COMUNE DI AREZZO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI AREZZO

Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Città di Lecce REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

C I T T À D I L U C E R A PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Comune di Ruvo di Puglia

COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

OdG n.: 288 PG n.: /2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017

COMUNE DI CEFALÙ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO C.so Ruggiero Indirizzo internet:

Comune di San Giovanni in Persiceto. Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA DEFINZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Comune di San Giorgio Piacentino PROVINCIA DI PIACENZA. Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero. Regolamento

COMUNE DI CAMPOBASSO

Circolare N. 100 del 7 Luglio 2017

prot: QB del: 13/09/2017

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI Proposta di Deliberazione N DL-274 del 27/07/2017

b) tramite posta elettronica certificata

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

CONDONO LITI FISCALI PENDENTI NUOVA PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del

COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

CONDONO LITI FISCALI PENDENTI NUOVA PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

COMUNE DI BRESCELLO Provincia di Reggio nell'emilia REGOLAMENTO LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI DOVUTI PER TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

COMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi

LE NOVITA DELLA MANOVRA CORRETTIVA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI a cura del Dott. Vito SARACINO Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La definizione agevolata delle controversie tributarie

COMUNE DI MODENA Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Circolare n. 130 del 27 Settembre 2017

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

Città di Lecce. Regolamento per la Definizione Agevolata della TOSAP e ICIAP

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELL INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE NR. 193/2016

Sesto San Giovanni, 9 maggio 2017 CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2017 LE NOVITA DELLA MANOVRA CORRETTIVA

26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

2;l.or*e. cl-r?-\ w '.1 ' 7.t*"î ilq-l-'"*'-'- tl. il- 1,4VL. L"-ert,J \n,^ ',/ '{ \4rf

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Circolare Area fiscale 27 giugno 2017

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, oggetto di riscossione con ingiunzione fiscale.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

COMUNE DI FANO. (Provincia di Pesaro e Urbino)

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

COMUNE di CADORAGO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA T.A.R.S.U.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Regolamento Comunale in materia di tributi locali

COMUNE DI NUMANA PROVINCIA DI ANCONA. Regolamento per la disciplina e l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI-

Dipartimento II - Politiche delle Entrate GUIDA ALLA CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI PER I TRIBUTI COMUNALI ABOLITI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ex D.L. 50/2017

COMUNE DI CHIANCIANO TERME Provincia di Siena. Regolamento comunale per la disciplina del TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 5 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata

Comune di MIGLIANICO (CH)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

COMUNE DI MEDA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016

Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA TOSAP ICP DPA ICIAP E SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE;

COMUNE DI MASCALI (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNE DI ASIAGO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

C O M U N E D I F E R N O PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)

C O M U N E D I SANNICANDRO DI BARI

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Comune di Poggio Nativo REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)

Alla Giunta Regionale della Campania DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE CENTO DIREZIONALE, ISOLA C/ NAPOLI

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI SALA BOLOGNESE Provincia di Bologna. Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)

COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO Provincia di Salerno tel. 0828/ fax 0828/ PARTITA I.V.A. N

COMUNE DI MUSSOMELI (Provincia di Caltanissetta)

COMUNE DI CARDITO - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Piazza G. Garibaldo n Cardito (NA) -

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI CANALE Indirizzo: Piazza Italia 18, Canale (CN) Codice Fiscale e Partita IVA: Codice Catastale: B573 TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI CARBONERA PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI

COMUNE DI TERNI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Transcript:

COMUNE DI AREZZO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI AREZZO (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 103 del 24/07/2017)

SOMMARIO ARTICOLO OGGETTO PAGINA 1 Oggetto del regolamento 3 2 Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata 3 3 Controversie definibili 3 4 Istanza della controparte 4 5 Definizione agevolata 4 6 Adempimenti della controparte 4 7 Diniego di definizione agevolata 5 8 Sospensione delle controversie 6 9 Disposizioni finali 6

Articolo 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge n 50 del 2017, disciplina l applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie. Articolo 2 Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata 1) La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica ai seguenti tributi locali: a) imposta comunale sugli immobili (ICI); b) imposta municipale propria (IMU); c) tributo sui servizi indivisibili (TASI); d) tributi sui rifiuti e sui servizi (TARES); e) tassa sui rifiuti (TARI); f) imposta comunale sulla pubblicità (ICP); g) diritti sulle pubbliche affissioni; h) tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) Articolo 3 Controversie definibili 1) La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali è parte il Comune di Arezzo, direttamente o per tramite del proprio concessionario, per i tributi di cui all articolo 2 del regolamento, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017. 3

2) Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva. Articolo 4 Istanza della controparte 1) La controparte del Comune di Arezzo o del suo concessionario in una controversia tributaria può presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2017, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. A tal fine l'ufficio tributi predispone apposito modello ad uso dei contribuenti da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente. 2) L istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative: a) posta elettronica certificata; b) raccomandata postale; c) consegna diretta al protocollo. 3) Il contribuente deve presentare una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo. Articolo 5 Definizione agevolata 1) Ai fini della definizione delle controversie di cui all articolo 3, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi: l imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell atto impugnato; gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell atto; Articolo 6 Adempimenti della controparte 4

1) La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 5. 2) Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano, per ciascuna controversia autonoma, duemila euro. 3) Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 31 marzo 2018. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale nella misura vigente con maturazione giorno per giorno. 4) Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 5) Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente. 6) Dagli importi dovuti ai sensi del presente regolamento si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. 7) La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 8) Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 7 Diniego di definizione agevolata 1) Entro il 31 luglio 2018, il Comune notifica l'eventuale diniego dell istanza di cui all articolo 4. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. 2) L istanza di cui all articolo 4 può essere rigettata qualora la stessa non attenga a controversie definibili ai sensi del presente regolamento. 5

Articolo 8 Sospensione delle controversie 1) Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, faccia apposita richiesta al giudice tributario, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 9 Disposizioni finali 1) Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare l'art. 11 del DL 50/2017 2) Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso. 6