DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA UNIONALE E NAZIONALE IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE



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ALLEGATO A DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA UNIONALE E NAZIONALE IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE 1.STRUTTURE/ATTIVITA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE OPERANTI IN AMBITO NAZIONALE 1.1 Stazioni di monta naturale pubblica (strutture/attività punti 1 e 2 della tabella A) 1.1.1 Autorizzazioni La domanda per l autorizzazione all esercizio di una stazione di monta naturale pubblica di cui ai punti 1 e 2 della tabella A deve essere presentata dal Legale rappresentante o titolare, corredate della documentazione richiesta, allo SUAP del Comune dove ricade la sede operativa della struttura. Lo SUAP trasmette la domanda alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio. L istruttoria prevede l effettuazione di un sopralluogo congiunto da parte delle autorità competenti (Regione Toscana - e Azienda USL competente per territorio) finalizzato a verificare i requisiti tecnici necessari per l esercizio dell attività così come previsti dalla normativa vigente., In caso di esito positivo dell istruttoria, la competente Struttura della Giunta regionale adotta l atto autorizzativo ed emette il relativo codice univoco nazionale aggiornando gli elenchi regionali.. Il provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente tramite lo SUAP. Il termine per il procedimento amministrativo di autorizzazione è di complessivi 90 giorni dal ricevimento della domanda. 1.1.2 Variazioni Nel caso che il soggetto autorizzato cambi la località e le relative strutture in cui svolgere le attività di stazione di monta, questi deve chiedere una nuova autorizzazione. L autorizzazione non è cedibile ed il subentro di altro soggetto è possibile previa nuova autorizzazione. 1.1.3 Rinnovi Le autorizzazioni all esercizio delle stazioni di monta naturale pubblica hanno durata quinquennale e sono rinnovabili con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.1.1. L autorità competente può valutare l opportunità di non effettuare il sopralluogo congiunto nel caso che la documentazione disponibile (compreso gli esiti dei controlli effettuati dall azienda USL competente) sia sufficiente all emissione del parere.

Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell autorizzazione. 1.1.4 Cessazioni Il soggetto autorizzato all esercizio della stazione di monta naturale pubblica deve comunicare l avvenuta cessazione dell attività allo SUAP del Comune dove ricade la sede operativa della struttura. Lo SUAP comunica alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio l avvenuta cessazione, al fine della cancellazione dall elenco regionale della struttura cessata. 1.1.5 Revoche L autorizzazione è revocata qualora il soggetto autorizzato si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente o vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell autorizzazione. 1.2 Stazioni di monta naturale equina privata 1.2.1 Autorizzazioni Le domande per l autorizzazione all esercizio delle strutture di cui al punto 2 della Tab. A, (monta naturale equina privata), devono essere indirizzate dal Soggetto che intende gestire una stazione di monta naturale equina privata, corredate della documentazione richiesta, alla competente Struttura della Giunta regionale e in copia all Azienda USL competente per territorio. Il procedimento autorizzativo è analogo a quello delle strutture di cui ai punti 1-2 (monta naturale pubblica). L istruttoria delle domande prevede l effettuazione di un sopralluogo congiunto da parte delle autorità competenti (Regione Toscana - materia di agricoltura e Azienda USL competente per territorio) finalizzato a verificare i requisiti tecnici necessari per l esercizio dell attività così come previsti dalla normativa vigente. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la competente Struttura della Giunta regionale adotta l atto autorizzativo ed emette il relativo codice univoco nazionale e lo comunica al richiedente, aggiornando gli elenchi regionali delle strutture. Il termine per il procedimento amministrativo di autorizzazione è di 60 giorni dal ricevimento della domanda. 1.2.2 Variazioni Nel caso che il soggetto autorizzato cambi la località e le relative strutture in cui svolgere le attività di stazione di monta, questi deve chiedere una nuova autorizzazione. L autorizzazione non è cedibile ed il subentro di altro soggetto è possibile previa nuova autorizzazione. 1.2.3 Rinnovi Le autorizzazioni all esercizio delle stazioni di monta naturale privata hanno durata quinquennale e sono rinnovabili con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.2.1. L autorità competente per il parere può valutare l opportunità di non effettuare il sopralluogo congiunto nel caso che la documentazione disponibile (compreso gli esiti dei controlli effettuati dall azienda USL competente) sia sufficiente all emissione del parere. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell autorizzazione.

1.2.4 Cessazioni Il soggetto autorizzato all esercizio della stazione di monta equina privata deve comunicare alla competente Struttura della Giunta regionale l avvenuta cessazione dell attività al fine della cancellazione dall elenco regionale della struttura cessata. 1.2.5 Revoche L autorizzazione è revocata qualora il soggetto autorizzato si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente o vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell autorizzazione. 1.3 Requisiti zootecnici e sanitari dei riproduttori e per la produzione di materiale seminale embrioni ed ovuli I riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e equina, per essere adibiti alla riproduzione, devono risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al registro dei suini riproduttori ibridi e soddisfare le condizioni indicate agli artt. 1, 4, 5 e 18 del D.M., e per quanto riguarda i riproduttori maschi e femmine impiegati per la produzione di embrioni/oociti nei relativi Centri, gli art. 30 e 42 del D.M. n.. Gli animali impiegati ai fini riproduttivi devono essere esenti dalle malattie di cui agli allegati del DM. 172/94. I riproduttori maschi devono essere identificati secondo la normativa vigente. L'allevatore che intende impiegare per la riproduzione tori bufalini, per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, avvalendosi della deroga di cui all'art.5, comma 2, lett. a), della Legge 30/1991, esclusivamente per la fecondazione in monta naturale delle fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio, deve dare comunicazione preventiva alla competente Struttura della Giunta regionale, per ogni soggetto maschio impiegato. Per l utilizzo di riproduttori equidi da impiegare per la monta naturale per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, è prevista la deroga di cui all'art.5, comma 2, lett. b), della Legge 30/1991 e dell'art 5 comma 1 del D.M. secondo il procedimento indicato al paragrafo 1.5. 1.4 Autorizzazione per la raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione I Centri di produzione sperma che intendano raccogliere materiale seminale in allevamento da riproduttori di razze autoctone e tipi genetici a limitata diffusione, di cui al punto 3 della tabella A, devono presentare la domanda di autorizzazione allo SUAP del Comune dove è presente la sede del Centro richiedente. Lo SUAP trasmette la domanda alla competente Struttura della Giunta regionale In caso di esito positivo dell'istruttoria, la competente Struttura della Giunta regionale adotta l atto autorizzativo e lo rilascia al soggetto richiedente tramite lo SUAP. Il termine per il procedimento amministrativo è di 60 giorni dal ricevimento della domanda. 1.5 Autorizzazione alla fecondazione di riproduttori equidi di interesse locale In applicazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dall art. 5 del D.M., gli stalloni non iscritti ai libri

genealogici o registri ufficialmente istituiti in Italia devono, prima del loro impiego, essere autorizzati dalla Regione. La domanda è presentata dal detentore dell equide allo SUAP del Comune dove è detenuto l equide da autorizzare. Le domande, ai fini della loro ammissibilità, devono essere corredate di verbale tecnico redatto dall Associazione regionale Allevatori della Toscana- A.R.A.T. Lo SUAP trasmette la domanda alla competente Struttura della Giunta regionale..in caso di esito positivo dell'istruttoria, la competente Struttura della Giunta regionale adotta l'atto autorizzativo aggiornando gli elenchi regionali degli stalloni autorizzati. Il provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente tramite lo SUAP. Il termine per il procedimento amministrativo di autorizzazione è di 60 giorni dal ricevimento della domanda. 1.6 Autorizzazione all esercizio di stazione di inseminazione artificiale equina pubblica 1.6.1 Autorizzazioni Le domande per l autorizzazione all esercizio delle strutture di cui al punto 5 della tabella A devono essere presentate dal Legale rappresentante o titolare, corredate della documentazione richiesta, allo SUAP del Comune dove ricade la sede operativa della struttura stessa. Lo SUAP trasmette la domanda alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio L istruttoria prevede l effettuazione di un sopralluogo congiunto da parte delle autorità competenti (Regione Toscana - e Azienda USL competente per territorio) finalizzato a verificare i requisiti tecnici necessari per l esercizio dell attività così come previsti dalla normativa vigente. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la competente Struttura della Giunta regionale adotta l'atto autorizzativo aggiornando gli elenchi regionali. Il provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente tramite lo SUAP.. Il termine per il procedimento amministrativo di autorizzazione è di complessivi 90 giorni dal ricevimento della domanda. 1.6.2 Variazioni L autorizzazione non è cedibile ed il subentro di altro soggetto è possibile previa nuova autorizzazione. Nel caso che il soggetto autorizzato cambi la località e le relative strutture in cui svolgere le attività di stazione d inseminazione, questi deve chiedere una nuova autorizzazione. In caso di variazione del veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione il soggetto autorizzato deve darne comunicazione alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio tramite lo SUAP.. 1.6.3 Rinnovi Le autorizzazioni all esercizio delle attività relative alle strutture di cui al punto 5 della tabella A hanno durata quinquennale e sono rinnovabili con le modalità di cui al punto 1.6.1. L autorità competente può valutare l opportunità di non effettuare il sopralluogo congiunto nel caso che la documentazione disponibile (compreso gli esiti dei controlli effettuati dall azienda USL competente) sia sufficiente all emissione del parere.

Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di scadenza. 1.6.4 Cessazioni Il soggetto autorizzato all esercizio della struttura di cui al punto 5 della tabella A deve comunicare l avvenuta cessazione dell attività allo SUAP del Comune dove ricade la sede operativa della struttura. Lo SUAP comunica alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio l avvenuta cessazione, al fine della cancellazione dall elenco regionale della struttura cessata. 1.6.5 Revoche L autorizzazione è revocata qualora il soggetto autorizzato si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente o vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell autorizzazione. 1.7 Centri di produzione dello sperma Recapiti Gruppi di raccolta embrioni Centri di produzione di embrioni e oociti 1.7.1. Autorizzazioni La domanda per l autorizzazione all esercizio delle strutture di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 della Tab. A devono essere indirizzate dal Legale rappresentante o titolare, corredate della documentazione richiesta, allo SUAP del Comune dove ricade la sede operativa della struttura. Lo SUAP trasmette la domanda alla alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio.. L istruttoria prevede l effettuazione di un sopralluogo congiunto da parte delle autorità competenti (Regione Toscana - e Azienda USL competente per territorio) finalizzato a verificare i requisiti tecnici necessari per l esercizio dell attività così come previsti dalla normativa vigente. In caso di esito positivo dell istruttoria, la competente Struttura della Giunta regionale adotta l atto autorizzativo ed emette il codice univoco nazionale, aggiornando gli elenchi regionali. Il provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente tramite lo SUAP. Il termine per i procedimenti amministrativi di autorizzazione delle strutture di cui ai punti 7, 8, 9, 10 della Tab. A è di complessivi 90 giorni dal ricevimento della domanda. 1.7.2 Variazioni Nel caso che il soggetto autorizzato cambi la localizzazione e le relative strutture in cui svolgere le attività, questi deve chiedere una nuova autorizzazione. L autorizzazione non è cedibile ed il subentro di altro soggetto è possibile previa nuova autorizzazione. In caso di variazione del veterinario responsabile, nel caso delle strutture di cui ai punti 6,8,9, o di variazione del esperto zootecnico nel caso delle strutture di cui al punto 7 il soggetto autorizzato deve darne comunicazione alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio tramite lo SUAP.

1.7.3 Cessazioni Il soggetto autorizzato all esercizio delle strutture, di cui ai punti 6,7,8,9 della tabella A deve comunicare l avvenuta cessazione dell attività alla competente Struttura della Giunta regionale - e alla Azienda USL competente per territorio tramite lo SUAP del Comune dove ricade la sede operativa della struttura al fine della cancellazione dall elenco regionale della struttura cessata. 1.7.4 Revoche L autorità competente può disporre la sospensione dell attività qualora il soggetto autorizzato si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente o vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell autorizzazione. 1.8 Impiego dell inseminazione artificiale nell ambito aziendale: suini Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente da riproduttori maschi presenti in azienda per l esclusiva inseminazione delle scrofe dell azienda medesima, con l obbligo della preventiva comunicazione da parte del titolare/legale rappresentante dell azienda allo SUAP del Comune dove ricade l allevamento. Lo SUAP trasmette la suddetta comunicazione alla competente Struttura della Giunta regionale e alla Azienda USL competente per territorio. L inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico) iscritto nell elenco regionale di cui al successivo punto 1.9. Tali interventi sono equiparati ad interventi fecondativi in monta naturale e pertanto devono essere annotati dall allevatore sul registro aziendale previsto per la monta naturale. 1.9 Operatori di inseminazione artificiale ed impianto embrionale 1.9.1 Iscrizione L attività di operatore d inseminazione artificiale può essere esercitata previa iscrizione all apposito elenco regionale da: - laureati in Medicina veterinaria iscritti all albo provinciale dei medici veterinari; - operatori pratici della fecondazione artificiale in possesso di relativa qualifica conseguita con la partecipazione ad un corso di formazione ai sensi dell art.2 della Legge 11/03/1974 n.74. L attività di impianto embrionale può essere esercitata previa iscrizione all apposito elenco regionale da laureati in Medicina veterinaria iscritti all albo provinciale dei medici veterinari. La richiesta d iscrizione all elenco regionale deve essere presentata alla competente Struttura della Giunta regionale. Al termine dell istruttoria la competente Struttura della Giunta regionale comunica al richiedente l iscrizione all elenco regionale il codice univoco nazionale ed aggiorna l elenco regionale. Il termine per i procedimenti amministrativi di iscrizione nell elenco regionale degli operati d inseminazione artificiale ed impianto embrionale è di complessivi 30 giorni dal ricevimento della domanda. 1.9.2.Variazioni In caso di variazioni dei dati comunicati all atto della domanda per eventi successivi all iscrizione in elenco deve essere comunicata alla competente Struttura della Giunta regionale che provvede ad aggiornare l elenco per i dati variati. Le nuove convenzioni

sottoscritte da operatori pratici con Centri di produzione di materiale seminale o recapiti devono essere rese disponibili in sede di controllo. 1.9.3 Cessazioni L operatore comunica alla competente Struttura della Giunta regionale l avvenuta cessazione dell attività, al fine della sua cancellazione dall apposito elenco regionale. 1.9.4 Revoche L iscrizione all elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale ed impianto embrionale può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all art. 21 e 31 commi 3 e 4 D.M.. 1.10 Comunicazione elenco riproduttori maschi impiegati nelle stazioni di monta naturale I gestori delle stazioni di monta pubblica e delle stazioni di monta equina naturale privata devono comunicare alla competente Struttura della Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno l elenco dei riproduttori che operano nella stazione di monta e le tariffe di monta valide per la stagione (ad esclusione delle stazioni private). Le tarif fe devono essere rese pubbliche mediante affissione nei locali della stazione di monta. L eventuale utilizzo successivo alla data del 31 gennaio di un nuovo riproduttore deve essere comunicata entro dieci giorni dalla data di inserimento dello stesso nella stazione. Anche la cessazione dell'attività di un riproduttore maschio deve essere comunicata entro 30 giorni La competente Struttura della Giunta regionale predispone l elenco degli stalloni equidi operanti nelle stazioni di monta naturale, di cui all art. 5 comma 3 D.M., sulla base delle informazioni contenute nelle suddette comunicazioni. L elenco viene pubblicato sul sito web della Regione Toscana sezione Zootecnia entro il 30 marzo di ogni anno ed eventualmente aggiornato durante l anno. 1.11 Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata (ad esclusione degli equidi), compresa la monta brada, devono essere registrati su apposito registro aziendale, che deve riportare le informazioni prevista dall art. 33 comma 3 D.M. 403/00. Gli interventi fecondati effettuati in stazioni di monta pubblica (per gli equidi anche in stazioni di monta privata) o mediante l inseminazione artificiale e gli interventi di impianto embrionale, ai sensi dell art. 33 comma 1 D.M. devono essere certificati su appositi moduli tipo Certificato di intervento fecondativo (CIF) e certificato di impianto embrionale (CIE) conformi agli allegati n. 1 e n. 2 al Decreto del Mi.P.A.A.F.12 Febbraio 2001. Per gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini iscritti ai Libri genealogici o Registri Anagrafici o sottoposti ai controlli funzionali, in sostituzione dei CIF o del registro aziendale è possibile un modello semplificato di registrazione contenente i dati necessari a garantire il flusso di informazioni di cui all art. 35 D.M., che viene aggiornata con cadenza correlata alla periodicità dei controlli funzionali.. Tali modelli semplificati dovranno comunque garantire i dati richiesti nei certificati previsti dal Ministero, nonché la firma dell operatore per ciascun intervento.

Responsabile della certificazione e registrazione dei dati relativi agli interventi fecondativi è: a) il gestore nel caso della monta naturale pubblica (per gli equidi anche privata) b) il veterinario o l operatore pratico che ha eseguito l intervento, nel caso dell inseminazione artificiale; c) il veterinario nel caso d impianto embrionale; d) l allevatore, solo nel caso della monta privata, per le fattrici vendute gravide. L Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A.T.) svolge le attività di predisposizione stampa e distribuzione dei moduli CIF/CIE per la registrazione dei dati degli interventi fecondativi e impianti embrionali. Tutte le registrazioni (sia sui moduli CIF/CIE sia i registri aziendali /modelli semplificati) relative alla riproduzione animale debbono essere conservate per i due anni successivi a quello di riferimento. Il costo dei moduli è determinato, tenendo conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione, come previsto dall art. 34 comma 3, ed è addebitato da A.R.A.T. al richiedente.

Tabella A Strutture/attività della riproduzione animale, definizioni, normativa di riferimento e autorità competente Tipologia di struttura/attività Definizione Normativa di rif. valida per tutte le specie 1. Stazioni di monta naturale pubblica 2. Stazioni di monta naturale equina pubblica/privata 3. Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione 4. Autorizzazione alla fecondazione di riproduttori equidi di interesse locale 5. Stazioni di inseminazione artificiale equina Per stazioni di monta naturale pubblica si intende il luogo dove fattrici di proprietà altrui o proprie vengono coperte da maschi autorizzati. Per stazioni di monta naturale equina privata si intende un luogo ove fattrici di proprietà del gestore vengono coperte da maschi autorizzati sempre di proprietà o gestiti dallo stesso. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica Per stazioni d inseminazione artificiale equina pubblica si intende un luogo ove fattrici di proprietà altrui e proprie vengono ingravidate da veterinari, operatori pratici o zoo nomi autorizzati, con materiale seminale refrigerato e/o congelato Stabilimento riconosciuto e sorvegliato, presso il quale è prodotto conservato e Autorità competente

6. Centri di produzione dello sperma distribuito ai recapiti materiale seminale destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale in ambito nazionale 7. Recapiti Struttura riconosciuta e sorvegliata che provvede alla conservazione e alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni 8. Gruppi di raccolta embrioni 9. Centri di produzione embrioni e oociti Organizzazione che sotto la direzione di un veterinario responsabile provvede, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvede altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi Organizzazione che sotto la direzione di un veterinario responsabile provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnco, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura di embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonchè al congelamento conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i recapiti.

