SICUREZZA SUL LAVORO LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SICUREZZA SUL LAVORO LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA Avvocato GABRIELE MOSCONE - Foro di Biella 16 aprile 2014 - ODCEC Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INDICE 1. l importanza degli obblighi formativi 2. l informazione ai lavoratori 3. la formazione ai lavoratori 4. la formazione ai dirigenti e ai preposti 5. la formazione al RLS 2

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INDICE 6. la formazione al RSPP 7. la formazione antincendio 8. la formazione di primo soccorso 9. enti e formatori: novità normative 10.la formazione dello studio professionale 3

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI 4 4

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE: A. creare un percorso irrinunciabile di aggiornamento costante per la crescita professionale e lavorativa B. a fronte del rapido susseguirsi delle novelle normative 5 5

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI INFLAZIONE DELLA FORMAZIONE: 1. troppi eventi formativi 2. troppi corsi da frequentare 3. percezione della formazione come una perdita di tempo 4. percezione della formazione come un costo 5. utilità dei soli crediti formativi 6 6

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI come affrontare e risolvere questi problemi: a) intendere la formazione come un opportunità b) scegliere solo gli eventi formativi che ci interessano c) impiegare attivamente il tempo dedicato alla formazione d) applicare nel lavoro le nozioni acquisite durante la formazione 7 7

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI la formazione può essere di due tipologie: A. facoltativa: libera scelta degli eventi formativi per la crescita professionale (master) B. obbligatoria: 1. formazione continua per il professionista 2. formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il datore di lavoro 8 8

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro caratteristiche: 1. obbligatoria per il datore di lavoro 2. il mancato assolvimento della formazione è sanzionato penalmente 3. rivolta ai soggetti destinatari diversi dal datore di lavoro 9 9

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI gli adempimenti formativi a carico del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza: rivestono carattere di rilevante importanza ed attualità alla luce delle recenti novelle legislative non sempre perfettamente concordi ma sempre bisognose di attenta interpretazione controlli ispettivi sempre più frequenti 10 10

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI la disciplina è contenuta nel Titolo I, Capo III, Sezione IV del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) : FONTE PRIMARIA rimanda alla normativa secondaria: accordi Stato Regioni e Decreti Ministeriali che: A. regolano le modalità concrete di erogazione B. illustrano nel dettaglio le materie oggetto dei percorsi formativi, le caratteristiche degli enti accreditati per la formazione nonchè le qualifiche dei formatori 11 11

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PRINCIPIO DI BASE: datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informazione e formazione ai lavoratori, ai loro rappresentanti (RLS), all RSPP, anche con riferimento all antincendio e al primo soccorso alla luce delle eterogenee tipologie formative pare più corretta l accezione formazioni che vengono di seguito esaminate 12 12

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI D.LGS.81/08 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO CAMPO DI APPLICAZIONE disposizioni in materia di salute e sicurezza: si applica a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto ed interinali EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA 13 13

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI D.LGS.81/08 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO CAMPO DI APPLICAZIONE: destinatari: A. tutti i Datori di lavoro pubblici e privati B. tutti i lavoratori subordinati e autonomi ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti: lavori domestici a carattere straordinario, insegnanti privati, l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili 14 14

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PROTEZIONE PREVENZIONE PARTECIPAZIONE 15 15

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI BENEFICIARI degli obblighi formativi: A. LAVORATORI B. DIRIGENTI e PREPOSTI C. RSPP e ASPP D. RLS E. ADDETTI ANTINCENDIO F. ADDETTI PRIMO SOCCORSO G. FORMAZIONI SPECIALI PER RISCHI SPECIALI 16 16

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI DESTINTARIO e OBBLIGATO PRINCIPALE degli obblighi formativi: DATORE DI LAVORO 17 17

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO art. 2 comma 1 lett. b) DEFINIZIONE soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa 18 18

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro é una persona giuridica, destinatario delle norme é il legale rappresentante dell ente imprenditore, la persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive (Cass. pen., sez. III, 8 agosto 2006) 19 19

