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REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ Anno XLII BARI, 9 DICEMBRE 2011 N. 191 Sede Presidenza Giunta Regionale Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella parte I sono pubblicati: a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia; b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia; c) leggi e regolamenti regionali; d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti; e) atti e circolari aventi rilevanza esterna; f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale; g) atti relativi all elezione dell Ufficio di Presidenza dell Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni; h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea; i) disegni di legge ai sensi dell art. 8 della L.R. n. 19/97; j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni; k) richieste di referendum con relativi risultati; l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche. Nella parte II sono pubblicati: a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale; b) deliberazioni della Giunta regionale; c) determinazioni dirigenziali; d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato; e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta; f) atti degli Enti Locali; g) deliberazioni del Consiglio Regionale; h) statuti di enti locali; i) concorsi; j) avvisi di gara; k) annunci legali; l) avvisi; m) rettifiche; n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta. INSERZIONI Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33-70121 Bari. Il testo originale su carta da bollo da a 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale. Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti. L importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltre IVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione). Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119. Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione. ABBONAMENTI L abbonamento, esclusivamente annuo, è di a 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119. I versamenti effettuati entro il 15 giorno di ogni mese avranno validità dal 1 giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15 giorno e comunque entro il 3 giorno di ogni mese avranno validità dal 15 giorno del mese successivo. Costo singola copia a 1,34. Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso: Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi; Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia; Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 09-12-2011 35533 SOMMARIO Avviso per i redattori e per gli Enti: Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti. PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 32 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi. Pag. 35534

35534 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 09-12-2011 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 32 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi. La seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA Art.1 Modifica all articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 1. Alla lettera b) del comma 2 dell articolo 8 (Funzioni delle province) della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), dopo le parole: alla stipula e alla revoca delle convenzioni, sono inserite le seguenti: oppure atti unilaterali d obbligo. Art.2 Modifiche e integrazioni all articolo 23 della l.r. 15/2002 1. All articolo 23 (Organismi attuatori) della l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all alinea del comma 1, dopo le parole: apposite convenzioni, sono inserite le seguenti: oppure atti unilaterali d obbligo ; b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: privati, le parole: senza fine di lucro sono soppresse; c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all assunzione presso gli stessi; ; d) le lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse; e) all alinea del comma 2, come modificato dall articolo 1, comma 1, lett.a), della legge regionale 2 novembre 2006, n.32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), dopo le parole: le convenzioni sono stipulate, sono inserite le seguenti: e gli atti unilaterali d obbligo sono sottoscritti ; f) all alinea del comma 2, come modificato dall articolo 1, comma 1, lett.a), della l.r. 32/2006, dopo le parole: accreditamento e di certificazione, le parole: delle strutture e dei relativi organismi, sono sostituite dalle seguenti: degli organismi formativi ; g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall articolo 1, comma 1, lett. b), della l.r. 32/2006, è sostituita dalla seguente: c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresen-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 09-12-2011 35535 tative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale. ; h) al comma 3, dopo le parole: le convenzioni, sono inserite le seguenti: oppure atti unilaterali d obbligo. Art.3 Modifica della rubrica dell articolo 24 della l.r. 15/2002 1 La rubrica dell articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della l.r. 15/2002 è sostituita dalla seguente: Accreditamento degli organismi formativi. 1. L articolo 25 della l.r.15/2002, come modificato dall articolo 1, comma 3, della l.r. 32/2006, è sostituito dal seguente: Art. 25 (Elenco regionale degli organismi formativi) 1. E istituito, presso il Servizio formazione professionale, l elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative. 2. L iscrizione nell elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.. Art.4 Modifica all articolo 25 della l.r. 15/2002 La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, lì 5 dicembre 2011 VENDOLA

Progetto nuova sede Consiglio Regionale BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33-70121 Bari Tel. 0805406317-6372 / fax 0805406379 Abbonamenti: 0805406376 Sito internet: http://www.regione.puglia.it e-mail: burp@regione.puglia.it Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell Era Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell 8-6-1974 S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza