MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI DISCIPLINARE DI VENDITA
|
|
- Marcellina Visconti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI DISCIPLINARE DI VENDITA 1
2 PREMESSA Il presente disciplinare regola il funzionamento del mercato agricolo denominato MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI", in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 Attuazione dell art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e della L.R n. 7 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero. Con tale mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, l Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità: - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale; - promuovere l attività di vendita di imprese agricole operanti nell ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell esercizio dell attività di vendita; - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l eliminazione dell intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione; - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all ambiente dal trasporto delle merci; - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza aziendale - garantire l acquisto di merce fresca e di stagione da parte dei consumatori; - favorire l accesso alla distribuzione diretta ai consumatori di prodotti biologici; - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita. Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato Il mercato degli agricoltori, denominato "MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI" avrà le seguenti caratteristiche. Luogo di svolgimento: Piazza Negrelli, corridoio centrale, come indicato nella piantina allegata. Posteggi: n. 24 Dimensioni superficie di vendita posteggi: - n. 1 e n. 2 di mq. 20 (5X4) - dal n. 3 al n. 20: n. 4 di mq. 28 (7X4) e n. 14 di mq. 20 (5x4) - n. 4 posteggi stagionali di mq. 20 (5x4), identificati nella piantina con le lettere A, B, C, D. Frequenza: settimanale nella giornata di sabato Orari: - allestimento dei banchi dalle ore 6.30 alle ore orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13 - sgombero dell area dalle ore 13 alle ore 14 - dopo le ore 8 i posteggi non potranno più essere occupati Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio, uova e cereali. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale Articolo 2 Assegnazione dei posteggi 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico per n. 24 posteggi, nel seguente modo: a) n. 18 posteggi (temporanei o permanenti), in via prioritaria, alle Associazioni di categoria degli agricoltori firmatarie della convezione, perché ritenute maggiormente rappresentative a livello locale;: 2
3 b) n. 4 posteggi per la vendita di prodotti a carattere stagionale, alle stesse associazioni di cui alla lettera a); c) n. 2 posteggi a singoli imprenditori agricoli: 2) in caso di mancata occupazione dei posteggi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli di cui alle lettera a); 3) L assegnazione dei posteggi verrà fatta nel rispetto dei seguenti criteri: a) le associazioni firmatarie della convenzione provvederanno di comune accordo a comunicare al Comune i nominativi degli imprenditori agricoli che si alterneranno nell occupazione dei n. 22 posteggi; b) i 2 posteggi, individuati nella pianta del mercato con i numeri 1 e 2, verranno assegnati dal Comune agli imprenditori agricoli, diversi da quelli del punto a), nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: maggiore numero di presenze maturate nel mercato; maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex Registro Ditte) per l attività agricola; ordine cronologico di presentazione della comunicazione. 4) Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli di cui all art del codice civile e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all art.8 della legge 29 dicembre 1993, n ) Ogni imprenditore agricolo per partecipare deve presentare al Comune apposita comunicazione di cui all art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione; la comunicazione ha efficacia immediata. 6) Per l occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la libera alternanza degli operatori e la stagionalità dei prodotti, consentendo l occupazione di fatto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 7) Nell ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio. 8) È fatto assoluto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato. 9) Qualora venisse istallato il palco alla fine del corridoio di Piazza Negrelli, i quattro posteggi stagionali non potranno essere utilizzati. Articolo 3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato e prodotti vendibili 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni: - ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nel seguente ambito territoriale: Montebelluna, Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago, Volpago del Montello; - vendere i prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001; - i prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. - nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare attraverso documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima; - i prodotti agricoli devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi. 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge , n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 3
