INFORMATIVA IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni



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INFORMATIVA IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni Definizioni: Dato Personale: Dato Sensibile: Posta elettronica: Titolare: Trattamento: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. I dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. qualunque operazione o complesso di operazioni, eseguite anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Informativa I - Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti, per suo conto, sono utilizzati da Torus Insurance (U.K.) Ltd. e da terze Società a cui essi verranno comunicati allo scopo di: -emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione che ci ha richiesto, compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; -qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione; -effettuare la valutazione del rischio in via preliminare alla conclusione del contratto. Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici ed altri elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento danni. Potremmo inoltre avere la necessità di trattare anche suoi dati sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo. Il conferimento di dati sensibili è facoltativo ma necessario per procedere alla valutazione del rischio, all esecuzione dell eventuale contratto ed alla redistribuzione del rischio. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, compresi quelli sensibili, per le finalità sopra indicate. II - Utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali Previo Suo consenso, i suoi dati personali, escluso quelli sensibili, saranno utilizzati da Torus Insurance (U.K.) Ltd., anche mediante l uso del telefono, del fax e della posta elettronica, al fine di: -rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche; -svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del gruppo. In aggiunta, qualora Lei acconsenta, questi suoi dati potranno essere comunicate ad altre Società del Gruppo Torus per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali. La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l impossibilità per noi di trattare i Suoi dati per tali fini. Il Suo rifiuto non produrrà alcun effetto circa l esecuzione del contratto di assicurazione. III - Modalità d uso dei dati I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei ed informatici. E previsto l utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica. Il trattamento è svolto direttamente dalla Società Torus Insurance (U.K.) Ltd. e di altre Società che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa ed assicurativa. Queste Società che talvolta operano all estero, svolgono il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, e pertanto sono vincolate contrattualmente ad operare garantendo la protezione delle informazioni, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, e quindi sono tenute all esercizio della propria attività nel rispetto delle disposizioni a tutela dei dati: ad esse vengono trasmessi solo i Suoi dati strettamente necessari per lo svolgimento di compiti loro affidati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti quali: intermediari di assicurazione e riassicurazione, Società di assicurazione e riassicurazione; produttori ed operatori di altri canali distributivi assicurativi; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi di gestione e liquidazione sinistri; Società di servizi postali; Società di revisione, Società di ricerca e selezione e formazione del personale; Società di ricerche di mercato; Società di servizi di sicurezza; Società di informazione commerciale, Società di recupero credito. Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi quali F.S.A. Financial Services Authority ed altri organismi del settore assicurativo. In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di legge (lo prevede ad esempio la disciplina di antiriciclaggio). Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di enti terzi. I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere trasferiti all estero, anche fuori dall Unione Europea, previo suo consenso. IV - Diritti dell interessato I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ai sensi della legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l esattezza o chiederne l aggiornamento. Inoltre hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la Torus Insurance (U.K.) Ltd., con sede in Londra EC3A 3BP, 5th Floor, 88 Leadenhall Street, cui ci si potrà rivolgere per l esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti e dei soggetti destinatari di comunicazione. Edizione 13/01/2014 pag. 1 di 18

