DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE ##numero_data##

Documenti analoghi
REGIONE TOSCANA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE VENATORIA (L.R.T. N 20/2002) Capo I. Art. 1 Stagione venatoria e giornate di caccia

DECRETO N Del 23/11/2016

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

Città Metropolitana di Bologna ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

DECRETO N Del 29/09/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

~ REGIONE MARCHE sed uta del

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Relazione illustrativa

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Cosa cambia: cultura della sicurezza pianificazione e programmazione regionale faunistico-venatoria nuovi organismi informativi e consultivi

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Art. 1 Finalità. Art. 2 Durata e validità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MC 2 Val di Chienti

Via Dalmazia, 92/ Brescia. Tel

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017. Articolo 1 (Caccia programmata)

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

PROVINCIA DI VICENZA

DECRETO N Del 26/09/2016

PROVINCIA DI PISA. Cinghiale. Premessa

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE SERVIZIO CACCIA E PESCA

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DELL ATC PS2

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Decreto Dirigenziale n. 23 del 17/08/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 12 giugno 2012, n. 1224

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015. Articolo 1 (Caccia programmata)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE. CONSIDERATO che devono ritenersi sottoposte a particolare regime i territori ricompresi:

CALENDARIO VENATORIO REGIONE TOSCANA. Settore Attività Faunistico Venatorie 2017/2018

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014

A relazione dell'assessore Ferrero: Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;

R E G I O N E C A L A B R I A

Bur n. 77 del 11/08/2017

CAPO I. CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Articolo 1 (Caccia programmata)

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE N. 37/99 e s.m.i.

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE - ANNO 2011/2012

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga CAPO I

APPOSTAMENTI. Descrizione Violazione Legge e Articoli Violati Sanzioni Sequestro (Art. 60) art. 58 lettera q. L. R.T.n. 3/94. art.

PROVINCIA DI BOLOGNA SEGRETERIA GENERALE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO AMBITI NATURALI, CACCIA E PESCA

Corso Mazzini, Comacchio pec: Comune di Comacchio pec:

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 01 Giugno 2011 n. 12

Decreto n. 140 del 15 settembre 2015

Decreto Presidenziale

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento della caccia al cinghiale

Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato Bosco Manente a Favaro Veneto IL SINDACO

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

pianificazione territoriale degli istituti faunistici ricadenti nei territori degli Ambiti Territoriali di Prot. Segr.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

DECRETO N Del 28/06/2017

DECRETO N Del 28/06/2017

ALLEGATO B ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI 1) TESSERINO REGIONALE

Atto Dirigenziale N del 05/08/2011

DECRETO N Del 20/07/2016

Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato Bosco Manente a Favaro Veneto IL SINDACO

P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne. OGGETTO: Modalità per il rilascio del tesserino regionale di caccia - STAGIONE VENATORIA 2017/2018.

A relazione dell'assessore Ferrero:

Città Metropolitana di Bologna ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Regolamento per la caccia al cinghiale

REGOLAMENTO PROVINCIALE APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA POLITICHE DI PREVENZ. E CONSERVAZ. FAUNA SELVATICA DETERMINAZIONE. Estensore PETRUCCI BRUNO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

DECRETO N Del 05/07/2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017 E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N DEL 19 LUGLIO 1994

Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato Bosco Zaher a Favaro Veneto IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Dott.ssa Maria Cristina Benassi Servizio Territorio Rurale, Organizzazione degli Ambiti Territoriali riali di Caccia e caccia programmata

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI PESCARA SETTORE IV - POLITICHE AMBIENTALI, ENERGETICHE E GENIO CIVILE

ALLEGATO 4.A CARNIERE STAGIONALE MINILEPRE SPECIE PERIODO DI CACCIA CARNIERE GIORNALIERO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

L esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

51 - legge re alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario

Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato Bosco di Campalto a Mestre, località Campalto IL SINDACO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E SERVIZI TERRITORIALI ##numero_data##

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

CONSULTAZIONE PRELIMINARE PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE E VAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

MODALITA E PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI.

CALENDARIO VENATORIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2016, n Programma Venatorio regionale annata 2016/2017.

R E G I O N E C A L A B R I A

Comprensorio alpino n. 6 Bassano, Campolongo Valstagna, Conco, Lusiana e Marostica. Facoltà assentite per la stagione

Art. 1 Finalità. Art. 2 Durata e validità

ATTIVITA VENATORIA STAGIONE 2017/2018 NELL A.T.C. AL 4

Transcript:

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE ##numero_data## Oggetto: Modalità di restituzione all attività venatoria delle ZRC e dei CPURFS nel territorio dell ATC PS 2. VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto; VIST O l articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 ( Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); DECRETA 1) Di s tabilire, ai sensi dell art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazio ne della caccia nelle ZZ.RR.CC denominate Sant Andrea e Vencareto, ricadenti nel territorio dell ATC PS2, che vengono restitui t e al territotio d i gestione programmata della caccia con l avvio della stagione venatoria 2017/18: in dette zone, segnalate con la dicitura: attività venatoria regolamentata, l attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia e regolarmente iscritti all ATC PS 2; I suddetti cacciatori hanno diritto di accedervi in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia (domenica): 17 e 24 settembre e 1 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane per cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre o Fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di Lepre e Fagiano. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona. L'allenamento ed uso dei cani è consentito nelle stesse giornate previste dal Calendario Venatorio regionale fino alle ore 12,00 (nei mesi di agosto e settembre). Dal 2 di dicembre è consentita l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 esclusivamente alle specie migratrici in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale. La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale e in forma individuale. 1

Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo i titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della ZRC. Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi. Per quanto non contemplato valgono le norme della legge 157/1992 e della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii. 2) Di stabilire che l ATC PS 2 provvederà all applicazione delle etichette riportanti la dicitura ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA nelle tabelle di delimitazione delle aree restituite alla gestione programmata dell attività venatoria, coadiuvati dalla Polizia Provinciale; 3) Di stabilire che l Ambito Territoriale di Caccia PS 2 dovrà dare ampia informa zione a i cacciatori iscritti circa le modalità di restituzione alla caccia dei suddetti istituiti faunistici; 4) Di trasmettere il presente atto: - Alla Polizia Provinciale; - Al Presidente dell ATC PS2 5) Si dispone la pubblicazione del presente atto per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2033, n. 17 Si attesta l avvenuta verifica dell inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente (D.ssa Loredana Borraccini) Documento informatico firmato digitalmente 2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento: Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di comuni; Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - amministrative esercitate dalle Province; Disposizioni per il riordino delle funzioni Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"; Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria; Deliberazione Amministrativa n. 5 del 13.07. 2010 approvata dalla Regione Marche avente ad oggetto Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010-2015 ; L a DGR n 1527 del 05/12/2016: z one di ripopolamento e cattura. Provvedimento di restituzione all'attività venatoria. I l decreto dirigenziale 274 del 11/07/2017: Programma annuale delle attività redatto dall ATC PS 2 per l anno 2017, Istituzione, e restituzione alla caccia programmata di Zone di Ripopolamento e Cattura e Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica ricadenti nell ATC PS2. Motivazione: A i sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio "), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali. Con L.R n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia. Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1 0 Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia. L Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, s ulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità. 3

L ATC PS 2 ha regolarmente presentato i l programma annuale 2017, assunto al P rotocollo dell'ente in data 03/04/2017 con prot. n. 290248. L 'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995 recita : il territorio della zona ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province (ora Regione), sentiti gli ATC per tale motivo si rende necessaria l adozione del presente decreto. L ATC PS 2 ha comunicato, attraverso trasmissione PEC del 17/07/2017, acquisita a protocollo con n 704161, la seguente proposta, riguardante la ZRC Vencareto e la ZRC Sant Andrea (porzione) da restituire alla gestione programmata della caccia, di seguito riportata in calce : in dette zone, segnalate con la dicitura: attività venatoria regolamentata, l attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia. I suddetti cacciatori hanno diritto di accedervi in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia (domenica): 17 e 24 settembre e 1 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane a cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre o Fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di Lepre e Fagiano. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona. L'allenamento ed uso dei cani è consentito nelle stesse giornate previste dal Calendario Venatorio regionale fino alle ore 12,00 (nei mesi di agosto e settembre). Dal 2 di dicembre è consentita l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 alle specie migratrici in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale. La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale e in forma individuale. Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo i titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della ZRC. Esito dell istruttoria: Considerato quanto sopra premesso ed argomentato, visto che la suddetta proposta è tecnicamente corretta e condivisibile si propone: 1) Stabilire, ai sensi dell art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazio ne della caccia nelle ZZ.RR.CC denominate Sant Andrea e Vencareto, ricadenti nel territorio 4

dell ATC PS2, che vengono restitui te al territorio di gestione programmata della caccia con l avvio della stagione venatoria 2017/18: in dette zone, segnalate con la dicitura: attività venatoria regolamentata, l attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia e regolarmente iscritti all ATC PS 2; I suddetti cacciatori hanno diritto di accedervi in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia (domenica): 17 e 24 settembre e 1 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane per cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre o Fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di Lepre e Fagiano. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona. L'allenamento ed uso dei cani è consentito nelle stesse giornate previste dal Calendario Venatorio regionale fino alle ore 12,00 (nei mesi di agosto e settembre). Dal 2 di dicembre è consentita l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 esclusivamente alle specie migratrici in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale. La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale e in forma individuale. Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo i titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della ZRC. Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi. Per quanto non contemplato valgono le norme della legge 157/1992 e della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii. 2) Di stabilire che l ATC PS 2 provvederà all applicazione delle etichette riportanti la dicitura ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA nelle tabelle di delimitazione delle aree restituite alla gestione programmata dell attività venatoria, coadiuvati dalla Polizia Provinciale; 3) Di stabilire che l Ambito Territoriale di Caccia PS 2 dovrà dare ampia informa zione a i cacciatori iscritti circa le modalità di restituzione alla caccia dei suddetti istituiti faunistici; 4) Di trasmettere il presente atto: - Alla Polizia Provinciale; 5

- Al Presidente dell ATC PS2 5) Si dispone la pubblicazione del presente atto per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2033, n. 17 Si attesta l avvenuta verifica dell inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il responsabile del procedimento (Massimo Pensalfini) Documento informatico firmato digitalmente nessuno ALLEGATI 6