vista la L.R. del 22 dicembre 2008, n.34 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro ;

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vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro ; visto il D.lgs 151 del 14/09/2015 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 con particolare riferimento all art. 7 Modifica dell art. 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68, co. 1 punto b); considerato che l art. 7, Dlgs. 151/2015 ha apportato modifiche sostanziali all art. 8 della legge 68/99 intervenendo sulle funzioni prevedendo: al comma 1. punto a) del richiamato art. 7 che.per ogni persona iscritta nell apposito elenco del collocamento mirato il Comitato tecnico annoti in un apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizzi le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l incontro tra domanda e offerta di lavoro. al comma 1. punto b), un comma aggiuntivo al comma 1 dell art. 8, denominato 1bis, intervenendo sull assetto organizzativo istituzionale del Comitato legge 68 e sulle sue competenze, prevedendo che Presso i servizi per il collocamento mirato operi un Comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico - legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali, già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Considerato che, fino all entrata in vigore della legge 56 del 07 aprile 2014, in Piemonte, i Comitati tecnici erano caratterizzati da una forte connotazione provinciale in termini di composizione, finalità e frequenza di convocazione. Valutato che, per quanto sopra, sussiste la necessità di uniformare a livello regionale il modello organizzativo del Comitato tecnico, in coerenza con quanto disposto dalle normative vigenti, prevedendo un assetto costitutivo funzionale ad una gestione centralizzata dei servizi del lavoro regionali al fine di garantire lo svolgimento, senza interruzione di flusso, delle attività di cui alla legge 68/99. Ritenuto necessario per il raggiungimento dell obiettivo di cui al punto precedente prevedere la costituzione di un tavolo di indirizzo, di raccordo e di coordinamento regionale, denominato Comitato Tecnico di indirizzo regionale; la costituzione di dodici Comitati tecnici territoriali, distribuiti sul territorio regionale secondo i bacini di competenza delle singole Aziende sanitarie locali e dei Distretti sanitari, con sede presso i CPI di riferimento.

Dato atto che il presente provvedimento regionale, qualora necessario, verrà integrato nel momento in cui saranno definite Le linee guida in materia di collamento mirato di cui all art.1 del D.lgs 14 settembre 2015, n.151. Preso atto della L.R. n. 18 del 6 agosto 2007 Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale e delle successive Deliberazioni del Consiglio Regionale 22 ottobre 2007, n. 136-39452 Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale e 6 dicembre 2016, n. 179-40516 Accorpamento delle aziende sanitarie TO1 e TO2, ai sensi dell articolo 18, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18. Visto il parere favorevole della Commissione Regionale per l Impiego, che fino all insediamento della Commissione regionale di concertazione - art. 11 L.R. 34/2008 -, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall art. 65, comma 3, della stessa legge, espresso nella seduta del 3 marzo 2017. Sentita la Direzione Sanità della Regione Piemonte per la parte di competenza. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. La Giunta Regionale, all unanimità dei voti espressi in forma di legge, delibera - di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante Linee guida per l istituzione dei Comitati tecnici ; - di demandare alla Direzione Coesione Sociale e all Agenzia Piemonte Lavoro, per quanto di competenza, l adozione degli atti amministrativi successivi e conseguenti alla presente deliberazione; - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. n 22/2010. (omissis) Allegato

LINEE GUIDA PER L ISTITUZIONE DEI COMITATI TECNICI Legge 68/99 art.8 così come integrato dall art.7 del D.lgs 14 settembre, Allegato A)

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 2 di 8 INDICE PREMESSE...3 1.1. Contesto istituzionale e attuativo... 3 1.2. Articolazione regionale del Comitato tecnico... 4 COMITATO TECNICO TERRITORIALE (CTT)...4 2.1. Composizione... 4 2.2. Distribuzione territoriale... 5 2.3 Funzioni... 6 2.4. Periodicità... 6 2.5 Gestione... 7 COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO REGIONALE...7 3.1. Composizione... 7 3.2 Funzioni... 8 Acronimi APL: Agenzia Piemonte Lavoro ; CTT : Comitato tecnico; CPI : Centro per l Impiego; SPReSAL : Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. ASL: Aziende sanitarie locali

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 3 di 8 PREMESSE 1.1. CONTESTO ISTITUZIONALE E ATTUATIVO L art. 7 del Dlgs 151/2015 rivede il ruolo del Comitato Tecnico di cui alla Legge n.68 del 23 marzo 1999. Il comma 1.a) dell art.7 prevede che..per ogni persona (iscritta nell apposito elenco del collocamento mirato), il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il comma 1.b dell art 7 prevede che dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato». Vista la Legge 7 aprile 2014,n 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,sulle unioni e fusioni di comuni e la successiva Legge regionale 29 ottobre 2015, n.23 Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L.56/2014, al fine di dare attuazione alla normativa richiamata, la Regione Piemonte definisce una nuova articolazione dei Comitati Tecnici, coerente con quanto disposto dalle normativa attualmente vigente e funzionale ad una gestione regionale dei servizi del lavoro facenti capo all Agenzia Piemonte Lavoro, riservandosi ulteriori ed eventuali integrazione o modifiche qualora sopravvenissero provvedimenti ministeriali in materia. Considerando che in Piemonte i Comitati Tecnici erano caratterizzati da una forte connotazione provinciale in termini di composizione, gestione, frequenza di convocazione, con questo intervento si intende uniformare il sistema verso un unico modello regionale.

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 4 di 8 1.2. ARTICOLAZIONE REGIONALE DEL COMITATO TECNICO Sul territorio della regione Piemonte vengono istituiti ai sensi della legge 68/99 e smi: Un Comitato tecnico di indirizzo regionale ( cap. 3) Dodici Comitati tecnici territoriali ( cap. 2) COMITATO TECNICO TERRITORIALE (CTT) 2.1. COMPOSIZIONE La composizione del Comitato tecnico è la seguente: SETTORE DI RIFERIMENTO SETTORE MEDICO-LEGALE ESPERTO Medico del lavoro in forza allo Spresal Medico settore Medicina Legale Medico INAIL Medico INPS Medico esperto in disabilità di tipo psichico Medico aziendale MEMBRO PERMANENTE MEMBRO SUPPLENTE MEMBRO DA INTEGRARE IN CASI PARTICOLARI SETTORE SOCIALE SETTORE POLITICHE del LAVORO 2 Rappresentanti enti gestori delle funzioni socioassistenziali del territorio Assistente sociale INAIL Assistente sociale Servizio Psichiatria Funzionario regionale disabili e collocamento mirato Funzionario del Collocamento Mirato CPI Funzionario responsabile del CPI nominato da Agenzia Piemonte lavoro con il ruolo di Presidente

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 5 di 8 I membri del CTT non hanno un termine di scadenza dalla carica. I singoli enti devono definire il rinnovo dei rappresentanti e la loro sostituzione. Il numero legale è dato dalla presenza di almeno un componente per area e viene verificata dal Presidente del Comitato che dà inizio alle attività del CTT. I membri integrativi sono convocati dal Presidente del CTT, qualora lo ritenga funzionale alla risoluzione del caso. Il Presidente per la funzione verbalizzante può avvalersi di un funzionario del CPI. 2.2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE La dimensione territoriale scelta per la nuova organizzazione del CTT segue le dimensioni territoriali delle ex Province Piemontesi; per la Città Metropolitana e la Provincia di Cuneo delle aree di competenza delle singole Aziende sanitarie locali e Distretti sanitari; in casi di sovrapposizione territoriale la distinzione che prevale è quella delle delimitazioni dati dalle aree provinciali. Di seguito viene fornito l elenco dei CTT e la relativa area di competenza: Comitato Provincia ASL Distretti sanitari 1 Torino Città Torino 2 Torino Nord ovest ASL TO 1, TO 2 Torino ASL TO 3 3 Torino Nord est Torino ASL TO 4 Torino, distretti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Distretti di Collegno, Giaveno, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Susa, Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca, Venaria Distretti di Ciriè, Chivasso, Settimo Torinese, San Mauro, Ivrea, Cuorgnè 4 Torino Sud Torino ASL TO 5 Distretti di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino Distretti di Acqui Terme, Alessandria, 5 Alessandria Alessandria ASL AL Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza 6 Asti Asti ASL AT Distretti di Asti Centro, Asti Nord, Asti Sud 7 Biella Biella ASL BI Distretti di Biella e Cossato 8 Cuneo Cuneo ASL CN 1 Distretti di Cuneo, Borgo San Dalmazzo- Dronero, Mondovì, Ceva, Savigliano- Fossano, Saluzzo 9 Langhe e Roero Cuneo ASL CN 2 Distretti di Alba e Bra 10 Novara Novara ASL NO Distretti di Arona, Borgomanero, Galliate, Novara 11 Vercelli Vercelli ASL VC Distretti di Vercelli e Valsesia 12 VCO VCO ASL VCO Distretti di Verbania, Domodossola, Omegna

