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COMUNE DI QUARTO D ALTINO OGGETTO Approvato con DCC n., del - -

INDICE CAPO I - PRINCIPI GENERALI ART.1 ART.2 ART.3 ART.4 ART.5 FINALITA IMPIANTI FORME DI GESTIONE SCUOLE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE CAPO II - GESTIONE IN FORMA DIRETTA ART.6 ART.7 ART.8 CONCESSIONI CONCESSIONI CONTINUATIVE CONCESSIONI TEMPORANEE CAPO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN FORMA INDIRETTA ART.9 ART.10 CONCESSIONE A TERZI GESTIONE IN CONCESSIONE PROCEDURE CAPO IV - CONDIZIONI GENERALI ART.11 ART.12 ART.13 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO REVOCA DELLE CONCESSIONI CONDIZIONI CAPO V - TRANSITORIE E FINALI ART.14 ENTRATA IN VIGORE Pagina 1 di 8

CAPO I - PRINCIPI GENERALI ART. 1 FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina la gestione e l uso degli impianti sportivi comunali. 2. Il COMUNE di QUARTO D ALTINO si propone di diffondere la cultura dello sport, al fine di migliorare la qualità della vita attraverso l attività di prevenzione e di tutela della salute. Gli impianti sportivi comunali sono centri di educazione all attività sportiva, di diffusione di cultura e di socializzazione, con iniziative indirizzate soprattutto all interesse collettivo. 3. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi presenti sono parte integrante del patrimonio dell Amministrazione Comunale e sono pertanto destinati ad uso pubblico. L Amministrazione garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi. ART. 2 IMPIANTI 1. L amministrazione Comunale di QUARTO D ALTINO nell intento di favorire quanto sopra esplicitato, mette a disposizione gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi contenute. 2. In sede di prima applicazione si identificano i seguenti impianti: Ubicazione CAPOLUOGO ALTINO PORTEGRANDI IMPIANTO palazzetto dello sport impianto sportivo di via Marconi palestra in località LE CRETE palestra scuola secondaria di I grado Roncalli palestra scuola primaria L. Da Vinci campo di calcio non regolamentare impianto sportivo di via C. Veronese palestra scuola primaria A. Vespucci ART. 3 FORME DI GESTIONE 1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento può essere esercitata nelle seguenti forme : DIRETTA: L impianto è gestito dal Comune che si accolla le spese di gestione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria). Ai concessionari spettano la gestione delle attività, la responsabilità del corretto uso degli impianti secondo le condizioni definite al successivo Articolo 13 e la corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità previste al successivo Articolo 5; INDIRETTA mediante concessione a terzi di TIPO ESCLUSIVO: L impianto è gestito da un soggetto terzo individuato dal Comune con le modalità previste dal successivo Articolo 9. Il concessionario così individuato, è esentato dal pagamento della tariffa in quanto dovrà farsi carico del pagamento delle utenze e dei consumi (energia elettrica, servizio di riscaldamento, acqua, spese telefoniche); dovrà inoltre garantire la gestione dell impianto, assicurandone l apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e quant altro stabilito dal successivo Articolo 13 e Pagina 2 di 8

dalla Concessione. Il concessionario fruisce dell impianto direttamente e introita, nel caso di concessione a terzi, la tariffa prevista dalla Giunta Comunale; INDIRETTA mediante concessioni a terzi di TIPO NON ESCLUSIVO: L impianto è gestito da un soggetto terzo individuato dal Comune con le modalità previste dal successivo Articolo 9. I costi di gestione (energia elettrica, servizio di riscaldamento, acqua, spese telefoniche) sono a carico del Comune. Il concessionario dovrà garantire la gestione dell impianto, assicurandone l apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi da parte dei soggetti autorizzati dal Comune con le modalità previste al successivo Capo II. 2. L affidamento in forma indiretta mediante concessione a terzi (sia di tipo esclusivo che non esclusivo) degli impianti a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali avviene previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti e viene disciplinato da apposita Convezione. In ogni caso la scelta della forma di gestione spetta al Comune, proprietario dell impianto. ART. 4 SCUOLE 1. I concessionari degli impianti di pertinenza scolastica sono tenuti ad osservare le prescrizioni del documento generale sulla valutazione dei rischi predisposto dal Ufficio di Prevenzione e Protezione nonché dell eventuale DUVRI (documento unico valutazione dei rischi interferenziali) redatto dalla Dirigenza scolastica. ART. 5 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 1. Rientrano tra le competenze della Giunta Comunale: a) definire le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; b) integrare e/o modificare l elenco provvisorio degli impianti definito al precedente articolo 2; c) la facoltà di concedere gratuitamente l impianto al concessionario non esclusivo, in cambio del servizio reso; d) individuare per ogni impianto la forma di gestione, specificando per la forma concessione la natura esclusiva o meno o entrambe; e) definire la durata ed i contenuti della convenzione; f) approvare, eventuali condizioni particolari di affidamento; CAPO II - GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN FORMA DIRETTA ART. 6 CONCESSIONI 1. Il Servizio competente, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza. 2. La concessione in uso dell'impianto avviene tramite l adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate. 3. La durata della concessione d'uso può essere: - continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori a 12 mesi; - temporanea negli altri casi. Pagina 3 di 8

