MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI DISCIPLINARE DI VENDITA

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1 MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI DISCIPLINARE DI VENDITA 1

2 PREMESSA Il presente disciplinare regola il funzionamento del mercato agricolo denominato MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI", in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 Attuazione dell art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e della L.R n. 7 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero. Con tale mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, l Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità: - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale; - promuovere l attività di vendita di imprese agricole operanti nell ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell esercizio dell attività di vendita; - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l eliminazione dell intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione; - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all ambiente dal trasporto delle merci; - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza aziendale - garantire l acquisto di merce fresca e di stagione da parte dei consumatori; - favorire l accesso alla distribuzione diretta ai consumatori di prodotti biologici; - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita. Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato Il mercato degli agricoltori, denominato "MERCATO AGRICOLO DI MONTEBELLUNA, DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI" avrà le seguenti caratteristiche. Luogo di svolgimento: Piazza Negrelli, corridoio centrale, come indicato nella piantina allegata. Posteggi: n. 24 Dimensioni superficie di vendita posteggi: - n. 1 e n. 2 di mq. 20 (5X4) - dal n. 3 al n. 20: n. 4 di mq. 28 (7X4) e n. 14 di mq. 20 (5x4) - n. 4 posteggi stagionali di mq. 20 (5x4), identificati nella piantina con le lettere A, B, C, D. Frequenza: settimanale nella giornata di sabato Orari: - allestimento dei banchi dalle ore 6.30 alle ore orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13 - sgombero dell area dalle ore 13 alle ore 14 - dopo le ore 8 i posteggi non potranno più essere occupati Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio, uova e cereali. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale Articolo 2 Assegnazione dei posteggi 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico per n. 24 posteggi, nel seguente modo: a) n. 18 posteggi (temporanei o permanenti), in via prioritaria, alle Associazioni di categoria degli agricoltori firmatarie della convezione, perché ritenute maggiormente rappresentative a livello locale;: 2

3 b) n. 4 posteggi per la vendita di prodotti a carattere stagionale, alle stesse associazioni di cui alla lettera a); c) n. 2 posteggi a singoli imprenditori agricoli: 2) in caso di mancata occupazione dei posteggi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli di cui alle lettera a); 3) L assegnazione dei posteggi verrà fatta nel rispetto dei seguenti criteri: a) le associazioni firmatarie della convenzione provvederanno di comune accordo a comunicare al Comune i nominativi degli imprenditori agricoli che si alterneranno nell occupazione dei n. 22 posteggi; b) i 2 posteggi, individuati nella pianta del mercato con i numeri 1 e 2, verranno assegnati dal Comune agli imprenditori agricoli, diversi da quelli del punto a), nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: maggiore numero di presenze maturate nel mercato; maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex Registro Ditte) per l attività agricola; ordine cronologico di presentazione della comunicazione. 4) Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli di cui all art del codice civile e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all art.8 della legge 29 dicembre 1993, n ) Ogni imprenditore agricolo per partecipare deve presentare al Comune apposita comunicazione di cui all art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione; la comunicazione ha efficacia immediata. 6) Per l occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la libera alternanza degli operatori e la stagionalità dei prodotti, consentendo l occupazione di fatto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 7) Nell ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio. 8) È fatto assoluto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato. 9) Qualora venisse istallato il palco alla fine del corridoio di Piazza Negrelli, i quattro posteggi stagionali non potranno essere utilizzati. Articolo 3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato e prodotti vendibili 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni: - ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nel seguente ambito territoriale: Montebelluna, Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago, Volpago del Montello; - vendere i prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001; - i prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. - nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare attraverso documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima; - i prodotti agricoli devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi. 2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge , n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 3

4 Articolo 4 Modalità di utilizzo del posteggio e obblighi per gli operatori 1) L operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l esercizio dell attività, per l inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. 2) I posteggi devono essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. 3) I banchi, il negozio mobile e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita. 4) I veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita e/o per il trasporto della merce e dell altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. 5) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento. 6) E vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. 7) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune. 8) L operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 9) E vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. 10) Con l'uso del posteggio l operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. 11) L operatore ha l obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza. 12) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero. 13) Ogni operatore deve esporre un cartello (insegna) ben visibile, delle dimensioni di circa 30x20, contenente l indicazione della denominazione dell azienda agricola, l elenco dei prodotti principali posti in vendita e il comune sede dell azienda. 14) Nei posteggi non devono essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni di carattere prettamente commerciale ad eccezione del cartello identificativo dell azienda. 15) Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l attestazione di certificazione biologica rilasciata dall organismo preposto al controllo. Art. 5 Norme igienico-sanitarie 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, in particolare dall Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e dai regolamenti CE 852/2004 e CE 853/ ) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l allontanamento dei rifiuti. 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell OMS2002 e dell osservanza delle norme igienico-sanitarie. 4

