DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS OBBLIGATORIA PER I SOCI DI SOCIETA COMMERCIALI

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Transcript:

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS OBBLIGATORIA PER I SOCI DI SOCIETA COMMERCIALI Le recenti disposizioni adottate dalla Manovra correttiva hanno sancito il principio della doppia imposizione contributiva, sia nella Gestione dei commercianti che nella Gestione separata, in capo ai soci lavoratori che siano al contempo anche amministratori di srl commerciale, ponendo fine all annosa questione di iscrizione per i soggetti di cui sopra, alla sola gestione relativa all attività prevalente, ossia alternativamente alla gestione commercianti o alla gestione separata. Il chiarimento arriva tramite una norma di interpretazione autentica, pertanto, ha validità retroattiva. Si fa osservare che le medesime considerazioni possono ritenersi valide anche con riguardo ai soci di srl artigiane, nonché, naturalmente, ai soci di società di persone commerciali o artigiane. Soci lavoratori che siano al contempo anche amministratori di srl commerciale La Legge 662/1996 istituisce il principio secondo il quale è obbligatoria l iscrizione alla sola Gestione previdenziale prevalente per i lavoratori che svolgano più attività autonome imprenditoriali come commercianti, artigiani o coltivatori diretti. Restano esclusi dall applicazione di tale norma i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla gestione separata INPS, per la quale, pertanto, non vale il criterio della prevalenza. Prima dell intervento ad opera della Manovra Correttiva, di cui al D.L 78/2010 risultava dubbio se dovesse ritenersi escluso dal principio di attività prevalente il caso di soci lavoratori di SRL commerciale che, oltre a partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza al contempo, siano anche amministratori percependo un apposito compenso. In particolare, per detti soggetti che risultano iscritti alla gestione separata a seguito dell attività retribuita di amministratore, per la quale, appunto, non vige il principio di iscrizione alla sola attività prevalente, si poneva la questione se dovessero contestualmente essere iscritti anche alla gestione commercianti relativamente ai compensi percepiti come soci lavoratori della società commerciale.

Questione più attività autonome imprenditoriali come commercianti, artigiani o coltivatori diretti Iscrizione previdenziale per l attività prevalente Esempio: il calzolaio che si dedica sia alla realizzazione di scarpe (artigiano) che alla vendita delle medesime (commerciante) è tenuto ad iscriversi alla gestione previdenziale relativa all attività prevalente (commerciante o artigiano) e non ad entrambe. Attività di amministratore e di socio lavoratore in società commerciale Iscrizione previdenziale sia alla gestione separata che alla gestione commercianti Esempio: il socio di una srl commerciale per la vendita di automobili che presta attività commerciale retribuita con carattere di abitualità e prevalenza (iscrizione alla gestione commercianti) e contestuale attività retribuita di amministratore della società (iscrizione alla gestione separata). L iscrizione alla gestione separata, stando al dettato normativo di cui sopra, si interpreta nel senso che può coesistere con l iscrizione ad altre gestioni. Il dibattito L Inps ha sempre affermato la legittimità della doppia iscrizione, di cui sopra. Per cui il socio lavoratore di srl commerciale che svolga anche attività di amministratore: può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione separata in relazione all incarico amministrativo soltanto nel caso in cui l attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l iscrizione nella Gestione commercianti); in tutti i casi in cui l attività commerciale presenti i predetti caratteri dell abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l iscrizione nella Gestione commercianti), deve, invece, iscriversi: sia alla Gestione dei commercianti ex art. 1 co. 203 della L. 662/96, che alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95,con applicazione del contributo dovuto all una e all altra Gestione sulle relative quote di reddito. All opposto, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente espressa nel senso della sussistenza di un obbligo di contribuzione a fronte della sola attività prevalente. Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la più volte citata sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, di cui alla nostra precedente News Clienti n. 46 del 31.03.2010, di cui sopra.