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO A. nella Società Semplice è: tutti i soci sono penalmente responsabili individuare e delegare un socio con responsabilità rimane valido il principio dell effettività del ruolo svolto 20 20

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO B. nella Società in nome collettivo è: ciascun i socio risponde penalmente della sicurezza dell altro socio individuare e delegare un socio con responsabilità rimane valido il principio dell effettività del ruolo svolto 21 21

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO C. nella Società in accommandita semplice è: datore di lavoro è l accomandatario D. nelle Cooperative è: datore di lavoro è il Presidente 22 22

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO nella Pubblica Amministrazione è: il Dirigente e in mancanza: il funzionario con poteri di autonomia decisionale 23 23

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI NON DELEGABILI (art. 17) obblighi propri NON delegabili del datore di lavoro: A. valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28 (DVR) B. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) Sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 24 24

L IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI la formazione nella sicurezza sul lavoro è: A. strumento per raggiungere il traguardo infortuni zero B. strumento gestionale per promuovere e divulgare la cultura della tutela sui luoghi di lavoro e l importanza della prevenzione C. rappresenta un indispensabile momento aziendale di condivisione di saperi, di investimento in conoscenza e innovazione 25 25

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI L INFORMAZIONE AI LAVORATORI 26 26

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari PREVALENZA DEL REALE SUL FORMALE LAVORATORI beneficiari e destinatari di precetti ed obblighi 27 27

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso l associato in partecipazione il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 L. 196/1997 28 28

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE: l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile 29 29

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI CAMPO DI APPLICAZIONE: LAVORATORI (art. 3) soggetti già contemplati dall art. 1 del D.Lgs. 626 (ad es. i lavoratori a domicilio, portinai) soggetti già previsti (lavoratori somministrati, lavoratori a progetto, lavoratori occasionali, lavoratori a distanza) soggetti in precedenza esclusi (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati) componenti imprese familiari soci di società agricole 30 30

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI OBBLIGHI E SANZIONI PER I LAVORATORI (artt. 20 e 59) Tra gli altri h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro SANZIONE: arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro 31 31

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI RESPONSABILITÀ LAVORATORE VS RESPONSABILITÀ DATORE DI LAVORO la violazione degli obblighi del lavoratore è esimente e/o attenuante della responsabilità penale del datore di lavoro nel caso di commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con inosservanza della normativa anti infortunistica GIURISPRUDENZA RESTRITTIVA: FAVOR LAVORATORE 32 32

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI RESPONSABILITÀ LAVORATORE E principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale, in caso di infortunio occorso sul luogo di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro sia esclusa solo quando la condotta del dipendente è abnorme o imprevedibile (Cass.Civ., sez. lavoro, 18 maggio 2007, n. 11622) 33 33

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI tre concetti graduati per importanza e complessità: 1. informazione: funzionale all acquisizione delle conoscenze generali e specifiche 2. formazione: finalizzata a fare acquisire le competenze per svolgere in sicurezza la mansione lavorativa 3. addestramento: va oltre la didattica teorica, mirando ad insegnare le tecniche e procedure pratiche per svolgere in concreto la mansione specifica 34 34

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI INFORMAZIONE: processo con cui il datore trasferisce al lavoratore le nozioni necessarie per identificare e gestire i rischi per assicurare al prestatore di lavoro: 1) conoscenza dei rischi specifici connessi alla mansione 2) consapevolezza generale del ciclo produttivo 3) affinchè il lavoratore possa effettuare scelte ed attuare comportamenti che non compromettano la sicurezza propria o di terzi 35 35

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI INFORMAZIONE: A. contenuto generale B. contenuto speciale 36 36

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI A. CONTENUTO GENERALE DELL INFORMAZIONE l informazione di cui all art. 36 TUSL mira a fare acquisire ai lavoratori le conoscenze adeguate: 1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività dell impresa in generale 2. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro 37 37

