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Parliamo Decreto di legislazione legislativo 214/2005 fitosanitaria Parliamo di legislazione fitosanitaria Ma all Università dove si studia????? In Diritto agrario in Entomologia in Patologia Parliamo di organismi nocivi da quarantena e di qualità Raffaele Griffo P.O. Responsabile regionale delle attività fitosanitarie e del relativo sistema sanzionatorio

Le competenze del Servizio fitosanitario regionale D. L.vo 214/2005 a) l'applicazione delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale b) il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione d) l'accertamento delle violazioni amministrative in materia fitosanitaria e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali in importazione ed esportazione f) la prescrizione di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali g) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria

Le competenze del Servizio fitosanitario regionale D. L.vo 214/2005 i) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di difesa fitosanitaria l) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali m) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza; n) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici; o) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale;

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE (D.L.vo 214/05 già D.L.vo 536/92) UOD Fitosanitario Regionale SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI LABORATORIO FITOPATOLOGICO N 5 Uff. prov. 35 Ispettori fitosanitari 6 P.I.F.

Anno 1951

Nel 2013 è stato attivata un'unità regionale di coordinamento fitosanitario Costituzione di un sistema di allerta efficace in grado di prevenire nuove introduzioni Monitoraggio di organismi nocivi CRA Università Servizio fitosanitario regionale In caso di nuovi ritrovamenti mettere in essere procedure immediate di eradicazione o, se del caso, il contenimento della diffusione. CNR - IPP

DIFFERENZA TRA PARASSITA DA QUARANTENA E DI QUALITA PARASSITA DA QUARANTENA si definisce quell organismo nocivo di importanza economica che non è ancora presente o se è presente non è ancora diffuso su tutto il territorio ed è attivamente controllato e combattuto. La dizione organismo nocivo include qualsiasi forma di vita animale o vegetale, o qualsiasi agente patogeno, dannoso o potenzialmente dannoso alle piante e/o ai loro prodotti. PARASSITA A TOLLERANZA ZERO PARASSITA DA QUALITA si definisce quell organismo nocivo di importanza economica che inficia la qualità commerciale del vegetale. PARASSITA SOSTANZIALMENTE ESENTE DAI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL MATERIALE VIVAISTICO VARIETA (DEVE CORRISPONDERE CON QUELLA RICHIESTA DALL AGRICOLTORE) SANITA (ASSENZA DI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA E DI QUALITA ) VIGORE E DIMENSIONI SODDISFACENTI

Il quadro normativo strettamente fitosanitario "DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Parassiti di qualità commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle: - piante da frutto di cui al D. Lgs 124/2010 - piantine di ortaggi di cui al D.M. 14/4/1997 - piante ornamentali di cui al D.M. 09/08/2000 Ma c è anche la certificazione di qualità per i materiali di moltiplicazione: - vite - forestali - sementi - miceli fungini, ecc. ecc. - la gestione del marchio ISPM 15 imballaggi,

In particolare il D. Lg.s 214/2005 stabilisce Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo VI ZONE PROTETTE Titolo VII ISPETTORI FITOSANITARI Titolo II PROIBIZIONI E RESTRIZIONI Titolo III CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE Titolo IV AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI Titolo V PASSAPORTO DELLE PIANTE Titolo VIII CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE Titolo IX ESPORTAZIONE Titolo X INTRODUZIONE PER PROVE SCIENTIFICHE Titolo XI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO Titolo XII SANZIONI AMMINISTRATIVE

D.lgs 214/2005 e modifiche Art. 4 Viaggiatori 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo. Art. 4-bis Analisi fitosanitarie 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.

Art. 7. Divieto per organismi dell'allegato III e IV 4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana. Andiamo oltre agli organismi da quarantena e di qualità

Art. 7-bis Autorizzazione per l'importazione 1. L'importazione per finalita' di difesa fitosanitaria di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.

Art. 8. Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 9. Divieto di commercializzazione 1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attivita' a titolo professionale

Art. 15. Misure ufficiali 1. i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali d) distruzione 2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

Art. 19. Autorizzazione a) i produttori di piante, comprese le sementi; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. o frutti di Citrus L.; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che applicano il marchio di cui all'ispm 15 della FAO.

3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1: a) i commercianti al dettaglio; b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; Art. 19. Autorizzazione

Art. 20. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.

Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori" 6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.

Art. 25. Passaporto delle piante 1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante. 2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale;

Un vivaio che produce e commercializza materiali di moltiplicazione deve possedere: 1) Autorizzazione fitosanitaria art- 19 del D.Lvo 214/2005 ; 2) Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP); 3) Autorizzazione all uso del Passaporto delle piante CEE; 4) Accreditamento D.M. 14/04/97 Le piante devono essere accompagnate dal: 1) Passaporto delle Piante; 2) Documento di commercializzazione

TIPI DI PASSAPORTO DELLE PIANTE

ESEMPIO DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE NOME COMUNE o "QUALITÀ CE" "ITALIA" SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA CODICE FORNITORE NOME DEL FORNITORE O RAGIONE SOCIALE NUMERO DI SERIE DATA APPOSIZIONE DOCUMENTO NUMERO DI LOTTO DEL SEME UTILIZZATO

Art. 21. Obblighi dei soggetti autorizzati a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati; b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali; c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante; d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;

Art. 21. Obblighi dei soggetti autorizzati e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale; f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda; g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi' l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi; h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;

Art. 21. Obblighi dei soggetti autorizzati i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa ; l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta; m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare; n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione; n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalita' da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

Fine della I parte GRAZIE PER L ATTENZIONE