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Anno 2013 N. RF256 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - ASPETTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI RIFERIMENTI ART. 2549 SS. DEL C.C. ; ART. 43, DLGS 269/2003 CIRCOLARE DEL 31/10/2013 Sintesi: si riepilogano i principali aspetti concernenti i profili previdenziali ed assicurativi del contratto di associazione in partecipazione. Nel continuare l analisi sui principali aspetti relativi il contratto di associazione in partecipazione affrontiamo ora la tematica relativa la disciplina previdenziale ed assicurativa. DISCIPLINA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE Per quanto riguarda la disciplina previdenziale, l art. 43 del DL 269/2003, prevede l obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell INPS per i soggetti che, nell ambito dell associazione in partecipazione (agli artt. 2549 ss. c.c.): conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni [oggi art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR], con esclusione degli iscritti agli albi professionali.. Pertanto, agli associati in partecipazione si applicano: le regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, versamento e denuncia dei contributi le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. AMBITO DI APPLICAZIONE Come anticipato, l obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata Inps riguarda coloro che, nell ambito dei contratti di associazione in partecipazione: conferiscono esclusivamente prestazioni di lavoro le cui partecipazioni agli utili sono qualificate come redditi da lavoro autonomo. Nota: a differenza di quanto previsto per altre Gestioni previdenziali (ad esempio, quelle degli artigiani e commerciali) l iscrizione alla Gestione separata non è subordinata al requisito della prevalenza ed abitualità della prestazione svolta. ECCEZIONI: restano esclusi dall obbligo contributivo, gli associati con apporto: di solo capitale misto, ovvero sia di capitale che di lavoro (indipendentemente da valutazioni di prevalenza) Sono, inoltre, esclusi dall obbligo di contribuzione: i soggetti iscritti in albi professionali

Redazione Fiscale Info Fisco 256/2013 Pag. 2 / 5 i titolari di contratti di cointeressenza propria, in quanto trattasi, di contratti in cui il cointeressato partecipa a utili/perdite dell impresa del cointeressante senza il corrispettivo di un determinato apporto. Circ. INPS 90/2005: in virtù dell art. 60 del TUIR (applicabile anche ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro), i compensi erogati dall imprenditore: - al coniuge - ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro - agli ascendenti non essendo deducibili dal reddito d impresa, non concorrono a formare reddito per i loro percettori; pertanto, per tali soggetti non è previsto alcun obbligo contributivo alla Gestione separata INPS MODALITÀ DI ISCRIZIONE Gli associati con apporto di solo lavoro devono iscriversi alla Gestione separata Inps: all inizio dell attività lavorativa (entro 30 giorni) con modalità telematiche, utilizzando il modulo SC04. In particolare, le domande di iscrizione vanno presentate attraverso uno dei seguenti canali: via web, ovvero utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal portale dell istituto da coloro che sono in possesso di un apposito PIN Contact Center, chiamando al numero verde 803.164 intermediari abilitati, che utilizzano i consueti servizi telematici. BASE IMPONIBILE Anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta: dalla dichiarazione dei redditi dagli accertamenti definitivi In particolare, poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, TUIR), il contributo previdenziale va calcolato: sugli importi lordi erogati all associato (principio di cassa), anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio sulla base degli utili effettivamente risultanti dal rendiconto, in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò fa sì che l associante non abbia la necessità di acquisire i dati reddituali del lavoratore, essendo quest ultimo tenuto a riportare in dichiarazione esattamente gli emolumenti percepiti. Nota: si rammenta che ai compensi corrisposti all associato per l apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il principio di cassa allargato, previsto invece per i redditi da co.co.co. MASSIMALE: i redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata, ivi compresi quelli percepiti dagli associati in partecipazione, sono assoggettabili a contribuzione solo fino al raggiungimento del massimale annuo della base imponibile contributiva che, per il 2013, è pari a.99.034

Redazione Fiscale Info Fisco 256/2013 Pag. 3 / 5 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Il contributo dovuto si determina applicando alla base imponibile, nei limiti del massimale, le aliquote contributive previste dalla legge. NON ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE OBBLIGATORIA O PENSIONATI Periodo Aliquota Periodo Aliquota 2012 27% 2012 18% 2013 27% 2013 20% 2014 28% 2014 21% 2015 30% 2015 22% 2016 31% 2016 24% 2017 32% 2017 24% 2018 33% 2018 24% CONTRIBUTO AGGIUNTIVO: per gli iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo l obbligo di versare, oltre alla contribuzione previdenziale, un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale, pari allo 0,72%, per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare. Nessun contributo assistenziale è, invece, richiesto ai soggetti iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione. ALIQUOTE 2013: come si evince dalla suddetta tabella, per gli iscritti alla Gestione separata Inps risultano applicabili le seguenti misure: per i soggetti che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali 27,72% obbligatorie, né pensionati 20% per i soggetti provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria o titolari di pensione RIPARTIZIONE DELL ONERE CONTRIBUTIVO Per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l onere contributivo è ripartito: per il 55%, a carico dell associante in partecipazione per il restante 45%, a carico dell associato. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Il soggetto obbligato ad effettuare il versamento dei contributi dovuti è esclusivamente l associante, anche per la quota a carico dell associato, in base alle stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi. In particolare, l associante è tenuto a: trattenere dagli utili corrisposti la quota di contributo a carico dell associato versare, mediante F24, il contributo dovuto sugli stessi entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli utili OBBLIGO DI DENUNCIA: resta a carico dell associante, la trasmissione all INPS, in via telematica, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, della denuncia UNIEMENS.

