Amministratore e lavoratore nella società: doppia contribuzione Renzo La Costa

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1 Amministratore e lavoratore nella società: doppia contribuzione Renzo La Costa Con l ordinanza nr dell , la Corte di Cassazione sez. lavoro si conforma a quanto già affermato dalle Sezioni Unite in materia di doppia contribuzione (gestione separata e commercianti) ove si riscontri di fatto che il lavoro prestato a favore della società dall amministratore esuli dai compiti della specifica amministrazione. La Corte di Appello confermando la decisione di primo grado, rigettava l'opposizione a cartella esattoriale con cui l'inps chiedeva il pagamento dei contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti, per l'attività prestata dal socio ed amministratore di una s.r.l. Per la Corte di appello, tenuto conto che lo stesso appellante aveva dichiarato di essersi sempre occupato a tempo pieno della gestione della società, coadiuvato solo saltuariamente dalla moglie a titolo gratuito, sussistevano i presupposti per ritenere il predetto anche socio lavoratore. Questi si opponeva con ricorso per Cassazione. Il collegio giudicante ha ritenuto infondato il ricorso. Sono infatti consolidati i precedenti della stessa Corte* con i quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo ) venga compiutamente assolto. In continuità con le recenti pronunce, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo

2 apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Per partecipazione al lavoro aziendale deve infatti intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. Nella specie, il decisum della Corte territoriale è risultato coerente con i richiamati principi, in quanto l'obbligo contributivo relativo alla Gestione esercenti attività commerciali è stato ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo/operativo, e all'assenza di dipendenti, così implicitamente desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti dell'abitualità e prevalenza dell'apporto offerto dalla parte ricorrente al lavoro aziendale. Nella specie, il giudizio di prevalenza e abitualità dell'attività di lavoro della parte ricorrente ha avuto esplicito riguardo, oltre che alle chiare e dettagliate dichiarazioni della parte opponente, anche con riferimento alla sostanziale circostanza dell'assoluta assenza di addetti per lo svolgimento dell'attività. Inoltre, le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 8 agosto 2011, n.17076, alla quale si dà quindi continuità, hanno già affermato che in tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome di cui all'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, la citata normativa si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'inps. Per tutto quanto sopra il ricorso è stato rigettato. *v., Cass.23 dicembre 2016, n ; Cass. 28 novembre 2016 n ; Cass. 20 maggio 2016 n ; Cass. 9 maggio 2017, n ) Leggi anche Gestione commercianti: senza dipendenti doppia iscrizione Sulla a lungo controversa questione della doppia iscrizione alla gestione commercianti e gestione separata dell amministratore/lavoratore della SRL, interviene da ultimo l ordinanza della Corte di Cassazione nr del che si distingue dalle altre numerosissime sentenze a riguardo, per il fatto di ancorare la legittimità della doppia iscrizione del contribuente allo svolgimento dell attività commerciale senza dipendenti o collaboratori.

3 I fatti in causa La Corte di appello su gravame dell'inps, respingeva l'opposizione proposta da una contribuente avverso la cartella esattoriale notificata alla predetta per importi iscritti a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti INPS per un triennio. La Corte riteneva che - pacifica l'assoggettabilità a doppia iscrizione in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa commerciale e di attività facente capo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995 l'abitualità e prevalenza dell'esercizio, da parte della ricorrente, dell'ordinaria attività commerciale dell'azienda fosse chiara ed incontestabile, avendo la stessa gestito da sola il negozio di orto frutta, occupandosi in esclusiva degli acquisti e delle vendite al dettaglio, come confermato anche dall'assoluta assenza di addetti per lo svolgimento dell'attività di vendita sino alla cessazione dell attività. Ricorreva ulteriormente per cassazione la contribuente, sul rilievo che l 'INPS, sul quale pacificamente incombeva l'onere probatorio dell'abitualità e prevalenza dell'attività commerciale, non aveva fornito la prova dei requisiti per l'iscrizione della stessa nella Gestione Commercianti, essendosi avvalsa la Corte di presunzioni tutt'altro che gravi precise e concordanti, conferendo rilevanza probatoria diversa da quella attribuibile alle dichiarazioni rese in sede ispettiva. Le motivazioni della suprema Corte La giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia iscrizione" ha ripetutamente affermato che, al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale 'coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo ) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. Nella specie, il decisum della Corte territoriale è coerente con i richiamati principi, in quanto l'obbligo contributivo della ricorrente relativo alla Gestione esercenti attività commerciali è stato ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di quest'ultima di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo/operativo, e dell'assenza di dipendenti, così implicitamente desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti

4 dell'abitualità e prevalenza dell'apporto offerto dalla ricorrente. Il giudizio di prevalenza e abitualità dell'attività di lavoro della ricorrente è stato reso dalla Corte territoriale avuto esplicito riguardo, oltre che alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, liberamente valutabili, anche e con riferimento alla sostanziale non contestazione della circostanza, evincibile dal ricorso in primo grado e soprattutto dalla visura camerale relativa alla Società, dell'assoluta assenza di addetti per lo svolgimento dell'attività di vendita. Ciò è stato ritenuto conforme ai principi ripetutamente affermati dalla suprema Corte, con conseguente rigetto del ricorso. Il principale riferimento normativo della questione risiede nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Su tale disposizione sono intervenute le Sezioni unite con sentenza resa in data 8/8/2011, n , che hanno affermato quanto segue: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'inps, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.". Secondo le Sezioni Unite, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'inps, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente". In altri termini, per queste attività, non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto),

5 con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l'obbligo della duplice iscrizione. Sono stati così superati i principi espressi dalle Sezioni Unite della suprema Corte con la sentenza n. 3240/2010, così come sono stati superati i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'art. 6 della CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15/2012). La sentenza della Sezioni Unite è stata poi seguita da altre pronunce (Cass. 1 luglio 2015, n ; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. '27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835), le quali - partendo dall'esatta premessa secondo cui sussiste l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle posizioni - hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria. Ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.i.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza - necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell'inps, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.

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