Conto corrente Doppio Zero



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01/11/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Conto corrente Doppio Zero Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Lodi Spa Sede legale: Via Polenghi Lombardo, 13-26900 Lodi (LO) Indirizzo telematico: www.poplodi.it Codice ABI 5164 Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d Italia: n 5670 Gruppo Bancario Banco Popolare soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Lodi: n 05754690963. Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro 1.506.300.000 interamente versato; Riserve al 31.12.2008 Euro -48.590.663 (riserve negative) Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. Particolarità: Il conto corrente Doppio Zero è un conto a tasso zero e canone zero riservato a nuovi clienti. Requisito per l azzeramento del canone è il mantenimento nel trimestre di una giacenza pari o superiore a Euro 3.000. In caso contrario è previsto un canone trimestrale di Euro 30 comprensivo delle spese per operazione, delle spese fisse di chiusura periodica e altri servizi. Le condizioni sono garantite fino al 2010. Di seguito si riporta l elenco dei servizi e delle agevolazioni incluse nel canone del conto Doppio Zero: Pagobancomat (gratuito) Carta di credito Electa (gratuita il primo anno; dal secondo anno gratuita a fronte di 4 operazioni al mese) Servizi di Internet Banking (gratuiti) Pagina 1 di 11

Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: essendo un servizio che assolve principalmente ad una funzione di cassa, il conto corrente può non consentire una remunerazione delle somme depositate sufficiente a difendere il capitale dall inflazione; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; gli interessi riconosciuti a fronte delle somme depositate possono risultare nel tempo inferiori alle spese e commissioni applicate dalla banca sul conto corrente, con la conseguenza di portare ad una diminuzione del capitale depositato; rischio di utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; rischio di iscrizione nella Centrale d Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, in caso di traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA); rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura nei limiti di importo di 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Legenda delle principali nozioni dell operazione Bonifico Bonifico con coordinate bancarie incomplete e/o inesatte Bonifico ordine permanente Bonifico SEPA Credit Transfer CBI passivo Canone fisso Cliente non Consumatore Corrispettivo Disponibilità Creditizia Indennità per Sconfinamento Numero operazioni comprese nel canone/forfait Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con un ordine occasionale o in via continuativa. Bonifici disposti senza l indicazione o con l indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. Tale bonifico è soggetto all applicazione della penale prevista dalla normativa vigente. Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo in via continuativa. Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall European Payment Council (EPC) Corporate Banking Interbancario, ovvero collegamento di remote banking attivato su altra Banca tramite il quale un cliente ha la possibilità di operare anche su rapporti di conto accesi presso il nostro Istituto, che assume così la figura di Banca passiva. E il canone mensile, addebitato trimestralmente, che comprende le spese di liquidazione periodica, le spese per operazioni, e quanto altro previsto negli specifici contratti. Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che svolge attività imprenditoriale o professionale. Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La percentuale del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è calcolata secondo criteri di proporzionalità, espressi con valori percentuali decrescenti rispetto all'importo degli affidamenti concessi ed alla loro durata. I valori del Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono espressi su base annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni liquidazione trimestrale delle competenze. Costituisce una penalità per l'utilizzo di fondi effettuato dal cliente oltre il limite dell'affidamento concesso, ovvero per l'utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati oltre il limite della provvista esistente sul conto. Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso o nel forfait di spese. Pagina 2 di 11

