ALLEGATO B COMUNE DI TREVISO. DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI TREVISO"

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ALLEGATO B COMUNE DI TREVISO DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI TREVISO" Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato Il mercato degli agricoltori, denominato "MERCATO AGRICOLO DI TREVISO" avrà le seguenti caratteristiche: Luogo di svolgimento: Piazza Donatori di Sangue, come indicato nella planimetria. Dimensioni: per l'anno 2011: n. 20 posteggi di cui 19 con superficie di vendita di mq. 20 (5 metri fronte e 4 metri profondità) ed uno con superficie di vendita di 24 mq (6 metri fronte e 4 metri profondità). Frequenza: settimanale nella giornata di sabato. Orari: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00 - cessazione attività di vendita ore 14.00, sgombero entro le ore 15.00. Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio, pesce, ecc., provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Articolo 2 Assegnazione dei posteggi Al fine di garantire una partecipazione qualificata d'imprenditori agricoli della zona, l'amministrazione Comunale concede il suolo pubblico relativo a n. 20 posteggi per il triennio dal 2012 al 2014 tramite avviso pubblico. L assegnazione dei posteggi è fatta nel rispetto dei seguenti criteri. 1. maggiore numero di presenze effettuate nel mercato agricolo di Treviso dal 26 febbraio 2009 al 31 ottobre 2011 dall operatore che fa la domanda; 2. maggiore copertura annuale con proprie produzioni; 3. maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l attività di produttore agricolo; 4. ordine cronologico di presentazione della domanda. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna tipologia merceologica è unica. La scelta del posteggio da assegnare è effettuata dall operatore secondo l ordine di collocazione in graduatoria. Per partecipare al mercato ogni imprenditore agricolo dovrà presentare al Comune apposita comunicazione di cui all art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

Per l occupazione del posteggio è rilasciata concessione triennale. Ogni imprenditore agricolo per partecipare al mercato dovrà presentare al Comune apposita comunicazione di cui all art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita. Per l occupazione del posteggio è rilasciata concessione triennale agli operatori in applicazione della graduatoria approvata entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Nel caso rimanessero posteggi non occupati per assenza degli operatori concessionari questi non possono essere utilizzati da altri operatori. Articolo 3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni: a. Ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nella provincia di Treviso, con priorità alle imprese ubicate ad una minor distanza dal Comune di Treviso ed in subordine che vendono prodotti diversi da quelli già individuati; b. Vendita nel mercato dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione. 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Articolo 4 Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato 1. L operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l esercizio dell attività, per l inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. 2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. 3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita. 4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite d'allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite d'allineamento. 5. E vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. 6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune. 7. L operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l esercizio di vendita, ai fini della difesa delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 8. E vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi d'arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. 9. Con l'uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. 10. L operatore ha l obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

11. Non è permesso sgombrare il posteggio prima dell orario di chiusura previsto se non per intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al personale di Polizia locale incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). 12. Agli operatori è consentito l'utilizzo del servizio igienico riservato presso l'impianto sportivo di via Da Vinci. 13. Ogni operatore che usufruisce del servizio igienico deve mantenerlo pulito e a fine utilizzo deve assicurarne la chiusura. 14. Il servizio igienico deve essere mantenuto pulito a fine attività di mercato. 15. Sono a carico degli operatori i relativi materiali d'uso e i prodotti di pulizia. Art. 5 Norme igienico-sanitarie Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell Ordinanza del Ministero della Sanità 2002 e dell osservanza delle norme igienico-sanitarie. Il negozio mobile, con il quale è esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all Ordinanza del Ministero della Sanità 2002. All interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I banchi temporanei, ferma restando l osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere piani rialzati da terra, per un altezza non inferiore ad un metro; c) avere banchi d'esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti d'adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e no. Tali prodotti devono essere in ogni modo mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione. L esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell energia elettrica e d'acqua potabile. In ogni caso l eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile. Articolo 6 Criteri per la trasparenza dei prezzi 1) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l uso di un cartello conforme alle norme vigenti. 2) L'etichettatura e/o i cartellini di vendita d'ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull origine dei prodotti e il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato di Piazza Donatori di Sangue. Articolo 7

Modo di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare, nonché con la normativa di riferimento in materia, saranno esclusi dalla partecipazione al mercato. 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti. 3) Gli imprenditori agricoli che producono prodotti ortofrutticoli sono tenuti a presentare l aggiornamento annuale della scheda di produzione. Articolo 8 Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita 1) È' consentito l'accesso all area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci. 2) Gli operatori inoltre dovranno: - Adottare misure di riduzione in peso ed in volume di imballaggi, ed utilizzare materiali facilmente riciclabili anche utilizzando imballaggi riutilizzabili; - Per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili; - Osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole; - Osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune. Art. 9 Tributi per l occupazione del posteggio 1) L occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa d'occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Art. 10 Funzionamento del mercato 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità d'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione. 2) I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienicosanitaria provvede, nell ambito delle proprie competenze, l Azienda ULSS n. 9. 4) L operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro. 5) Il registro è pubblico e consultabile presso il Settore Sportello Unico Servizio Attività produttive, nei giorni ed ore d'apertura al pubblico. Art. 11 Revoche e Sanzioni

La revoca della concessione è disposta nei seguenti casi: 1) vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda; 2) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie; 3) mancato pagamento degli oneri connessi all esercizio dell attività; 4) mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l uso di un cartello con l indicazione della varietà e della provenienza. Le violazioni alle disposizioni previste dal disciplinare del mercato agricolo di Treviso, non già disciplinate da leggi, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni di cui alla legge n.689/1981. Art. 12 Disposizioni finali 1) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con un giorno festivo, il mercato è anticipato a venerdì. 2) La comunicazione di cui all art. 4 del D. Lgs. 228/2001 ha efficacia immediata.