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 6 di 8 2.3 FUNZIONI Di seguito vengono descritte le principali attività svolte dai CTT in Regione Piemonte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale: 1. valuta i casi di incrocio Domanda/Offerta nonché quelli da inserire nell ambito dei vari progetti specifici sulla disabilità, portati all attenzione dal CPI Ufficio/Servizio Collocamento mirato; 2. esamina le Convenzioni di integrazione lavorativa individuali di assunzione e/o tirocinio L.68/99, portati all attenzione dal CPI Ufficio/Servizio Collocamento mirato; 3. verifica l idoneità alle mansioni per rilascio nulla-osta nelle more del rilascio della scheda capacità residue, quando sussistono dubbi sulla compatibilità tra mansioni e disabilità; 4. esamina le richieste di riconoscimento di disabili in costanza di rapporto di lavoro e/o disabili assunti con normativa legata al Collocamento ordinario. 5. computa lavoratori assunti al di fuori della legge 68/99 (circolare MLPS n. 66/2001). 6. riceve le richieste da parte delle aziende per l attivazione della procedura di cui all art. 10 co 3 L. 68/99 (aggravamento di lavoratori disabili). La validazione dei vari inserimenti lavorativi può essere demandata direttamente al Responsabile del CPI o suo delegato, competente in materia di disabilità, nel caso in cui l azienda ospitante abbia allegato una relazione del proprio medico competente, che attesti la conformità del posto di lavoro con la persona inserita, in modo da sollevare il CTT dal processo di validazione. È facoltà di APL, in accordo con la Regione Piemonte, tenuto conto degli aspetti organizzativi dei singoli CPI, dettagliare ulteriormente i criteri di passaggio in CTT dei diversi progetti di inserimento lavorativo. 2.4. PERIODICITÀ Il CTT si riunisce in maniera periodica almeno una volta al mese su convocazione del Presidente del Comitato e di norma negli spazi del CPI. Il Presidente, a fronte di specifiche necessità o su richiesta dei suoi membri può convocare il CTT anche con una frequenza maggiore, oppure semplicemente una tantum a fronte di specifiche esigenze sopraggiunte.

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 7 di 8 2.5 GESTIONE L Agenzia Piemonte Lavoro, in applicazione al presente provvedimento, provvede alla costituzione dei CTT ed in particolare all acquisizione delle designazioni effettuate da ogni organismo coinvolto, che dovrà infatti, indicare tutti i propri referenti all Agenzia Piemonte Lavoro. Il provvedimento di costituzione dei Comitati tecnici viene disposto dal Direttore di APL e trasmesso alla Regione Piemonte -. I singoli referenti sono coinvolti in relazione ai casi in discussione durante la specifica seduta. L Agenzia Piemonte Lavoro coordina lo svolgimento delle attività dei CTT, verifica il loro corretto funzionamento e gestisce le eventuali sostituzioni dei rappresentanti; tale attività viene poi riportata in sede di Comitato tecnico d indirizzo regionale e condivisa con la Regione Piemonte e la direzione preposta. Sarà cura dell Agenzia Piemonte Lavoro informare la Regione Piemonte sull andamento dell attività dei CTT e fornire le date delle varie sedute provinciali previste di mese in mese. COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO REGIONALE 3.1. COMPOSIZIONE Viene istituito a livello regionale un Comitato tecnico d indirizzo. La composizione del Comitato d indirizzo è la seguente: - I Presidenti dei singoli Comitati tecnici territoriali ; - Un Rappresentanti di Agenzia Piemonte Lavoro ; - Un Rappresentante della Regione Piemonte -Direzione coesione sociale Settore Politiche Lavoro (Area Disabili); - Un rappresentante della Regione Piemonte -Direzione coesione sociale Settore Programmazione socio-assistenziale e socio- sanitaria, standard di servizio e qualità; - Un rappresentante della Regione Piemonte - Direzione sanità; - Un rappresentante del Coordinamento regionale dei Consorzi socio assistenziali;

Indirizzi e criteri per la strutturazione dei Comitati tecnici ex art.7 dlgs 151/15 Pagina 8 di 8 - Un rappresentante INAIL; - Un rappresentante INPS; - Un rappresentante Ministero del Lavoro -Direzione Interregionale del lavoro Nord-Ovest. Il Comitato tecnico d indirizzo è coordinato dal rappresentante del Settore Politiche Lavoro ( Area Disabili) della Direzione coesione sociale della Regione Piemonte; Il Comitato tecnico d indirizzo potrà coinvolgere di volta in volta soggetti rappresentativi delle associazioni disabili e delle parti sociali. L acquisizione delle designazioni nonché il provvedimento di costituzione del Comitato tecnico d indirizzo viene disposto dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte. 3.2 FUNZIONI Le Funzioni del Comitato sono: 1. definire linee d indirizzo e di funzionamento dei singoli Comitati tecnici territoriali; 2. dare contributi interpretativi delle norme e/o circolari nazionali e regionali in tema di collocamento mirato; 3. supportare i CTT nell analisi di casi particolarmente complessi e definizione conseguente di nuove prassi; 4. presentare iniziative nazionali e regionali che possono riguardare i disabili e per cui è necessario/opportuno coinvolgere i CTT.