Il c.d. danno da fermo tecnico, come ogni danno, deve essere provato

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Pagina 1 di 5 Il c.d. danno da fermo tecnico, come ogni danno, deve essere provato La massima Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi. Il testo integrale SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 9 agosto 2011, n. 17135 Svolgimento del processo Con atto di citazione (che si assumeva) ritualmente notificato Z.R. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Cividale del Friuli, avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2001, emesso il 24.10.2001, con il quale il medesimo Giudice gli ingiungeva di corrispondere la somma di L. 1.738.800, in favore di D. D., a pagamento dei lavori eseguiti sul veicolo di sua proprietà e riportati nella fattura n. (OMISSIS). L'opponente contestava l'ammontare de corrispettivo richiesto, versato acconto di L. 500.000 il giorno 15.1.2001, sostenendo che il lavoro commissionato all'opposto riguardava solo la sostituzione dei gommini delle valvole del motore; aggiungeva, inoltre, che per l'esecuzione del lavoro e la restituzione della vettura era stato concordato il termine di giorni tre, mentre il mezzo era stato consegnato solo dopo quarantacinque giorni ed in condizioni inidonee alla circolazione per cui si erano resi necessari altri interventi riparatori. Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto e svolgeva riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, ammontanti a L. 5.000.000, non avendo egli potuto svolgere la propria attività di tassista durante il periodo delle riparazioni.

Pagina 2 di 5 Instauratosi il contraddittorio, costituitosi l'opposto, il quale eccepiva la tardività della denunzia dei vizi per cattiva esecuzione dei lavori, riconoscendo di avere ricevuto acconto di L. 500.000 nel marzo 1999, ossia al momento della consegna della fattura, il Giudice di pace adito, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di Euro 665,19, oltre ad interessi dal 29.3.1999 e alle spese di lite. In virtù di rituale appello interposto da Z.R., con il quale si doleva che il giudice di prime cure non aveva disposto alcuna istruttoria, basandosi esclusivamente sulla fattura emessa dalla controparte, omettendo qualunque pronunciamento sulla spiegata riconvenzionale, il Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli, nella resistenza dell'appellato, respingeva il gravame. A sostegno dell'adottata sentenza, il giudice del gravame osservava che dalle reciproche affermazioni delle parti risultava che il D., meccanico e carrozziere, aveva eseguito le riparazioni sul veicolo Mercedes 190 di proprietà dello Z., di cui alla prodotta fattura, mentre il committente nel negare molte delle prestazioni dichiarate, nulla provava in concreto. Di conseguenza la controversia veniva decisa sulla base del criterio dell'onere della prova, ritenendone gravato il debitore, il quale non aveva dichiarato alcunchè neanche al momento del ricevimento della fattura, anzi provvedendo alla corresponsione di L. 500.000, secondo le affermazioni del creditore. Aggiungeva che anche in ordine alla riconvenzionale spiegata, sulla quale il giudice di prime cure nulla aveva pronunciato, l'appellante non aveva provato alcunchè, nè l'indebito trattenimento del veicolo nè l'entità, per cui nessuna somma era dovuta al Z. a titolo di risarcimento danni. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli ha proposto ricorso per cassazione Z.R., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il D. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 2226 e 2697 c.c., per avere il giudice del gravame erroneamente ricondotto nell'ambito delle difformità o vizi dell'opera di cui all'art. 2226 c.c., la contestata esecuzione delle prestazioni e la eccessività del corrispettivo richiesto. Deve affermarsi che il primo motivo del ricorso è fondato. E' da rilevare che il D., attore in senso sostanziale, ha proposto azione di adempimento nei confronti dello Z., avendo egli richiesto il pagamento del corrispettivo per l'opera prestata.

Pagina 3 di 5 Premesso che l'applicazione del principio dell'onere della prova - come regola residuale di giudizio - in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione, determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi della propria pretesa, per orientamento consolidato di questa corte, il criterio di riparto dell'onere della prova applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o il risarcimento del danno) si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., comporta una inversione dei ruoli delle parti in lite, per cui il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (v. Cass., Sez. 3^, 12 febbraio 2010, n. 3373; 5^, Cass., Sez. 2^, 19 aprile 2007 n. 9351). E' dunque erronea l'affermazione del giudice unico del Tribunale di Udine secondo la quale doveva essere lo Z. a fornire la prova del fatto costitutivo dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento e le circostanze inerenti in funzione delle quali esso assume rilevanza, in contrasto delle norme stabilite artt. 1228 e 2697 c.c.. Pertanto a carico dello Z. non poteva gravare l'onere della prova dell'inadempimento del D. nè il debitore era tenuto alla prova dell'entità dei lavori commissionati, solo perchè non risultava riprodotto l'elenco in fattura negli esatti termini. E nella specie la linea difensiva del creditore, a seguito dell'eccezione della controparte, si è limitata ad eccepire la tardività dei vizi denunziati, senza aggiungere alcunchè circa l'entità dei lavori commissionati e l'esatto adempimento, circostanze queste, in concreto, non dimostrate. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per fermo tecnico, assumendo sussistere ipotesi di danno in re ipsa. La censura non è fondata. E' da considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicchè, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perchè, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero

Pagina 4 di 5 abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi (v. Cass. 19 novembre 1999 n. 12820). L'esistenza di dette circostanze non appare neppure dedotta nel ricorso se non quanto all'attività lavorativa del ricorrente. Del resto per costante indirizzo di questa Corte secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il previsto vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando sussiste insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. ex plurimis: Cass. 22 maggio 2001 n. 6975; Cass. 16 novembre 2000 n. 14858; Cass., Sez. Un., 27 dicembre 1997 n. 13045). Orbene, nella fattispecie in esame il giudice del gravame, nel pervenire sul punto in esame alle sue conclusioni, ha dato un giudizio scaturente da una corretta valutazione di dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie ed ha supportato dette conclusioni con una motivazione adeguata, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico, sicchè le sue statuizioni non sono suscettibili di alcuna censura in questa sede di legittimità. In particolare la sentenza impugnata ha fatto, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, puntuale applicazione di ineccepibili principi giuridici laddove ha ritenuto l'insussistenza di prova circa un "indebito trattenimento dell'autovettura per tempo assolutamente sproporzionato ai lavori eseguiti" (pag. 8 della decisione). Accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice del Tribunale di Udine - che si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati - per provvedere anche per le spese di questo grado del giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo;

Pagina 5 di 5 cassa con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Udine, anche sulle spese del giudizio di cassazione.