Onere relativo alle valute Saldo contabile Saldo liquido Spese fisse di chiusura periodica Spese fisse di chiusura periodica in presenza di interessi debitori Spese forfettarie Spese invio comunicazioni e variazioni Spese per invio estratto conto Spese per operazione Tasso creditore Termini di stornabilità Valute sui prelevamenti Valute sui versamenti Incidenza dell onere derivante dalla applicazione dei giorni di valuta alle operazioni di addebito e/o accredito. Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere, in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione Saldo che considera soltanto i movimenti con valuta già maturata ed esclude conseguentemente quelli con valuta posteriore alla data di rilevazione dello stesso. Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze e del conteggio periodico degli interessi creditori (il periodo del conteggio di norma trimestrale- è indicato nel contratto). Sono le spese derivanti dal conteggio periodico (di norma trimestrale) degli interessi debitori. In aggiunta alle spese fisse di chiusura. Sono le spese relative alle operazioni effettuate indipendentemente dal loro numero. Non comprendono le spese fisse di chiusura, la commissione per passaggio a debito di conti non affidati, le spese per invio estratto conto. Hanno la stessa frequenza della periodicità di liquidazione. Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie Sono le spese per l'invio di ogni estratto conto, secondo la periodicità pattuita. Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone Tasso nominale annuo con la capitalizzazione indicata nel contratto. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Sono i termini, espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento dei titoli, decorsi i quali gli assegni bancari e circolari tratti od emessi su o da banche italiane non possono più essere stornati da parte della banca, salvo casi di forza maggiore. Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi. Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. (Si considerano al massimo 5 giorni per settimana anche con riferimento a sportelli la cui apertura è distribuita su 6 giorni ). Condizioni economiche del Prodotto/Servizio NOTE GENERALI - Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile di 365 giorni ( 366 giorni se l anno è bisestile). - Le spese vengono addebitate fino a concorrenza dell importo massimo previsto dalle condizioni in vigorenei limiti d importo tempo per tempo consentiti dalla legge 7/3/1996 n.108 (disposizioni in materia di usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca. TASSI Tassi creditori (applicati in ragione della giacenza media trimestrale calcolata): Tasso annuo creditore lordo Tasso annuo effettivo lordo 0,0000% 0,0000% Ritenuta fiscale 27,0000% Tassi debitori su scoperti transitori Tasso debitore per utilizzi su scoperti di conto 11,8500% Tasso effettivo annuo lordo per utilizzi su scoperti di conto 12,3871% Tasso di mora 11,8500% MODALITA APPLICAZIONE TASSI Pagina 3 di 11

Tipo giacenza giacenza media trimestrale SPESE FISSE E VARIABILI DI GESTIONE SPESE PER OPERAZIONE Costo operazione di prelevamento su sportelli bancomat 0,00 Costo operazione di addebito POS 0,00 Costo operazione di accredito POS 0,00 Costo operazioni 0,00 COMMISSIONI E SPESE VARIE Commissione per prelevamento bancomat su altre banche 2,10 Commissione per prelevamento bancomat su Banche del Gruppo 0,00 COSTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO Spese fisse di chiusura periodica 0,00 Spese di chiusura periodica in presenza di interessi debitori 0,00 (in aggiunta alle spese fisse di chiusura) Importo spese a forfait/ canone (con giacenza media trimestrale 30,00 inferiore a 3.000) Numero operazioni comprese nel forfait illimitate Periodo riferimento per spese a forfait trimestrale CORRISPETTIVO DISPONIBILITA CREDITIZIA Valori annui liquidati trimestralmente per consumatore Per fidi fino a 3.000 % 2,00 Per fidi di importo compreso tra 3.001 e 10.000 % 1,50 Per fidi di importo oltre 10.000 % 1,00 N.B.: il Corrispettivo di Disponibilità Creditizia è determinato nella misura percentuale onnicomprensiva di cui sopra, espressamente convenuta in relazione all importo e alla durata dell affidamento quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e viene applicato sull intero importo di affidamento concesso, indipendentemente dall effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell utilizzo. INDENNITA PER SCONFINAMENTO per consumatore Per sconfinamento fino a 5.000 5,00 al giorno Per sconfinamento oltre a 5.000 5,00 al giorno Limite massimo trimestrale 40,00 N.B.: l'indennità per Sconfinamento costituisce la penalità applicata per l utilizzo di fondi oltre il limite dell affidamento concesso o per un utilizzo effettuato allo scoperto. Spese per invio estratto conto in forma cartacea 0,00 Spese per invio estratto conto tramite by Web 0,00 Spese per comunicazioni relative alla trasparenza in forma cartacea 0,00 Spese per comunicazioni relative alla trasparenza tramite by Web 0,00 Spesa per stampa estratto conto allo sportello 1,03 Imposta di bollo su estratto conto: - per persone fisiche - per persone giuridiche N.B. l imposta di bollo, se ed in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito a periodicità bimestrale, assoggettato a costo operazione. Imposta di bollo ai sensi del DLgs 231/2007 su assegni bancari e circolari trasferibili : - per persone fisiche - per persone giuridiche 34,20 73,80 1,50 per ciascun assegno 1,50 per ciascun assegno N.B. l imposta di bollo, in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito contestuale al rilascio degli assegni bancari o all'emissione degli assegni circolari,ed assoggettato a costo operazione. Tutte le spese non sono comprensive delle spese vive reclamate da terzi in relazione ad ogni singola scrittura o operazione PARTICOLARITA RAPPORTO Periodicità di liquidazione delle competenze a debito Periodicità di liquidazione delle competenze a credito Periodicità di liquidazione delle spese trimestrale trimestrale trimestrale Pagina 4 di 11

