Ticino. Legge. Ticino : Legge



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Ticino : Legge Ticino Legge LS Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, del 18 aprile 1989, Versione in vigore dal 27.01.2009, http://www.lexfind.ch/dta/14333/4/185.htm.

Agopunturista e massaggiatore medicale Terapia Agopunturista e massaggiatore medicale Titolo Operatori sanitari Autorizzazione SI (LS 54 c. 3) Esame NO cantonale Ticino : Agopunturista e massaggiatore medicale Formazione / Diploma L autorizzazione è concessa alle persone che sono titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti L autorizzazione è concessa alle persone che : Requisiti - godono di buona reputazione - possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all esercizio della professione Limiti di competenza a dare le prestazioni (LS 64) Nel rispetto dei diritti individuali ogni operatore sanitario è tenuto a dare le prestazioni nei limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione comprovata dal diploma o certificato esibito dai mezzi tecnici e delle strutture a disposizione. Esse devono essere contenute nel campo d attività usualmente riconosciuto alla professione esercitata tenuto conto delle specializzazioni acquisite e documentabili. Altre condizioni Ogni operatore sanitario ha la responsabilità di aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali in particolare sugli sviluppi, sui limiti, sull efficacia e sulle controindicazioni delle prestazioni e terapie distribuite ed attuate. Diritti individuali (LS 5) Ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute. Esse dovranno essere adeguate alla esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del principio dell economicità. Informazione (LS 6)

Ticino : Agopunturista e massaggiatore medicale Ogni operatore sanitario, nell ambito delle proprie competenze professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. L informazione deve essere data in modo chiaro ed accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità. Solo nel caso l informazione possa essere suscettibile di portare grave pregiudizio allo stato psicofisico del paziente o compromettere l esito della cura, essa deve essere data ad una persona prossima. Consenso (LS 7) Il consenso cosciente del paziente è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli. Salvo opposizione manifesta, il consenso è presunto per ogni prestazione sanitaria non invasiva o che non comporta un rischio rilevante per il paziente o che non è suscettibile di invadere la sua sfera intima. Segreto professionale (LS 20) Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente. Ogni operatore sanitario è tenuto, nell interesse del paziente, al segreto professionale. L operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per decisione del Medico cantonale. Quest ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato. Cartella sanitaria (LS 67) Ogni operatore autorizzato, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati: - le generalità - il tipo di trattamento eseguito - le prestazioni effettuate - le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione. Egli deve, nell ambito del rispettivo campo d attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facoltà, gli agenti terapeutici prescritti.

Ticino : Agopunturista e massaggiatore medicale La cartella e gli altri documenti sanitari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del trattamento. Obbligo di segnalazione (LS 68) Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica. Chiunque esercita una professione sanitaria a titolo indipendente o dipendente ha l obbligo di informare il ministero pubblico di ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell esercizio della professione. Comparaggio (LS 71) È vietata ogni forma di contratto o accordo tra operatori sanitari che limiti la libertà di scelta del paziente o che lo esponga a uno stato di dipendenza. Sono parimenti vietati accordi o contratti con laboratori di analisi, farmacie, altre strutture sanitarie o aziende che espongono l operatore sanitario a obblighi e situazioni di dipendenza incompatibili con la dignità professionale o con l interesse sanitario o economico del paziente. Assenze, sostituzioni (LS 72) Ove le circostanze lo richiedono, in situazioni di disservizio, il Dipartimento può autorizzare un operatore della salute con libero esercizio ad assumere, durante le assenze, un sostituto. Medicamenti Pubblicità LS 70 La pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un oggettiva informazione dell utenza. Pertanto è vietato l uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico. Procedura La menzione di diplomi di istituti privati, di titoli di specialista o di titoli accademici esteri deve essere autorizzata dal Dipartimento. Tasse Tassa unica di autorizzazione per tutte le professioni ad eccezione degli agopunturisti: fr. 400.-

Ticino : Agopunturista e massaggiatore medicale Tassa per agopunturisti (nuove autorizzazioni e rinnovi): fr. 200.- Responsabilità Sanzione

Terapista complementare Terapia Titolo Terapista complementare Terapista complementare Autorizzazione Per l esercizio indipendente: SI (LS 63 c. 1) L esame di terapista complementare è volto a verificare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. (LS 63e) Esame cantonale Materie d esame e durata massima L esame contempla le seguenti materie: - anatomia (scritto) : 2 ore - fisiologia (scritto) : 2 ore - patologia (scritto) : 2 ore - farmacologia (scritto) : 1 ora - igiene (scritto) : 1 ora - pronto soccorso (scritto) : 1 ora - legislazione sanitaria (scritto) : 1 ora Formazione / Diploma L autorizzazione è concessa alle persone che sono titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti L autorizzazione d esercizio è rilasciata dal Dipartimento alle persone che: Requisiti - hanno superato l apposito esame cantonale - godono di buona reputazione - godono di buona salute psichica e fisica - dispongono di locali idonei all attività svolta Altre