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI Ai sensi del decreto legislativo 30 Giungo 2003, n. 196, e successive modificazioni. Preso atto delle informazioni che le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Le chiediamo: Consenso per l utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi Per poter emettere e dare esecuzione al contratto e alla fornitura del servizio da Lei richiesto, nonché all eventuale ridistribuzione del rischio, è necessario che Lei consenta per iscritto a Torus Insurance (U.K.) Ltd., di utilizzare i Suoi dati personali, compresi eventuali dati sensibili, per: - la gestione del contratto di assicurazione - comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell informativa - il trasferimento all estero SI NO Consenso per l utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali Come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Torus Insurance (U.K.) Ltd. per l utilizzo dei Suoi dati personali (ad esclusione di quelli sensibili) per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farle conoscere nuovi prodotti della nostra Società e di altre Società del Gruppo. Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo ed il Suo rifiuto non produrrà nessun effetto circa l esecuzione del contratto di assicurazione. In particolare Lei può consentire a Torus Insurance (U.K.) Ltd. di utilizzare i Suoi dati Personali (ad esclusione di quelli sensibili) per: - realizzare iniziative promozionali curate dalla nostra Società SI NO - rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche SI NO - comunicarli a società che effettuano per nostro conto le suddette operazioni SI NO - comunicarli ad altre Società del Gruppo per lo svolgimento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali SI NO Luogo e data.. No. documento(polizza, proposta): Contraente Nome e Cognome (leggibile). Firma. Altri soggetti (diversi dal Contraente) presenti nel contratto (ad esempio: Assicurato) Nome e Cognome (leggibile). Firma Edizione 13/01/2014 pag. 2 di 18

FASCICOLO INFORMATIVO (Regolamento IVASS N. 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER COLPA GRAVE DEL MEDICO OSPEDALIERO Il presente fascicolo informativo contenente: 1. Nota Informativa comprensiva del Glossario 2. Condizioni di Assicurazione DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO OD OVE PREVISTO, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Edizione 13/01/2014 pag. 3 di 18

NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della compilazione del Modulo di Proposta. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Torus Insurance (U.K.) Limited è una Società costituita nel 2008 secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna ed è regolata dalla FSA Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, che esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività assicurative. b) la Torus Insurance (U.K.) Limited ha sede legale in Londra EC3A 3BP, 5th floor, 88 Leadenhall Street. c) Il recapito telefonico, fax ed il sito internet di Torus Insurance (U.K.) Limited sono rispettivamente: Centralino: +44 (0)203 206 8000 Fax: +44 (0)203 206 8001 www.torusinsurance.com d) La Torus Insurance (U.K.) Limited è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di Stabilimento (Cod. IVASS impresa no. D896R, No. di iscrizione I.000095 di data 19/07/2011). e) La Torus Insurance (U.K.) Limited ha una Sede secondaria in Italia in Via Matteo Bandello, 1 20123 Milano 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (U.K.) Limited. Torus ha conseguito il rating of A- (Excellent) dall agenzia di rating A.M. Best sin dal momento della propria fondazione nel 2008. Questo è il rating più elevato che una compagnia possa conseguire al momento del proprio esordio. Come riportato dal Bilancio relativo all anno 2011, il patrimonio netto della Società ammonta ad USD 131,3 milioni, mentre il capitale sociale ammonta ad USD 200 milioni. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 332%. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto, è stipulato in forma standardizzata, a durata annuale, in quanto prevede garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del Contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione. Avvertenza Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza della polizza. Edizione 13/01/2014 pag. 4 di 18

Termini e modalità sono regolati dall Art. 18 - Proroga dell'assicurazione - Disdetta delle Condizioni Particolari di Polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI L assicurazione tutela l Assicurato per i danni cagionati a terzi conseguenti ad un fatto derivante da una responsabilità civile PER COLPA GRAVE inerente all attività esercitata. Si rimanda, per maggiore dettaglio, all Art. 5 Oggetto dell Assicurazione, delle Condizioni Particolari di Polizza. AVVERTENZA Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Consultare i seguenti Articoli delle Condizioni Particolari di polizza per maggiori dettagli: Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 4 - Forma dell Assicurazione ( Claims Made ) - Retroattività 5 - Oggetto dell Assicurazione 8 - Esclusioni 16 - Pagamento del premio 18 - Proroga dell assicurazione 20 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 21 - Facoltà di recesso in caso di sinistro AVVERTENZA Le suddette garanzie sono prestate con specifici massimali per i cui dettagli si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali e Particolari di polizza ed al Modulo di Proposta. 4. Dichiarazione del Contraente e dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la cessazione stessa dell Assicurazione, fatta salva la facoltà della Compagnia di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Per maggiori dettagli consultare l Art. 1 delle Condizioni Generali di polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio. L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi dell Art. 1897 del c. c. In caso di aggravamento del rischio, cioè nel caso in cui per sopravenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, tale per cui se la Compagnia fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe prestata a condizioni diverse, la Compagnia a seguito della comunicazione dell Assicurato può recedere dal contratto. Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso alla Compagnia o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, la Compagnia può non pagare Edizione 13/01/2014 pag. 5 di 18