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI A. CONTENUTO GENERALE DELL INFORMAZIONE l informazione di cui all art. 36 TUSL mira a fare acquisire ai lavoratori le conoscenze adeguate: 3. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso ed antincendio 4. sui nominativi del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e del Medico Competente 38 38

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI B. CONTENUTO SPECIALE DELL INFORMAZIONE datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un adeguata informazione: 1) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all attività svolta 2) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 3) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (anche i DPI) 39 39

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI contenuto dell informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori per consentire loro di acquisire le relative conoscenze effettive ove l informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo 40 40

L INFORMAZIONE AI LAVORATORI ASPETTO SANZIONATORIO la mancata osservanza dell obbligo informativo ai lavoratori da parte del datore (o per esso ad opera di un suo consulente od ente formatore) comporta: a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere penale dell arresto da due a quattro mesi ovvero l ammenda da 1.200,00 ad 5.200,00 (art. 55 comma 5 lett. c) 41 41

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI LA FORMAZIONE AI LAVORATORI 42 42

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI attraverso la formazione si realizza un processo educativo con cui si trasferiscono le conoscenze e le procedure utili allo svolgimento in sicurezza dei compiti aziendali, nonchè all identificazione, riduzione e gestione dei rischi (D.Lgs. 81/08 art. 2, comma 1, lett. aa) FORMAZIONE = COMPETENZE 43 43

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE : l educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda volta ad acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio (Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2011-27 settembre 2011, n. 34854, in Dir. e pratica lav., 2011, 2417 ss.). 44 44

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI art. 37 D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza 45 45

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI art. 37 D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda 46 46

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI le caratteristiche dei soggetti formatori, i requisiti dei docenti, nonché la durata, i contenuti didattici e le modalità dei corsi di formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 21 dicembre 2011 (G.U. 11.01.2012, n.8) e D. Interministeriale 2013 47 47

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI art. 37 comma 4 D.Lgs. 81/08 la formazione deve avvenire in occasione: A. costituzione del rapporto di lavoro B. inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro C. trasferimento o cambiamento di mansioni D. introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi 48 48

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS) deve essere periodicamente ripetuta 1. in relazione all evoluzione dei rischi 2. o all insorgenza di nuovi rischi 3. in ogni caso l aggiornamento è quinquennale 49 49

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI ASPETTO SANZIONATORIO la mancata osservanza dell obbligo formativo ai lavoratori da parte del datore (o per esso ad opera di un suo consulente od ente formatore) comporta: a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere penale dell arresto da due a quattro mesi ovvero l ammenda da 1.200,00 ad 5.200,00 (art. 55 comma 5 lett. c) 50 50

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI 51 51

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI DIRIGENTE persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 comma 1 lett.d)) è soggetto agli stessi obblighi e alle medesime sanzioni previste per il datore di lavoro (art. 18) Non può esimersi da responsabilità per delega di funzioni (art.16) 52 52

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) a) nomina Medico Competente, quando è previsto SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.500 a 6.000 53 53

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) b) designare i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.200 a 5.200 54 54

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.200 a 5.200 55 55

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.500 a 6.000 56 56

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) e) assicurarsi che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.200 a 5.200 57 57

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) f) richiedere l osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.200 a 5.200 58 58

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 59 59

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) g-bis) nei casi di Sorveglianza Sanitaria di cui all articolo 41, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 60 60

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 61 61

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 62 62

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.200 a 5.200 63 63

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 64 64

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) n) consentire ai lavoratori di verificare mediante l RLS l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 65 65

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) o) consegnare tempestivamente all RLS su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico e consentire al medesimo di accedere ai dati degli infortuni. Il DVR è consultato esclusivamente in azienda SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 750 a 4.000 66 66

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) p) elaborare il documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI) e consegnarne tempestivamente copia all RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 67 67

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) q) evitare che le misure tecniche adottate causino rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o l ammenda da 1.200 a 5.200 68 68

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) r) effettuare la comunicazione telematica all INAIL i dati degli infortuni SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 s) consultare l RLS quando imposto SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 69 69

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) t) adottare le misure per la prevenzione incendi SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 u) negli appalti e subappalti, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 70 70

