STATUTO Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori Capo I Norme Generali Art. 1 (Denominazione) 1. È costituita l associazione denominata «Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori» (di seguito «Associazione»). 2. L Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile. È sottoposta al regime giuridico e fiscale degli enti non commerciali di cui all art. 143 e seg. D.P.R. 917/1986 s.m.i. (T.U. delle imposte sui redditi). Art. 2 (Sede legale) 1. L Associazione ha sede a Padova presso il Collegio Morgagni, Via San Massimo 33, 35131. 2. Con delibera del Consiglio d Amministrazione la sede dell Associazione potrà essere spostata altrove, potranno essere istituite sue sedi secondarie oppure potrà essere eletto suo domicilio speciale, ai fini di corrispondenza, presso il domicilio del Presidente pro tempore. Sono previste forme di pubblicità e di notifica dello
spostamento o dell istituzione delle sedi, nonché dell avvenuta elezione di domicilio speciale. Art. 3 (Durata) L associazione è costituita a tempo indeterminato. Art. 4 (Finalità) L Associazione ha come sue finalità: a) mantenere vivi i contatti e i vincoli culturali tra gli alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori (di seguito «Scuola»), promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni; b) favorire i contatti, i vincoli culturali e la collaborazione scientifica tra alumni e allievi, docenti e istituzioni della Scuola, dell Università degli studi di Padova (di seguito «Università») e del Paese, promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni e a promuovere una collaborazione virtuosa; c) accrescere e diffondere la fama della Scuola e dell Università, mettendole in relazione con le esperienze più autorevoli in Italia e all estero; d) promuovere o concorrere alla promozione di iniziative insieme o a favore della Scuola e dell Università; e) stabilire e rafforzare i legami degli alumni con la società e il mondo del lavoro, promuovendo canali di scambio e di formazione presso aziende, ordini professionali, enti di ricerca, enti locali e governativi, italiani o stranieri; f) organizzare incontri, dibattiti e ricerche su problemi di interesse scientifico e di attualità, mettendo in comunicazione la pluralità dei saperi nel contesto del dibattito internazionale;
g) trattare le questioni che interessano il mondo dell istruzione e della ricerca, nei suoi vari gradi e nei suoi rapporti con la società, anche in relazione al problema della formazione di eccellenza; h) promuovere e organizzare qualsiasi attività, culturale e scientifica, che possa contribuire allo sviluppo del patrimonio culturale e civile del Paese, anche cooperando con altre istituzioni riconosciute, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni. Capo II Patrimonio Art. 5 (Ente non lucrativo) L Associazione non ha fine di lucro. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve. Art. 6 (Composizione patrimonio) Il patrimonio dell Associazione è costituito da: a) quote associative; b) beni mobili e immobili che eventualmente diventeranno proprietà dell Associazione; c) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; d) conferimenti e contributi, stanziati in diverse forme, da parte di enti pubblici e privati; e) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, entrate che contribuiscano ad incrementare l attività sociale. A tal fine, l Associazione accetta singoli contributi determinati in conformità alle proprie finalità statutarie.
Art. 7 (Esercizio finanziario) 1. L esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla chiusura dell esercizio il Consiglio d Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, che sono deliberati dall Assemblea a norma dell art. 16 comma 7 del presente Statuto. 2. È fatto salvo l obbligo di provvedere alla gestione trasparente, alla conservazione e al mantenimento del patrimonio dell Associazione. Capo III Soci Art. 8 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Statuto, si considera alumnus della Scuola: a) chi ha compiuto l intero ciclo di formazione all interno della Scuola nel rispetto dei requisiti previsti, anche se non ha sostenuto l Esame finale; b) chi è stato ammesso almeno al secondo anno di corso della Scuola e non risulta esserne uno studente all atto di richiesta di adesione all Associazione. 2. I soci dell Associazione si distinguono in: a) soci ordinari; b) soci onorari; c) soci finanziatori; d) soci studenti. 3. Ogni socio dell Associazione è identificato come effettivo, sostenitore, benemerito o vitalizio in corrispondenza dell impegno economico profuso nell Associazione. Il
Consiglio d Amministrazione determina l entità delle diverse quote associative con proprio regolamento deliberato a maggioranza dei due terzi. Art. 9 (Soci ordinari) 1. Sono soci ordinari tutti gli alumni della Scuola ammessi nell Associazione dal Consiglio d Amministrazione ed in regola con il versamento della quota associativa. 2. I soci ordinari godono di elettorato attivo e passivo. Art. 10 (Soci onorari) 1. Possono essere nominati soci onorari dell Associazione tutti coloro che ne siano ritenuti meritevoli per l eccellente profilo nel campo sociale, scientifico, artistico e civile, o che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell Associazione. 2. I soci onorari sono ammessi nell Associazione, su proposta del Presidente, dal Consiglio d Amministrazione, previo parere obbligatorio dell Assemblea dei soci ordinari e dell assemblea degli allievi della Scuola Galileiana. 3. I soci onorari godono esclusivamente di elettorato attivo, ma non possono in ogni caso partecipare all elezione del Presidente dell Associazione, alla ratifica dei membri del Consiglio d Amministrazione, nonché alle votazioni sulle modifiche statutarie. Art. 11 (Soci finanziatori) 1. Possono essere soci finanziatori dell Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato che desiderano contribuire al rafforzamento patrimoniale dell Associazione stessa, sostenendone regolarmente l attività sociale.
