Statuto BPW Club TICINO Art. 1 Denominazione, durata, sede Sotto la denominazione BPW Switzerland, Club Ticino (di seguito abbreviato Club ) viene costituita un associazione a tempo indeterminato ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero. Il Club è membro del BPW Switzerland Swiss Federation of Business and Professional Women. La denominazione BPW è un marchio protetto. La Sede del Club si trova a Lugano. Art. 2 Scopo Lo scopo del Club è quello di promuovere e sostenere donne attive professionalmente in ambito professionale, culturale, civile e sociale, in particolare a) Promuovendo la rete nazionale ed internazionale b) Sviluppando progetti di mentoring ed ulteriori progetti in tal senso c) Promuovendo lo scambio, anche intergenerazionale, e la comprensione reciproca tra il maggior numero possibile dei diversi settori professionali delle socie d) Realizzando e curando relazioni amichevoli. Il Club partecipa attivamente alla realizzazione degli scopi del BPW Switzerland e può collaborare con altre organizzazioni con scopi analoghi. Art. 3 Soci Quali socie dei Club vengono accettate donne che s impegnano per gli scopi di cui sopra e che 3.1 siano attive professionalmente nell economia privata o pubblica in una posizione di responsabilità o che all interno della stessa abbiano una posizione di rilievo in politica, nella cultura o nell ambito di attività caritatevoli, oppure che 3.2 perseguano una formazione o frequentino corsi di aggiornamento professionale per raggiungere una delle posizioni indicate al punto precedente oppure che 3.3 abbiano svolto un attività come al pto. 3.1, ma che temporaneamente non sono attive professionalmente. Tutte le socie fino ai 35 anni appartengono automaticamente al gruppo Young BPW. L appartenenza alle Young BPW termina il 31 dicembre dell anno in cui la socia ha raggiunto l età di 35 anni (conformemente agli statuti del BPW International).
Sono possibili delle appartenenze plurime. Le donne che sono già socie di un altro Club BPW vengono accettate senza ulteriori formalità. Al momento dell ammissione la quota di donne non attive professionalmente non potrà superare un quarto del totale delle socie iscritte, dedotte le socie inattive. (Eventuali ulteriori restrizioni vengono messe a punto in un Regolamento separato del Club.) Art. 4 Ammissione Le candidate che rispondono ai requisiti come da art. 3 devono inoltrare per iscritto la loro candidatura al Comitato Direttivo. Alla richiesta deve essere allegata almeno la referenza di una socia del Club (madrina). Sull ammissione decide il Comitato Direttivo. Sarà possibile rifiutare un ammissione senza doverne motivare la decisione. Le interessate al Club possono partecipare alle attività del Club ma devono pagare, una tantum, la tassa di ammissione di Fr. 50.- Dopo tre mesi, devono decidere se vogliono aderire al Club e, nel caso, provvedere al pagamento della quota sociale come da statuto vigente. (Il procedimento di ammissione viene messo a punto in uno Regolamento separato del Club.) Art. 5 Doveri delle socie La nuova socia deve versare la quota d iscrizione e deve tenere una relazione di presentazione. Dovrebbe possibilmente partecipare, entro i primi due anni di appartenenza, almeno ad un evento nazionale od internazionale. Ogni socia è tenuta a mettersi a disposizione del Club a seconda delle sue conoscenze e capacità, così da adoperarsi nella realizzazione degli scopi dello stesso. Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile. Il comitato puo deliberare un periodo di dilazione su richiesta motivata della socia. Art. 6 Dimissioni Le dimissioni possono essere inoltrate solo per la fine dell anno amministrativo. Esse vanno presentate per iscritto al comitato con un preavviso di sei mesi, vale a dire entro e non oltre il 30 giugno. Art. 7 Esclusione Le socie che non pagano la retta annuale, che violano il regolamento sulla protezione dei dati del Club o del BPW Switzerland oppure che violano gli interessi del Club, possono essere escluse in qualsiasi momento mediante decisione presa in seno al Comitato. Le socie che non pagano la quota annuale per due anni consecutivi senza darne motivazione scritta, sono escluse d ufficio, salvo parere diverso del Comitato. Negli altri casi, l esclusione deve essere comunicata alla socia per iscritto con lettera raccomandata, indicando le motivazioni. Dal momento dell invio postale di tale comunicazione,