BONIFICI DISPOSIZIONE DI BONIFICO SEPA CREDIT TRANSFER Commissione per bonifico a banche 0,00 Commissione per bonifico a filiali 0,00 Commissioni su elenchi telematici (CBI passivo) a nostre dipendenze 0,50 Commissioni su elenchi telematici (CBI passivo) a banche 0,50 DISPOSIZIONE DI BONIFICO Commissione per bonifici verso altre Banche allo sportello 0,00 Commissione per bonifici verso Banche del Gruppo allo sportello 0,00 Commissione per bonifici verso altre Banche tramite by Web 0,00 Commissione per bonifici verso Banche del Gruppo tramite by Web 0,00 Commissione per bonifici verso altre Banche tramite by Call 0,00 Commissione per bonifici verso Banche del Gruppo tramite by Call 0,00 Commissioni per coordinate bancarie incomplete e/o inesatte (codice 2,00 IBAN International Bank Account Number) Commissione fissa per bonifici urgenti 0,00 Commissione percentuale aggiuntiva su bonifici urgenti 0,1000% Commissione massima applicata per bonifici urgenti 50,00 Commissione aggiuntiva per bonifici con allegati 5,00 Commissioni su ordini permanenti altre banche 0,00 Commissioni su ordini permanenti nostre dipendenze 0,00 BONIFICI ELABORATI SU FLUSSI PRESENTATI DALLA CLIENTELA Commissioni su elenchi cartacei bonifici a nostre dipendenze 0,50 Commissioni su elenchi cartacei bonifici a banche 0,50 Commissioni su elenchi cartacei stipendi a nostre dipendenze 0,00 Commissioni su elenchi cartacei stipendi a banche 0,00 Commissioni su elenchi magnetici bonifici a nostre dipendenze 0,50 Commissioni su elenchi magnetici bonifici a banche 0,50 Commissioni su elenchi magnetici stipendi a nostre dipendenze 0,00 Commissioni su elenchi magnetici stipendi a banche 0,00 Commissioni su elenchi telematici bonifici a nostre dipendenze 0,50 Commissioni su elenchi telematici bonifici a banche 0,50 Commissioni su elenchi telematici stipendi a nostre dipendenze 0,00 Commissioni su elenchi telematici stipendi a banche 0,00 UTENZE ORDINI CONTINUATIVI COMMISSIONI DI INCASSO R.I.D. Commissioni di incasso R.i.d. (utenze, commerciali ) 0,00 Numero giorni di retrodatazione R.i.d. (utenze, commerciali ) 5 Tipo giorni di retrodatazione R.i.d. (utenze, commerciali ) fissi di calendario COMMISSIONI DI INCASSO PER OPERAZIONI ESEGUITE: - allo sportello Comm. incasso per pagamento allo sportello con addebito in conto 2,58 Comm. incasso per pagamento allo sportello per cassa 2,58 - tramite canale telefonico Comm. incasso per pagamento tramite By CALL 0,00 - tramite canale internet Comm. incasso per pagamento tramite By WEB 0,00 - tramite ATM Comm. incasso per pagamento presso ATM 1,60 ASSEGNI COMMISSIONI SU ASSEGNI Costo carnet assegni 0,00 Commissioni su assegni in sospeso 21,00 - commissione per la gestione di assegni mancanti di fondi o da inviare al protesto o da regolarizzare per ogni assegno COMMISSIONI DI ESITO ELETTRONICO SU ASSEGNI Commissioni su assegni negoziati fuori piazza ricevuti impagati 0,00 Commissioni su assegni negoziati check trunc. ricevuti impagati 0,00 Pagina 5 di 11