4 Articolo 4 Modalità di utilizzo del posteggio e obblighi per gli operatori 1) L operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l esercizio dell attività, per l inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. 2) I posteggi devono essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. 3) I banchi, il negozio mobile e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita. 4) I veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita e/o per il trasporto della merce e dell altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. 5) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento. 6) E vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. 7) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune. 8) L operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 9) E vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. 10) Con l'uso del posteggio l operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. 11) L operatore ha l obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza. 12) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero. 13) Ogni operatore deve esporre un cartello (insegna) ben visibile, delle dimensioni di circa 30x20, contenente l indicazione della denominazione dell azienda agricola, l elenco dei prodotti principali posti in vendita e il comune sede dell azienda. 14) Nei posteggi non devono essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni di carattere prettamente commerciale ad eccezione del cartello identificativo dell azienda. 15) Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l attestazione di certificazione biologica rilasciata dall organismo preposto al controllo. Art. 5 Norme igienico-sanitarie 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, in particolare dall Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e dai regolamenti CE 852/2004 e CE 853/ ) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l allontanamento dei rifiuti. 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell OMS2002 e dell osservanza delle norme igienico-sanitarie. 4
5 4) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all OMS2002. Nell interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 5) I banchi temporanei, ferma restando l osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere piani rialzati da terra, per un altezza non inferiore a un metro; c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 6) Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. 7) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione. 8) La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell energia elettrica e di acqua potabile. 9) Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso del requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti. 10) La vendita è consentita solo in presenza di idonea attrezzatura di trasporto, conservazione ed esposizione opportunamente registrata che consenta la protezione degli alimenti ed il mantenimento di temperature idonee alla loro conservazione. Articolo 6 Criteri per la trasparenza dei prezzi 1) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l indicazione della varietà e della provenienza, Per i prodotti confezionati valgono le norme relative all etichettatura, come espressamente previsto dalle norme vigenti. 2) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato. 3) Il prodotti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l esattezza delle operazioni di pesatura. Articolo 7 Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione per la vendita 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato. 2) Gli imprenditori agricoli sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche sia al mercato sia nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti: inoltre devono mettere a disposizione la documentazione cartacea per la verifica dell effettiva capacità produttiva e provenienza dei prodotti posti in vendita, in particolare, copia del fascicolo aziendale redatto presso il CAA - Centro Assistenza Agricola- e le fatture di acquisto e vendita dell azienda. 3) Ai fini dei controlli di cui al comma 2, le associazioni firmatarie della convezione, segnalano al comune i nominativi di uno o più esperti del settore al fine di accertare, che i prodotti posti in vendita rispettino quanto previsto dall art. 3, comma 1. Il Comune con proprio provvedimento provvederà alla nomina ed incarico di un esperto, stabilendo anche le modalità dei controlli. Il compenso sarà ripartito tra le associazioni in funzione della rappresentanza; le stesse Associazioni potranno a loro volta ripartire il costo tra le singole aziende partecipanti al mercato. 5
6 4) In base all esito dei controlli effettuati, il Dirigente di Settore adotterà, nei confronti delle aziende che non sono risultate in regola con il presente disciplinare, i seguenti provvedimenti: a) alla prima infrazione, la sospensione dal mercato per tre mesi; b) alla seconda infrazione, l esclusione dal mercato per un periodo di tre anni. La procedura verrà effettuata in conformità alla disposizioni di cui Legge 241/1990, con l avvio del procedimento e l audizione dell interessato. Articolo 8 Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita 1) È consentito l'accesso all area di vendita con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico merci. 2) Gli operatori inoltre dovranno: - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili; - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile; - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole; - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune. 3) I prodotti esposti devono essere contenuti in imballaggi ed etichettati secondo le vigenti normative applicabili delle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sia freschi che trasformati, destinati al consumatore. 4) Nell area dl mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianto pubblico, al cui allacciamento dovrà provvedere ogni singolo operatore. Solo in casi eccezionali in cui non sia possibile fare altrimenti, è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento. Art. 9 Tributi per l occupazione del posteggio 1) L occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 2) I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per l occupazione giornaliera è ammesso il pagamento diretto al concessionario del servizio, il quale rilascerà regolare ricevuta. 3) La partecipazione al mercato è sospesa per omesso pagamento dei tributi, dopo che l ufficio competente abbia emesso l avviso di accertamento e l operatore non abbia provveduto al pagamento entro il termine di sessanta giorni concesso dalla legge, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento; una volta regolarizzata la posizione, l operatore potrà riprendere a partecipare al mercato. Art. 10 Funzionamento del mercato 1) Il mercato è gestito dal comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale, e l erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione. 2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale, mentre al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l Azienda ULSS. 4) La graduatoria dei posteggi assegnati agli imprenditori non associati, verrà aggiornata ad ogni mercato. 6
