CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUSIN, GRIMOLDI, PICCHI, RONDINI, SIMONETTI

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 22 gennaio 2014 (v. stampato Camera n. 1994)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI MASTER

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (FEDELI) (PADOAN)

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PALMIZIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a sostegno del turismo religioso

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato MINARDO

"Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BORGHESE, MERLO, BUENO

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

IL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Relatore: nazzareno salerno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

SENATO DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: Legge Regionale 6 dicembre 2001, n. 31: Tutela e valorizzazione dei locali storici. Criteri per l individuazione dei locali storici.

Legge 22 novembre 2002, n. 268

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

A.C Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (Nuovo testo)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

A.C. 66 e abb. Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DONATO BRUNO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CARLONI, ALBINI, BECATTINI, BOSSA, MALPEZZI, MONACO, GIORGIO PICCOLO, SALVATORE PICCOLO, RAMPI, SGAMBATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per la promozione del parto indolore

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO E IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO

REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI. ai sensi del DM 21 del 16 gennaio 2014

LA BUONA SCUOLA LEGGE n.107 (G.U. del )

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DECRETO LEGGE FARE. approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno. testo non definitivo CAPO III

Università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della città metropolitana di Roma Capitale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

PROTOCOLLO D INTESA. tra la

CAMERA DEI DEPUTATI NOTA DI VARIAZIONI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4252 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BUSIN, GRIMOLDI, PICCHI, RONDINI, SIMONETTI Disposizioni per la celebrazione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri Presentata il 27 gennaio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI! Nel 2021 ricorrerà il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il Sommo poeta che, esule da Firenze, trovò rifugio a Ravenna, dove scrisse parte del Purgatorio e del Paradiso e dove si spense il 13 settembre 1321. La presente proposta di legge prevede una serie di eventi e di iniziative affinché la città di Ravenna, sua ultima dimora, sia pure per un breve periodo, possa rendergli omaggio in questa occasione celebrativa. Per comprendere il legame tra Dante e Ravenna bisogna ricordare che egli la scelse come la sede più adeguata per portare a termine la Divina Commedia. Al suo arrivo in città, probabilmente nel 1318, trovò asilo presso la corte di Guido Novello da Polenta, signore della città e uomo dai vasti interessi culturali. A Ravenna il poeta trovò un luogo di serenità, ideale per concludere la composizione del Paradiso: l evocazione della città nella Divina Commedia, infatti, è sempre connotata da un atmosfera di tranquillità e di quiete. Ravenna ripagò Dante per questo suo apprezzamento: il poeta divenne subito oggetto di una devozione che, alla sua morte, si trasformò in un vero e proprio culto. Anche oggi la città, che custodisce cimeli e ricordi all interno del Museo dantesco, non intende perdere questa ulteriore possibilità per celebrarne la memoria. Il Museo fa parte della «zona del silenzio», l area che racchiude i luoghi danteschi di Ravenna, insieme alla Tomba di Dante, al Quadrarco di Braccioforte e alla Basilica di San Francesco. La presente proposta di legge prevede (articolo 1) che ai comitati promotori disciplinati dal successivo articolo 3 sia at-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati tribuito un contributo straordinario di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, finalizzato alle celebrazioni per la ricorrenza, diretto all attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, letterarie ed educative, anche attraverso l acquisizione e il restauro dei luoghi danteschi e in generale di immobili pubblici in disuso nei comuni di Ravenna e di Firenze, da destinare all insegnamento delle arti. Tale contributo sarà impiegato per numerose finalità (articolo 2), quali incontri culturali, pubblicazioni, recupero e restauro di luoghi danteschi o da adibire alla memoria del poeta situati a Ravenna e a Firenze, borse di studio per studenti universitari e dell Accademia di belle arti di Ravenna e interventi per il recupero e il restauro di cimeli artistici e letterari danteschi. Le celebrazioni sono poste sotto l alto patronato del Presidente della Repubblica. L articolo 3 prevede l istituzione di due Comitati promotori con sede, rispettivamente, a Ravenna e a Firenze, presieduti dai rispettivi sindaci e composti dai Ministri dell istruzione, dell università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal presidente della regione competente, o da un suo delegato, da due rappresentanti dell opposizione del consiglio comunale competente nonché da quattro insigni esponenti della cultura e della letteratura italiane, nominati in maniera paritetica dalla maggioranza e dall opposizione del consiglio comunale. L articolo 4 reca disposizioni contabili relative al contributo mentre l articolo 5 provvede alla relativa copertura finanziaria. Con l auspicio di un consenso unanime sull evento di grande rilevanza storica che ricorrerà il 13 settembre 2021, si chiede una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Contributo straordinario). 1. Ai fini delle celebrazioni della ricorrenza del settimo centenario della morte di Dante Alighieri nel 2021, è attribuito ai Comitati promotori di cui all articolo 3 un contributo straordinario di complessivi 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è diretto alla predisposizione e all attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, letterarie ed educative, anche attraverso l acquisizione e il restauro dei luoghi danteschi e in generale di immobili pubblici in disuso nei comuni di Ravenna e di Firenze, da destinare all insegnamento delle arti. ART. 2. (Finalità del contributo straordinario). 1. Il contributo straordinario di cui all articolo 1 è suddiviso in parti uguali tra i Comitati promotori di cui all articolo 3 ed è finalizzato, in particolare, a concorrere: a) alla realizzazione di convegni, seminari, ricerche e pubblicazioni sulla vita e sulle opere di Dante Alighieri, sia in Italia che all estero; b) all attuazione di mostre e di iniziative, anche a carattere didattico, finalizzate alla divulgazione delle opere di Dante Alighieri e della produzione artistica del suo tempo; c) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi danteschi ubicati nei comuni di Ravenna e di Firenze e all eventuale acquisto, da parte dei medesimi comuni, di edifici e di locali da destinare alla memoria di Dante Alighieri e, in generale, all insegnamento delle arti, per i