l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Compagnia avrebbe richiesto un maggior premio al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. In caso di diminuzione del rischio ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Compagnia restituirà la quota parte del premio (al netto delle imposte) corrispondente al rischio non corso. La Compagnia, a seguito della comunicazione dell Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima. Si rimanda alle disposizioni di cui agli Articoli 1897 e 1898 del c.c. 6. Modalità di pagamento dei premi La periodicità del pagamento del premio è annuale. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento: - assegni bancari e circolari - bonifici bancari AVVERTENZA L Intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti. Tale facoltà è demandata esclusivamente alla Compagnia. 7. Rivalse Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, fatti salvi eventuali ipotesi previste dalla legge. 8. Diritto di recesso AVVERTENZE Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente che della Compagnia. Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all Art. 3 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Polizza. 9. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in conformità dell Art. 180 del D. lgs. 209/2005 è quella italiana. 10. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Le garanzie coperte da questo contratto sono soggette alle imposte sulle assicurazioni nella misura attualmente in vigore: - Responsabilità Civile verso Terzi: 21.25% (oltre a 1% quale addizionale anti-racket s.m.i.). Edizione 13/01/2014 pag. 6 di 18

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall Art. 20 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, delle Condizioni Particolari di Polizza. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Spettabile Torus Insurance (U.K.) Limited e per essa, su espressa delega, alla Spettabile: MARINTEC S.r.l. Via Corsica, 19/6 16128 GENOVA (GE) Tel. 010 8461493 Fax 010 880632 e-mail: info@marintec.it Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Servizi Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In caso di controversia con un impresa di Assicurazioni con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può presentare reclamo all IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET. Oppure direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it sezione per i consumatori. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: - Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico. - Individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato. - Breve descrizione del motivo di lamentela. - Copia del reclamo già presentato alla Compagnia corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. - Ogni documento utile a descrivere le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell IVASS: - i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzate direttamente alla Compagnia. In caso di ricezione l IVASS provvederà ad inoltrarli alla Compagnia entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. - I reclami per i quali sia già stata adita l autorità giudiziaria. L IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori. Edizione 13/01/2014 pag. 7 di 18

13) Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di arbitrato. GLOSSARIO Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi. Polizza: Assicurato: Contraente: Compagnia: Intermediario: Il documento che contiene le Condizioni ed i Termini del contratto di assicurazione. La persona giuridica la cui responsabilità è protetta dall assicurazione. La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione. TORUS INSURANCE (U.K.) Limited. La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Struttura sanitaria pubblica: L ospedale, l istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico. Danno/Danni: Perdite Patrimoniali: Massimale: Periodo di Assicurazione: Periodo di Efficacia: Richiesta di risarcimento: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali). Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. La somma massima che la Compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate. Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell assicurato: L inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall oggetto di questa assicurazione. Edizione 13/01/2014 pag. 8 di 18

La comunicazione con la quale l Azienda Sanitaria o la sua impresa di assicurazioni mette in mora l assicurato o manifesta all assicurato di ritenerlo responsabile per colpa grave per danni conseguenti ad un evento, errore o omissione attribuiti a colpa grave con sentenza dell Autorità competente a pronunciarsi in ordine a tali danni. Rischio: Sinistro: Loss Adjuster: Certificato: Modulo di Proposta: Indennizzo: Premio: Recesso: La probabilità che si verifichi il sinistro. La richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione. Il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione. Il documento di conferma dell avvenuta messa in copertura. Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo. La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Il costo della copertura assicurativa. Scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. Torus Insurance (U.K.) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Edizione 13/01/2014 pag. 9 di 18

