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N. 00658/2012REG.PROV.COLL. N. 03520/2000 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2000, proposto da: Petruzzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sante Assennato, con domicilio eletto presso G. Sante Assennato in Roma, via Carlo Poma n. 2; Rosanna Blasi e Marco Petruzzo Q.li eredi di Giuseppe Petruzzo, rappresentati e difesi dall'avv. Sante Assennato, con domicilio eletto presso G. Sante Assennato in Roma, via Carlo Poma n. 2; contro Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Sportelli, dell Avvocatura comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 00577/1999, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE EQUO INDENNIZZO Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati D'Ottavi dell'avvocatura Comunale di Roma Capitale in dichiarata sostituzione dell'avv. Sportelli; 1

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il sig. Giuseppe Petruzzo in data 14.07.1988 chiedeva al Comune di Roma il riconoscimento dell equo indennizzo per causa di servizio derivante dalla infermità ischemia cerebrale, ritenuta da lui contratta a causa e per ragioni di servizio. Il Comune di Roma disponeva i primi accertamenti sanitari di competenza e successivamente, nel rispetto della normativa all epoca vigente per gli impiegati civili dello Stato, richiedeva il parere della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) che, con verbale n. 3316/92 del 21.10.1992, accertava l infermità denunciata e riteneva che essa fosse ascrivibile a causa di servizio. Il Comune di Roma, con delibera della G.C. n. 561 del 07.03.1995, accoglieva l istanza presentata dal sig. Petruzzo subordinandola, quanto alla corresponsione dell equo indennizzo, all ulteriore parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che veniva richiesto ai sensi dell art. 8 del D.P.R. n. 349/94. Il C.P.P.O., con verbale n. 17296/95, giudicava l infermità del sig. Petruzzo non dipendente dall attività di servizio prestata e l amministrazione, in presenza di due difformi pareri, riteneva opportuno investire l Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, il quale, però, declinava la propria competenza. Il Comune di Roma, conformandosi al parere del C.P.P.O., con determinazione dirigenziale n. 908 del 21.05.1996 respingeva l istanza, avanzata dal sig. Petruzzo, per la corresponsione dell equo indennizzo per infermità contratta a causa e per ragioni di servizio. Nei confronti del provvedimento di diniego il sig. Petruzzo proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio il quale, con sentenza del 10.12.1998, rigettava la domanda. Avverso la sentenza il sig. Petruzzo ha proposto appello perché, in riforma della stessa sia dichiarata la illegittimità del provvedimento negatorio del Comune di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge. A seguito del decesso del sig, Giuseppe Petruzzo, occorso il 12.12.2010, si sono costituiti gli eredi signora Rossana Blasi e Marco Petruzzo che hanno dichiarato il loro interesse alla prosecuzione della causa. Il Comune di Roma ha chiesto che sia rigettato l appello nel merito e che sia dichiarato inammissibile il parere medico legale prodotto da controparte in sede di appello. L appello è infondato e da respingere e si può pertanto prescindere da osservazioni in ordine alla ammissibilità di detto parere, effettivamente prodotto solo nell attuale fase di giudizio, atteso che esso è ininfluente ai fini della decisione. L appellante censura per difetto di motivazione il provvedimento del Comune originariamente impugnato, perché l amministrazione avrebbe omesso di indicare i presupposti di fatto e le ragioni di ordine giuridico poste a fondamento dell atto, con la conseguente violazione dell art. 3 della legge n. 241/1990. 2

La censura non è condivisibile perchè, come ritenuto dai giudici di primo grado, il Comune di Roma, in sede di adozione dell atto ha fatto necessariamente riferimento e si è attenuto al parere reso dal C.P.P.O, atteso che il provvedimento stesso fonda su valutazioni di carattere medico scientifiche e, quindi, di natura fondamentalmente tecnica che solo un organo medico legale può fornire. Il parere reso dal C.P.P.O. risulta inoltre diffuso ed approfondito e sono ben esplicitati gli elementi che hanno supportato le conclusioni di carattere negativo cui il Comitato è pervenuto e che, per relationem, motivano adeguatamente il provvedimemto del Comune. La motivazione di un provvedimento è da ritenere pienamente legittima quando essa, come nel caso di specie, sia completa e logica in virtù degli elememti contenuti in altro atto che, in ragione del rinvio, diviene parte integrante del primo a termini dell art. 3 della legge n. 241/1990, norma di principio generale al riguardo. Resta fermo che il rinvio deve essere tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione attraverso l atto richiamato per relationem che, pertanto, deve essere accessibile o, meglio, allegato (C.d.S. : sez. VI, 17.12.2008, n. 6274; sez. V, 11 gennaio 2011, n. 68). L appellante sostiene ulteriormente che l Amministrazione non avrebbe potuto non tener conto, come ha fatto, del contrastante parere sanitario espresso dalla C.M.O., il quale non resta automaticamente assorbito del parere del comitato (C.P.P.O.) senza una puntuale motivazione medico-scientifica al riguardo. Invero la richiesta di equo indennizzo apre una nuova fase, di competenza del C.P.P.O, separata da quella per il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, accertamento che può essere svolto anche dalla sola C.M.O, ma che ha rilevanza per fini più limitati, di carattere assistenziale ed economico, in pendenza della malattia. Nell ambito di tale seconda fase, nella quale viene riesaminata anche la citata dipendenza, è possibile giungere, come nel caso di specie, a conclusioni differenti rispetto a quelle stabilite dalla C.M.O. In presenza di conclusioni di carattere medico legale non conformi tra loro, l amministrazione non aveva, invero, possibilità di determinarsi se non in base al parere espresso dal C.P.P.O., che ad una attenta lettura appare completo e razionale. Il parere del C.P.P.O. giunge infatti al termine di un complesso procedimento e tiene conto degli altri pareri e valutazioni formulati da quanti, come lo stesso C.M.O., si sono espressi sotto i più diversi aspetti in merito alla problematica in questione, ivi compreso la valutazione delle condizioni ambientali e di stress lavorativo in cui l interessato si è trovato ad operare. Nel caso di specie il C.P.P.O. ha ritenuto, ampiamente argomentando al riguardo, che l infermità denunciata dal dipendente fosse conseguenza di sua predisposizione costituzionale alla malattia contratta e che l attività di lavoro svolta non fosse stata causa o concausa dell insorgere della stessa. E ancora da considerare che per giurisprudenza prevalente il parere in ordine al riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, per il riconoscimento di un equo indennizzo o di una pensione privilegiata, è espresso, in via definitiva, solo dal C.P.P.O ( ex multis C.d.S., sez VI, 19.5.1989, n. 662; sez VI, 11.06.90 n. 587). 3

Le determinazioni di carattere medico legale infine, così come la valutazione dei fattori e delle eventuali concause delle infermità denunciate, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non sono censurabili nel merito, ma esclusivamente nella loro eventuale illegittimità per palese incongruità o irragionevolezza. Attesa la materia trattata, sussistono giusti motivi perché le spese del giudizio siano compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, confermando per l effetto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente Francesco Caringella, Consigliere Roberto Chieppa, Consigliere Francesca Quadri, Consigliere Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/02/2012 IL SEGRETARIO 4

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5