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1 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Attività connessa all attività professionale Se, poi, il lavoro svolto nell impresa, nel concreto, consiste esclusivamente in un attività avente un nesso con l attività professionale strettamente intesa, in quanto richiede le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell esercizio della professione, allora i redditi che ne derivano sono soggetti alla contribuzione alla cassa previdenziale di categoria. Lo ha chiarito la Cassazione, con una nota sentenza. Cass. sent /2012 Riassumendo quanto esposto, la corretta soluzione dipende dalla seconda attivita concretamente esercitata dal professionista: se si tratta di attivita d impresa, alla quale e dato un apporto personale nel ciclo produttivo, vale quanto inizialmente prospettato: o obbligo di versamento a Inarcassa del solo contributo integrativo; o obbligo d iscrizione alla Gestione separata e di versamento alla gestione stessa dei 1 / 7

2 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 contributi sul reddito professionale fatturato; o obbligo di pagare la contribuzione dovuta all Inps per l attivita d impresa; se si tratta di attivita meramente amministrativa, vale la seconda situazione prospettata, con l obbligo d iscrizione alla Gestione separata, ma nessun obbligo d iscrizione a Inps commercianti; se, infine, si tratta di un attivita che ha un nesso con la professione esercitata, come quella, ad esempio, degli amministratori e dei componenti dei consigli di amministrazione, di societa che svolgono attivita di natura tecnica o tecnologica connesse con la specifica professione (ad esempio di una societa di progettazione, o dei settori trasporti, edilizia, energia), e sufficiente la sola iscrizione a Inarcassa. I liberi professionisti devono obbligatoriamente versare i contributi previdenziali alla Cassa della categoria cui appartengono non solo per le attivita riservate e specifiche, ma anche per quelle che hanno un qualche legame con l attivita professionale. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n /2012, nella quale respinge il ricorso di un ingegnere informatico iscritto a Inarcassa. L ingegnere contestava il pagamento dei contributi sui redditi derivanti dalle attivita di amministrazione di societa e consulenza per elaborazione dati e programmazione. L ingegnere sosteneva che i contributi legati a tali attivita non sono dovuti perche non collegati all attivita professionale di libero professionista vera e propria. Ma i giudici della Cassazione non la pensano cosi : ribaltando precedenti orientamenti interpretativi (sempre Cassazione n /2004 e 2468/2005), forniscono una nuova interpretazione. 2 / 7

3 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 Il responso e valido per tutte le categorie professionali : sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria a favore della Cassa previdenziale di appartenenza tutti i redditi professionali, anche quelli che derivano da attivita diverse ma in ogni caso e in qualche modo collegate all attivita professionale. Tra le attivita professionali per i quali occorre bisogna pagare i contributi, rientrano anche quelle che pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l attivita professionale strettamente intesa, afferma la Cassazione. Da Geometri.cc leggi anche Compensi professionali per attivita non riservate, cosa dice la Cassazione) Cosa significa avere un nesso con l attivita professionale? E sufficiente che specifiche competenze tecniche e professionali tipiche della categoria di cui si fa parte confluiscano nel bagaglio di conoscenze necessario al libero professionista per poter svolgere l altra attivita, quella diversa, e i compensi a essa legati saranno soggetti alla contribuzione alla Cassa previdenziale di categoria. Solo ed esclusivamente le attivita del tutto estranee alla professione non sono assoggettabili alla Cassa. Operazione Poseidone il socio deve lavorare in concreto... Con una recente sentenza la S.C. ha chiarito che non basta essere soci accomandatari di una societa o soci di una SNC per essere assoggettati a contribuzione presso la Gestione Commercianti e necessaria l'effettiva partecipazione all'attivita commerciale dell'azienda e la prova e a carico dell'inps Argomenti collegati L'iscrizione alla gestione commercianti presso l'inps Operazione Poseidone: legittima l'iscrizione alla Gestione Separata 3 / 7

4 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 Nell'ambito della c.d. operazione Poseidone con la quale l'inps ha avviato una generale azione di recupero dei contributi, senza, tuttavia, espletare delle vere e proprie istruttorie in punto di fatto, una delle categorie di soggetti che e stata presa di mira e stata quella dei soci acocmandatari di S.a.s. o dei soci di societa in nome collettivo. L'argomento utilizzato, dall'inps, per sostenere l'iscrizione d'ufficio di tali soggetti nella propria gestione del commercio e stato quello secondo cui i poteri insiti nella carica sociale implicherebbero ex se la partecipazione abituale e prevalente all'attivita aziendale e, quindi, risultandone integrati tutti i presupposti di cui all'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996, ne discenderebbero tutti i conseguenti obblighi contributivi. Va, infatti, ricordato che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b ) abbiano la piena responsabilita dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche per i soci di societa a responsabilita limitata; c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita e prevalenza; d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". L'assunto dell'inps ha, di recente, trovato una secca smentita in una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 3835/2016) che ha confutato tutti gli argomenti sostenuti dall'istiuto enunciando il seguente principio di diritto Nelle societa in accomandita semplice, in forza 4 / 7

5 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualita di socio accomandatario non e sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualita e prevalenza, la cui prova e a carico dell'istituto assicuratore. Questi i brani salienti della motivazione 3 Secondo l'assunto dell'istituto previdenziale per il socio accomandatario della s.a.s. l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti dovrebbe sorgere automaticamente, in ragione della posizione rivestita all'interno della societa, essendo l'accomandatario l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s.. L'affermazione non e condivisibile. La L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale e stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita commerciale (ai quali e stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilita della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuita ; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attivita dalle seguenti disposizioni di legge...". L'art. 2 della legge stabiliva che "Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di societa in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'art. 1, lett. a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita giuridica". L'art. 1 e stato oggetto di successivi interventi modificativi (L. n del 1971, art. 1; L. n / 7

6 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 del 1975, art. 29) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione e stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed e stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuita, e stato sostituita dalla partecipazione personale "con carattere di abitualita e prevalenza". Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore e nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle societa a responsabilita limitata, per i quali e stata esclusa la necessita del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attivita. Anche la L. n del 1960, art. 2, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, e stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di societa in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivita previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 cit., comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita ". Perche, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non e sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilita illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma e comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed e quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso 6 / 7

7 Il professionista imprenditore deve pagare doppi contributi Studio Ingrosso Dottore Commercialista Co Mercoledì 27 Dicembre :43 Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Dicembre :48 che, a norma dell'art c.c.,"i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societa in nome collettivo". Ne discende che, cosi come nelle societa in nome collettivo non e sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilita illimitata del socio, parimenti nella societa in accomandita semplice l'accomandatario sara tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si puo sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualita di accomandatario, poiche, rispetto alle previsioni della L. n del 1960, cosi come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della societa, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attivita commerciale, che ben puo essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della societa. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, e ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n del nella quale e stato evidenziato che "detta assicurazione e posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non gia dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attivita lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". La legge per tutti 7 / 7

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