Redazione Fiscale Info Fisco 256/2013 Pag. 4 / 5 MINIMALE PER L ACCREDITO CONTRIBUTIVO L art. 43 del DL 269/03 stabilisce, inoltre, che: hanno diritto all accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale previsto per le Gestioni INPS di artigiani e commercianti (pari, per il 2013, ad.15.357) in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall inizio dell anno solare. La norma riprende quanto disposto in relazione ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; pertanto, anche con riferimento agli associati in partecipazione, non è previsto un vero e proprio minimale contributivo, cioè un importo della base imponibile fino al quale i contributi sono comunque dovuti, ma un importo minimo di contributi da versare al fine di maturare un anzianità contributiva coincidente con tutto l anno solare in cui è stata svolta l attività soggetta a contribuzione. Circ. Inps 27/2013: per l anno 2013, il contributo annuo minimo da versare per avere l accredito dell intero anno è pari a: -.4.256,96, per gli iscritti ai quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 27,72% -.3.071,40 per gli iscritti ai quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 20% PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A fronte del versamento dei contributi previdenziali sulla base dell aliquota maggiorata (comprensiva del 0,72%) ed al ricorrere delle condizioni a tal fine previste, anche gli associati in partecipazione iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non pensionati possono presentare all INPS, attraverso gli appositi moduli, domanda per ottenere il riconoscimento delle seguenti prestazioni assistenziali: assegno per il nucleo familiare indennità di malattia per degenza ospedaliera indennità giornaliera di malattia indennità di maternità/paternità trattamento economico per congedo parentale OBBLIGHI AI FINI INAIL Gli associati in partecipazione, il cui apporto consiste nella prestazione di un attività lavorativa soggetta a rischio, devono essere assicurati all INAIL. Nota: con la sentenza n. 332/92, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l art. 4 del DPR 1124/65, nella parte in cui non prevedeva, fra coloro tenuti agli obblighi assicurativi INAIL, gli associati in partecipazione che svolgano: - lavoro manuale - ovvero, sovraintendano al lavoro altrui. PREMI ASSICURATIVI: sono calcolati secondo le modalità ordinarie, con applicazione di premi speciali unitari in caso di associati di lavoro di imprenditori artigiani.

Redazione Fiscale Info Fisco 256/2013 Pag. 5 / 5 ADEMPIMENTI A CARICO DELL ASSOCIANTE E l associante, il soggetto tenuto alla contribuzione assicurativa; questi è, infatti, chiamato ad assolvere gli adempimenti tipici dell assicurante, tra cui: il versamento dei premi dovuti entro il 16/02 dell anno successivo la presentazione all INAIL, in via telematica, della dichiarazione dei compensi corrisposti nell anno precedente, entro il 16/03 dell anno successivo. Nota: ciò discende dalle considerazioni svolte, nella citata sentenza della Corte Costituzionale, avendo quest ultima assimilato la posizione dell associato lavoratore a quella del socio d opera di cui all art. 4 n. 7 del DPR 1124/65, e dal fatto che la titolarità dell impresa, pur in presenza dello specifico contratto in esame, rimane dell associante. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA LAVORISTICA Il fatto che l apporto dell associato sia costituito da lavoro (ovvero da capitale e lavoro), fa sorgere, in capo all associante, alcuni obblighi generalmente connessi alle prestazioni lavorative. COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L IMPIEGO REGISTRAZIONE SUL LIBRO UNICO CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALI in caso apporto di lavoro, anche non esclusivo (eccetto per i lavoratori già iscritti ad albi professionali), l associante è tenuto ad effettuare al Centro per l impiego le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro; in particolare, questi dovrà comunicare: l instaurazione di un rapporto di associazione con apporto lavorativo o misto, entro le ore 24 del giorno antecedente (anche se festivo) le principali vicende modificative che possono intervenire nello svolgimento del rapporto la cessazione del rapporto, entro i 5 giorni successivi: - qualora si tratti di un rapporto a tempo indeterminato, che si risolva per qualsiasi causa - ovvero, in caso di rapporti a tempo determinato, solo nelle ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa rispetto a quella comunicata al momento dell instaurazione (o della proroga o trasformazione). l associante è tenuto ad iscrivere nel libro unico del lavoro gli associati con apporto di lavoro, anche misto, eccetto quelli che svolgano tale attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo. L art. 7 del DL 76/2013 ha esteso ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione, con apporto anche di lavoro, le disposizioni in materia di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di cui all art. 4 della L. 92/2012. Si tratta dei meccanismi volti: a garantire l autenticità della volontà dei lavoratori nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro a contrastare il fenomeno delle cd dimissioni in bianco