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 71 71

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) z) provvedere all aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.500 a 6.000 72 72

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) aa) comunicazione telematica all INAIL del nominativo dell RLS SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 73 73

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) Datore di lavoro deve fornire al RSPP e al Medico Competente informazioni in merito a: 1. natura dei rischi 2. l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 74 74

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art.18) Datore di lavoro deve fornire al RSPP e al Medico Competente informazioni in merito a: 3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi 4. i dati degli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali 5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 75 75

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI IL PREPOSTO persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2 comma 1 lett.e)). È il capo ufficio, il capo reparto. Non ha poteri decisionali 76 76

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 77 77

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) b) verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 78 78

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo dei rischi in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 79 79

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato del rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione SANZIONE: arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 80 80

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere attività in una situazione di pericolo grave ed immediato SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 81 81

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro SANZIONE: arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 82 82

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI OBBLIGHI E SANZIONI DEL PREPOSTO (art. 19) g) frequentare appositi corsi di formazione SANZIONE: arresto fino a un mese o l ammenda da 200 a 800 83 83

LA FORMAZIONE A DIRIGENTI E PREPOSTI art. 37 comma 7 del TUSL: disciplina la formazione per i dirigenti e i preposti dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro 84 84

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI CONTENUTI della FORMAZIONE comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi b) la definizione e individuazione dei fattori di rischio c) la valutazione dei rischi d) l individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 85 85

LA FORMAZIONE A DIRIGENTI E PREPOSTI la durata, i contenuti didattici e le modalità dei corsi di formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 21 dicembre 2011 (G.U. 11.01.2012, n.8) 86 86

LA FORMAZIONE A DIRIGENTI E PREPOSTI ASPETTO SANZIONATORIO la mancata osservanza dell obbligo formativo ai dirigenti e ai preposti da parte del datore (o per esso ad opera di un suo consulente od ente formatore) comporta: a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere penale dell arresto da due a quattro mesi ovvero l ammenda da 1.200,00 ad 5.200,00 (art. 55 comma 5 lett. c) 87 87

LA FORMAZIONE AL RLS LA FORMAZIONE AL RLS 88 88

LA FORMAZIONE AL RLS CHI RAPPRESENTA E FA VALERE I DIRITTI DEI LAVORATORI? RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 89 89

LA FORMAZIONE AL RLS Art. 9 della Legge n 300/70 i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica 90 90

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 comma 1 lett.i) D.Lgs. 81/08) esprime il principio della partecipazione e della gestione condivisa della salute e sicurezza del lavoro con le parti sociali 91 91

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) RUOLO 1. CONSULTIVO 2. PARTECIPATIVO 3. DI CONTROLLO 92 92

LA FORMAZIONE AL RLS ASPETTI NORMATIVI ATTIVITÀ RLS PARTECIPAZIONE l insieme dei metodi, degli strumenti e delle risorse da utilizzare per favorire il coinvolgimento dei lavoratori al fine di accrescere la sicurezza del lavoro disciplina RLS: T.U. (D.Lgs. N 81/08) TITOLO 1 - Sezione VII, artt. dal 47 al 52 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 93 93

LA FORMAZIONE AL RLS ASPETTI NORMATIVI ATTIVITÀ RLS art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo art. 50 attribuzioni del RLS art. 51 Organismi paritetici art. 52 sostegno alla PMI e alla pariteticità 94 94

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA stabilisce il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni l elezione deve avvenire in una giornata unica su tutto il territorio nazionale, in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro 95 95

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) NUMERO MINIMO DI RLS A. aziende o U.P.fino a 200 dip.= almeno 1 RLS B. aziende o U.P. tra 201 e 1000 dip. = almeno 3 RLS C. aziende o U.P. oltre 1000 dip. = almeno 6 RLS RLST: le modalità di elezione sono demandate agli Accordi Collettivi o, in assenza, ad un decreto del Ministero del Lavoro (sentite tutte le categorie interessate) 96 96

