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7. ai sensi della legge regionale n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell ambito del progetto CNS-SISS; 8. con DGR n. X/5954 del 05/12/2016 e successive modifiche la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario per l anno 2017; - visto l art. 15 della L.R. n. 33/2009 come modificato dalla L.R. n. 23/2015 in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie; - richiamato infine il rispetto della legge n. 248 del 04/08/2006 in materia di pubblicità nell esercizio delle professioni reso nell ambito del servizio sanitario regionale; Tutto ciò premesso, ad integrazione del contratto sottoscritto in data 06/06/2000 le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti per quanto non diversamente previsto dal presente atto integrativo o da norme successivamente emanate ed integralmente recepite; tra l AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di Pavia, con sede in Pavia Via Indipendenza 3, qui rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Anna Pavan, nata a Legnano (MI) il 20/05/1958, in tale veste in virtù della DGRL n. X/4616 del 19/12/2015 e l'ente LABORATORIO ANALISI MEDICHE SAN GIORGIO SRL con sede legale in SAN GENESIO, Via San Riccardo Pampuri, 1 (codice Fiscale /Partita IVA 00834060188) qui rappresentato da Spartaco MASCHERPA nato a Gerenzago (PV) il 25/07/1947 in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per il presente atto presso il medesimo Ente per le strutture ad esso afferenti; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Oggetto Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato al successivo art. 9 2

integrano i rapporti contrattuali instaurati tra le parti in precedenza. In applicazione del comma 6 art.15 l.r. 33/09 come modificato dalla l.r. 23/15 art.1 lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabiliti dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate. Art. 2 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni, si applicano a tutte le prestazioni di medicina di laboratorio erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia, nel rispetto dell assetto organizzativo e funzionale dell Ente aggiornato come agli atti di ATS e rappresentato sull applicativo regionale dedicato A.S.A.N. Tutte le prestazioni erogate per pazienti extraregionali verranno remunerate secondo il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle Regione ed alle ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e dell'erogazione degli stessi. Tali prestazioni, devono essere erogate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni di medicina di laboratorio dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR n. X/5954 del 05/12/2016 che ha definito le regole di esercizio per l anno 2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che quanto attiene le prestazioni ambulatoriali 3

sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data del 01/01/2017 fino al 31/12/2017. Art. 3 Assegnazione Budget Ai sensi della DGR 5954/2016 (Allegato A - Punti 5.3-5.3.1. e 5.3.1.2 e s.m.i., all Ente LABORATORIO ANALISI MEDICHE SAN GIORGIO SRL, per l anno 2017, compreso l importo già indicato nel contratto provvisorio quadrimestrale sottoscritto in data 15/01/2017 e prorogato al 31/05/2017 dalla DGR 6592 del 12/05/2017, per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia, si assegna la quota di Euro 1.871.301,47 (pari al 92% del finanziato 2016) a cui si aggiunge la quota di Euro 101.701,17 (pari al 5% del finanziato 2016) assegnabile dall ATS sulla base di specifici obiettivi, per una somma totale di Euro 1.973.002,63. La struttura si impegna ad erogare fino ad un valore del 106%. Tra il 97% e il 106% delle valorizzazioni prodotte nel 2017 sarà applicato un abbattimento fino al 60%. L'impegno ad erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questa quota. Si richiama quanto indicato nella DGR 6592 del 12/05/2017 All. 1 Punto F che individua a livello complessivo regionale, una soglia massima di prestazioni a bassa complessità erogabili da strutture di diritto privato per pazienti fuori Regione pari alla produzione del 2016 in riduzione annuale del 10% nel prossimo triennio. Per il 2017 detto tetto regionale è fissato in 129 milioni di Euro; al superamento della predetta soglia verrà applicata una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite Art. 4 - Obiettivi specifici di miglioramento La quota del 5% di risorse sarà assegnata sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, come riportati nell All. 1 - parte integrante del presente contratto - ed individuati da ATS secondo le indicazioni contenute nella DGR X/5954/2016 ed in base ad alcune specificità del contesto locale. Tale quota sarà riconosciuta previa valutazione del raggiungimento degli 4

obiettivi assegnati a fronte della produzione effettivamente erogata nell'anno 2017. Art. 5 Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la medicina di laboratorio. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di medicina di laboratorio tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. L'erogatore si impegna a programmare le attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, compatibilmente con gli andamenti storici della domanda. Art. 6 Pagamenti L ATS si impegna ad erogare acconti e saldi, corrispettivi delle prestazione rese dalla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare. E fatta salva la facoltà dell Agenzia di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente. Art. 7 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali, sulla base delle limitazioni di accesso previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di LEA. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore 5

lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto. Art. 8 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di medicina di laboratorio I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con le DGR n. VIII/8501/2008 e n.viii/9581/2009 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante. Art. 9 -Validità e durata Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l intero esercizio 2017, fatta salva la facoltà di recesso di cui all art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/47508/99. Per tutto quanto non previsto nella presente integrazione contrattuale, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e comunque, in caso di emanazione di norme o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale IL DIRETTORE GENERALE ATS DI PAVIA Dott.ssa Anna PAVAN IL LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE EROGATORE Dott. Spartaco MASCHERPA Le parti ex art 1341 CC comma 2 sottoscrivono per accettazione le clausole contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sopra descritte. Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale 6

IL DIRETTORE GENERALE ATS DI PAVIA Dott.ssa Anna PAVAN IL LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE EROGATORE Dott. Spartaco MASCHERPA 7