Commissioni su assegni bancari ricevuti insoluti 12,00 Commissioni su assegni bancari comunicati pagati 12,00 Commissione per ogni assegno richiamato 10,00 Commissione per richiesta fotocopia assegni bancari 5,16 COMMISSIONI SU ASSEGNI DI TRAENZA Commissione emissione per ogni assegno circolare 0,00 Commissione per richiesta fotocopia assegni circolari o di traenza 6,00 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta 1,82 prioritaria Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta assicurata 6,70 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta raccomandata 3,78 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta raccomandata AR 4,19 Commissione per revoca assegni di traenza fino a euro 51,65 5,16 Commissione per revoca assegni di traenza fino a euro 516,46 10,33 Commissione per revoca assegni di traenza oltre euro 516,46 20,66 Commissione per rimborso assegno circolare fino a euro 51,65 0,00 Commissione per rimborso assegno circolare fino a euro 516,46 0,00 Commissione per rimborso assegno circolare oltre euro 516,46 0,00 VALUTE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI/TRAENZA Numero giorni valuta per rimborso assegni di traenza scaduti 0 Numero giorni valuta per emissione assegni circolari da CED 0 Numero giorni valuta per assegni traenza emessi da CED 0 Numero giorni valuta per assegni circolari emessi da filiale 0 Numero giorni valuta per emissione assegni traenza da filiale 0 COMMISSIONI VARIE COMMISSIONI E SPESE VARIE Commissioni per domiciliazione carta di credito emessa dalla banca 0,00 Commissioni per domiciliazione carta di credito emessa da altro istituto 1,00 Commissioni per ritiro effetti nostra banca 0,00 Commissioni per ritiro effetti domiciliati su altre banche 9,81 Spese riscossione bollettini Rav con addebito in conto corrente 1,55 Commissioni per pagamento bollettino bancario con addebito in c/c 0,77 Commissioni per pagamento cartelle esattoriali 2,58 Commissioni per riscossione tributi, imposte e tasse 2,58 Commissioni per rilascio certificazione interessi 28,00 VALUTE VALUTE DI ACCREDITO Numero giorni valuta versamento assegni su altri sportelli 3 Tipo giorni valuta versamento assegni su altri sportelli Numero giorni valuta versamento assegni altre banche 3 Tipo giorni valuta versamento assegni altre banche Numero giorni valuta per versamento assegni postali non standard 5 Tipo giorni valuta per versamento assegni postali non standard Numero giorni valuta versamento assegni circolari di altre banche 1 Tipo giorni valuta versamento assegni circolari di altre banche Numero giorni valuta versamento voucher 1 Tipo giorni valuta versamento voucher Giorni valuta accredito bonifico nostra banca 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico Giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer nostra banca 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer Giorni valuta accredito bonifico da rete interbancaria 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico Giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer da rete interbancaria Pagina 6 di 11 1

Tipo giorni valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer Numero giorni valuta accredito bonifico con allegati 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico con allegati Valuta per versamento contanti data operazione Valuta per versamento assegni circolari nostra banca e/o assegni data operazione bancari su sportello VALUTE DI ADDEBITO Valuta per disposizioni di bonifico SEPA Credit Transfer data operazione Numero giorni valuta per disposizioni di bonifico a banche 5 Tipo giorni valuta per disposizioni di bonifico a banche fissi di calendario Numero giorni valuta per disposizione bonifico a nostre dipendenze 2 Tipo giorni valuta per disposizione bonifico a nostre dipendenze Lavorativi Numero giorni valuta per pagamento effetti senza spese 0 Numero giorni valuta per pagamento effetti con spese 0 Numero giorni valuta per pagamento disposizioni elettroniche 0 Numero giorni valuta per pagamento bollettini M.AV. 0 Numero giorni valuta per ritiro effetti su banche 0 Valuta per addebito di assegno bancario data emissione Valuta per prelevamenti effettuati allo sportello, anche tramite assegno data operazione Valuta per prelevamenti effettuati tramite ATM data operazione Numero giorni valuta per ritorno assegni impagati 0 Numero giorni valuta per addebito F24 telematico 0 Numero giorni valuta per addebito F24 0 TERMINI DI DISPONIBILITA ECONOMICA SU VERSAMENTI - Giorni successivi alla data di negoziazione decorsi i quali il cliente può utilizzare gli importi relativi agli assegni bancari e circolari versati. Numero giorni disponibilità per vers. nostri assegni altri sportelli 5 Tipo giorni disponibilità per vers. nostri assegni altri sportelli Numero giorni disponibilità per vers. assegni altre banche su provincia 5 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni altre banche su provincia Numero giorni disponibilità per vers. assegni altre banche fuori provincia 5 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni altre banche fuori provincia Numero giorni disponibilità per vers. assegni postali non standard 9 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni postali non standard Numero giorni disponibilità per vers. assegni estero 25 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni estero Numero giorni disponibilità per vers. assegni circolari altre banche 4 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni circolari altre banche Numero giorni disponibilità per vers. assegni circolari nostra banca e/o assegni bancari su sportello 0 Numero giorni disponibilità per versamento voucher 12 Tipo giorni disponibilità per versamento voucher TERMINI NON STORNABILITA - Giorni successivi alla data di negoziazione decorsi i quali gli assegni bancari e circolari non possono più essere stornati da parte della banca, salvo casi di forza maggiore. Numero giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello Numero giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli Numero giorni di non stornabilità A/B su altre banche 7 Tipo giorni di non stornabilità A/B su altre banche Numero giorni di non stornabilità assegni circolari stessa banca 3 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari stessa banca Numero giorni di non stornabilità assegni circolari altre banche 7 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari altre banche ALTRE SPESE Commissione trimestrale per la domiciliazione della corrispondenza 8,00 Pagina 7 di 11

