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FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS VIA TITO SPERI N. 105 BOTTICINO - BS Contratto di assistenza socio-sanitaria per l ingresso presso la RSA Casa di riposo per anziani di Botticino Onlus. tra La Fondazione Casa di riposo per anziani di Botticino Onlus (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Botticino Via Tito Speri n. 105 C.F. 80048980173 legalmente rappresentata dal Rappresentante legale pro-tempore Sig. Tognazzi Vincenzo e C.F. Ospite della RSA dal oppure C.F. in qualita di Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno, oppure C.F. in qualita di Delegato risultante dal documento denominato ALLEGATO 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, e (da compilare solo se l obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall ospite), (da compilare solo se l obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall ospite),

(da compilare solo se l obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall ospite) PREMESSO Che l ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido, Si stipula quanto segue: TUTTO CIO PREMESSO ART. 1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ART. 2 La Fondazione si obbliga ad erogare Assistenza avente natura socio- sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per le RSA, dalla Carta dei Servizi della Fondazione redatta secondo i criteri del Codice etico adottato dall Ente, dal Regolamento interno e allegati al presente contratto. Il contraente dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di avere ricevuto la carta dei servizi, il codice etico che costituiscono parte integrante del presente documento. ART. 3 A fronte delle prestazioni erogate, il contraente si obbliga alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione annualmente, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. cod. civ., senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso di variazione dell importo della retta l ente provvederà nel termine di dieci giorni dalla decisione della seduta del Consiglio di Amministrazione, alla comunicazione al contraente mediante affissione all Albo della Fondazione, pubblicazione sul sito internet e con comunicazione individuale agli ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima Gli obbligati avranno facoltà di recedere, mediante comunicazione scritta, da far pervenire almeno 10 giorni prima dell applicazione della nuova tariffa alla Direzione della Fondazione. Il recesso del contraente si perfeziona solo con l avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati medesimi entro quindici giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta. Decorso tale temine senza che l assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza. Nel silenzio del contraente il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

ART. 4 Il contraente è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l Anagrafica dell Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni; ART. 5 Il contratto decorre dal giorno. Il contratto puo cessare per: - volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 15 giorni effettivi o corrisposti in denaro; - impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto relativamente alla condizione psico/fisica dell ospite di inidoneita sopraggiunta valutata per iscritto dal Direttore Sanitario della Fondazione con un preavviso scritto di 15 giorni; - inadempimento all obbligo di pagamento della retta (o sua quota a carico dell utenza), secondo quanto disposto dall art. 9, avvisando il Comune e/o l Asl affinche le dimissioni avvengano in forma assistita. - L Ente ha verificato al momento dell ingresso che l Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL o al Comune. - La Fondazione nella figura del Direttore Sanitario ha facoltà di revocare il ricovero nel caso l Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato, nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione. ART. 6 Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese; I soggetti che compartecipano alla copertura della retta assistenziale sono: ART. 7 Per l anno 2017 la retta giornaliera sarà pari ad 49,00 nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e non quello di uscita; per le assenze la retta sara decuratata nel seguente modo: fino a 8 giorni di assenza di qualsiasi natura deve essere pagata la retta nella misura intera, dal non giorno e sino al rientro in caso di ricovero ospedaliero la retta viene decurtata di 1/3 dell importo giornaliero, le assenze superiori agli 8 giorni e non dovute a ricoveri ospedalieri dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Amministrativa. Il contraente dichiara di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR, nonche trasporti di natura sociale e/o sanitaria) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari). E compito del contraente organizzare il trasporto e sostenere il relativo costo.

In caso di accettazione il posto si considera prenotato dal momento del contatto telefonico con conseguente versamento della retta a decorrere dal giorno stesso della accettazione. L ingresso dell ospite in struttura deve avvenire perentoriamente entro due giorni dall accettazione, pena la decadenza al diritto di ingresso. In caso di impossibilita all ingresso per ricovero ospedaliero, l utente è tenuto al pagamento della retta comprensivo del contributo regionale relativo alla classe di appartenenza indicata dall UVMD dell Asl sulla domanda. Entro sette giorni dall ingresso il contraente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a Euro 1.519,00. A fronte del pagamento della retta l Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: alla stipula e al mantenimento dell assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale; al rispetto della privacy dell ospite ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. ; alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria; alla diffusione della carta dei servizi. Ai sensi dell art. 1783-1786 c.c. l Ente risponde: 1) quando le cose dell ospite gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare. L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. ART. 8 La Fondazione provvede annualmente nei tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi al rilascio delle certificazioni delle rette ai fini fiscali al contraente. ART. 9 In caso di mancato tempestivo pagamento della retta entro il termine previsto dall art. 6, la RSA provvede ad incamerare il deposito cauzionale di cui all art. 7 e, al contempo, formalizza diffida nei confronti dell ospite e/o del/i soggetto/i obbligato/i, a mezzo di raccomandata A.R., alla ricostituzione del medesimo deposito entro 15 giorni. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.. Qualora l ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ASL. ART. 10 In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall Utenza la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 11 L Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente. ART. 12 Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto. ART. 13 Il presente contratto ha durata pari alla durata del ricovero presso la Fondazione dell ospite e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti. ART. 14 Ai sensi del D.lgs. 196/03 il Titolare del Trattamento dei dati nella figura del Legale Rappresentante garantisce l assolvimento degli obblighi previsti in materia di privacy, allegando al presente contratto l informativa prevista dal Decreto e il consenso informato del contraente. ART.15 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l interesse dell intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall art. 5. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell interpretazione e applicazione del presente contratto sara competente a decidere il foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data L Ospite Il Presidente (o chi in possesso di delega alla firma) Il Contraente