COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA



Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona

COMUNE DI CAMIGLIANO Provincia di Caserta

COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (Autobus - Minibus - Autovetture)

COMUNE DI RANZO PROVINCIA IMPERIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MILANO) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA CAPO I

C O M U N E DI M A N T O V A REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

COMUNE DI GANGI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

COMUNE DI SANTA NINFA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MILANO) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

C I T T A DI M A T I N O. PROVINCIA DI LECCE Piazza Municipio Matino tel 0833/ fax 0833/ E mail: info@comune.matino.le.

Città di Tirano REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE. Provincia di Sondrio

(Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI SPILIMBERGO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

CITTA DI POGGIARDO. Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE. LEGGE 15 GENNAIO 1992, n.

CITTÁ DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

CAPO 1 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA. ART. 1 Definizione del servizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

COMUNE DI VILLA D'ADDA Provincia di Bergamo

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE VALLEDORIA. Provincia Sassari REGOLAMENTO COMUNALE NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

SOMMARIO CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI. Regolamento Comunale per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

COMUNE DI CASTELTERMINI (Provincia di Agrigento) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E MINIBUS

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI n.1 (una) AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

COMUNE DI BAGNONE (Provincia di Massa Carrara)

Direzione Prima Servizio Sviluppo Economico Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del

Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02

C O M U N E D I CASALE MARITTIMO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E AUTOBUS

Capo I - II servizio di noleggio con autovettura

REGOLAMENTO NCC SVOLTO CON L'IMPIEGO DI VEICOLI SPECIALI DEL TIPO APE CALESSINO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

Comune di Cerrione (Biella) Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di autonoleggio con conducente.

COMUNE DI LOVERE PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE E AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

comunale per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura

Comune di Ronco Scrivia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE, NATANTI E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

COMUNE DI PARTANNA. PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Città d arte e Turistica III SETTORE S.U.A.P

con sede legale in via/piazza n., partita i.v.a., c h i e d e

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

PROV. SALERNO. Bando di pubblico concorso per l assegnazione di n. 3 licenze taxi e di n. 8 autorizzazione noleggio auto con

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI FINO A NOVE POSTI CON CONDUCENTE

COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO URBANIZZAZIONI E MOBILITA REGOLAMENTO TAXI

Comune di CAMPODOLCINO

e, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco SEDE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (Prov. di Napoli)

Comune di Rovigo REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

INDICE DEGLI ARTICOLI

COMUNE DI CENTURIPE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER IL RILASCIO DI N.1 LICENZA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como)

COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI VILLA RENDENA -PROVINCIA DI TRENTO- REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

P08 -AS-Esercizio dell'attività di noleggio con conducente - Rev

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE.

COMUNE DI ISERA PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REGOLAMENTO per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

Transcript:

COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.03.2003

COMUNE DI MONTEROTONDO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA SOMMARIO TITOLO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA Art. 1 Definizione del servizio Art. 2 Disciplina del servizio Art. 3 Autorizzazione all esercizio Art. 4 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni Art. 5 Condizioni di esercizio Art. 6 Numero delle autorizzazioni Art. 7 Riconoscibilità delle autovetture Art. 8 Operatività del servizio Art. 9 Commissione comunale consultiva TITOLO II L AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO Art. 10 Concorso per l assegnazione delle autorizzazioni Art. 11 Commissione di concorso Art. 12 Contenuti del bando Art. 13 Assegnazione e rilascio dell autorizzazione Art. 14 Validità dell autorizzazione Art. 15 Trasferibilità dell autorizzazione TITOLO III - L ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 16 Caratteristiche delle autovetture Art. 17 Inizio del servizio Art. 18 Acquisizione della corsa Art. 19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio Art. 20 Comportamento degli utenti Art. 21 Collaborazione alla guida Art. 22 Interruzione del trasporto Art. 23 Trasporto handicappati Art. 24 Tariffe Art. 25 Contachilometri Art. 26 Responsabilità nell esercizio del servizio Art. 27 Reclami TITOLO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 28 Addetti alla vigilanza Art. 29 Idoneità dei mezzi al servizio Art. 30 Sanzioni Art. 31 Sospensione dell autorizzazione Art. 32 Revoca dell autorizzazione Art. 33 Decadenza dell autorizzazione Art. 34 Rinuncia all autorizzazione Art. 35 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I IL SERVIZIO Dl NOLEGGIO CON AUTOVETTURA Art. 1 (Definizione del servizio) 1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura Ia mobilità di trasferimento e di rappresentanza dell utenza, che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Art. 2 (Disciplina del servizio) 1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento. 2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lazio. Art. 3 (Autorizzazione all esercizio) 1. L esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. 2. Ogni autorizzazione consente l immatricolazione dl una sola autovettura. Art. 4 (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni) 1. Per ottenere l autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all art. 6 della L. 15.1.92 n. 21; b) essere proprietario, o comunque possedere la disponibilità in leasing, del mezzo utilizzato per il servizio; c) non aver trasferito altra autorizzazione nei 5 anni precedenti; d) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa, anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento del mezzo in servizio. Art. 5 (Condizioni d esercizio) 1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l esercizio del servizio taxi. E vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. 2. L autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l impiego in servizio da noleggio.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell autorizzazione, da un suo dipendente o da un familiare collaboratore nel rispetto di quanto previsto dall articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21. 4. Il titolare dell autorizzazione trasmette all Ufficio comunale competente l elenco dei dipendenti o familiari collaboratori impiegati nella guida dei mezzi. L elenco è allegato in copia autenticata all autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o familiare collaboratore. Art. 6 (Numero delle autorizzazioni) 1. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il numero delle autorizzazioni assentibili nel Comune di Monterotondo ammonta a 22 (ventidue) di cui 2 riservate a vetture attrezzate per il trasporto di portatori di handicap, da utilizzare per il potenziamento del servizio. Art. 7 (Riconoscibilità delle autovetture) 1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con Ia scritta NOLEGGIO e su un lato lo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura NCC, il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune. Art. 8 (Operatività del servizio) 1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Art. 9 (Commissione comunale consultiva) 1. Per la valutazione delle problematiche connesse all organizzazione ed all esercizio del servizio, all applicazione del regolamento ed all assegnazione delle autorizzazioni, il Responsabile del Servizio provvede, entro sei mesi dall approvazione del presente regolamento, alla nomina di un apposita Commissione consultiva cosi composta: a) dal responsabile dell Ufficio preposto, in funzione di Presidente; b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale; c) da 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale; e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti; f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap. 2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI. 4