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) RLST- FORMAZIONE l esercizio delle sue funzioni è subordinato ad una formazione di almeno 64 ore iniziali, da svolgere entro 3 mesi dalla elezione, con annuale minimo di 8 ore un aggiornamento 97 97

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) RLST- ACCESSO LUOGHI DI LAVORO preavviso le cui modalità e termini sono stabiliti in sede di accordo tra le parti sociali il preavviso non è necessario in caso di infortunio grave: in questo caso basta la segnalazione all Organismo Paritetico 98 98

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) RLST- FUNZIONI se non viene concesso l accesso: il RLST segnala il fatto all Organismo Paritetico o all Organo di Vigilanza competente l incarico di RLST è incompatibile con altre funzioni sindacali 99 99

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) A. accede ai luoghi di lavoro B. consultato per la valutazione dei rischi e la prevenzione in azienda C. consultato alla designazione dell RSPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente D. consultato in merito all organizzazione della formazione E. riceve il DVR e le misure di prevenzione 100 100

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) F. riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza G. riceve una formazione adeguata H. promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori I. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti 101 101

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) L. partecipa alla riunione periodica M. fa proposte in merito alla attività di prevenzione N. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività O. può fare ricorso alle Autorità competenti per inidoneità delle misure di prevenzione 102 102

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) ATTRIBUZIONI DELL RLS ART. 50 D.LGS.81/08 deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del suo incarico spazi e mezzi adeguati per l esercizio della funzione accedere ai dati INAIL per gli infortuni 103 103

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) ATTRIBUZIONI DELL RLS ART. 50 D.LGS.81/08 è consultato preventivamente per la redazione del DVR e DUVRI, per le nomine degli addetti alle emergenze, nomina RSPP, Medico Competente le modalità di esercizio delle funzioni: demandate agli accordi nazionali e/o di categoria 104 104

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) ELEZIONI O NOMINA A. aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori: RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo RLST 105 105

LA FORMAZIONE AL RLS B. aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori: l RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda in assenza di tali rappresentanze, l RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno 106 106

LA FORMAZIONE AL RLS aziende che non hanno eletto un proprio RLS corrispondono un contributo ( pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato) al FONDO di SOSTEGNO per la piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla pariteticità (art. 52) 107 107

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) RLS FORMAZIONE (art.37) contenuti : 1. principi giuridici comunitari e nazionali 2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 4. definizione e individuazione dei fattori di rischio 108 108

LA FORMAZIONE AL RLS IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) 5. valutazione dei rischi 6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 7. aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori 8. nozioni di tecnica della comunicazione 109 109

LA FORMAZIONE AL RLS il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS riceve una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, affinchè acquisisca adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 37 comma 10 TUSL.) 110 110

LA FORMAZIONE AL RLS i corsi formativi dell RLS ex art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/08 hanno durata di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento 111 111

LA FORMAZIONE AL RLS la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell obbligo di AGGIORNAMENTO PERIODICO, la cui durata non può essere inferiore: a) a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori b) a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori 112 112

LA FORMAZIONE AL RLS la formazione del RLS deve avvenire: A. in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro B. durante l orario di lavoro C. non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori 113 113

LA FORMAZIONE AL RLS ASPETTO SANZIONATORIO la mancata osservanza dell obbligo formativo all RLS da parte del datore (o per esso ad opera di un suo consulente od ente formatore) comporta: a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere penale dell arresto da due a quattro mesi ovvero l ammenda da 1.200,00 ad 5.200,00 (art. 55 comma 5 lett. c) 114 114

LA FORMAZIONE AL RSPP LA FORMAZIONE AL RSPP 115 115

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEFINIZIONE (art. 2 comma 1 lett.l) insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 116 116

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVENZIONE (art. 2 comma 1 lett. n) complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno 117 117

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE processo di gestione della prevenzione nei luoghi avviene di lavoro attraverso: A. designazione figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze) B. valutazione dei rischi 118 118