In base alla tesi della giurisprudenza il socio lavoratore e amministratore di srl commerciale deve iscriversi esclusivamente: alla Gestione separata, qualora fosse stata giudicata prevalente l attività di amministratore (e l attività lavorativa prestata nella compagine sociale fosse conseguentemente risultata priva dei caratteri dell abitualità e della prevalenza cui è subordinata l iscrizione alla Gestione commercianti); alla Gestione commercianti, in caso di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, senza essere tenuto ad iscriversi anche alla Gestione separata in relazione all attività residuale di amministratore. Sancita la doppia contribuzione La manovra correttiva interviene sulla questione sancendo definitivamente l interpretazione sostenuta dall Inps, con la conseguenza che il socio lavoratore di srl commerciale che percepisca anche emolumenti per l attività di amministratore: si iscrive esclusivamente alla Gestione separata si iscrive: sia alla Gestione commercianti; sia alla Gestione separata; per l attività amministrativa nel caso in cui l attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l iscrizione nella Gestione commercianti); nel caso in cui svolga contestualmente l attività di amministratore e l attività commerciale, nel caso in cui quest ultima presenta i caratteri dell abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l iscrizione nella Gestione commercianti). I contributi alle due diverse gestioni dovranno essere versati secondo le relative quote di reddito. La nuova disposizione, di cui all art. 12, co. 11 del Dl 78/2010, è una norma di interpretazione autentica, pertanto ha validità retroattiva. Effetti pratici Stando alle nuove disposizioni, pertanto, i soci amministratori di srl: se già iscritti alla Gestione separata mantengono l iscrizione alla suddetta Gestione, con il connesso onere contributivo (ripartito per 1/3 a carico dell amministratore e per 2/3 a carico della società committente, con obbligo di versamento dei contributi totalmente a carico di quest ultima); se non ancora iscritti sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione e di provvedere al versamento dei contributi dovuti.

Regolarizzazione periodi antecedenti Come già evidenziato sopra, la nuova disposizione ha valore retroattivo, pertanto, occorrerà, altresì, provvedere alla regolarizzazione di eventuali inadempienze contributive relative a periodi pregressi. Al riguardo, è da ritenere che possa trovare applicazione l art. 116 co. 15 della L. 23.12.2000 n. 388, il quale prevede che, su domanda dell interessato e fermo restando l integrale pagamento dei contributi dovuti, l INPS possa disporre la riduzione sino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento di contributi (denunciati e/o riconosciuti unilateralmente ovvero accertati dagli uffici), allorché risulti che l inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell obbligo contributivo, connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. Nuovi prospetti contributivi Si ritiene, infine, di fornire un prospetto esemplificativo dei nuovi eventuali obblighi contributivi: redditi d impresa di ammontare pari a 30.000,00 euro, per la personale partecipazione al lavoro aziendale (contributi per la gestione commercianti a carico del soggetto stesso); redditi assimilati al lavoro dipendente di ammontare pari a 20.000,00 euro, a titolo di compenso per l attività di amministratore (contributi per la gestione separata a carico del soggetto stesso). Contribuzione dovuta a seguito dell obbligo della doppia contribuzione ad opera del DL 78/2010 ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI (in qualità di socio lavoratore) CONTEMPORANEA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA (in qualità di amministratore) 30.000,00 20,09% 6.027,00 20.000,00 5,67% A cui si 1.134,00 aggiungono 2.266,00 euro a carico della società committente TOTALE CONTRIBUTI 7.161,00

Contribuzione dovuta sulla contribuzione a fronte della sola attività prevalente A) Ipotesi di ISCRIZIONE ALLA SOLA GESTIONE COMMERCIANTI (in caso di svolgimento in misura prevalente dell attività commerciale in qualità di socio lavoratore) 30.000,00 20,09% 6.027,00 TOTALE CONTRIBUTI 6.027,00 B) Ipotesi di ISCRIZIONE ALLA SOLA GESTIONE SEPARATA (in caso di svolgimento in misura prevalente dell attività di amministratore) 20.000,00 8,91% 1.782,00 TOTALE CONTRIBUTI 1.782,00 In considerazione delle significative conseguenze, introdotte dalle nuove disposizioni normative, si invitano i clienti, potenzialmente interessati, a valutare con attenzione quanto in oggetto e a prendere contatti con lo Studio per esaminare le specifiche situazioni. Udine, 14 settembre 2010