SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2780

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Cos è la Costituzione?

Dall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico

DECISIONI. Articolo 1

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3090

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna -

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2548

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica) Art. 59

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 518

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.33 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2004)

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI, GRAMAZIO, AMORUSO e BONFRISCO

ENATO DELLA REPUBBLICA

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

Disposizioni transitorie

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1614

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Vigente al:

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

AZIONE DELLA T COMMISSIONE PERMANENTE

Transcript:

BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4917 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (AMATO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2000. Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 4917 XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno di legge disciplina, in forma di novella alla legge 3 marzo 1951, n. 178, il procedimento di conferimento delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», prevedendo in particolare: a) l'ampliamento dei soggetti legittimati a segnalare i candidati al conferimento delle onorificenze (oggi limitati ai Ministeri dalle norme di attuazione della legge n. 178 del 1951); fermo restando che il potere di proposta (e la relativa istruttoria) resta incardinato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, le segnalazioni potranno essere a questa inviate dai Ministeri e dalle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali, cosõá da promuovere un piuá ampio coinvolgimento del Paese; b) il riconoscimento esplicito del motu proprio del Presidente della Repubblica (oggi previsto solo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, concernente l'approvazione dello Statuto dell'ordine), e l'ampliamento della quota riservata al Capo dello Stato da un ventesimo a un decimo del totale annuale, noncheâ l'abolizione della limitazione all'esercizio del motu proprio alle sole ragioni di cortesia internazionale e di benemerenze di segnalato rilievo; c) la legificazione della norma, oggi recata dall'articolo 7 dello Statuto dell'ordine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, in base alla quale le onorificenze (tranne quelle per motu proprio) sono conferite, di norma, il 2 giugno e il 27 dicembre, per solennizzare le due ricorrenze; d) la ridefinizione del procedimento di nomina dei membri del Consiglio dell'ordine, oggi interamente nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo che il Consiglio sia nominato per metaá dal Presidente della Repubblica e per metaá dal Presidente del Consiglio dei ministri, cosõá da consentire, sebbene in modo informale, una compartecipazione della Presidenza della Repubblica a quella subfase dell'istruttoria che si concreta nel parere reso sulle designazioni dal Consiglio dei ministri medesimo, inoltre, si propone che anche il Cancelliere dell'ordine sia nominato direttamente dal Capo dello Stato, in quanto Capo dell'ordine; e) la definizione della durata in carica dei membri del Consiglio dell'ordine, oggi vitalizia in mancanza di una disposizione in materia, proponendo di fissarla in sette anni.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 4917 XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge 3 marzo 1951, n. 178, eá sostituito dal seguente: «Art. 2. ± 1. Capo dell'ordine eá il Presidente della Repubblica. 2. L'Ordine eá retto da un Consiglio composto da un Cancelliere, il quale lo presiede, e da sedici membri. 3. Il Consiglio delibera i criteri per il conferimento delle onorificenze, sulla base delle direttive del Capo dell'ordine. 4. Il Cancelliere ed i membri del Consiglio dell'ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e durano in carica sette anni. 5. La nomina eá disposta, quanto al Cancelliere e alla metaá dei membri da nominare, su autonoma determinazione del Presidente della Repubblica e, quanto all'altra metaá dei membri da nominare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. 6. Il Consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. 7. La Giunta eá presieduta dal Cancelliere. 8. Lo Statuto dell'ordine ne disciplina l'organizzazione per quanto non previsto dalla presente legge». Art. 2. 1. L'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, eá sostituito dal seguente: «Art. 4. ± 1. Le onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» sono conferite con decreto del Presidente della

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 4917 XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri eá formulata, anche sulla base delle segnalazioni dei Ministeri e delle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali, a seguito di un'istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'ordine. 3. Il Presidente della Repubblica ha facoltaá di conferire autonomamente onorificenze fino ad un decimo del numero massimo fissato. Per tali conferimenti non si osserva la procedura di cui al comma 2. 4. Le onorificenze non possono essere conferite ai membri del Parlamento, durante il tempo del loro mandato. 5. Il conferimento delle onorificenze di cui ai commi 1 e 2 ha luogo, di norma, il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione». Art. 3. 1. L'articolo 10 della legge 3 marzo 1951, n. 178, eá sostituito dal seguente: «Art. 10. ± 1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono emanate con regolamenti da adottarsi entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400». Art. 4. 1. I componenti del Consiglio dell'ordine in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica al compimento del settimo anno dalla data di nomina.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 4917 XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.