presso i nostri sportelli ONERE RELATIVO ALLE VALUTE Calcolato convenzionalmente, sulla base di un tasso pari all 1,00% con riferimento ad un capitale di 1.000,00 e ad un anno di 365 giorni. Capitale : anno civile x Tasso% : 100 = Onere relativo alla valuta 1.000,00 : 365 x 1,00% : 100 = 0,0274 Esempio: - tasso creditore pubblicizzato 0,02% - Valuta versamento di assegno altre banche 3 giorni - Data effettuazione operazione martedì 07 febbraio 2006 Calcolo: Rateo giornaliero x Tasso nominale annuo x numero giorni valuta = onere relativo alle valute 0,0274 x 0,02 x 3 = 0,0016 Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alla sezione Conto DOPPIOZERO di cui: - all art. 5, dove si precisa la facoltà della banca di modificare le agevolazioni ed i servizi di Conto DOPPIOZERO nonché le condizioni di adesione; - all art. 6, dove si stabilisce la facoltà della Banca di variare il corrispettivo mensile del Conto DOPPIOZERO nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - all art. 8, dove si precisa la facoltà dell intestatario e della Banca di recedere dal Conto DOPPIOZERO pur non comportando l automatica risoluzione del contratto di conto corrente di corrispondenza; - all art. 9, dove si precisa che la chiusura del conto corrente collegato al Conto DOPPIOZERO determinerà la risoluzione anche del contratto di adesione al Conto DOPPIOZERO. Condizioni generali relative al rapporto banca cliente - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso Pagina 8 di 11

accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni ; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Principali norme che disciplinano il conto corrente bancario: - Art.1, dove si stabilisce, oltre al resto, che: il cliente, che è tenuto comunque a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, fermo restando che nel pagamento degli assegni la banca è comunque tenuta ad operare secondo i principi di diligenza professionale; in caso di pluralità di conti di pertinenza del cliente, questi può chiedere alla banca di provvedere al pagamento di assegni tratti sul conto con disponibilità insufficienti, utilizzando le somme esistenti su altro conto di pertinenza del cliente stesso e in tal caso, ove detto conto sia cointestato con altri, subordinatamente al rilascio da parte Pagina 9 di 11