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro si realizza attraverso: 3. adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per l eliminazione/riduzione dei rischi 4.informazione, formazione, addestramento 5.controllo sanitario 6. gestione delle emergenze 119 119

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP è organizzato dal datore di lavoro e svolto: all esterno dell azienda o unità produttiva in assenza dei requisiti di capacità e professionalità all interno dell azienda (art. 31) direttamente dal datore di lavoro con frequenza di corsi di formazione da 16 a 48 ore (art. 34) 120 120

LA FORMAZIONE AL RSPP SPP necessariamente interno: (art. 31 comma 6). a) aziende con trattamento di sostanze pericolose b) centrali termoelettriche c) impianti ed installazioni con radiazioni ionizzanti d) in fabbricazioni di esplosivi, polveri e munizioni e) industrie con oltre 200 lavoratori f) imprese estrattive con oltre 50 lavoratori g) strutture di cura e ricovero con oltre 50 lavoratori 121 121

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Responsabile e addetti al Servizio di prevenzione e protezione (art.32) RSPP e APP: 1. capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi 2. diploma di istruzione secondaria superiore 3. frequenza corso di formazione specifico sulla natura dei rischi sul lavoro 122 122

LA FORMAZIONE AL RSPP RSPP anche (art. 32 commi 3,4,5) senza titolo di studio ma professionalità di almeno 6 mesi ingegneri gestionali sono esonerati dai corsi formativi 123 123

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMPITI (art.33) a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e l individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro b) elaborazione le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure 124 124

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMPITI (art.33) c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 125 125

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMPITI (art.33) e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all art. 35 f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art. 36 126 126

LA FORMAZIONE AL RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A. NO: responsabilità penale (a differenza di: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, MC) B. SI: responsabilità professionale civile per negligenza, imprudenza ed imperizia nell esecuzione dell incarico 127 127

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIUNIONE PERIODICA: gestione partecipata (art.35) 1. aziende / unità produttive con più di 15 lavoratori 2. indetta dal datore di lavoro almeno una volta all anno 3. partecipano: datore di lavoro RSPP Medico Competente RLS 128 128

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIUNIONE PERIODICA: gestione partecipata: vengono esaminati a) il DVR b) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei DPI d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute 129 129

LA FORMAZIONE AL RSPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIUNIONE PERIODICA: gestione partecipata (art.35) Possono essere individuati nel corso della riunione: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi e malattie professionali b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva 130 130

LA FORMAZIONE AL RSPP FORMAZIONE dell RSPP occorre distinguere se la funzione è svolta da: A. soggetto interno o esterno all azienda incaricato dal datore di lavoro (art. 32 TUSL) B. esercitata direttamente dal datore di lavoro medesimo (art. 34 TUSL) 131 131

LA FORMAZIONE AL RSPP A. RSPP INCARICATO NO DATORE DI LAVORO art. 32 comma 11 D.Lgs. 81/08: le capacità ed i requisiti professionali dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 132 132

LA FORMAZIONE AL RSPP A. RSPP INCARICATO NO DATORE DI LAVORO 1. per lo svolgimento delle funzioni di RSPP é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 133 133

LA FORMAZIONE AL RSPP A. RSPP INCARICATO NO DATORE DI LAVORO 2. i corsi di formazione riguardano i rischi: di natura ergonomica da stress lavoro-correlato di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali 134 134

LA FORMAZIONE AL RSPP B. RSPP DATORE DI LAVORO il datore di lavoro può ex art. 34 comma 1 TUSL svolgere direttamente le funzioni di RSPP, Eccetto imprese connotate da un livello di rischio particolarmente elevato (art. 31 comma 6) RSPP interno 135 135

LA FORMAZIONE AL RSPP B. RSPP DATORE DI LAVORO il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative nel rispetto dell Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 21 dicembre 2011 (G.U. 11.01.2012, n.8) 136 136

LA FORMAZIONE AL RSPP B. RSPP DATORE DI LAVORO l Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 21 dicembre 2011 : disciplina altresì le caratteristiche dei soggetti formatori, i requisiti dei docenti, nonché la durata, i contenuti didattici e le modalità dei corsi di formazione con test finale di verifica di apprendimento 137 137