7 5) L operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ad ogni mercato, in apposito registro, i nominativi degli operatori presenti. 6) Le graduatorie e il registro delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico. 7) Il Comune, ai sensi dell art. 3 comma 3 del D.M , accerta il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare. Art. 11 Educazione alimentare ed iniziative collaterali di promozione 1) Gli operatori possono effettuare all interno del mercato le seguenti attività collaterali didattiche, di informazione, di educazione alimentare e di orientamento dei consumi, legate ai prodotti alimentari, destinate agli utenti ed ai consumatori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie: c) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie; d) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell azienda di produzione, con l utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da creare disturbo al pubblico o agli altri operatori; e) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi; f) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento; 2) Per il perseguimento delle finalità e per diffondere la conoscenza del mercato e, quindi dei prodotti locali, il Comune, in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli potrà realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l attività del mercato. Art. 12 Sanzioni 1) Per l inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, fatte salve quelle previste da altre norme speciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come stabilito con apposita ordinanza sindacale n. 170 del ) Per l accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge n Art. 13 Disposizioni finali 1) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà. 2) L Amministrazione comunale, in accordo con le Associazioni firmatarie della convezione, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell afflusso dei consumatori. 3) la disposizione di cui all art. 1, relativa alla individuazione dei n. 4 posteggi di dimensione di mq. (7x4), avrà efficacia dall ; fino a tale data la superficie rimane di 20 mq. (5x4) Approvato con delibera Giunta comunale n. 81 del Modificato con delibera Giunta comunale n. 167 del (modifiche evidenziate in grassetto) 7
8 8
REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DENOMINATO Agrimercato di Legnaro. ART. 1 Caratteristiche dei mercati
REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI RODUTTORI AGRICOLI DENOMINATO Agrimercato di Legnaro ART. 1 Caratteristiche dei mercati Luogo di svolgimento: IAZZA COSTITUZIONE; Dimensioni: n. 20 posteggi 5X3 mt come da planimetria
DettagliALLEGATO B COMUNE DI TREVISO. DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI TREVISO"
ALLEGATO B COMUNE DI TREVISO DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI TREVISO" Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato Il mercato degli agricoltori, denominato "MERCATO AGRICOLO
DettagliV ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ cüéä Çv t w ctwéät
V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ cüéä Çv t w ctwéät REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DENOMINATO AGRIMERCATO DI SELVAZZANO DENTRO FRAZIONE DI CASELLE. Approvato con deliberazione di Consiglio comunale
DettagliCOMUNE DI TREVISO. Oggetto: Disciplinare del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI CANIZZANO" Articolo 1 Caratteristiche del mercato
Allegato A COMUNE DI TREVISO Oggetto: Disciplinare del mercato denominato " MERCATO AGRICOLO DI CANIZZANO" Articolo 1 Caratteristiche del mercato 1. Il mercato dei produttori agricoltori, denominato Mercato
DettagliComune di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEDICATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Comune di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEDICATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 5 luglio 2011 INDICE Art.
DettagliC O M U N E D I GRISIGNANO DI ZOCCO PROVINCIA DI VICENZA
C O M U N E D I GRISIGNANO DI ZOCCO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI IL SINDACO DOTT. RENZO LOTTO IL SEGRETARIO AVV.
DettagliALLEGATO C alla delibera C.C. n. 5 del DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI NOVENTA DI PIAVE
ALLEGATO C alla delibera C.C. n. 5 del 17.01.2012 DISCIPLINARE del mercato denominato " MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI NOVENTA DI PIAVE Premesse Il "MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI- NOVENTA DI PIAVE" è un mercato
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AGRICOLO DI BORSO DEL GRAPPA
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA Provincia di Treviso Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/2013 REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AGRICOLO DI BORSO DEL GRAPPA (D.M. 20 novembre 2007
DettagliIl Mercato Agricolo di Silea è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli
Disciplinare del "Mercato Agricolo di Silea" Indice Premesse Normativa di riferimento Articolo 1 Caratteristiche del mercato Articolo 2 Settori merceologici Articolo 3 Assegnazione dei posteggi Articolo
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI approvato con DCC n. 21 del 04.05.2010 modificato con DCC n. 62 del 28.12.2012 in vigore dal 15.02.2013
DettagliDISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.05.2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
DettagliDISCIPLINARE del mercato denominato MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA
DISCIPLINARE del mercato denominato MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA Premesse Il "MERCATO AGRICOLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori
DettagliComune di CHIUSA DI SAN MICHELE. Provincia di Torino
Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE Provincia di Torino Piazza Bauchiero Bruno n. 2-10050 Chiusa di San Michele (To) Tel. 011/964.31.40 - Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016 http://www. comune.chiusadisanmichele.to.it
DettagliRegolamento per lo svolgimento del Mercato contadino. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
2016 Regolamento per lo svolgimento del Mercato contadino Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2016 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Ammissibilità dei soggetti Art.