la socia esclusa non potrà né partecipare agli eventi organizzati all interno del Club, né a quelli del BPW Switzerland. Spetta alla socia esclusa avvalersi del diritto di ricorso. Tale ricorso dovrà essere indirizzato alla Presidente entro 30 gg. dal ricevimento della lettera di esclusione. Esso sarà discusso e messo ai voti durante la successiva Assemblea ordinaria delle Socie. L eventuale ricorso non ha alcun effetto sospensivo. Art. 8 Posizione di una socia che ha dimissionato Le socie che hanno dimissionato oppure che sono state escluse non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio del Club oppure sulla restituzione della quota sociale annuale già versata. Art. 9 Effetti dell appartenenza delle socie L appartenenza al Club produce effetto a far tempo dalla decisione del Comitato Direttivo di accettare la candidatura. Essa termina con le dimissioni, l esclusione o con il decesso della socia. Art. 10 Organi Gli organi del Club sono i seguenti: a) l Assemblea sociale b) il Comitato Direttivo c) l Ufficio di Revisione d) le Delegate Art. 11 L Assemblea sociale L Assemblea sociale è l organo supremo del Club. Essa ha luogo ogni anno, normalmente nel primo trimestre. Eventuali petizioni o proposte per l elezione di socie da sottoporre all Assemblea sociale sono da inoltrare per iscritto alla Presidente al massimo entro cinque settimane prima della data fissata per l Assemblea. La convocazione all Assemblea dovrà contenere tutte le trattande in programma, compreso il conto annuale, il budget nonché eventuali altri importanti documenti per le votazioni, e dovrà essere inviata almeno tre settimane prima della data dell Assemblea. Durante l Assemblea sociale possono essere trattate unicamente questioni elencate regolarmente nelle trattande. Il Comitato Direttivo può convocare delle Assemblee straordinarie. Un Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo su richiesta scritta di almeno un quinto delle socie e deve aver luogo al massimo entro due mesi dalla richiesta.
Art. 12 Competenze dell Assemblea sociale All Assemblea sociale spettano le seguenti competenze: a) Approvazione del verbale dell ultima Assemblea sociale b) Approvazione del rapporto annuale c) Approvazione del conto annuale d) Scarico del Comitato Direttivo e) Approvazione del budget f) Fissazione della quota sociale annuale, della tassa d ammissione nonché la delibera su eventuali contributi straordinari da parte dei soci. g) Elezione della Presidente, dei Membri di Comitato e dell Ufficio di Revisione h) Accettazione o rifiuto delle modifiche decise dall Assemblea delle Delegate negli Statuti Unificati dei Club i) Delibera e modifica dei regolamenti sui criteri d ammissione e sulla protezione dei dati relativi agli Statuti Unificati dei Club j) Decisioni relative alla collaborazione con organizzazioni aventi lo stesso scopo k) Evasione dei ricorsi l) Apertura e scioglimento di un ufficio di sede m) Scioglimento dell Associazione n) Evasione e delibera di questioni sottoposte dal Comitato Direttivo o) Su proposta del Comitato Direttivo l Assemblea Sociale ratifica le nomine delle nuove socie. Art. 13 Elezioni e Votazioni Le elezioni e le votazioni avvengono pubblicamente, se non deciso altrimenti da parte dell Assemblea sociale. Le elezioni e le votazioni richiedono la semplice maggioranza dei membri presenti. Nel caso d uguaglianza di voti è decisivo il voto della Presidente. Le modifiche degli Statuti Unificati dei Club deliberate dall Assemblea delle Delegate devono essere approvate con una maggioranza dei tre terzi da parte dei membri presenti. Per lo scioglimento del Club sono richiesti due terzi dei voti dei membri presenti. Art. 14 Comitato Direttivo Il Comitato direttivo si compone di almeno tre membri. Esso si costituisce da solo, ad esclusione della Presidente. I membri del Comitato Direttivo restano in carica due anni. Sono possibili successive rielezioni