POLIZZA DELLA RESPONSABILITA CIVILE dei MEDICI OSPEDALIERI PER COLPA GRAVE stipulata fra il Contraente come identificato sul Frontespizio di Polizza e la Compagnia TORUS INSURANCE (U.K.) LIMITED 5th floor, 88 Leadenhall Street LONDON EC3A 3BA (UNITED KINGDOM) di seguito denominata Compagnia La seguente assicurazione viene rilasciata a favore del Contraente che abbia corrisposto il relativo premio ed opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie assicurative dei seguenti rischi: RESPONSABILITA' CIVILE dei MEDICI OSPEDALIERI PER COLPA GRAVE Edizione 13/01/2014 pag. 10 di 18

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Art. 1) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurando ha l obbligo di fornire le informazioni e dichiarazioni per iscritto previste nel Modulo di Proposta che diventa parte integrante del contratto. Nel caso di variazioni che aggravano il rischio l Assicurato ha l obbligo di informare sollecitamente per iscritto la Compagnia. Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato, così come l'omissione di circostanze eventualmente aggravanti del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo. Se l'aggravamento rientra nella tipologia di rischio prevista nella presente Polizza, la Compagnia rinuncia al diritto di recesso di cui all'art.1898 del Codice Civile e l'assicurato si impegna a pagare il maggior premio previsto a decorrere dalla data di inizio dell'aggravamento. Art. 2) CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE A parziale deroga dell'art. 1896 del Codice Civile, nel caso di cessazione dei rischi assicurati con la presente polizza, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile relativo alla parte non goduta del periodo di assicurazione. Art. 3) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà all Assicurato la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art 4) VARIAZIONI ALLA POLIZZA Qualunque variazione o modifica della presente polizza deve risultare da apposita appendice sottoscritta dalle Parti. Art. 5) FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria di residenza di ciascun Assicurato. Art. 6) NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. - - - - - - - - - Edizione 13/01/2014 pag. 11 di 18

ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA CIVILE del M E D I C O O S P E D A L I E R O (COLPA GRAVE) SI AVVERTE CHE QUESTA ASSICURAZIONE E PRESTATA NELLA FORMA «CLAIMS MADE» CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO Con la firma del Modulo di Proposta il Contraente dichiara: 1.1 di esercitare l attività professionale di Medico con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nel Modulo di Proposta, alle quali l Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia; 1.2 di esercitare la predetta attività nell ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nel Modulo di Proposta (articolo 3); Art. 2 - RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Modulo di Proposta. Art. 3 - DEFINIZIONI Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione. La Compagnia: Broker/Agente di Assicurazioni: Struttura sanitaria pubblica: Danno/Danni: Perdite Patrimoniali: Ente di Appartenenza: Pubblica Amministrazione: TORUS INSURANCE (U.K.) Limited. la ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura. l ospedale, l istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico. il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali). il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato. Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Edizione 13/01/2014 pag. 12 di 18

Responsabilità Amministrativa: Pubblici in genere e, comunque, ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. la responsabilità gravante sull Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato, o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all Ente di appartenenza, a un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione, o allo Stato. Responsabilità Amministrativa Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull Assicurato quando agisca quale agente contabile nella gestione di beni, valori o denaro pubblico. Massimale: Periodo di Assicurazione: Periodo di Efficacia: Richiesta di risarcimento: Sinistro: Loss Adjuster: Certificato: Modulo di Proposta: la somma massima che la Compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento che delle persone danneggiate. Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell assicurato: L inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall oggetto di questa assicurazione. La comunicazione con la quale l Azienda Sanitaria o la sua impresa di assicurazioni mette in mora l assicurato o manifesta all assicurato di ritenerlo responsabile per colpa grave per danni conseguenti ad un evento, errore o omissione attribuiti a colpa grave con sentenza dell Autorità competente a pronunciarsi in ordine a tali danni. La richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione. Il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione. Il documento di conferma dell avvenuta messa in copertura. Il documento, mediante il quale il Contraente dichiara di voler sottoscrivere la presente polizza. Edizione 13/01/2014 pag. 13 di 18