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 24.03.2010 Modificato con deliberazione di C.C n.
DettagliDISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI ISOLATI NELLA FRAZIONE DI BUSTA
DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI ISOLATI NELLA FRAZIONE DI BUSTA approvato con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 21 marzo 2016 Art. 1 Oggetto Le presenti disposizioni, unitamente a
Dettagli***************** REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
***************** REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DCC n.21 del 04/05/2010 modificato con DCC n. 62 del 28.12.2013 modificato con
DettagliRubano. E cu. Regolamento comunale. del mercato per la vendita diretta di. prodotti riservata agli imprenditori. agricoli
Provrìca d Padova Rubano - approvato - modificato - modificato Regolamento comunale prodotti riservata agli imprenditori del mercato per la vendita diretta di agricoli AREA AFFARI GIURIDICI DIREZIONE SERVIZI
DettagliCOMUNE DI FARRA D ALPAGO REGOLAMENTO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
COMUNE DI FARRA D ALPAGO REGOLAMENTO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI Premesse Il "MERCATO AGRICOLO DEL CANSIGLIO" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce
DettagliCOMUNE DI RONCHIS REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
COMUNE DI RONCHIS REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2017 1 SOMMARIO
DettagliCOMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Allegato alla deliberazione G.C. n. 175 del 28 dicembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE DISCIPLINARE DEL MERCATO RISERVATO ALL ESERCIZIO DELLA VENDITA
DettagliCOMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA Medaglia D argento al Valor Civile
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA Medaglia D argento al Valor Civile REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO FARMER MARKET REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL
DettagliCOMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con delibera di Consiglio Comunale
Dettagli2. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO E DEI POSTEGGI DA ASSEGNARE
2. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO E DEI POSTEGGI DA ASSEGNARE Il mercato degli agricoltori, denominato "Mercato agricolo di Treviso" ha le seguenti caratteristiche: Luogo di svolgimento: Piazza
DettagliC O M U N E D I B R U I N O
DISCIPLINARE DI MERCATO AI SENSI DEL D.M. 20 NOVEMBRE 2007 Articolo 1 (Finalità) 1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento in via sperimentale, da luglio a dicembre 2012, del Mercato riservato
DettagliOggetto: Domanda di concessione di area pubblica (posteggio) per la vendita diretta di prodotti agricoli nel Mercato del Contadino.
Al Comune di MALETTO Sportello Unico per le Attività produttive Via Umberto n. 1/A 95035 MALETTO Oggetto: Domanda di concessione di area pubblica (posteggio) per la vendita diretta di prodotti agricoli
DettagliCOMUNE DI COLOGNO AL SERIO Provincia di Bergamo
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO Provincia di Bergamo Disciplinare del Mercato di Cologno al Serio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditore agricoli Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliOggetto: REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI PIAZZA GABBIN PREGANZIOL CAPOLUOGO. Articolo 1 Obiettivi e caratteristiche del mercato
D.C.C. N. 3 del 30/01/2017 Allegato A alla deliberazione Regolamento Oggetto: REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI PIAZZA GABBIN PREGANZIOL CAPOLUOGO Articolo 1 Obiettivi e caratteristiche del mercato 1.
DettagliDISCIPLINARE GENERALE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO CONTADINO
DISCIPLINARE GENERALE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO CONTADINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21 giugno 2010 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31gennaio
DettagliCITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE
CITTA DI MONTECCHIO MAGGIORE - Provincia di Vicenza - 36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241 E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it http:/ / www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/ EN ISO 9001
DettagliCOMUNE DI ODERZO Città Archeologica
COMUNE DI ODERZO Città Archeologica PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AGRICOLO DI ODERZO (D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) Allegato
DettagliC O M U N E D I G I U S S A G O
C O M U N E D I G I U S S A G O C.A.P. 27010 PROVINCIA DI PAVIA Regolamento DISCIPLINA del MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI D.M. 20 novembre 2007 (attuazione art.1 c.
