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Transcript:

Proposta di Garanzia Autonoma N --- del --- Milano, xx/xx/xxxx Spett.le Mo.Net s.p.a. Largo Gallarati Scotti n. 1 20123 Milano Spett.le ART SGR s.p.a. Largo Gallarati Scotti n. 1 20123 Milano Oggetto: garanzia a prima richiesta [Nome e Cognome Legale Rappresentante], codice fiscale [xxxxxxx], nato a [ ] il [ ] e residente a [ ] in [ ] (il Garante ), con la presente si costituisce garante in favore di Mo.Net s.p.a., con sede legale a Milano in Largo Gallarati Scotti n. 1, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09045400968 ( Mo.Net o il Beneficiario ), in proprio e quale mandataria dei prestatori come infra definiti (fra i quali ART SGR SPA, con sede legale a Milano in Largo Gallarati Scotti n. 1, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09815380960, in qualità di gestore del fondo comune di investimento denominato Colombo - ART ) (il Garante e il Beneficiario saranno di seguito, collettivamente, indicati come le Parti ), per il pagamento delle somme di seguito indicate, alle condizioni e nei termini di cui alla presente scrittura, nell interesse di [Ragione Sociale], con sede legale a [ ] in Via [ ] n. [ ] codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [ ] [ ] ( [ ] o il Debitore Garantito ). Premesso che:

A. Il Debitore Garantito, dopo aver presentato in data [ ] una richiesta tramite il sito www.borsadelcredito.it (il Portale ), al fine di ottenere un finanziamento dell importo di Euro [Importo Finanziato] dai prestatori aderenti al Portale (i Prestatori ), alle condizioni ivi previste (il Finanziamento ) e valendosi dei servizi del Beneficiario, ha sottoscritto la documentazione contrattuale afferente (i Contratti ), ed in particolare: (i) Proposta di Contratto Quadro Servizi di Pagamento di Mo.Net spa forniti ai clienti richiedenti n. [ ] del [ ]; (ii) Allegato Privacy della proposta di contratto quadro richiedente n. [ ] del [ ]; (iii) Allegato Mandato SDD B2B della proposta di contratto quadro richiedente n. [ ] del [ ]; (iv) Documento di Sintesi allegato alla proposta di contratto quadro richiedente n. [ ] del [ ] (v) Contratto di Finanziamento di ART SGR SPA n. [ ] del [ ] (vi) Allegato Privacy del Contratto di Fianziamento di ART SGR SPA n. [ ] del [ ] i cui contenuti, termini e definizioni si intendono conosciuti dalle Parti e qui espressamente e richiamati. B. In particolare il Debitore Garantito si è impegnato a versare gli importi previsti quali sorta capitale ed interessi del Finanziamento, secondo il piano di ammortamento ad esso allegato, nonché a corrispondere le ulteriori somme determinate in base ai Contratti. C. L effettiva erogazione del Finanziamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia. D. Mo.Net agisce in proprio e quale mandataria dei Prestatori, come previsto dai Contratti. E. Il Garante intende, con la presente presente garanzia autonoma a prima richiesta (la Garanzia Autonoma ), concedere in favore dei Beneficiari e dei Prestatori garanzia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, senza facoltà di opporre eccezioni, autonoma ed indipendente rispetto alle obbligazioni principali garantite e, come tale, non assimilabile in alcun modo ad altri contratti di garanzia, ivi compresa la fideiussione regolata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, nei termini ed alle condizioni di seguito specificate. F. Nella presente Garanzia Autonoma, le parole e le espressioni con lettere maiuscole, ove non diversamente specificato, hanno il significato loro attribuito nei Contratti. Tutto ciò premesso, che forma parte integrante ed essenziale della presente Garanzia Autonoma, si conviene quanto segue. 1. OBBLIGAZIONI GARANTITE 1.1 La presente Garanzia Autonoma garantisce l esatto e puntuale adempimento da parte del Debitore Garantito degli obblighi assunti dallo stesso nei confronti dei Beneficiari e dei Prestatori in forza del Finanziamento e dei Contratti (l Obbligazione Garantita ), fino ad un ammontare massimo di Euro [Importo Quota Capitale + 20%],00 (di seguito l Importo Massimo Garantito ).