La Presidente può restare in carica due anni. È possibile una sua rielezione per due volte consecutive. In deroga alle disposizioni previste dallo Statuto Unificato, ed in considerazione del limitato numero di componenti del Club BPW Ticino, il Comitato Direttivo può essere composto dagli stessi membri senza limitazioni di tempo. In casi speciali, nell interesse della continuazione del Club, è possibile rieleggere una Presidente che abbia già ricoperto precedentemente questo ruolo per due volte consecutive. Tali casi dovranno essere debitamente motivati ed approvati dall Assemblea Sociale, con le maggioranze previste. Il Comitato Direttivo rappresenta il Club verso l esterno. Esso si assume tutte le incombenze. Se non è competenza dell Assemblea sociale, il Comitato Direttivo allestisce dei regolamenti e delibera. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di istituire delle Commissioni per lo svolgimento di compiti specifici. Art. 15 Delegate L Assemblea delle Delegate elegge per ogni anno le Delegate e le relative Sostitute come da Statuti BPW Switzerland. Le Sostitute rappresentano le Delegate ufficiali nel caso fossero impedite a partecipare all Assemblea delle Delegate del BPW Switzerland. Art. 16 Ufficio di Revisione L Ufficio di Revisione si compone di due revisori. Essi vengono eletti dall Assemblea sociale per la durata di due anni. E permessa una rielezione per due volte. La revisione può anche essere affidata ad una persona giuridica. Anch essa viene eletta per la durata di due anni. Una sua rielezione è possibile a tempo indeterminato. Art. 17 Finanze Le entrate del Club si compongono prevalentemente da a) Quote sociali b) Tasse d ammissione c) Contributi volontari d) Proventi dal patrimonio del Club e) Proventi da prodotti e pubblicità Art. 18 Quota sociale annuale La quota annuale non può superare CHF 500.-, dai quali vengono pagati anche i contributi destinati al BPW Switzerland, al BPW Europe e al BPW International.
I contributi sociali sono pagati annualmente. La quota sociale va pagata per la prima volta al momento dell iscrizione, che può avvenire il 1 gennaio o il 1 luglio. La quota delle socie ammesse negli ultimi sei mesi dell anno sociale dovrà essere la metà della quota sociale annuale. Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile. Il Comitato può deliberare un periodo di dilazione su motivata richiesta della socia. Nel caso di un adesione a più di un Club di una socia, la sua parte di quota annuale dovuta al BPW Switzerland, al BPW Europe e al BPW International viene pagata solo dal Club Ticino, in quanto primo Club d appartenenza. Art. 19 Responsabilità Per i debiti contratti dal Club si attinge esclusivamente al patrimonio dello stesso. Una responsabilità individuale dei Membri è esclusa. Art. 20 L anno contabile L anno sociale, amministrativo e contabile inizia il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre. Art. 21 Protezione dei Dati Il Club tiene un elenco di tutti i suoi soci. Tale elenco contiene i seguenti dati dei membri: nome, cognome, professione, indirizzi, appartenenze ai Club, anno di nascita. All interno del Club, i dati personali possono essere comunicati agli altri Membri anche per uso personale. Il Club è autorizzato a comunicare i dati dei suoi Membri a terzi o ad altri membri per scopi commerciali in conformità con il regolamento BPW sulla protezione dei dati. Il Club può rilevare altri dati dei suoi membri sempre nell ambito degli scopi del Club o comunque solo per uso interno. Un eventuale procedimento in tal senso deve però essere regolato in un Regolamento del Club stesso. Art. 22 Utilizzo del patrimonio dell Associazione in caso di scioglimento In caso di scioglimento del Club deve essere convocata un Assemblea sociale straordinaria che, con la maggioranza di due terzi dei presenti, deliberi in merito all utilizzo del patrimonio del Club. Art. 23 Ulteriori prescrizioni Per tutto quanto non espressamente regolato nei presenti Statuti valgono le prescrizioni in materia contenute negli articoli 60ss del Codice Civile Svizzero, gli Statuti del BPW Switzerland nonché eventuali Regolamenti del Club.
Art. 24 Entrata in vigore Questi Statuti Unificati sono stati adottati in occasione dell Assemblea delle Delegate del BPW Switzerland in data 19 giugno 2004 a Zugo. L ultima variazione e stata approvata dall Assemblea sociale BPW Club Ticino in data 30/01/2015 e sostituisce quella del 19/01/2012