Art. 4 - FORMA DELL ASSICURAZIONE («CLAIMS MADE») - RETROATTIVITÀ L assicurazione è prestata nella forma claims made, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Compagnia durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 8.1 e 20). Se la Modulo di Proposta non stabilisce diversamente, la data di retroattività convenuta corrisponde al giorno e al mese d inizio del primo Periodo di Assicurazione, retrodatati di dieci anni. Art. 5 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa polizza, la Compagnia, fino a concorrenza del Massimale quale definito all articolo 3 e stabilito nella Scheda di Copertura, presta l assicurazione nella forma claims made enunciata al precedente articolo 4 e si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell Assicurato. L assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all Assicurato nella sua qualità di Medico che esercita l attività professionale nell ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. Art. 6 - SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE La Compagnia risponde, inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l Assicurato in caso di sinistro; nell ambito di tale importo, le spese relative al cosiddetto invito a dedurre promosso dalla Corte dei Conti vengono corrisposte fino alla concorrenza di Eur 10.000,00. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all Assicurato, né delle spese di giustizia penale. Art. 7 - LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese dell Unione Europea. E tuttavia condizione essenziale per l operatività dell assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Compagnia pertanto non è obbligata per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall Italia, salvo nei casi di delibazione, secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall Italia. Art. 8 - ESCLUSIONI 8.1 Premesso che questa è un assicurazione nella forma claims made, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi: a. i sinistri che siano denunciati alla Compagnia in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 giorni di cui all articolo 20 che segue; b. le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori; c. i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nel Modulo di proposta. d. sinistri di colpa grave come definiti in questa polizza (Art. 3 (Condizioni Particolari) DEFINIZIONI, Richiesta di Risarcimento e Sinistro ) già notificati ad altri assicuratori. Edizione 13/01/2014 pag. 14 di 18

8.2 Sono escluse dall assicurazione le richieste di risarcimento: a) riconducibili ad attività non rientranti nell ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non e applicabile all attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici; b) riconducibili ad attività abusive, o non consentite, o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; c) per danni derivanti dall impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall Assicurato; d) basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all impegno di risultato assunto dall Assicurato; e) derivanti da violazione dell obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; f) relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages); g) relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio; h) riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all attività professionale dell Assicurato; i) conseguenti a inquinamento o contaminazione dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale; j) che si verifichino, o insorgano, in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all attività professionale esercitata; k) che abbiano origine, o siano connesse, con l uso di amianto o muffe tossiche da parte dell Assicurato o dall esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l Assicurato esercita la professione; l) derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; m) L attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati n) Le azioni, o omissioni, imputabili all Assicurato, a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; o) Le multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato. Art. 9 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponde soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. Art. 10 - ESTENSIONE DELL ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l attività professionale dell Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l attività professionale già svolta dall Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo e per i 2 anni successivi senza nessun premio aggiuntivo. L Assicurazione, pertanto, resta altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei 2 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia Edizione 13/01/2014 pag. 15 di 18

