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RASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* Novembre 2005 Comunicato n. 121/2005 Legge n. 230/2005 Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2005) Comunicato n. 122/2005 Corte Costituzionale sentenza 14 novembre 2005 n. 417 Decreto Legge n. 168/2004 convertito in legge n. 191/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) - Giudizio di legittimità costituzionale - violazione di competenze ammissibilità Comunicato n. 123/2005 Legge Costituzionale Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, recante: Modifiche alla Parte II della Costituzione. (pubblicata sulla G.U. n. 269 del 18novembre 2005) Comunicato n. 124/2005 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 10 ottobre 2005 Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino [lavoratore], ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 2 comma 1, lettera i). (pubblicato sulla G.U. n. 256 del 3 novembre 2005) RASSEGNA NORMATIVA - NOVEMBRE 2005

Comunicato n. 125/2005 Decreto-Legge 17 ottobre 2005 n. 211 Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale (pubblicato sulla G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005) Comunicato n. 126/2005 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Decreto 15.11.2005 Aggiornamento dell Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all articolo 14, comma 12, del decreto ministeriale n. 593 dell 8 agosto 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23 novembre 2005) Comunicato n. 127/2005 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto 7 09. 2005 Autorizzazione all Avvocatura dello Stato ad assumere e continuare la rappresentanza e la difesa dell E.R.S.U. Ente per il diritto allo studio universitario di Messina, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. (pubblicato sulla G.U. n. 246 del 21 ottobre 2005) Comunicato n. 128/2005 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l innovazione e le tecnologie - Decreto 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale della posta elettronica certificata. (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2005) Comunicato n. 129/2005 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Decreto 12.07.2005 Assegnazione alle Università delle borse di studio aggiuntive alle scuole di specializzazione, nell anno accademico 2004/2005. (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 2005) Comunicato n. 130/2005 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica Direttiva 1 agosto 2005 Tirocini formativi e di orientamento (Direttiva n. 2/2005). (pubblicato sulla G.U. n. 246 del 21 ottobre 2005) 2

APPROFONDIMENTI Legge n. 230/2005 Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005 è stata pubblicata la legge n. 230/2005, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari. Ecco, in sintesi, le novità più rilevanti della riforma. Reclutamento dei professori Il previgente impianto normativo attribuiva alle Università completa autonomia nella definizione dei bandi di reclutamento e nella determinazione della commissione di valutazione comparativa. Con la riforma in esame, invece, tornano i concorsi nazionali per il reclutamento di professori ordinari e associati, in sostituzione dell attuale sistema dei concorsi banditi direttamente dalle università. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, infatti, bandirà, con proprio decreto, le procedure finalizzate al conseguimento della idoneità, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati. I professori, ordinari e associati, verranno reclutati attraverso concorsi distinti, a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 6). Il numero dei posti disponibili sarà pari al fabbisogno indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40%. Tali concorsi produrranno, attraverso commissioni costituite a livello nazionale, delle liste di idoneità, da cui gli atenei potranno attingere. Si potranno inoltre coprire i posti di docente, in percentuale inferiore al 10 % dei posti di professore ordinario e associato, mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all estero, che abbiano conseguito determinate idoneità (individuate dalla norma stessa), e si potranno coprire i posti di professore ordinario anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama (art. 1, comma 9). Professori straordinari Si potranno anche istituire posti di professore straordinario di durata temporanea da coprire mediante incarichi della durata massima di tre anni ( per periodi non superiori a sei anni), conferiti nell ambito di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati. Tali incarichi possono essere conferiti a coloro che hanno conseguito l idoneità per la fascia di professori ordinari e a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari di tali incarichi è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari, con eventuali integrazioni economiche previste dalla convenzione (art. 1, comma 12). 3

