ripartire su tutte le imprese elettriche ai sensi del punto 5 della citata delibera n. 291/2017/R/EEL del 28 aprile 2017, il pagamento del contributo è disposto nella misura del 90% della somma complessivamente spettante a ciascuna impresa elettrica. In caso di accoglimento delle osservazioni formulate dalle imprese elettriche, Acquirente Unico S.p.a. comunica i dati rettificati all Agenzia delle entrate, che provvede alla rideterminazione del contributo, comunica il nuovo importo a ciascuna impresa elettrica ed effettua il pagamento del saldo spettante. Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Normativa di riferimento Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

6 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016 n. 94; Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 291/2017/R/EEL del 28 aprile 2017. Roma, 20/09/2017 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente L originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente