Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 25/09/2015-0019979 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO er4 Consiglio Regionale del Veneto U del 25/09/2015 Prot.: 0019979 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa 09- Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 53 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Giovanna Negro, Andrea Bassi, Stefano Casali e Maurizio Conte relativa a: "DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA". Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall articolo 42 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla SERVIZIO ATTIVITÀ Unità atti San Marco 2322 +39 041 2701233 tel E RAPPORTI istituzionali Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 Jàx ISTITUZIONALI 30124 Venezia uai@consigliovenetolt www.consiglioveneto.it
2 La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE SERVIZIO Arnmk E RAPPORTI ISTITUZIONALI GENTE CAPO o Valente GV/sd pdl\pcll 053
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 53 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2015.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA Relazione: La forte carenza infermieristica, tecnica e di altri operatori delle professioni sanitarie del comparto sta raggiungendo livelli preoccuparti nella nostra Regione che mettono in discussione Il D iritto del Cittadino alle migliori cure possibili. Oggi la carenza di personale sanitario sul territorio sul territorio è stata ovviata dai Cittadini rivolgendosi ad infermieri ed operatori sanitari immigranti provenienti soprattutto dai paesi dell est e dall America latina, purtroppo evidente difficoltà comunicativa mette in discussione non la professionalità di questi operatori ma l immediatezza di una pronta risposta assistenziale. Lo scopo della proposta di legge è quello di mettere in campo nuovi professionisti di provata competenza per sostenere il SSR al fine di sopperire alla carenza di personale infermieristico, tecnico sanitario e di supporto migliorando la risposta assistenziale ai bisogni di cittadini. Il legislatore regionale autorizza il personale sanitario non medico ad esercitare attività libero professionale al fine di soddisfare la crescente domanda assistenziale legata a diversi fattori, quali: a) aumento della vita media; b) la cronicità e della complessità di molte patologie; c) i notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica; d) il mutamento delle condizioni sociali generali. Con questo intervento sarà possibile per i cittadini di usufruire di prestazioni assistenziali svolte da professionisti che possiedono competenze certificate arginando in tal modo il fenomeno dell esercizio abusivo delle professioni. Questo permetterà al personale sanitario operante nelle nostre Aziende, di poter far fronte ai costi della vita dando loro la possibilità di esercitare la libera professione sul territorio o presso altre strutture del SSR o con esso convenzionato. L Attivazione della libera professione non comporterà maggiori oneri a carico della finanza regionale e potrà essere esercitata dal personale purché non in conflitto di interessi rispetto all espletamento delle proprie attività istituzionali. La presente proposta di Legge reginale è stata redatta con la diretta collaborazione della Segreteria Regionale Sindacato FSI-USAE, sindacato maggiormente rappresentativo della professioni sanitarie. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA Art. 1 - Libera professione del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione. 1. Il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica") operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, al fine di conseguire un efficace organizzazione dei servizi sanitari regionali, può esercitare attività libero professionale in forma singola o associata ad di fuori dell orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali. Art. 2 - Libera professione del personale di supporto. 1. Il personale OSS di supporto, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale per il tramite della propria Azienda. A tal fine le aziende sanitarie ed ospedaliere e gli altri enti sanitari istituiscono al proprio interno un apposito ufficio che raccolga i bisogni socio-sanitari dei cittadini. Tale attività potrà essere svolta al di fuori dell orario di servizio. Art. 3 Modalità attuative. 1. L Attività libero professionale può essere svolta presso le Aziende e gli enti sanitari, pubblici o provati nel territorio Regionale. 2. Il dipendente che intende esercitare la libera professione deve preventivamente darne comunicazione al proprio Ente. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla cessazione dell attività libero professionale. 3. Il personale sanitario che svolge l attività libero professionale ai sensi della presente legge, al fine di garantire al cittadino un livello di eccellenza della prestazione, deve aver assolto nel triennio precedente al proprio debito formativo ECM.. 4. Il personale che intende svolger l attività libero professionale deve aver stipulato apposita polizza assicurativa RC con primarie compagnie assicuratici. Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria. 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carco della finanza regionale. 2
INDICE Art. 1 - Libera professione del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione. 2 Art. 2 - Libera professione del personale di supporto 2 Art. 3 Modalità attuative. 2 Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 2 3