DettagliMERCATO AGRICOLO DI CORNUDA
COMUNE DI CORNUDA PROVINCIA DI TREVISO C:\Users\agnolazza\Documents\DOC_ANTONIO_ok\COMMERCIO\MERCATO AGRICOLO\spostamento 2015\Disciplinare_20141201_modif_toni_DEF.doc MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA DISCIPLINARE1
DettagliCOMUNE DI BUSSOLENGO PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI BUSSOLENGO PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO DEI MERCATI PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 18.09.2014 modificato con deliberazione Consiliare
DettagliDISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO MINORE SPERIMENTALE NELLA FRAZIONE DI SELVA DEL MONTELLO
DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO MINORE SPERIMENTALE NELLA FRAZIONE DI SELVA DEL MONTELLO Art.1 OGGETTO Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento dell attività di commercio su aree
DettagliDISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
COMUNE DI CESANO BOSCONE PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA
DettagliCOMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366 Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60 E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it Regolamento comunale per
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO DI PREDORE CON ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO
COMUNE DI PREDORE - P R O V I N C I A D I B E R G A M O - AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO DI PREDORE CON ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DettagliCOMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti. Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie
COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 1.7.2002 IL SINDACO IL SEGRETARIO
DettagliTESTO COORDINATO REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO
TESTO COORDINATO REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO Istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n 107 del 20/11/2012 e modificato con deliberazionedel Consiglio Comunale n 3 del 27/01/2014 e
DettagliAVVISO PUBBLICO per la partecipazione al MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO con assegnazione di posteggio
Settore Attività Produttive e Tributi Unità organizzativa Attività Produttive Jesolo, 08.05.2018 AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO con assegnazione di posteggio
DettagliAllegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE
Allegato 2 D.C.C. n. 33 del 28.04.2003 - esecutiva il 15.05.2003 REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE 1 Articolo 1 Ente organizzatore Il Comune di Novara organizza il mercatino
DettagliREGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30.09.2011 - IN VIGORE
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
Bashkia e Fermës Provinça e Kozencës Comune di Firmo Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Indice Pag. Art. 1 Oggetto
DettagliREGOLAMENTO ISTITUZIONE E UBICAZIONE MERCATO SU AREE PUBBLICHE.
REGOLAMENTO ISTITUZIONE E UBICAZIONE MERCATO SU AREE PUBBLICHE. A R T. 1 ISTITUZIONE DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE E istituito nel Comune il mercato su aree pubbliche per l esercizio delle attività del
DettagliDi seguito rassiumiamo le principale regolamentazioni:
La normati di riferimento in materia del COMMERCIO ITINERANTE (commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) è l' ORDINANZA 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti
DettagliREGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 07/05/2009 Modificato
DettagliMERCATO DEL CONTADINO
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI MERCATO DEL CONTADINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO Approvato con delibera di C.C. n. 124 del 28/11/2012 INDICE Art.1 Istituzione
DettagliCOMUNE DI ERACLEA Provincia di Venezia
COMUNE DI ERACLEA Provincia di Venezia REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI NEL DEMANIO MARITTIMO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 23.05.2002, ESECUTIVA
DettagliCOMUNE DI BOSCOREALE. Terra della Pietra Lavica Provincia di Napoli. Regolamento per il Mercatino dell usato, dell antiquariato e delle piccole cose
Terra della Pietra Lavica Regolamento per il Mercatino dell usato, dell antiquariato e delle piccole cose La Memoria del Vesuvio Approvato con deliberazione del C.S. n.16 del 19/02/2013 adottata con i
DettagliREGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Art.1 Finalità e scopi del Regolamento Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del commercio su area pubblica, per la vendita diretta al consumatore
DettagliCOMUNE DI MARACALAGONIS
COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI R E G O L A M E N T O C O M U N A L E D E L M E R C A T O D E L C O N T A D I N O Approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/05/2016 Capo I disposizioni
DettagliComune di Marcon Venezia. Regolamento Comunale Disciplina dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
Comune di Marcon Venezia Regolamento Comunale Disciplina dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/05/2016 Testo coordinato
DettagliCOMUNE DI INVERUNO Città Metropolitana di Milano Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali
COMUNE DI INVERUNO Città Metropolitana di Milano Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI MERCATI RISERVATI ALL ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
DettagliREGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLCHE IN FORMA ITINERANTE
COMUNE DI MONTEMURRO Prov. di Potenza REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLCHE IN FORMA ITINERANTE INDICE DEGLI ARTICOLI ART.1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ART.2 ZONE
DettagliBando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali
PROVINCIA DI FIRENZE Tel. (055) 8199459 Bando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali Oggetto Il Comune di Firenzuola ha istituito in via sperimentale per il triennio
DettagliREGOLAMENTO MERCATINO DOMENICALE
COMUNE DI PORTO CERESIO PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO MERCATINO DOMENICALE Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 17 dicembre 2003 Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 15 marzo
DettagliCOMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO
COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
DettagliCittà di Portogruaro Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL MERCATO AGRICOLO DEL COMUNE DI PORTOGRUARO
Città di Portogruaro Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL MERCATO AGRICOLO DEL COMUNE DI PORTOGRUARO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2014 1 Regolamento per lo svolgimento
DettagliArt. 3 Dimensionamento
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI CHIARI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/06/2003 modificato
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO KM 0 RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO KM 0 RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007
DettagliCOMUNE DI CENTO. Provincia di Ferrara
Allegato A) COMUNE DI CENTO Provincia di Ferrara DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO DI CENTO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi del Decreto
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI Indice Art. 1 Ambito
DettagliDISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO DI CASSOLA
DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO DI CASSOLA 1. Definizioni Ai fini del presente disciplinare si intende per: 1. mercato dei prodotti agricoli, l attività di esposizione e vendita dei prodotti agricoli
DettagliCOMUNE DI CAMPOFRANCO Provincia di Caltanissetta
COMUNE DI CAMPOFRANCO Provincia di Caltanissetta UFFICIO P. M. COMMERCIO ED ANNONA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE Allegato alla delibera C. C. n. 56 del 26/11/2008 1
DettagliSede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV)
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N.8 Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV) Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco,
DettagliCittà di Jesolo. Regolamento del Mercato Agricolo della Città di Jesolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
Città di Jesolo Regolamento del Mercato Agricolo della Città di Jesolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli [Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data
DettagliCOMUNE DI CREVALCORE. Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA
DettagliFARMERS MARKET (Legge nr. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1065, Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e L.R. nr. 12 del 13 luglio 2012)
Servizio AA.PP. REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI FARMERS MARKET (Legge nr. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1065, Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e L.R. nr. 12
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DLG/2010/53
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DLG/2010/53 O G G E T T O Istituzione in via definitiva del mercato degli imprenditori agricoli denominato "Mercato agricolo di Rovigo".
DettagliCOMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -
REGOLAMENTO PER LA RASSEGNA DELL ANTIQUARIATO (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82/99) 1 Art. 1 Nel Comune di Putignano la rassegna denominata Farinella è tenuta nella seconda domenica di
DettagliCOMUNE DI SONDRIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DISCIPLINARE DEL MERCATO DELLE ERBE DI SONDRIO
COMUNE DI SONDRIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DISCIPLINARE DEL MERCATO DELLE ERBE DI SONDRIO SOMMARIO Articolo 1 - Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articoli 5 - Articolo 6 - Articolo 7 -
DettagliComune di Orbassano Provincia di Torino
Comune di Orbassano Provincia di Torino REGOLAMENTO PER LE AREE ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Approvato con D.C.C. n. del I N D I C E Art.1 Definizioni Pag.3 Art.2 Oggetto Pag.3 Art.3 Estremi
DettagliCOMUNE DI GANDINO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE PROVINCIA DI BERGAMO Approvato con delibera C.C. n. 43 del
COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO Approvato con delibera C.C. n. 43 del 24.10.2016-1 - INDICE Art. 1 Giorno di mercato Pag. 3 Art. 2 Superficie
DettagliAZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 191 del
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV) Comuni: Altivole, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco,
DettagliComune di Morlupo Provincia di Roma REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE
Comune di Morlupo Provincia di Roma REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30.09.2008 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - atti formali di conferma
DettagliCOMUNE DI LESA PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO DI LESA
COMUNE DI LESA PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO DI LESA Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato
DettagliC O M U N E D I P A U L A R O
C O M U N E D I P A U L A R O P R O V I N C I A D I U D I N E Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2006 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2006 REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI MORI DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO SPECIALIZZATO BIODISTRETTO
All. sub. 2) COMUNE DI MORI DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO SPECIALIZZATO BIODISTRETTO Approvato con delibera di Giunta Comunale n. del Premesse Il Mercato agricolo specializzato - biodistretto di Mori-
DettagliREGOLAMENTO PER I MERCATI ULTRAMENSILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL
REGOLAMENTO PER I MERCATI ULTRAMENSILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28.5.2004 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 7.6.2012 Art. 1 TIPOLOGIA DEL
DettagliMERCATINO DELL ANTIQUARIATO MINORE E DELLE COSE USATE
Pagina 1 di 6 Documento DEL DELLA 4a DOMENICA DEL MESE Rev. Data Oggetto della revisione 1 2 29.11.06 28.11.11 1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/2006 Entrato
DettagliDISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SPERIMENTALI NELLA LOCALITA PIANE DI FALERONE E CENTRO STORICO FALERONE. Art.