1.2 Il Garante si impegna a pagare al Beneficiario, ai Prestatori da questi indicati o ad ART, secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Garanzia Autonoma, le somme che, corrisposte al Beneficiario o ai Prestatori in pagamento dell Obbligazione Garantita, dovessero successivamente essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revocatoria del o dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. Le Parti convengono che tale impegno del Garante rimarrà valido e vincolante anche oltre la Data di Cessazione dell Efficacia (come in seguito definita), per i due anni successivi alla stessa. 2. ESCUSSIONE A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI 2.1 Il Garante, ai sensi e per gli effetti della presente Garanzia Autonoma, si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare al Beneficiario, ai Prestatori da questi indicati o ad ART, a prima richiesta scritta, la somma in essa indicata, sino all Importo Massimo Garantito. Il Garante, a fronte del ricevimento della richiesta di pagamento dovrà esclusivamente limitarsi a verificare la formale rispondenza della stessa ai requisiti previsti al successivo paragrafo, escluso espressamente ogni obbligo di suo apprezzamento o verifica circa la completezza o rispondenza al vero di quanto ivi asserito o documentato. 2.2 Le Parti convengono che il Beneficiario, in proprio e quale mandatario dei Prestatori, ed ART, disgiuntamente tra loro, potranno immediatamente escutere, in tutto o in parte, la presente Garanzia Autonoma mediante semplice comunicazione scritta (la Richiesta ), trasmessa al Garante, nella quale indichino chiaramente la somma, compresa nei limiti dell Importo Massimo Garantito, per la quale intendono escutere la presente Garanzia Autonoma, richiedendone espressamente al Garante il pagamento. 2.3 Ai fini della determinazione dell ammontare dovuto dal Garante ai sensi della presente Garanzia Autonoma, il Garante si impegna sin d ora ad accettare e a non sollevare eccezione o contestazione alcuna in merito alla quantificazione della somma oggetto della Richiesta, purché contenuta nei limiti dell Importo Massimo Garantito e conforme alle previsioni del precedente paragrafo 2.2. 2.4 La presente Garanzia Autonoma potrà essere escussa in un unica soluzione o in più riprese e, comunque, fino al raggiungimento dell Importo Massimo Garantito, riducendosi così proporzionalmente. 2.5 Il Garante riconosce espressamente che la presente Garanzia Autonoma deve ritenersi garanzia autonoma, stipulata dalle Parti in deroga alla disciplina della fideiussione prevista nel Codice Civile, e pertanto:

(i) non si applica ai rapporti nascenti dalla presente Garanzia Autonoma il disposto di cui agli articoli 1939, 1945, 1955 e 1957 del codice civile; (ii) il Beneficiario ed ART potranno agire per il pagamento della Obbligazione Garantita direttamente nei confronti del Garante, rinunciando espressamente il Garante al beneficio di cui all articolo 1944 del codice civile; (iii) il Garante rinuncia espressamente ed irrevocabilmente alla possibilità di opporre al Beneficiario, ai Prestatori da questi indicati e ad ART, ai sensi dell articolo 1945 del codice civile, le eccezioni derivanti dai rapporti tra il Debitore Garantito e il Beneficiario o i Prestatori, senza entrare nel merito della Richiesta di escussione e senza poter opporre eccezione alcuna riguardo alla fondatezza, legittimità e validità della Richiesta di escussione e dell Obbligazione Garantita, anche qualora ciò fosse oggetto di contestazione da parte del Debitore Garantito, del Beneficiario, dei Prestatori o di terzi, essendo la presente Garanzia Autonoma valida e vincolante anche nell ipotesi di invalidità o inefficacia, per qualsiasi motivo, dell Obbligazione Garantita; e (iv) il Garante rinuncia altresì a qualunque diritto ai sensi dell articolo 1953 del Codice Civile. 3. PAGAMENTI 3.1 Tutti i pagamenti da effettuarsi a favore del Beneficiario, dei Prestatori da questi indicati o di ART, a norma della presente Garanzia Autonoma saranno eseguiti dal Garante mediante bonifico bancario entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta, con fondi immediatamente disponibili, sul conto corrente bancario IBAN IT73G0303201605010000003074 intestato a Mo.Net Spa, salvo diverse istruzioni comunicate dal Beneficiario o da ART al Garante nella Richiesta. 3.2 Ogni pagamento sarà eseguito senza possibilità di effettuare compensazioni, indipendentemente da qualsiasi lite o controversia tra il Garante e/o il Beneficiario e/o il Debitore Garantito e/o dei Prestatori e/o di ART, e dalla sussistenza di reclami e/o contestazioni da parte del Beneficiario e/o del Debitore Garantito e/o dei Prestatori e/o di ART e/o di qualsiasi altro terzo soggetto. 4. EFFICACIA DELLA GARANZIA AUTONOMA 4.1 La presente Garanzia Autonoma rimarrà efficace e vincolante fino al [Data ultima rata] (la Data di Cessazione dell Efficacia ); salvo ricorrano le circostanze di seguito precisate, decorsi 6 (sei) mesi dalla Data di Cessazione dell Efficacia, la Garanzia Autonoma si estinguerà automaticamente senza che sia necessaria la materiale restituzione del titolo dal Beneficiario al Debitore Garantito.

La Richiesta si intenderà in ogni caso valida ed effice ove trasmessa (in caso di trasmissione a mezzo lettera raccomandata A.R. o corriere farà fede rispettivamente la data del timbro di trasmissione o di consegna al corriere) nelle forme di cui al successivo paragrafo 5.2 entro la Data di Cessazione dell Efficacia anche qualora pervenga al Garante successivamente a tale termine. 4.2 La presente Garanzia Autonoma rivivrà ed in ogni caso si intenderà automaticamente ricostituita dal Garante qualora un pagamento, effettuato dal Debitore Garantito in esecuzione dell Obbligazione Garantita, sia dichiarato inefficace o revocato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 65 e 67 del Regio Decreto n. 267 del 1942 (con successive modifiche ed integrazioni). 4.3 Il Garante non potrà recedere dalla presente Garanzia Autonoma fino alla Data di Cessazione dell Efficacia. 4.4 Le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia Autonoma sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del Garante. 4.5 Il Garante non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga allo stesso spettante nei confronti del Debitore Garantito, di coobbligati o di garanti, fino alla Data di Cessazione dell Efficacia. 4.6 Il Garante presta il proprio preventivo consenso alla cessione a terzi della Garanzia Autonoma; la sostituzione diverrà efficace nei confronti del Garante, secondo quanto previsto all articolo 1407 del codice civile, dal momento in cui gli sia stata notificata dal Beneficiario o da ART, ovvero l abbia accettata. 5. COMUNICAZIONI 5.1 Qualsiasi comunicazione in forza della presente Garanzia Autonoma dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o corriere espresso o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi e/o indirizzi di posta elettronica certificata: Se ai Beneficiari: Mo.Net s.p.a. Via Bernardino Lanino n. 5 20144 - Milano PEC: Mo.Netspa@legalmail.it ART SGR s.p.a.

Via Bernardino Lanino n. 5 20144 - Milano PEC: artsgr@legalmail.it Se al Garante: [Nome e Cognome Legale Raprresentante] [Indirizzo documenti d identità] [CAP] [Città] PEC: [Mail presente in visura] ovvero ad altro indirizzo o account di posta elettronica certificata che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all altra. 5.2 Salvo sia diversamente previsto dalla presente Garanzia Autonoma, qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza della stessa si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnata agli indirizzi o account di posta elettronica certificata di cui al precedente paragrafo e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione) ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero alla data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata (se inviata a mezzo PEC), purché detta trasmissione sia stata effettuata in un giorno lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel giorno lavorativo immediatamente successivo. 6. VARIE 6.1 Tutte le spese (incluse le spese legali) e tutti gli oneri fiscali (inclusi quelli relativi ai diritti di bollo e le spese di registrazione) dovuti ai sensi della legge italiana in relazione alla presente Garanzia Autonoma sono a carico del Garante, che rimarrà obbligato per il pagamento di tali costi anche successivamente alla Data di Cessazione dell Efficacia. 6.2 Qualunque modifica alla presente Garanzia Autonoma sarà inefficace se non approvata per iscritto da entrambe le Parti. 6.3 Il Garante prende atto che il contratto di finanziamento di ART SGR SPA è garantito ai sensi dell articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e s.m.i,. Il Garante dichiara, fin d ora, di conoscere ed accettare la predetta normativa

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 7.1 La presente Garanzia Autonoma è retta dalla legge italiana e sarà interpretata alla stregua della stessa. 7.2 Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione o cessazione per qualsiasi causa della Garanzia Autonoma sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. [Nome e Cognome Legale Rappresentante] *** Per accettazione, [LUOGO], [data] Mo.Net s.p.a. Per accettazione, [LUOGO], [data] ART SGR s.p.a.