2. I soci finanziatori sono ammessi nell Associazione dal Consiglio d Amministrazione con delibera a maggioranza dei due terzi, previo parere obbligatorio dell Assemblea dei soci ordinari. 3. I soci finanziatori godono esclusivamente di elettorato attivo, ma non possono in ogni caso partecipare all elezione del Presidente dell Associazione, alla ratifica dei membri del Consiglio d Amministrazione, nonché alle votazioni sulle modifiche statutarie. 4. Il socio finanziatore che non sia persona fisica è rappresentato nell Associazione dal suo legale rappresentante o da persona da lui designata. Art. 12 (Soci studenti) 1. Possono essere soci studenti dell Associazione tutti gli allievi iscritti regolarmente alla Scuola Galileiana a partire dal loro quarto anno di studi. 2. I soci studenti non godono di diritto di voto. Art. 13 (Adesione) 1. Per diventare soci dell Associazione è necessario fare richiesta al Consiglio d Amministrazione e corrispondere la quota associativa. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio d Amministrazione. 2. L iscrizione all Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno e perfezionata con il pagamento della quota associativa. 3. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 14 (Perdita della qualifica di socio) La qualità di socio dell Associazione viene meno a seguito di: a) decesso; b) recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio d Amministrazione; c) morosità nel pagamento della quota associativa per 18 mesi consecutivi: il socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere riammesso su delibera del Consiglio d Amministrazione previo versamento delle quote dovute non corrisposte; d) espulsione, con motivata delibera del Consiglio d Amministrazione a maggioranza dei due terzi e dopo aver ascoltato le ragioni dell interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Collegio di Garanzia di cui all art. 19 del presente Statuto. Capo IV Organi sociali Gli organi dell Associazione sono: a) l Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio d Amministrazione; d) il Collegio di Garanzia; e) il Collegio dei Revisori. Art. 15 (Struttura) Art. 16 (Assemblea dei soci)
1. L Assemblea dei soci dell Associazione è composta da tutti i soci ordinari che siano in regola con l iscrizione e il pagamento delle quote associative. 2. All Assemblea possono partecipare i soci onorari, finanziatori e studenti, nei limiti dei propri diritti sanciti dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti. 3. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano oppure dal membro più anziano di età nel Consiglio d Amministrazione. 4. All apertura di ogni seduta l Assemblea elegge un segretario. Presidente e segretario dell Assemblea devono sottoscrivere il verbale finale. 5. Il presidente dell Assemblea deve accertare la regolarità delle deleghe, il diritto dei soci a partecipare all Assemblea, il numero minimo ove fosse richiesto, e constatare se l Assemblea è regolarmente riunita. 6. L Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci, incluse le deleghe, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 7. L Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione sulle linee di sviluppo e sul rendiconto dell attività dell Associazione, nonché per la discussione di qualsiasi altro argomento sollevato da socio presente, posto come punto all ordine del giorno. 8. Un Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, o su delibera del Consiglio d Amministrazione a maggioranza dei due terzi, o su richiesta di almeno un decimo dei soci. 9. La convocazione va fatta con avviso, con qualunque mezzo, a tutti i soci almeno 5 giorni prima dell Assemblea. 10. I lavori dell Assemblea possono essere disciplinati nel dettaglio da apposito Regolamento, approvato in suo seno a maggioranza dei due terzi.