2. STRUTTURE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE REGISTRAZIONE AI FINI DEGLI SCAMBI IN AMBITO COMUNITARIO E PER IMPORTARE O ESPORTARE MATERIALE GENETICO DA O VERSO PAESI TERZI Le strutture che intendono destinare agli scambi comunitari o importare/esportare da e per Paesi terzi materiale seminale, embrioni e ovuli, devono essere riconosciute, in conformità alla normativa comunitaria, secondo la procedura di seguito descritta. 2.1 Strutture destinate agli scambi intracomunitari e importazioni/esportazioni da e per Paesi terzi Le domande per il riconoscimento delle strutture destinate agli scambi intracomunitari e importazioni/esportazioni da e per Paesi terzi devono essere presentate dal Legale rappresentante o titolare al SUAP del Comune dove è presente la sede operativa della struttura. Il SUAP trasmette l istanza alla ASL territorialmente competente che: verifica la completezza formale dell istanza e la relativa documentazione allegata; verifica l idoneità della struttura e la presenza dei requisiti previsti dalle norme di riferimento; richiede, in caso di esito favorevole, alla Regione - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria il rilascio del numero univoco nazionale La Regione Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria, richiede il numero univoco nazionale al competente ufficio del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità e del Farmaco Veterinario, ed una volta acquisito, provvede ad inoltrarlo alla ASL. L ASL trasmette l esito del sopralluogo e il numero univoco nazionale assegnato alla struttura allo SUAP. La competente struttura del Comune adotta l atto autorizzativo e, tramite lo SUAP, provvede a inviarlo al soggetto richiedente e a Regione Toscana Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria,.la quale trasmette al Ministero copia dell atto per l aggiornamento delle liste nazionali. 2.2 Cambio di ragione sociale Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale il rappresentante legale o titolare della struttura riconosciuta comunica al SUAP l avvenuta variazione con raccomandata entro 10 giorni. Il SUAP verifica la completezza formale dell istanza. La competente struttura del Comune provvede ad aggiornare l atto autorizzativo e ad inviarlo tramite lo SUAP al richiedente, alla Regione - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria e alla ASL territorialmente competente. La Regione provvede a trasmettere copia dell atto aggiornato al Ministero della Salute. 2.3 Variazioni sospensioni revoche relative all autorizzazione L Autorità competente può disporre la sospensione dell attività o la revoca del riconoscimento qualora il responsabile della struttura si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nella tabella di seguito riportano gli impianti che possono essere riconosciuti, le definizioni e la normativa di riferimento a cui si devono attenere. Tipologia di impianto Definizione Normativa di riferimento Stabilimento riconosciuto e Bovini: Dir. 88/407/CEE, Centro di raccolta dello sperma sorvegliato, presso il quale è prodotto Dir. 2003/43/CE materiale seminale destinato ad D.Lgs. 132/2005 essere impiegato nella fecondazione Suini: D.P.R. 242/1994 artificiale e oggetto di scambi Equini, ovini e caprini: D.Lgs intracomunitari e verso Paesi terzi 633/1996 Reg (CE) 176/2010 Centro di magazzinaggio dello sperma e/o embrioni Gruppi di raccolta embrioni Gruppo produzione embrioni Stabilimento riconosciuto e sorvegliato,,presso il quale è immagazzinato materiale seminale e/o embrioni destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale e oggetto di scambi intracomunitari e verso Paesi terzi Organizzazione che sotto la direzione di un veterinario responsabile provvede, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro e che provvede altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi Organizzazione che sotto la direzione di un veterinario responsabile provvede, anche per conto terzi, al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, al congelamento, alla conservazione e alla distribuzione. Bovini: Dir. 88/407/CEE, Dir. 2003/43/CE D.Lgs. 132/2005 Suini: D.P.R. 242/1994 Equini, ovini e caprini: D.Lgs 633/1996 Reg (CE) 176/2010 Bovini: DPR 241/1994; Equini, ovini e caprini e suini: D.Lgs 633/1996 Reg (CE) 176/2010 Bovini: DPR 241/1994; Equini, ovini e caprini e suini: D.Lgs 633/1996 Reg (CE) 176/2010

3. PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE Conformemente al quanto stabilito dalle normative di riferimento, si riportano nella tabella sottostante il numero di controlli che devono essere svolti annualmente per ogni tipologia di impianto. Tipologia di impianto Stazioni di monta naturale pubblica Stazioni di monta naturale equina pubblica/privata Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione Stazioni di inseminazione artificiale equina Allevamenti suinicoli che praticano in ambito aziendale l'inseminazione artificiale Centri di produzione dello sperma n. minimo di controlli/anno 1 1 1 1 1 2 Recapiti 1 Gruppi di raccolta embrioni Centri di produzione embrioni e oociti centro raccolta dello sperma centro di magazzinaggio dello sperma e/o embrioni 2 2 2 2 Sanzioni. Si applicano le sanzioni previste ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280, del regolamento d esecuzione adottato con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 19 luglio 2000 n. 403 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell 8 gennaio 2001) per le violazioni commesse nel settore della riproduzione animale.