3. La Commissione delibera con Ia presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 4 dei suoi componenti. 4. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Responsabile del Servizio può procedere all approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della Commissione. 6. La Commissione dura in carica quattro anni e comunque fino all insediamento della successiva. TITOLO II L AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO Art. 10 (Concorso per l assegnazione delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni sono assegnate mediante concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo. 2. Il concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 11 (Commissione di concorso) 1. Il Responsabile del Servizio nomina, con Determinazione Dirigenziale, una Commissione di concorso di tre membri, composta dal Responsabile dell Ufficio preposto, con funzioni di Presidente, e da due esperti del settore. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI. 2. Ai fini dell assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente titolo, la Commissione svolge i seguenti compiti: a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all articolo 12; b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull ammissione dei candidati; c) procede alla valutazione del titoli secondo i criteri stabiliti nel bando e redige la graduatoria di merito; d) trasmette la graduatoria al Responsabile del Servizio per l adozione dei provvedimenti di competenza. 3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 4. I posti d organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della 5

graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. Art. 12 (Contenuti del bando) 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: a) numero delle autorizzazioni da assegnare; b) requisiti per la partecipazione al concorso c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell assegnazione; d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; e) indicazione del termine per la presentazione delle domande; f) schema di domanda per la partecipazione al concorso. Art. 13 (Assegnazione e rilascio dell autorizzazione) 1. Il Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso, provvede all assegnazione delle autorizzazioni. 2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l esercizio della professione di noleggiatore. Art. 14 (Validità dell autorizzazione) 1. L autorizzazione d esercizio ha validità illimitata, a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale previa dichiarazione di prosecuzione attività, da presentarsi entro il 30 gennaio dell anno cui si riferisce la dichiarazione, e previo pagamento del diritto di istruttoria previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/2002. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l esercizio della professione di noleggiatore 2. L autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento. Art. 15 (Trasferibilità dell autorizzazione) 1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell autorizzazione comunale d esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) essere assegnatario dell autorizzazione da almeno cinque anni; b) aver compiuto sessant anni; c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; 2. Il trasferimento dell autorizzazione comunale d esercizio mortis causa è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei 6

requisiti per l esercizio della professione di noleggiatore. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull indicazione del nuovo titolare, l autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell arco del biennio, l autorizzazione è revocata e messa a concorso. 3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale; b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all indicazione dell eventuale soggetto terzo, diverso dall erede, cui trasferire l autorizzazione; c) il cessionario o l erede devono essere in possesso dei requisiti per l esercizio della professione di noleggiatore. 4. Il titolare che abbia trasferito l autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all acquisto di una nuova autorizzazione TITOLO III L ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 16 (Caratteristiche delle autovetture) 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa. 2. In caso di sostituzione dell autovettura, il titolare deve comunicare all ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, al fine di ottenere apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione. Art. 17 (Inizio del servizio) 1. Nel caso di assegnazione dell autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dal trasferimento del titolo. 2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale. Art. 18 (Acquisizione della corsa) 1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all interno del territorio comunale. 7

2. Al noleggiatore è vietata l acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche. Art. 19 (Comportamento del noleggiatore durante il servizio) 1. Nell esercizio della propria attività il noleggiatore ha l obbligo di: a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo; d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all interno del veicolo; f) curare Ia qualità del trasporto in tutti i minimi particolari; g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri; h) rilasciare al cliente la ricevuta o l eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto; i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. 2. Nell esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato: a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. b) portare animali propri in vettura: c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo pattuito; e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap. Art. 20 (Comportamento degli utenti) 1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di: a) fumare in vettura; b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento; c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito; d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada. Art. 21 (Collaborazione alla guida) 1. I titolari di autorizzazione all esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all art. 6 della L. 15.1.92 n. 21. 8

Art. 22 (Interruzione del trasporto) 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l importo corrispondente al percorso effettuato. Art. 23 (Trasporto handicappati) 1. Il noleggiatore ha l obbligo di prestare tutta l assistenza necessaria all incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. Art. 24 (Tariffe) 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. Art. 25 (Contachilometri) 1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale. Art. 26 (Responsabilità nell esercizio del servizio) 1. Eventuali responsabilità derivanti dall esercizio dell autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente. Art. 27 (Reclami) 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all apposito Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti e sentita la Commissione consultiva, provvedono a adottare i provvedimenti del caso. 2. All interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali cui indirizzare i reclami. 9

TITOLO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 28 (Addetti alla vigilanza) 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689. Art. 29 (Idoneità dei mezzi al servizio) 1. Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il Responsabile del Servizio può disporre, per il tramite dell Ufficio di Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull idoneità dei mezzi al servizio. 2. La Polizia Municipale certifica l idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento. 3. La vidimazione annuale dell autorizzazione di cui all articolo 14, comma 1, consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza. 4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo. Art. 30 (Sanzioni) 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della legislazione vigente in materia. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia. 10