Comune di Falerone Piazza della Concordia, nr. 6-63837 Provincia di Fermo Tel. 0734.710750 Fax 0734.710487 Codice. Fiscale 81001750447 Partita IVA 00370580441 www.comunefalerone.it DISCIPLINARE PER IL
DettagliSede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV)
Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N.8 Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 Asolo (TV) Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco,
DettagliComune di BORGO D ALE
Regione Comune di BORGO D ALE PIEMONTE DGR n 32-2642 2 APRILE 2001 Delibera C.C n 03 del 18 Gennaio 2007 divenuta esecutiva il Titolo dell elaborato: Regolamentazione delle vendite su area pubblica dei
DettagliRegolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli
ODG/PRG: PG: Data Seduta: Data inizio vigore: Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli TITOLO 1...3 DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1... 3 Oggetto e ambito del
DettagliCOMUNE DI GAMBELLARA PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE. Art. 1. Art. 2
COMUNE DI GAMBELLARA PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE Tipologia del mercato. Art. 1 1. E istituito un mercato periodico a cadenza settimanale ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. b),
DettagliR E G O L A M E N T O I S T I T U Z I O N E E U B I C A Z I O N E M E R C A T O S U A R E E P U B B L I C H E
R E G O L A M E N T O I S T I T U Z I O N E E U B I C A Z I O N E M E R C A T O S U A R E E P U B B L I C H E A R T. 1 ISTITUZIONE DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE E istituito nel Comune il mercato su aree
DettagliPIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI ai sensi art. 29 bis della Legge Regionale 6 del 02/02/2010
PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI ai sensi art. 29 bis della Legge Regionale 6 del 02/02/2010 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 48 DEL 29/11/2016 ART. 1 - FINALITA
DettagliDomanda di adesione al Mercato Contadino di Monticello Conte Otto
AL SUAP DEL COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO Via Roma n. 1 36010 Monticello Conte Otto VI Domanda di adesione al Mercato Contadino di Monticello Conte Otto (D. Lgs. n. 228/2001 Regolamento comunale del
DettagliPROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA (1) REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO
PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA (1) REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in applicazione del decreto
DettagliAVVISO PUBBLICO per la partecipazione al MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO con assegnazione di posteggio
Settore Attività Produttive e Tributi Unità organizzativa Attività Produttive Jesolo, 2 aprile 2019 AVVISO PUBBLICO per la partecipazione al MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO con assegnazione di posteggio
DettagliBando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali
Bando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali Oggetto Il Comune di Firenzuola ha istituito in via sperimentale per il triennio 2013-2015, con Delibera n. 61/G.C.
DettagliDISCIPLINARE DEL MERCATO DEL CONTADINO
Allegato B COMUNE DI RUSSI Provincia di Ravenna Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Sviluppo Economico DISCIPLINARE DEL MERCATO DEL CONTADINO I:\SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTE\ATTIVITA'
DettagliCittà di Noale Deliberazione di giunta 155 del 17 dicembre 2008 LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO: Città di Noale Deliberazione di giunta 155 del 17 dicembre 2008 LA GIUNTA COMUNALE CHE l Amministrazione Comunale intende mettere in atto azioni e strategie di sviluppo finalizzate alla valorizzazione
DettagliAIUTI ALLA FILIERA CORTA
\ ALLEGATO A ASSESSORATO AGRICOLTURA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA AIUTI ALLA FILIERA CORTA LEGGE REGIONALE 23/5/2008, N. 12 CRITERI PER L ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI PER L ALLESTIMENTO DI AREE MERCATALI
DettagliCOMUNE DI ALMESE PROVINCIA DI TORINO DISCIPLINARE
COMUNE DI ALMESE PROVINCIA DI TORINO DISCIPLINARE MERCATO RISERVATO ALL ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DEL D. M. 20 NOVEMBRE 2007. 1 Articolo 1 (Finalità)
Dettagli