b) tramite posta elettronica certificata

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Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

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MOD DALP AMA01 Spettabile AMA S.p.A. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (in attuazione della Delibera A.C. 45 del 31 agosto 2017 adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50). Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata a) in busta chiusa, tramite servizio postale con raccomanda con avviso di ricevimento ad AMA S.P.A. Via Calderon de la Barca n.87 Cap.00142 Roma b) tramite posta elettronica certificata amaroma@pec.amaroma.org c) consegnata direttamente presso la società AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca n.87 Cap.00142 Roma. La domanda di definizione agevolata della controversia (Modello DA LP AMA 01) di cui all articolo 2 (Delibera AC n.45 del 31 agosto 2017) deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Tale domanda, deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017 corredata dalla copia di avvenuto pagamento in unica soluzione o come I^ rata, con valuta alla data di scadenza della stessa, con le modalità riportate nel paragrafo Perfezionamento della definizione agevolata. Si fa presente che dovrà essere presentata una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato. Il/La sottoscritto/a. in qualità di soggetto ricorrente * Persona fisica per utenza: domestica non domestica Codice Utente TARI nato/a (Prov.)... il.. Codice Fiscale... *Persona giuridica per utenza: domestica non domestica P a g. 1 7

Codice Utente TARI Titolare/ Rappresentate Legale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno del/della Codice Fiscale P.Iva. Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo: Comune... (Prov.....) Indirizzo.. CAP. Presso (eventuale destinatario) Telefono.. OPPURE Casella PEC...... Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio/pec e riconosce che AMA SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all indirizzo anagrafico o di posta elettronica certificata dichiarati. DICHIARA di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AVENTI AD OGGETTO IL TRIBUTO TARES/TARI in ogni stato e grado del Giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, qualora il ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 all Ente Impositore. P a g. 2 7

Ricorso/i oggetto della definizione agevolata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N^ Registro Generale Depositato il Atto Impugnato (Avviso di liquidazione AMA ; Accertamento TARI Aequa Roma; Cartella Agente della riscossione) P a g. 3 7

Punto A) Art 4 c.1 Importi Dovuti Tributo Interessi Spese di notifica indicati nello atto impugnato CALCOLO IMPORTI DOVUTI Punto B) Art 4 c.1 Importi Dovuti Interessi per ritardata iscrizione a ruolo da calcolarsi fino al 60 giorno successivo alla notifica dell atto pari al 4% su base annua (ART. 11 D.LGS 50 DEL 24 APRILE 2017 E DAL COMBINATO DISPOSTO ART. 20 D.P.R. 602 DEL 1973) Punto C) Art 4 c.2 Importi Dovuti Interessi di Mora o Sanzioni In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. A detrarre Punto D) Art 4 c.3 Importi Dovuti Dagli importi dovuti in base ai commi 1 e 2 sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all agente della riscossione (Equitalia), di cui all articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017 Aggiungere se presente Punto E) Art 4 c.4 Importi Dovuti All importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente deve sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata. IMPORTO TOTALE DOVUTO DEFINIZIONE AGEVOLATA P a g. 4 7

La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso, e il contribuente non abbia pagato tali importi, e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all Agente della Riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA La Definizione Agevolata delle controversie tributarie pendenti per la Tares/Ta.Ri., si perfeziona con il pagamento integrale dell importo netto dovuto, o della prima rata qualora si usufruisca del pagamento rateale con la presentazione della domanda entro il 02.10.2017. Il sottoscritto/a dichiara di voler adempiere al pagamento dei soli tributi Tares/Tari, a titolo di definizione agevolata, con le seguenti modalità: Unica soluzione: il 100% dell importo complessivo tramite bonifico bancario (con valuta entro e non oltre il 2 ottobre 2017), presso Banca Popolare di Sondrio (^) oppure Pagamento rateale: qualora l importo dovuto, sia superiore a 2.000, da corrispondere tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (^) con valuta alle scadenze sotto riportate nella seguente misura: a) il 40% del importo complessivo entro il 2 ottobre 2017, da allegare contestualmente alla presentazione del Modello di richiesta di definizione agevolata b) il 40 % dell importo complessivo da corrispondere entro il 30 novembre 2017 c) il 20 % dell importo complessivo da corrispondere entro il 2 luglio 2018 Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. (^) Le coordinate per i pagamenti derivanti dalla Definizione agevolata liti pendenti devono essere intestati ad A.M.A. Azienda Municipale Ambiente S.P.A. Roma C/c 7700/41 7700X41 (per utilizzo IBAN) Abi 5696 Cab 3211 Iban IT95 M056 9603 2110 0000 7700 X41 Il bonifico dovrà essere compilato indicando nella causale: Definizione Agevolata (Soggetto Ricorrente. /N. registro generale.. depositato il.atto impugnato N^ (Avviso di liquidazione AMA/Accertamento Aequa Roma /Cartella Agente della riscossione). P a g. 5 7

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni di cui all articolo 15 -ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Si riportano per esteso i seguenti articoli della Deliberazione AC n.45 del 31 agosto 2017 Articolo 6 Diniego della definizione 1. Il diniego alla definizione è notificato entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. 2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest ultimo. 3. La definizione agevolata delle controversie tributarie non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all agente della riscossione rinuncia a quest ultima definizione prima del perfezionamento della definizione. 4. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione, di cui all art. 6 del DL 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione de lle controversie tributarie solo unitamente a quella del predetto art. 6. Articolo 7 Sospensioni termini processuali 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di ri assunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 2 ottobre 2017. IL SOTTOSCRITTO ai sensi dell art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) DICHIARA di assumere l impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto gli atti ai quali si riferisce questa dichiarazione; Di essere, Tutore, Curatore, Amministratore di sostegno, Titolare della Ditta, Rappresentante Legale della Società/Ente/Associazione, per cui viene presentata, in qualità di ricorrente, la richiesta di definizione agevolata. P a g. 6 7

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all 11 del D.L. n.50/2017 convertito in legge, con modificazioni, dall art.1, comma 1^ L. n. 96/2017, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti. Luogo e data....... Firma... N.B. L allegazione di copia del documento di identità in corso di validità è obbligatorio, pena l esclusione, alla Definizione Agevolata Liti Pendenti (MOD DALP AMA 01). Nell ipotesi di presentazione, anche tramite Posta Elettronica Certificata, da parte di un soggetto diverso dal diretto interessato, è necessario compilare il seguente riquadro DELEGA ALLA PRESENTAZIONE. DELEGA ALLA PRESENTAZIONE da compilare esclusivamente nell ipotesi di presentazione a mano o tramite Posta Elettronica Certificata, da parte di un soggetto diverso dal richiedente Il/la sottoscritto/a........ in proprio in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore/amministratore di sostegno del/della...... delego il/la Sig./Sig.ra....... a presentare la presente dichiarazione di adesione alle liti pendenti; a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione alle liti pendenti Luogo e data. Firma del delegante... N.B. L allegazione di copia del documento di identità del delegato e del delegante, in corso di validità è obbligatorio, pena l esclusione, alla Definizione Agevolata Liti Pendenti (MOD DALP AMA 01). (*) campi obbligatori P a g. 7 7