condizioni Limiti di competenza a dare le prestazioni (LS 63b) Il terapista complementare è tenuto a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi d attività indicati all autorità sanitaria. Egli è in particolare tenuto a: - informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica prima di dare una prestazione o attuare una terapia, in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari - indirizzare all operatore sanitario competente il paziente il cui stato di salute lo richiede - compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria ai sensi dell art. 67 - informare il Consiglio di Stato di ogni mutamento concernente la sua formazione o le prestazioni e/o terapie applicate. Egli non può: - effettuare interventi chirurgici e/o ostetrici - effettuare iniezioni e prelievi di sangue - effettuare punzioni di ogni genere e tipo - trattare malattie veneree e trasmissibili - utilizzare apparecchiature ionizzanti - rescrivere, utilizzare o vendere apparecchiature destinate all uso da parte dei medici Limiti di competenza a dare le prestazioni (LS 64) Nel rispetto dei diritti individuali ogni operatore sanitario è tenuto a dare le prestazioni nei limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione comprovata dal diploma o certificato esibito dai mezzi tecnici e delle strutture a disposizione. Esse devono essere contenute nel campo d attività usualmente riconosciuto alla professione esercitata tenuto conto delle specializzazioni acquisite e documentabili. Ogni operatore sanitario ha la responsabilità di aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali in particolare sugli sviluppi, sui limiti, sull efficacia e sulle controindicazioni delle prestazioni e terapie distribuite ed attuate. Diritti individuali (LS 5)

Ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute. Esse dovranno essere adeguate alla esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del principio dell economicità. Informazione (LS 6) Ogni operatore sanitario, nell ambito delle proprie competenze professionali, è tenuto a informare il paziente sulla diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi nonché su eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. L informazione deve essere data in modo chiaro ed accessibile al paziente e tenere conto, in specie nella comunicazione della diagnosi, della sua personalità. Solo nel caso l informazione possa essere suscettibile di portare grave pregiudizio allo stato psicofisico del paziente o compromettere l esito della cura, essa deve essere data ad una persona prossima. Consenso (LS 7) Il consenso cosciente del paziente è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli. Salvo opposizione manifesta, il consenso è presunto per ogni prestazione sanitaria non invasiva o che non comporta un rischio rilevante per il paziente o che non è suscettibile di invadere la sua sfera intima. Segreto professionale (LS 20) Il segreto professionale ha lo scopo di proteggere la sfera privata del paziente. Ogni operatore sanitario è tenuto, nell interesse del paziente, al segreto professionale. L operatore sanitario è liberato dal segreto professionale con il consenso del paziente o per decisione del Medico cantonale. Quest ultimo si pronuncia solo su richiesta scritta del detentore del segreto e dopo aver sentito il paziente interessato. Cartella sanitaria (LS 67) Ogni operatore autorizzato, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati: - le generalità - il tipo di trattamento eseguito - le prestazioni effettuate

- le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione. Egli deve, nell ambito del rispettivo campo d attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facoltà, gli agenti terapeutici prescritti. La cartella e gli altri documenti sanitari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del trattamento. Obbligo di segnalazione (LS 68) Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica. Chiunque esercita una professione sanitaria a titolo indipendente o dipendente ha l obbligo di informare il ministero pubblico di ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell esercizio della professione. Comparaggio (LS 71) È vietata ogni forma di contratto o accordo tra operatori sanitari che limiti la libertà di scelta del paziente o che lo esponga a uno stato di dipendenza. Sono parimenti vietati accordi o contratti con laboratori di analisi, farmacie, altre strutture sanitarie o aziende che espongono l operatore sanitario a obblighi e situazioni di dipendenza incompatibili con la dignità professionale o con l interesse sanitario o economico del paziente. Assenze, sostituzioni (LS 72) Ove le circostanze lo richiedono, in situazioni di disservizio, il Dipartimento può autorizzare un operatore della salute con libero esercizio ad assumere, durante le assenze, un sostituto. Medicamenti I terapisti complementari non possono fabbricare né dispensare medicamenti. Il diritto di prescrivere è limitato ai medicamenti appartenenti alle liste D e E e a quelli delle medicine omeopatiche e antroposofiche vendibili senza ricetta medica. Pubblicità LS 70 La pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un oggettiva informazione dell utenza. Pertanto è vietato l uso di denominazioni e diciture suscettibili di

trarre in inganno il pubblico. La menzione di diplomi di istituti privati, di titoli di specialista o di titoli accademici esteri deve essere autorizzata dal Dipartimento. Procedura Tasse Responsabilità Sanzione

Guaritori Terapia Titolo Guaritori Guaritori Autorizzazione NO (LS 63d cpv. 1) Esame NO cantonale Formazione / Diploma Requisiti Limiti di competenza (LS 63d cpv. 2) Il guaritore: Altre condizioni - può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all incolumità del paziente - deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l attività - prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari e i terapisti complementari autorizzati - non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili - non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti - può essere rimunerato dal paziente unicamente con contributi volontari Medicamenti Pubblicità Procedura Tasse Responsabilità Sanzione