Sommario: - QUADRO GENERALE



Documenti analoghi
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA

DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

RILASCIO (per documentazione) della CARTA DI QUALIFICAZIONE dei CONDUCENTI

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

Conseguimento della prima patente di guida (A e B)

Le patenti sono 15, ciascuna con una sua autonomia, senza categorie e sottocategorie.

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER LA PATENTE DI GUIDA

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa (ultimo aggiornamento 29/05/2012)

1. Cosa fare per aggiornare i documenti di guida e di circolazione in caso di cambio di residenza?

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

Modalità PRENOTAZIONE della visita medica presso la Commissione Provinciale Patenti di Guida

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini 9/A

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ

ALCOL E PATENTI. Dr. Sergio Dini Resp. Unità Funzionale Attività Certificative Medico Legali Az. Usl 8 Arezzo

PERMESSO DISABILI CATEGORIA F


Come è cambiata la norma

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione.

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

LA NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA EUROPEA MODALITA' OPERATIVE

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

ORARI DI APERTURA DAL

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

D.M Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

Pag. 1 di 10. Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

Prot. n / Roma, 23 settembre 2014

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA. Cronologico atti da espletare

CORSO RECUPERO PUNTI PATENTE

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Ministero del Trasporti, circolare 10 agosto 2007, n. prot /8.3

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 9963

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) D.lgs. 286/2005 in recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/59/CE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Articolo 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 10 POSTI DA OPERATORE DI ESERCIZIO (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus) OGGETTO DELLA SELEZIONE

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento.

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B)

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013

Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

Dal 21 aprile 2012 minorenni al volante

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

D.P.R. 309/90 COME INNOVATO DALLA LEGGE N.49/06

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

RICHIESTA ATTI DI INCIDENTE STRADALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

SERVIZIO QUALITA D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. CASSINELLI. SERVIZIO PROPONENTE: d Ufficio VERBALE NON CONTESTATO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania

DISPOSIZIONI APPLICATIVE APRILE 2015 Versione 1.1

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Transcript:

Sommario: - QUADRO GENERALE - DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE - Riduzione del periodo di validità - Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti - CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE IN VIA TELEMATICA - Requisiti per l'accesso alla procedura informatica - Recapito al titolare di patente non conforme - Conferma della patente dei titolari di patente italiana che si trovano all'estero - SANZIONI - GUIDA VEICOLI DOPO CONFERMA VALIDITÀ PATENTE IN ATTESA DEL DUPLICATO - Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida - Estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida QUADRO GENERALE Validità e durata di patenti e CAP è contenuta ora solo nell'art. 126 CDS, a seguito delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo n. 59/2011. La patente di guida ha efficacia limitata nel tempo, indicata sul documento stesso, che varia in relazione alla categoria ed all'età del titolare; alla scadenza, la patente, pur restando valida, non è più efficace e non consente più di guidare alcun veicolo a motore. La validità della patente di guida viene confermata dal CED "Motorizzazione" a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato: CML (commissione medica locale) per le patenti speciali e per gli altri casi previsti dall'art. 119, comma 4, CDS; uno qualsiasi dei medici monocratici per tutte le altre categorie di patenti. A seguito di tale visita ed in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi le seguenti fattispecie: rinnovo della patente, se permangono sufficienti requisiti psicofisici. Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente; rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale scadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo da parte della CML; declassamento della patente, per riduzione dei requisiti (psicofisici, di età, d'idoneità) necessari per la patente posseduta, ma sufficienti per una categoria inferiore; sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti; revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva. I conducenti professionali, in possesso: del CAP (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo ogni cinque anni, e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente, mediante visita medica; della CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni cinque anni, mediante frequenza di apposito corso teorico. DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE La durata delle patenti è fissata in relazione all'età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso): categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE valgono: - 10 anni per chi non ha superato 50 anni di età; - 5 anni per chi ha superato 50 anni di età e fino a 70; - 3 anni per chi ha superato 70 anni di età; - 2 anni per chi ha superato 80 anni di età; categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B valgono: - 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età;

- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età; - 2 anni per chi ha superato 80 anni di età; categorie C1, C1E, C, CE e categorie speciali C1, C valgono: - 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età; - 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML. Le categorie C e CE, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t; categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D valgono: - 5 anni per chi non ha superato 70 anni di età; - 3 anni per chi ha superato 70 anni di età; - 2 anni per chi ha superato 80 anni di età. Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, anche speciale, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B, anche speciale, o BE. Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale: in possesso di patente di categoria CE, che hanno superato 65 anni di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t; in possesso di patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D, che hanno superato 60 di età e fino a 68 anni: devono conseguire annualmente un apposito attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone. Scaduto il termine previsto, la patente diventa inefficace e fino alla sua conferma non consente di condurre veicoli: per la conferma di validità il conducente deve sottoporsi a visita medica presso specifici sanitari. Dal 17.9.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo, viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard. Riduzione del periodo di validità La riduzione del periodo di validità può aversi per: previsione di legge legata all'età del conducente (es. in occasione del compimento dei 50 anni la validità della patente da 10 anni viene ridotta a 5 anni); sopravvenuti dubbi sui requisiti psicofisici. Quadro riassuntivo della durata di validità delle patenti Categoria patente / Età < 50 > 50 > 60 > 65 > 70 > 80 [6] AM, A1, A2, A, B1, B, BE [1] 10 5 5 5 3 2 AM, A1, A2, A, B1, B speciali [1] 5 5 5 5 3 2 C1, C1E, C, CE [2] [5] 5 5 5 2 [3] 2 2 C1, C speciale [5] 5 5 5 2 [3] 2 2 D1, D1E, D, DE [4] [5] [7] 5 5 5 5 3 2 D1, D speciale [4] [5] [7] 5 5 5 5 3 2 [1] Il KA e KB eventualmente posseduto deve essere rinnovato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida. [2] I titolari di patente di categoria CE, che hanno compiuto 65 anni, e fino a 68 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, devono munirsi di apposito attestato medico annuale rilasciato dalla CML. [3] Accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso CML. [4] I titolari di patente di categoria D1, D1E D, DE e categorie speciali D1, D, che hanno compiuto 60 anni, e fino a 68, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone devono munirsi di apposito attestato medico annuale rilasciato dalla CML. [5] Per i diabetici trattati con insulina gli accertamenti hanno cadenza annuale, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità. [6] Limitazione introdotta dalla legge n. 120/2010 con le procedure modificate dal DL n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012. [7] È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, anche speciale, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B, anche speciale, o BE. CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE PER VIA TELEMATICA

Dal 9 gennaio 2014 la conferma della validità viene effettuata in modalità telematica, con emissione del duplicato della patente. La domanda di conferma non può essere presentata prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente. Per ottenere la conferma di validità della patente il conducente deve: recarsi presso: - uno dei medici a ciò abilitati; - CML (commissione medica locale) se a ciò obbligato; avere con sé: - una fotografia formato tessera; - attestazioni di versamento dei diritti dovuti: - 16,00 euro su c.c.p. n. 4028 per imposta di bollo sul duplicato della patente; - 9,00 euro su c.c.p. n. 9001 per diritti di motorizzazione. Lo stesso medico certificatore provvede a comunicare in via telematica all'uco (Ufficio Centrale Operativo) del CED della Direzione generale per la Motorizzazione i contenuti del certificato medico dal quale risulta che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità. Unitamente alla comunicazione, il medico trasmette, con la stessa modalità telematica, la foto e la firma del titolare della patente. Se l'acquisizione dei dati ha esito positivo, il sistema informatico del CED elabora una ricevuta sulla quale sono riportati, tra l'altro, le eventuali prescrizioni relative al conducente o agli adattamenti del veicolo e la nuova data di scadenza della patente posseduta. Il medico stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente all'interessato: essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovato nella validità, che verrà spedito dal CED all'indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica. Ricevuto il duplicato, il titolare è tenuto a distruggere la patente scaduta di validità. La conferma di validità con modalità telematica non è possibile nel caso di richiesta presentata prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente: in tale ipotesi, il titolare deve richiedere all'umc un duplicato della patente, allegando alla domanda la prescritta documentazione: certificato medico, due fotografie, attestazioni di versamento di: - 32,00 euro su c.c.p. n. 4028 per imposta di bollo sulla domanda e sul duplicato della patente, - 9,00 euro su c.c.p. n. 9001 per diritti di motorizzazione. Non è altresì possibile la conferma di validità in modalità telematica, ed il rinnovo dovrà essere effettuato presso l'umc, nei seguenti casi: rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC; rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata; declassamenti di patente con contestuale conferma di validità; rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli UMC o delle Prefetture; rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti; rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili; rinnovi di validità di patenti scadute da oltre tre anni; patenti rilasciate da altro Stato UE o SEE e riconosciute in Italia: in tale ipotesi, al termine della procedura di rinnovo di validità, la patente estera sarà ritirata e inviata all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata (secondo la procedura in uso per le domande di conversione di patente estera). Se il rinnovo riguarda una patente ritirata dagli organi di polizia, in quanto scaduta di validità, il conducente dovrà esibire il verbale di contestazione della violazione ed un documento di riconoscimento in corso di validità, affinché il medico possa provvedere ad identificarlo. Per rientrare in possesso della patente ritirata, il titolare dovrà esibire alla competente Prefettura la ricevuta di avvenuta conferma di validità. Nel caso in cui il titolare di una patente di guida venga giudicato, dalla commissione medica locale, temporaneamente o permanentemente non idoneo per il rinnovo di validità, la commissione stessa

predisporrà un certificato in duplice copia non in bollo: una copia sarà consegnata al titolare, l'altra verrà trasmessa all'umc, che emetterà il provvedimento di sospensione o revoca della patente. In caso di rinnovo di validità di una patente speciale, la commissione medica locale, qualora a seguito dell'accertamento sanitario verifichi che le condizioni delle minorazioni o mutilazioni siano stabilizzate, segnala tale esito nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell'applicazione Rinnovo Patenti. Ciò permetterà alla CML di confermare la validità della patente ed all'interessato di effettuare il successivo rinnovo presso un medico monocratico. Successivamente la CML trasmetterà telematicamente le informazioni del rinnovo e rilascerà all'interessato la ricevuta. Il giorno lavorativo successivo all'acquisizione nel sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente di guida, che sarà spedita al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all'indirizzo indicato in fase di rinnovo. Nel caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla visita medica, il titolare potrà contattare, al numero verde 800979416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con risponditore automatico. Per parlare con un operatore, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Conferma della patente dei titolari di patente italiana che si trovano all'estero Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la conferma della validità della patente è effettuata dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi. Sono escluse le casistiche particolari che richiedono accertamenti medici specifici per i casi in cui: la competenza all'accertamento sanitario sia riservata alla CML; si tratti di soggetti affetti da diabete. Le Autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, rilasceranno una specifica attestazione che, per il periodo di permanenza all'estero, fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psicofisica. L'esibizione dell'attestazione rilasciata dalle Autorità diplomatico-consolari, unitamente alla patente di guida, in particolare in sede di conferma di validità in Italia, evita che il medico riscontri un mancato rinnovo e conseguentemente un mancato esercizio alla guida per lungo tempo, che potrebbe comportare un provvedimento di revisione della patente. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il titolare di patente italiana dovrà confermare la patente secondo la normale procedura. SANZIONI Chiunque circola con patente scaduta di validità è soggetto a: sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. In tal caso l'agente accertatore provvede a: ritirare la patente di guida scaduta; redigere verbale di contestazione dell'infrazione: nel verbale devono essere riportate tutte le eventuali annotazioni contenute nella patente (ad es., obbligo di lenti, adattamenti del veicolo, sospensioni, ecc.), in modo che siano conosciute dal sanitario quando visiterà il conducente per la conferma; consegnare la patente ritirata alla prefettura UTG competente per territorio che la trattiene e la restituisce all'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo. Chi guida un veicolo dopo che la patente sia stata materialmente ritirata a seguito della predetta violazione è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, c. 6, CDS che prevede: sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nonché l'eventuale confisca, in caso di reiterazione dell'illecito. Nell'intervallo che può venire a crearsi tra la data di scadenza della patente e quella di ricevimento del nuovo documento di guida l'utente può esibire agli agenti accertatori, a riprova dell'avvenuto adempimento di conferma, la patente scaduta e l'attestazione della sua conferma di validità redatta dell'ufficio sanitario. Qualora l'utente non abbia con sé il certificato, ma dichiari di aver superato con esito favorevole la visita, potrà essere invitato a produrre il relativo attestato a un comando o ufficio di polizia entro un termine stabilito, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, verrà assoggettato alla sanzione pecuniaria di cui al comma 8, art. 180 CDS. Non sembra invece applicabile la sanzione di cui al comma 7,

dello stesso art. 180 per circolazione senza avere con sé i prescritti documenti, dato che il suddetto attestato non rientra tra quelli di cui l'art. 180 CDS prevede tassativamente il possesso. Ai fini assicurativi la giurisprudenza considera il conducente che guida con patente scaduta inidoneo alla guida al pari di chi si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente. GUIDA VEICOLI DOPO CONFERMA VALIDITÀ PATENTE IN ATTESA DEL DUPLICATO In attesa che gli venga recapitato il duplicato della patente il conducente risultato idoneo alla visita medica per la conferma di validità può comunque guidare con l'integrazione di uno dei seguenti documenti: ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida; estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida unitamente alla ricevuta di richiesta del duplicato. Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida In attesa che gli venga recapitato il duplicato della patente il conducente potrà comunque guidare per 60 giorni con la vecchia patente unitamente alla ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente consegnatagli dal medico. Estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida In attesa che gli venga recapitato il duplicato della patente il conducente potrà comunque guidare per 60 giorni con la vecchia patente unitamente all'estratto dei contenuti della relazione medica consegnatogli dal medico ricorso alla procedura cartacea per rilevate discordanze tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare. In tale caso il conducente dovrà avere con sé anche la ricevuta di presentazione della domanda di duplicato all'umc.