degli altri cointestatari del conto sul quale esistono le relative disponibilità di apposita autorizzazione riferita alla singola operazione, disposta in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo; - Art.3, dove si richiamano misure di sicurezza in ordine all incasso degli assegni versati in conto, prevedendo che la banca non accetta assegni di qualsiasi tipo e vaglia cambiari che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro; - Art. 4, in tema di versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID), dove si afferma il principio della disponibilità dell importo non appena decorsi i termini previsti nel foglio allegato al contratto; che la definitività dell accredito realizzato attraverso detta disponibilità riconosciuta dalla banca negoziatrice non impedisce tuttavia il recupero degli importi indebitamente pagati, ma in tal caso le conseguenti azioni potranno essere effettuate, ove ne ricorrano i presupposti, dalla banca trattaria (in caso di assegni bancari), dalla banca emittente (in caso di assegni circolari) o dalla banca domiciliataria (per le disposizioni di incasso); - Art. 5, in tema di versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari, dove si ribadisce che l importo accreditato non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante; - Art. 7, in tema di movimentazioni del conto, dove si stabilisce che, salva espressa istruzione contraria, e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso; - Art. 9, in tema di chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese, dove si sancisce, tra l altro, il principio della identica periodicità a favore della banca e del cliente (con indicazione che il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità) e che il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, escludendosi però in quest ultimo caso la capitalizzazione periodica; - Art. 11, in tema di approvazione dell estratto conto, dove si stabilisce che: trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente; che, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto e che entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti; che, salvo quanto disposto in precedenza, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma e che trascorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del cliente, l'operato della banca si intenderà approvato; - Art.12, in tema di compensazione e pagamento di assegni, dove si disciplinano distinte operatività nel caso di compensazione legale, ovvero di compensazione volontaria; - Art.13, che, in tema di recesso, prevede una posizione paritaria delle parti in ordine al preavviso; questa regola viene però derogata a favore del cliente, attribuendo al medesimo la facoltà di individuare un diverso e più ampio termine rispetto a quello previsto contrattualmente, al fine di disciplinare, nel corso del rapporto e secondo le proprie esigenze, gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti, ovvero di indicare alla banca gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purchè gli stessi siano impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso è divenuto operante. Di rilievo anche la clausola che stabilisce il principio per cui il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari del rapporto, ovvero dalla banca nei confronti del medesimo soggetto, lascia integra la convenzione di assegno nei confronti degli altri cointestatari, qualora ovviamente sia pattuita la facoltà di compiere operazioni a firma disgiunta. Nelle norme che regolano gli Affidamenti in conto corrente, vengono prese in considerazione, in particolare, le clausole di cui: - all Art. 3, in tema di recesso, dove si prevede, che la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla e che per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Per il caso in cui l utilizzatore rivesta la qualità di consumatore si prevede in particolare: la facoltà per la banca di recesso, riduzione o sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, con effetto immediato qualora ricorra un giustificato motivo, o in caso contrario con un preavviso non inferiore a 5 giorni ; Pagina 10 di 11

nell apertura di credito a tempo determinato, la facoltà per la banca di recesso dall affidamento, riduzione o sospensione dello stesso, con effetto immediato, subordinatamente all esistenza di una giusta causa; - all Art. 5, in tema di apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute, dove si prevede che la banca si riserva comunque il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento e l obbligo per la banca di dare pronta comunicazione al cliente dell eventuale rifiuto. Principali norme che disciplinano il Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni : - all Art.1, in tema di oggetto e limiti del servizio, dove, mentre si ribadisce l obbligo per la banca di svolgere gli incarichi di incasso e di accettazione di titoli con la diligenza richiesta dalla propria condizione professionale, si stabilisce che sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da indicazioni erronee, non precise o insufficienti, casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi; - all Art.2, in tema di avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli, dove si stabilisce che la banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale; - all Art.6, in tema di sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni, dove si prevede l obbligo per il cliente di rimborsare alla banca - entro il termine di cinque giorni dalla richiesta ovvero immediatamente, nel caso in cui il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.1469-bis, comma 2, cod.civ le anticipazioni da essa effettuate qualora, per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. Per quanto riguarda i tempi di accredito dei Bonifici si precisa che: In esecuzione di un ordine di bonifico i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario: - Il terzo giorno successivo a quello di esecuzione del bonifico se non viene fissata la valuta a favore del beneficiario; - Il giorno precedente a quello della valuta richiesta se viene fissata la valuta a favore del beneficiario; - Il giorno corrispondente a quello della valuta richiesta, se trasmesso con richiesta di valuta compensata (solo per girofondi) - Il giorno stesso della loro esecuzione (se eseguiti entro le ore 16,30 e compatibilmente con i tempi richiesti dai centri applicativi preposti alla diffusione) in caso di esecuzione di bonifici d importo rilevante (sistema BIR). Si definiscono bonifici d importo rilevante i bonifici superiori a Euro 500.000 In ricezione di un ordine di bonifico i fondi sono posti a disposizione del cliente beneficiario: - Il giorno successivo a quello di ricevimento, se trasmesso senza indicazione di valuta fissa al beneficiario o anche con fissazione di valuta fissa compresa nei tre giorni successivi a quello di ricevimento del bonifico da parte della Banca; - Il terzo giorno lavorativo precedente quello della valuta richiesta, se trasmesso con fissazione di valuta a favore del beneficiario di oltre tre giorni rispetto a quello di ricevimento del bonifico da parte della banca - Il giorno corrispondente a quello della valuta richiesta, se perviene con richiesta di valuta compensata (solo per girofondi) - Il giorno stesso della ricezione dell operazione, se trattasi di bonifici d importo rilevante (sistema BIR) Pagina 11 di 11