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati quali gli stessi comuni possono provvedere al relativo utilizzo, anche tramite convenzioni o accordi di programma, con enti, istituzioni e associazioni, su progetti specifici finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della figura di Dante Alighieri nonché alla promozione e allo svolgimento di attività artistiche e culturali; d) all istituzione di borse di studio per studenti dell università degli studi di Ravenna particolarmente meritevoli; e) all istituzione di borse di studio per studenti dell Accademia di belle arti di Ravenna; f) al recupero, al restauro e al riordino del materiale storico, letterario, poetico, archivistico e culturale riguardante Dante Alighieri e al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche sulla storia del poeta, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati; g) alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture degli immobili dedicati o comunque riferibili all insegnamento delle arti. A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 35 per cento del contributo straordinario di cui all alinea; h) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge. ART. 3. (Comitati promotori). 1. Sono istituiti due Comitati promotori per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, uno con sede presso il comune di Ravenna e uno con sede presso il comune di Firenze. 2. Ogni Comitato promotore è presieduto dal sindaco della città ove ha sede ed è composto dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro dei beni e delle at-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati tività culturali e del turismo, o da un suo delegato, dal presidente della regione competente, o da un suo delegato, da due rappresentanti dell opposizione del consiglio comunale competente nonché da quattro insigni esponenti della cultura e della letteratura italiane, nominati in maniera paritetica dalla maggioranza e dall opposizione del consiglio comunale. 3. Nel rispetto delle finalità previste dall articolo 2, i Comitati promotori propongono le iniziative da finanziare totalmente o parzialmente mediante il contributo straordinario di cui all articolo 1 e ne coordinano l attuazione. 4. Al termine delle celebrazioni, i Comitati promotori redigono e approvano una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull utilizzazione del contributo straordinario di cui all articolo 1 e ne inviano copia ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri. 5. I Comitati promotori possono costituire un proprio comitato d onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. 6. Le celebrazioni sono poste sotto l alto patronato del Presidente della Repubblica. 7. Ai componenti dei Comitati promotori non spettano compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento dei Comitati sono poste a carico del contributo straordinario di cui all articolo 1. ART. 4. (Disposizioni contabili). 1. Il contributo straordinario di cui all articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per essere trasferito nel bilancio della provincia di Ravenna. 2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese relative al contributo straordinario di cui all articolo 1 provvedono, in maniera paritetica, i comuni di Ravenna e di Firenze, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure sempli-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati ficate allo scopo adottate dal rispettivo consiglio comunale. 3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all articolo 2 entro il 31 dicembre 2020 sono versate all entrata del bilancio dello Stato. ART. 5. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

*17PDL0049520* *17PDL0049520*