11. Sono di competenza esclusiva dell Assemblea: a) l elezione a scrutinio segreto del Presidente, del Collegio dei Revisori e del Collegio di Garanzia, nonché la ratifica dei membri del Consiglio d Amministrazione; b) il voto di sfiducia al Presidente, su mozione motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci, indicante il nominativo di un candidato Presidente alternativo; c) le modifiche al presente Statuto o ai Regolamenti di sua competenza; d) la deliberazione dello scioglimento dell Associazione e la corrispondente destinazione del patrimonio, sulla base dell art. 23 del presente Statuto; e) l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. 12. Ogni socio può intervenire all Assemblea mediante un altro socio dell Associazione o un terzo, designato come suo rappresentante. La delega alla partecipazione e/o al voto deve essere presentata e motivata per iscritto all inizio dell Assemblea. 13. Se richiesto dal Presidente o dal Consiglio d Amministrazione con delibera a maggioranza, oppure da almeno un decimo dei soci, in presenza di circostanze straordinarie o motivate sono possibili forme di consultazione a distanza e/o telematiche dei soci dell Associazione. Art. 17 (Presidente) 1. Il Presidente è eletto dall Assemblea tra i soci dell Associazione, è titolare del potere di legale rappresentanza dell Associazione, tanto in sede sostanziale quanto in sede processuale, con conseguente facoltà di nomina e revoca di avvocati e procuratori. 2. Il Presidente: a) assicura l unità e la continuità delle funzioni dell Associazione; b) cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d Amministrazione e dell Assemblea; c) cura la corretta e trasparente gestione amministrativa dell Associazione; d) propone le nomine e le revoche dei membri del Consiglio d Amministrazione, che devono essere approvate a maggioranza semplice dall Assemblea;
e) attribuisce a singoli membri del Consiglio d Amministrazione le deleghe di Vicepresidente (al massimo due), Responsabile del Patrimonio, Segretario, costituendo così la Giunta consultiva di presidenza; f) ha funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività dell Associazione; g) stipula convenzioni e contratti, predisposti dal Consiglio d Amministrazione; h) convoca regolarmente e presiede il Consiglio d Amministrazione e l Assemblea, approva e redige i punti all ordine del giorno; i) propone la nomina e la revoca di singoli soci o di terzi a determinate e limitate responsabilità, oppure l istituzione di commissioni di scopo che il Consiglio d Amministrazione deve ratificare. 3. Il mandato del Presidente è triennale. Chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. 4. Il Presidente decade: a) per dimissioni o per decesso; b) per votazione di sfiducia, secondo l art. 16, comma 11, lettera b) del presente Statuto; c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità, o per quanto previsto dall art. 2382 del Codice Civile. In tal caso, il Vicepresidente più anziano o, per impossibilità, il membro più anziano del Consiglio d Amministrazione, deve indire nuove elezioni ed esercitare temporaneamente le funzioni del Presidente sino alla prima Assemblea utile. Art. 18 (Consiglio d Amministrazione) 1. Il Consiglio d Amministrazione dell Associazione è composto: a) dal Presidente; b) da un numero pari minimo di quattro consiglieri, proposti dal Presidente e ratificati a maggioranza semplice dall Assemblea dei soci dell Associazione.