dell Assicurazione stessa. La Compagnia risponderà fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l insieme di tutti i sinistri pertinenti all intera durata di due anni, terminati i quali l assicurazione cessa definitivamente. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell estensione, cessa ogni obbligo della Compagnia e nessun sinistro potrà esser ad essa denunciato. Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell articolo 21 (facoltà di recesso in caso di sinistro). Art. 11 - VARIAZIONI LEGALI DEL RISCHIO Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (articolo 1897 C.C.) o un aggravamento (articolo 1898 C.C.) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Compagnia. Art. 12 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all Ente di Appartenenza e/o all'erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'assicurato stesso, da solo o in concorso con altri. Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l Ente di Appartenenza, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato durante il periodo di efficacia L Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. L Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall attività connessa all assunzione e gestione del personale. Art. 13 - ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Sempre che l Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008. 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 14 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA Premesso che l Assicurato persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi dell art. 125 del D.Lgs 163/2006 all acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario l assicurazione s intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all Assicurato persona fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell obbligazioni assunte dall Impresa Cottimista. Edizione 13/01/2014 pag. 16 di 18

Art. 15 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003 La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. la garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale assicurato. la garanzia copre i danni cagionati in violazione dell art. 11 del d. lgs 196/2003, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell art. 2050 codice civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell art. 2059, codice civile. Art. 16 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il periodo di assicurazione ha inizio dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Proposta se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Se l Assicurato non paga il premio di rinnovo o di proroga o le eventuali rate convenute, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 17 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 18 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE - DISDETTA In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, quest ultima é prorogata per un anno. Art. 19 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI SECONDO RISCHIO Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili. L obbligo di comunicare alla Compagnia la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 20 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L'Assicurato deve far denuncia scritta alla Compagnia di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta al Loss Adjuster incaricato (se indicato nel Modulo di Proposta) o tramite Marintec srl (Tel. 010 8461493 fax 010 880632 e-mail: info@marintec.it). Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Ferma ed invariata la definizione di sinistro figurante all articolo 3, l omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a questo contratto. (Si vedano l articolo 4 e la voce a. dell articolo 8.1). Art. 21 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l Assicurato che la Compagnia possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte della Compagnia, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. Edizione 13/01/2014 pag. 17 di 18

Art. 22 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI VARIAZIONI DEL CONTRATTO Le comunicazioni relative a questo contratto, devono essere fatte per iscritto. Art. 23 - CLAUSOLA BROKER La Compagnia dichiara che l Agenzia a cui è affidata l emissione e la gestione del contratto è la Marintec S.r.l.. Il Contraente dichiara di aver affidato gli adempimenti del presente contratto all Intermediario, riportato sul Modulo di Proposta di assicurazione, che a propria volta si potrà avvalere di collaboratori regolarmente autorizzati dall IVASS anche per l attività d incasso; resta pertanto intesa l efficacia liberatoria, anche a termini dell Art. 1901 c.c. dei pagamenti a questi effettuati. Ogni comunicazione fatta dal Contraente al proprio Mandatario s intenderà come fatta dagli Assicurati stessi e sarà considerata come inviata alla Compagnia. Art. 24 - NORME DI LEGGE Per l interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana. Emessa alla data del Frontespizio di Polizza LA COMPAGNIA IL CONTRAENTE Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c. dichiaro di accettare specificatamente gli Articoli: Art. 1 - Dichiarazioni dell Assicurato e aggravamento del rischio (Condizioni Generali) Art. 3 - Recesso in caso di sinistro (Condizioni Generali) Art. 5 - Foro competente (Condizioni Generali) Art. 4 - Forma dell Assicurazione ( Claims Made ) Retroattività (Condizioni Particolari) Art. 5 - Oggetto dell Assicurazione (Condizioni Particolari) Art. 6 - Spese legali e gestione delle vertenze (Condizioni Particolari) Art. 8 - Esclusioni (Condizioni Particolari) Art. 16 - Pagamento del premio (Condizioni Particolari) Art. 18 - Proroga dell Assicurazione Disdetta (Condizioni Particolari) Art. 19 - Coesistenza di altre assicurazioni - secondo rischio (Condizioni Particolari) Art. 20 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (Condizioni Particolari) Art. 21 - Facoltà di recesso in caso di sinistro (Condizioni Particolari) IL CONTRAENTE Edizione 13/01/2014 pag. 18 di 18