4. La richiesta d'uso degli impianti sportivi comunali deve essere formulata per iscritto mediante appositi moduli (temporanea o continuativa). Le concessioni comportano il solo uso dell impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria ) e delle relative attrezzature. ART. 7 USO TEMPORANEO 1. La domanda per l uso temporaneo degli impianti dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate. Le richieste pervenute in ritardo rispetto al termine prestabilito, saranno prese in considerazione compatibilmente con i tempi tecnici degli uffici e la disponibilità dell impianto. Per le richieste di utilizzo temporaneo occasionale: la priorità verrà stabilita in base alla data di presentazione della domanda al protocollo dell Ente; a parità della data di presentazione della domanda al protocollo dell Ente, il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti (indicati in ordine di priorità) aventi sede nel Comune di Quarto d ALTINO: - Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive e riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi; - Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro; - Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro. ART. 8 USO CONTINUATIVO 1. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dai seguenti documenti/ dati: - Atto costitutivo della società, associazione o gruppo (se non ancora presentato); - Statuto (se adottato e non ancora presentato); - numero complessivo di iscritti dell anno sportivo corrente; 2. Il Comune, raccolte tutte le richieste organizza i calendari degli impianti, come segue: viene data precedenza alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive e riconosciute dal C.O.N.I., agli Enti di Promozione Sportiva aventi sede a QUARTO D ALTINO seguono nell ordine: - associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro, aventi sede a QUARTO d ALTINO; - aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini, aventi sede a QUARTO d ALTINO; - soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro aventi sede a QUARTO d ALTINO; - soggetti non aventi sede a QUARTO D ALTINO; nel caso di sovrapposizione nella richiesta degli spazi gestiti in forma diretta tra più associazioni, si definiscono i seguenti parametri di precedenza: Pagina 4 di 8

- Richieste provenienti da società, associazioni e gruppi finalizzate a garantire il monte ore complessivo già autorizzato nell anno precedente. - Maggior numero di anni di svolgimento dell attività sportiva a QUARTO D ALTINO. - Iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune di Quarto d'altino. Le richieste che prevedono complessivamente un maggiore numero di ore rispetto all anno precedente devono essere motivate. Entro il 15 di luglio di ogni anno, il Servizio competente provvederà a predisporre il calendario provvisorio di utilizzo degli impianti ed a presentarlo ai soggetti richiedenti. 2. Il Comune si riserva la facoltà di controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro effettivo utilizzo da parte dei concessionari. 3. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune. Il concessionario d uso non può sub-concedere l uso dell impianto assegnatogli. CAPO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN FORMA INDIRETTA ART. 9 CONCESSIONE A TERZI 1. Le modalità di gestione ed utilizzo dell impianto sono disciplinate da apposita Convenzione portante i contenuti particolari stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 5. 2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo in particolare, prevedere: PER LE CONCESSIONI ESCLUSIVE: a) le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi; b) la determinazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e la ripartizione delle relative spese; c) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni; d) un eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario; e) l obbligo del concessionario di autorizzare l uso a terzi dell impianto alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale; f) le modalità di gestione delle norme sulla sicurezza ( D.lgs. 81/2008); PER LE CONCESSIONI NON ESCLUSIVE: a) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione; b) l obbligo per il concessionario di garantire l apertura dell impianto e la custodia, la pulizia nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi degli assegnatari. ART. 10 PROCEDURE 1. L affidamento in concessione degli impianti avviene previa un indagine esplorativa, svolta a cura del Servizio competente, a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l Albo pretorio e sul sito internet del Comune di QUARTO D ALTINO, per verificare se tra società e associazioni sportive dilettantistiche, vi siano soggetti interessati alla concessione. L Avviso, redatto in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 5, dovrà indicare: - gli impianti che verranno gestiti in concessione; Pagina 5 di 8