5 4) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all OMS2002. Nell interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 5) I banchi temporanei, ferma restando l osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere piani rialzati da terra, per un altezza non inferiore a un metro; c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 6) Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. 7) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione. 8) La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell energia elettrica e di acqua potabile. 9) Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso del requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti. 10) La vendita è consentita solo in presenza di idonea attrezzatura di trasporto, conservazione ed esposizione opportunamente registrata che consenta la protezione degli alimenti ed il mantenimento di temperature idonee alla loro conservazione. Articolo 6 Criteri per la trasparenza dei prezzi 1) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l indicazione della varietà e della provenienza, Per i prodotti confezionati valgono le norme relative all etichettatura, come espressamente previsto dalle norme vigenti. 2) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato. 3) Il prodotti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l esattezza delle operazioni di pesatura. Articolo 7 Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione per la vendita 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato. 2) Gli imprenditori agricoli sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche sia al mercato sia nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti: inoltre devono mettere a disposizione la documentazione cartacea per la verifica dell effettiva capacità produttiva e provenienza dei prodotti posti in vendita, in particolare, copia del fascicolo aziendale redatto presso il CAA - Centro Assistenza Agricola- e le fatture di acquisto e vendita dell azienda. 3) Ai fini dei controlli di cui al comma 2, le associazioni firmatarie della convezione, segnalano al comune i nominativi di uno o più esperti del settore al fine di accertare, che i prodotti posti in vendita rispettino quanto previsto dall art. 3, comma 1. Il Comune con proprio provvedimento provvederà alla nomina ed incarico di un esperto, stabilendo anche le modalità dei controlli. Il compenso sarà ripartito tra le associazioni in funzione della rappresentanza; le stesse Associazioni potranno a loro volta ripartire il costo tra le singole aziende partecipanti al mercato. 5

6 4) In base all esito dei controlli effettuati, il Dirigente di Settore adotterà, nei confronti delle aziende che non sono risultate in regola con il presente disciplinare, i seguenti provvedimenti: a) alla prima infrazione, la sospensione dal mercato per tre mesi; b) alla seconda infrazione, l esclusione dal mercato per un periodo di tre anni. La procedura verrà effettuata in conformità alla disposizioni di cui Legge 241/1990, con l avvio del procedimento e l audizione dell interessato. Articolo 8 Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita 1) È consentito l'accesso all area di vendita con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico merci. 2) Gli operatori inoltre dovranno: - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili; - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile; - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole; - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune. 3) I prodotti esposti devono essere contenuti in imballaggi ed etichettati secondo le vigenti normative applicabili delle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sia freschi che trasformati, destinati al consumatore. 4) Nell area dl mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianto pubblico, al cui allacciamento dovrà provvedere ogni singolo operatore. Solo in casi eccezionali in cui non sia possibile fare altrimenti, è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento. Art. 9 Tributi per l occupazione del posteggio 1) L occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 2) I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per l occupazione giornaliera è ammesso il pagamento diretto al concessionario del servizio, il quale rilascerà regolare ricevuta. 3) La partecipazione al mercato è sospesa per omesso pagamento dei tributi, dopo che l ufficio competente abbia emesso l avviso di accertamento e l operatore non abbia provveduto al pagamento entro il termine di sessanta giorni concesso dalla legge, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento; una volta regolarizzata la posizione, l operatore potrà riprendere a partecipare al mercato. Art. 10 Funzionamento del mercato 1) Il mercato è gestito dal comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale, e l erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione. 2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale, mentre al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l Azienda ULSS. 4) La graduatoria dei posteggi assegnati agli imprenditori non associati, verrà aggiornata ad ogni mercato. 6

7 5) L operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ad ogni mercato, in apposito registro, i nominativi degli operatori presenti. 6) Le graduatorie e il registro delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico. 7) Il Comune, ai sensi dell art. 3 comma 3 del D.M , accerta il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare. Art. 11 Educazione alimentare ed iniziative collaterali di promozione 1) Gli operatori possono effettuare all interno del mercato le seguenti attività collaterali didattiche, di informazione, di educazione alimentare e di orientamento dei consumi, legate ai prodotti alimentari, destinate agli utenti ed ai consumatori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie: c) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie; d) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell azienda di produzione, con l utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da creare disturbo al pubblico o agli altri operatori; e) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi; f) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento; 2) Per il perseguimento delle finalità e per diffondere la conoscenza del mercato e, quindi dei prodotti locali, il Comune, in collaborazione con le associazioni degli imprenditori agricoli potrà realizzare iniziative di comunicazione, per pubblicizzare l attività del mercato. Art. 12 Sanzioni 1) Per l inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, fatte salve quelle previste da altre norme speciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come stabilito con apposita ordinanza sindacale n. 170 del ) Per l accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge n Art. 13 Disposizioni finali 1) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà. 2) L Amministrazione comunale, in accordo con le Associazioni firmatarie della convezione, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell afflusso dei consumatori. 3) la disposizione di cui all art. 1, relativa alla individuazione dei n. 4 posteggi di dimensione di mq. (7x4), avrà efficacia dall ; fino a tale data la superficie rimane di 20 mq. (5x4) Approvato con delibera Giunta comunale n. 81 del Modificato con delibera Giunta comunale n. 167 del (modifiche evidenziate in grassetto) 7

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