INAIL, circolare 5 settembre 2012, n. 42 Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 42 del 5 settembre 2012 Oggetto: Rivutazione del minime e del massime di rendita a decorrere 1. Quadro Normativo Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le mattie professioni". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minime e massime di rendita. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le mattie professioni, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivutazione delle rendite Decreto 22 maggio 2012 del Ministro del lavoro e dellepolitiche socii: "Rivutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e mattia professione con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore industria." (Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socii il 23 luglio 2012). Articolo 1, comma 1: minime e massime di rendita Circolare Inail n. 49 del 22 settembre 2011 : Rivutazione del minime e del massime di rendita a decorrere 1 luglio 2011. Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012: Limiti minimi di retribuzione imponibile giorniera per il ccolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2012. PREMESSA Il decreto ministerie 22 maggio 2012 2 rivuta le prestazioni economiche erogate l'istituto nel settore industrie con decorrenza 1 gennaio 2012 e stabilisce il minime e il massime di rendita nelle misure di 15.514,80 e di 28.813,20. Sulla base di ti importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il ccolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare n. 16/2012 3, da variare secondo la rivutazione delle rendite. Il riepilogo per gli anni 2004 2012 di dette retribuzioni convenzioni è illustrato nell legato 1. TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI 1. Lavoratori con retribuzione convenzione annue pari minime di rendita 4 : detenuti e internati lievi dei corsi di istruzione professione lavoratori in lavori socimente utili e di pubblica utilità lavoratori in tirocini formativi e di orientamento lavoratori sospesi lavoro utilizzati in progetti di formazione o riquificazione professione. giorniera 51,72 * mensile 1.292,90 *per arrotondamento del vore di 51,716
2. Familiari partecipanti l impresa familiare di cui l articolo 230-bis c.c. 5 giorniera 51,94 * mensile 1.298,54 *per arrotondamento del vore di 51,9417 3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portui di cui la legge n. 84/1994 6 giorniera gg. mensili 56,92 ( 96,41 ) 4. Lavoratori dell area dirigenzie senza contratto part- time 7 giorniera 96,04 * 2.401,10 mensile *per arrotondamento del vore di 96,044 5. Lavoratori dell area dirigenzie con contratto part-time 8 oraria 12,01 * *per arrotondamento del vore di 12,005 ( 96,04 : 8) 6. Retribuzione di ragguaglio 9 giorniera 51,72 *
mensile 1.292,90 *per arrotondamento del vore di 51,716 7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati 10 Minimo e massimo mensile 1.292,90-2.401,10 7.1 Prestazioni occasioni 11 Minimo e massimo mensile 1.292,90-2.401,10 Minimo e massimo giorniero 51,72-96,04 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti 12 Minimo e massimo annue 15.514,80-28.813,20 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non stati, addetti ad esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro 13 D 1 gennaio 2012, la misura del premio annue a persona aumenta proporzionmente a 2,48 e, quindi, l importo dovuto per la regolazione relativa l anno scolastico 2011/2012 risulta ugue a 2,46 (ccolato sommando 2/12 di 2,35 e 10/12 di 2,48). Pertanto, in ordine periodo gennaio ottobre 2012, va applicata una integrazione di 0,11 rispetto premio di 2,35 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2011/2012 e per l anticipo del premio 2012/2013: Alunni e studenti di scuole o istituti non stati premio annue a persona Anno scolastico 2011/2012 regolazione Anno scolastico 2012/2013 anticipo 2,46 2,48 PROFILO RISARCITIVO Minime annue 15.514,80 di rendita giorniero 51,72 Massime annue 28.813,20 di rendita giorniero 96,04 Allegato: 1 IL DIRETTORE GENERALE 1. Integrazione della Circolare Inail n. 16/2012. 2. Pubblicità lege sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socii 23 luglio 2012 22 agosto 2012 ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69. 3. Limiti minimi di retribuzione imponibile per il ccolo dei premi assicurativi. Determinazione per l anno 2012. 4. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.1 punto A. 5. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.1 punto B. 6. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.1 punto B. 7. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 6.4. 8. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 6.4. 9. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 7. 10. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 8. 11. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 8.1. 12. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 9. 13. Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, premi specii unitari, paragrafo 10, punto F.
Allegato 1 la circ. n. 42/2012 RIEPILOGO PER GLI ANNI 2004 2012 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tipologie di lavoratori Lavoratori con retribuzione convenzione annue pari minime di rendita 2 detenuti ed internati lievi dei corsi di istruzione professione lavoratori in lavori socimente utili lavoratori in tirocini formativi e di orientamento lavoratori in lavori di pubblica utilità lavoratori sospesi lavoro utilizzati in progetti di formazione o riquificazione professione 41,20 42,03 42,74 43,60 46,33 47,83 48,19 48,94 51,72 Familiari partecipanti l impresa familiare 41,38 42,21 42,93 43,79 46,54 48,04 48,40 49,15 51,94 di cui l art. 230-bis c.c. 3 Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portui di cui la legge n. 84/1994 4 Lavoratori dell area dirigenzie con contratto part-time 76,82 78,36 79,69 81,28 86,38 9,57 9,76 9,92 10,12 10,76 11,10 11,19 11,36 12,01 senza contratto part-time 5 76,52 78,05 79,38 80,96 86,05 88,83 89,49 90,88 96,04 89,17 89,84 91,23 96,41 1 Importi in euro. 2 E indicato l importo giorniero (minime di rendita : 300). 3 La retribuzione convenzione giorniera ve per l'impresa familiare non artigiana. 4 Fino 32.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzioni giorniere, stabilite con DM 13.1987 (v. circolare n. 14/1994). D.1996 il DM 12.996 stabilisce una sola retribuzione convenzione giorniera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa ve per le società non cooperative. 5 E indicato l importo giorniero del massime di rendita (: 300).