Professori a contratto Viene previsto, altresì, la possibilità per le Università di conferire incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti che, all interno di strutture universitarie, abbiano svolto adeguata attività di ricerca. (art. 1, comma 10). Ricercatori e contratti di ricerca La riforma in parola delinea un nuovo sistema per il reclutamento dei ricercatori. Viene previsto, infatti, che le procedure di cui alla legge 210/98, per la copertura dei posti di ricercatore, siano bandite fino al 30 settembre 2013. Scompare, dunque, la figura del ruolo del ricercatore, che andrà ad esaurimento a partire dal 2013 (art. 1, comma 7). Viene invece prevista dalla norma in esame la figura del ricercatore con contratto a tempo determinato: viene infatti disposto che, per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa, le università possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato, per una durata massima di tre anni rinnovabili per una durata complessiva di sei anni (art. 1, comma 14). Professori aggregati Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50 dpr 382/80 e ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati corsi e moduli curriculari compatibili con la programmazione didattica definita dagli organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell incarico, ai ricercatori reclutati ai sensi del summenzionato comma 7 (art. 1, comma 11). Stato giuridico e trattamento economico Nel provvedimento viene ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti universitari. In dettaglio, la riforma in esame prevede che i professori svolgano, per il rapporto a tempo pieno, non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Resta ferma la distinzione fra tempo pieno e definito, ma le retribuzioni saranno differenziate sulla base dei risultati. Ai docenti a tempo pieno, infatti, è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti (art. 1, comma 16). 4

Collocamento a riposo Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori ordinari e associati è fissato al settantesimo anno di età. E abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età (art. 1, comma 17). Tuttavia, i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento (art. 19). Vengono quindi salvaguardati i diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico dei docenti, salvo opzione per il nuovo ordinamento. Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 10 ottobre 2005 Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 2 comma 1, lettera i). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 è stato pubblicato il decreto del 10 ottobre 2005, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR, recante l istituzione del nuovo libretto formativo. Si tratta, in sostanza, di un libretto personale del lavoratore, definito di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente. Corte Costituzionale sentenza 14 novembre 2005 n. 417 Decreto Legge n. 168/2004 convertito in legge n. 191/2004 - Giudizio di legittimità costituzionale - violazione di competenze ammissibilità La Corte Costituzionale, con la sentenza 14 novembre 2005 n. 417, ha dichiarato l illegittimità costituzionale (per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost) dell art. 1, commi 9, 10, 11 del decreto legge n. 168/2004, convertito in legge n. 191/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), nella parte in cui tali norme si riferiscono alle Regioni e agli enti locali. Dette norme infatti, secondo la Corte, non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all amministrazione, alle spese per missioni all estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l acquisto di beni e servizi, vincoli che riguardano singole voci di spesa. Tali disposizioni, ha statuito la Corte, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa. 5

Decreto-Legge n. 211/2005 Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti e indicazioni pervenute, concernenti l ambito applicativo del decreto in esame, si forniscono le seguenti precisazioni. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame dispone che Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.., sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. E dunque la stessa norma a precisare l ambito e le modalità applicative dei vincoli introdotti, laddove la stessa stabilisce la riduzione degli stanziamenti, per l'anno 2005, relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dipartimento per l innovazione e le tecnologie Decreto 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale della posta elettronica certificata. E stata pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2005 il decreto 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale della posta elettronica certificata. Il decreto contiene le regole per la conservazione dei messaggi, le norme valide per la posta elettronica ricevuta e, in particolare, le disposizioni per i titolari e i gestori di posta elettronica certificata. Con le regole tecniche si completa il quadro normativo delineato in materia di posta elettronica certificata che, con ogni probabilità, sarà utilizzabile con l entrata in vigore del codice dell amministrazione digitale. Al riguardo, giova ricordare che il summenzionato Codice dell amministrazione digitale contiene diverse disposizioni di rilievo: il codice infatti, oltre a disciplinare l utilizzo della posta elettronica certificata, detta nuove regole in diversi settori della pubblica amministrazione (ad es. la partecipazione al procedimento amministrativo informatico; la comunicazione nell azione amministrativa, la formazione informatica dei pubblici dipendenti; le firme elettroniche e i documenti informatici, ecc.). Tale Codice dell amministrazione digitale, pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005 n. 112, entrerà in vigore il 1 gennaio 2006. * A cura di: Avv. Giuseppe Bredice Area Legale Avv. Raffaele Moscuzza - Dirigente Area Legale 6

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori. 7