- la durata massima della concessione; - i criteri che verranno utilizzati per l assegnazione (comma 2); 2. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Quarto d Altino attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base di criteri ispirati: a) alla valorizzazione delle associazioni sportive che operano nel territorio comunale; b) alla minimizzazione dei costi economici e di gestione per l Ente (prediligendo le convenzioni di tipo esclusivo); c) all incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive. CAPO IV - CONDIZIONI GENERALI ART. 11 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO 1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione motivata ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo. 2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili. 3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d uso e all eventuale gestore. ART. 12 REVOCA DELLE CONCESSIONI 1. A seguito di violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo. 2. Il Comune si riserva inoltre, con provvedimento motivato, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino essere: a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso o delle utenze; b) trasgressori delle norme del presente regolamento; c) trasgressori delle disposizioni relative alle misure in materia di igiene e sicurezza prescritte dalla vigente normativa e alle indicazioni fornite dall Ufficio di Prevenzione e Protezione del del Comune di Quarto d Altino; d) trasgressori delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dai Servizi Comunali; e) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi o che abbiano installato attrezzature/ impianti senza autorizzazione scritta del. Pagina 6 di 8

ART. 13 CONDIZIONI 1. I concessionari sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento e sono tenuti ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge. 2. I concessionari hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze. 3. All interno degli impianti sportivi chiusi e nei locali attigui, spogliatoi, atrii e corridoi è vietato fumare. 4. Non potranno essere installati arredi o attrezzature che possono ridurre la larghezza delle vie di esodo o interferire con le uscite di sicurezza. Le associazioni che intendono realizzare migliorie agli immobili esistenti con propri attrezzi, dovranno richiedere l autorizzazione scritta, corredata da elaborati grafici, al. La modifica, alterazione dello stato dei luoghi senza previa autorizzazione è causa di revoca della concessione. 5. Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli utenti concessionari dell uso dell impianto rispondono dei danni arrecati agli impianti sportivi e alle attrezzature e dovranno risarcirli, fatta salva ogni ulteriore azione civile e penale nei loro confronti. Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli utenti sono responsabili verso il Comune di ogni danno derivante agli impianti sportivi e alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa. 6. L Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa l utilizzo non appropriato degli impianti e per eventuali ammanchi di vestiario o valori nei locali degli impianti sportivi. Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli che hanno accesso agli impianti sportivi comunali sono tenute a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per i propri atleti. Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli durante l orario di utilizzo degli impianti sportivi sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza come previsto nel D.M. 18.03.1996 e nel D.lgs 81/2008. 7. L Amministrazione Comunale potrà disporre, per motivi di particolare urgenza e/o importanza, degli impianti sportivi per l organizzazione diretta di manifestazioni di ordine sportivo e concederla in uso temporaneo per manifestazioni a organizzazioni e gruppi culturali che ne facciano richiesta. Nel caso di immobili gestiti con convenzione di tipo esclusivo è onere del richiedente indennizzare il concessionario dei costi vivi dell impianto secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. 8. Nel caso di manifestazioni sportive aperte al pubblico, siano esse agonistiche o meno, la società o gruppo sportivo o il responsabile organizzante le manifestazioni avrà cura di rispettare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblici spettacoli e in particolare: - predisporre un servizio d ordine proporzionato all afflusso di pubblico; - richiedere ( ove necessario) il parere della Commissione Comunale di Pubblico spettacolo e l autorizzazione del Sindaco; - impedire che accedano alla struttura spettatori in numero superiore a quello consentito; - mantenere il pubblico negli appositi spazi e impedire assolutamente l accesso agli spazi riservati al gioco e agli atleti. Pagina 7 di 8

CAPO V - NORME FINALI ART. 14 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2. All entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. 3. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite. 4. Esclusivamente in sede di prima applicazione ove si riscontrino, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, convenzioni scadute o in fase di scadenza aventi come controparte soggetti che dimostrino all Ente di aver dato avvio o programmato attività il cui termine previsto è successivo alla data si scadenza della convenzione, la Giunta Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare la convenzione con specifico e motivato atto sulla base dell accettazione delle condizioni d uso disciplinate dal presente regolamento. 5. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali già deliberato fino a nuova approvazione. 6. Eventuali successive modifiche alla macrostruttura dell Ente possono comportare una modifica delle unità preposte ai procedimenti, senza comportare modifiche alle disposizioni del presente Regolamento Pagina 8 di 8