LA FORMAZIONE AL RSPP ASPETTO SANZIONATORIO la mancata osservanza della nomina del RSPP e dell obbligo formativo all RSPP da parte del datore (o per esso ad opera di un suo consulente od ente formatore) comporta: a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere penale dell arresto da tre a sei mesi ovvero l ammenda da 2.500,00 ad 6.400,00 (art. 55 comma 1 lett. b) 138 138

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO LA FORMAZIONE ANTINCENDIO 139 139

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO il D.M. 10.03.1998, n. 64, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione emergenze devono: ricevere una specifica formazione, definendo durata e contenuti dei corsi, diversi secondo le tipologie di rischio (basso, medio, elevato) 140 140

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO l obiettivo è fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per: 1. prevenire gli incendi 2. gestire le emergenze 3. predisporre un'efficace lotta antincendio a soggetti che operano nei contesti aziendali i destinatari sono gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio 141 141

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO contenuti del percorso formativo ex D.M. 1998 n. 64 comprendono: 1. nozioni di incendio e prevenzione 2. principi della combustione 3. prodotti della combustione 4. sostanze estinguenti 5. effetti dell'incendio sull'uomo 6. divieti d'esercizio e misure comportamentali 142 142

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO contenuti del percorso formativo ex D.M. 1998 n. 64 comprendono: 7. protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 8. principali misure di protezione antincendio 9. evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi, l addestramento pratico (rischio alto) 10.presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 143 143

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO ASPETTO SANZIONATORIO la mancata osservanza dell obbligo formativo all antincendio da parte del datore (o per esso ad opera di un suo consulente od ente formatore) comporta: a carico del datore di lavoro una sanzione di carattere penale dell arresto da tre a sei mesi ovvero l ammenda da 1.200,00 ad 2.500,00 (art. 55 comma 1 lett. c) 144 144

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO FONTI NORMATIVE A. D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs n. 106/09 (Nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): impone misure necessarie per evitare l insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze se si verifica B. DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 allegato IX 145 145

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 146 146

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente la possibilità di causare danni Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione 147 147

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO Attività a rischio di incendio: 1)rischio elevato 2)rischio medio 3)rischio basso 148 148

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO 1. Attività a rischio di incendio elevato attività che in caso di incendio possono determinare danni gravi alle persone, per l elevato numero di persone, soggetti con ridotta mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione 149 149

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO 1. attività a rischio di incendio ELEVATO: attività a rischio di incidente rilevante (cantieri) fabbriche e depositi di esplosivi centrali termoelettriche impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili impianti e laboratori nucleari depositi al chiuso di combustibili scali aeroportuali, staz. ferroviarie 150 150

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO 1. attività a rischio di incendio ELEVATO: grandi attività commerciali aperte al pubblico alberghi con oltre 200 posti letto ospedali, case di cura e case di accoglienza per anziani scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone uffici con oltre 1000 dipendenti cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, pozzi 151 151

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO 2. Attività a rischio di incendio MEDIO e BASSO in via residuale: attività NON definite ad alto rischio, per cui si può ritenere che i fattori di rischio, che possono determinare l insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati 152 152

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO art. 6, comma 3 del DM 10.03.1998 allegato X quando esercitano attività pericolose : i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi devono possedere: attestato di frequenza all idoneità tecnica 153 153

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO CONCETTI E DEFINIZIONI combustione: reazione chimica rapida di una sostanza combustibile con l ossigeno accompagnata da sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce incendio: combustione sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo = combustione incontrollata fiamma: combustione di gas con emissione di luce 154 154

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO L INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI Incendio: rapida ossidazione di materiali con sviluppo di calore, fiamme, fumo e gas caldi Effetti dell'incendio: A.emanazione di energia sotto forma di luce e calore B.trasformazione dei combustibili in altri elementi (prodotti di combustione) 155 155