2. Ogni Classe della Scuola deve essere rappresentata in Consiglio d Amministrazione da almeno un consigliere, che deve avere compiuto in essa il suo percorso di studi. 3. Alle riunioni del Consiglio d Amministrazione sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli allievi presso il Consiglio Direttivo della Scuola. 4. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente o il Consiglio d Amministrazione invitano a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, singoli soci o soggetti terzi all Associazione. 5. Il Consiglio d Amministrazione: a) svolge funzioni di controllo, di indirizzo e di esecuzione delle attività dell Associazione; b) predispone le linee di sviluppo e il rendiconto dell attività dell Associazione, da sottoporre all Assemblea; c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell Associazione, da sottoporre all Assemblea; d) determina e delibera l entità delle quote associative; e) delinea periodicamente, ai fini dell azione dell Associazione e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati; f) predispone le convenzioni e i contratti, che il Presidente stipula; g) delibera su ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci; h) ratifica le proposte del Presidente di nomina e revoca di singoli o di terzi a determinate responsabilità oppure l istituzione di commissioni di scopo, secondo l art. 17, comma 2, lettera i) del presente Statuto. 6. Il Consiglio d Amministrazione si riunisce almeno tre volte all anno, anche a distanza e/o in forma telematica, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. 7. Il Consiglio d Amministrazione è validamente costituito se è riunita almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le sessioni e le deliberazioni del Consiglio d Amministrazione devono essere riportate a verbale,
sottoscritto da Presidente e Segretario dell Associazione, da ratificare nella successiva seduta utile e da rendere noto ai soci dell Associazione. 8. I singoli membri del Consiglio d Amministrazione decadono dalla carica: a) dopo tre assenze consecutive non giustificate; b) per decesso o per dimissioni; c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità o per quanto previsto dall art. 2382 del Codice Civile; d) per revoca motivata della nomina da parte del Presidente; In tal caso il Presidente nomina un membro provvisorio in sostituzione di ciascun membro decaduto, e la nomina deve essere sottoposta entro sei mesi alla ratifica dell Assemblea dei soci. Art. 19 (Collegio di Garanzia) 1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti a scrutinio segreto tra i soci dell Associazione mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio d Amministrazione, e dura in carica tre anni. 2. I membri del Collegio di Garanzia non possono far parte del Consiglio d Amministrazione, eleggono tra loro un presidente e possono essere rieletti. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più membri del Collegio, subentreranno come effettivi i corrispondenti membri supplenti, nell ordine di elezione. 3. Qualunque socio ritenga lesi i diritti che gli spettano per l appartenenza all Associazione, può adire il Collegio di Garanzia. Tale organo è competente nella risoluzione delle controversie tra soci, oppure tra essi e l Associazione, derivanti dal rapporto associativo. 4. La decisione presa dal Collegio di Garanzia è esecutiva, vincolante e inappellabile.
Art. 20 (Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che possibilmente abbiano titoli professionali idonei, eletti a scrutinio segreto mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio d Amministrazione, e dura in carica tre anni. 2. I membri del Collegio dei Revisori non possono far parte del Consiglio d Amministrazione, eleggono tra loro un presidente e possono essere rieletti. 3. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell Associazione sotto il profilo della correttezza formale e sostanziale e partecipa alle riunioni dell Assemblea presentando una relazione sul bilancio predisposto dal Consiglio d Amministrazione. 4. Le riunioni del Collegio dei Revisori, da effettuarsi almeno una volta all anno, sono valide quando sono presenti almeno due membri effettivi, tra cui il presidente. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più membri del Collegio dei Revisori, subentreranno come effettivi i corrispondenti membri supplenti, nell ordine di elezione. Capo V Norme Finali Art. 21 (Libri sociali) I libri sociali dell Associazione sono quelli previsti dalla vigente normativa che, per le Associazioni non riconosciute e senza scopi di lucro, è quella prevista dal D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 22 (Modifiche Statutarie) 1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all Assemblea dei soci ordinari dal Presidente, o dal Consiglio d Amministrazione, oppure con una mozione sottoscritta da almeno un decimo dei soci. 2. Per l approvazione delle modifiche il quorum costitutivo è fissato nella maggioranza assoluta dei soci ordinari, il quorum deliberativo nella maggioranza dei due terzi dei votanti. La partecipazione al voto può avvenire anche mediante delega. 3. Il voto di soci onorari e finanziatori non rientra in ogni caso nel computo del quorum costitutivo e deliberativo necessario all approvazione delle modifiche statutarie. Art. 23 (Scioglimento) 1. Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea con le modalità previste per le modifiche statutarie. 2. In caso di scioglimento, l Assemblea che lo ha decretato deve deliberare contestualmente sulla destinazione del patrimonio residuo dell Associazione, destinandolo ad altra associazione con finalità analoghe o umanitarie, o ai fini di pubblica utilità. Art. 24 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alla legislazione vigente. Art. 25 (Norme transitorie)
1. In deroga a quanto previsto dall art. 18, comma 1, lett. b del presente Statuto, qualora il numero dei soci effettivi sia temporaneamente inferiore a 24 il Consiglio di Amministrazione potrà essere formato da soli due membri, oltre al Presidente, per tutta la durata della suddetta situazione associativa. 2. L efficacia di tutte le norme che riguardano o presuppongono la presenza di un patrimonio dell Associazione, compresa la costituzione del Collegio dei Revisori, è subordinata all effettiva costituzione del patrimonio stesso.