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Per la convenuta: [i]n via preliminare [a]ccertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al conferente la procura e per l effetto dichiarare la nullità della procura ad litem rilasciata in calce all atto di citazione ; [n]el merito respingere la domanda istante perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata nel fatto e nel diritto. Spese refuse, con condanna di parte istante per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 13/10/2011 l Ordine Nazionale dei Biologi conveniva in giudizio Micieli Maria Grazia per sentirla condannare al pagamento di 147.020,00 oltre agli interessi legali. A sostegno della domanda l istante esponeva che per venire incontro alla necessità formative dei suoi iscritti, a seguito dell obbligatorietà imposta dal Ministero della Salute con l istituzione dell'ecm (Educazione Continua in Medicina), organizza[va] corsi di formazione in qualità di Provider ; che i predetti corsi [venivano] ripetutamente editi dalle Delegazioni che li richied[evano] ed [a]lla fine del corso i Delegati [dovevano] dare conto delle somme introitate e spese per la loro realizzazione e versare alla cassa dell ordine sia gli importi delle tasse relative all ECM anticipate dall Ordine sia le somme eventualmente residuate ; che [n]ello specifico Maria Grazia Micieli [aveva] richiesto e realizzato come delegato provinciale di Siracusa n 24 corsi di formazione ECM [,] tutti regolarmente registrati e per i quali [era] stato pagato il contributo previsto dal Ministero della Salute ; che, tuttavia, tenuto conto del numero dei PAGINA 2

partecipanti, [del] contributo unitario e del numero di ore di formazione da effettuare per la realizzazione del corso, l importo totale non pervenuto e non rendicontato ammonta[va] a 147.020/00. Si costituiva Micieli Maria Grazia, eccependo che il Consiglio Nazionale dei Biologi alla data del 10.06.2011 [aveva disposto] l annullamento del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi, che [c]on nota datata 5.08.2011. il Ministero della Giustizia [aveva evidenziato] che, nelle more del commissariamento, il Consiglio dell Ordine avrebbe potuto compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e che [c]on successivo decreto del 2.11.2011 il medesimo Ministero, ritenuto che l avvenuto scioglimento di entrambi gli organi dell Ordine Nazionale dei Biologi impedi[sse] di fatto il funzionamento dell ente, [aveva provveduto] alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell art. 20 della L. 396/67, con l incarico allo stesso di provvedere all ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti ; che di conseguenza, essendo stato l atto di citazione introduttivo dell odierno giudizio redatto in data 29.09.2011 ed inoltrato per la notifica in data 6.10.2011, il soggetto conferente la procura non [poteva] ritenersi titolare del potere di rappresentare l Ordine Nazionale dei Biologi ; che il regolamento del 2008, disciplinando i criteri per la organizzazione, realizzazione e gestione degli eventi formativi inerenti al Programma ECM, prevedeva che il soggetto che aveva proposto l evento avrebbe dovuto versare, oltre ad un contributo che determinava il Ministero per l attribuzione dei crediti formativi (tra. 258,23 e. 774,69 a seconda della tipologia dell Evento PAGINA 3

) e destinati allo stesso, una somma forfettaria per spese di segreteria di. 200,00 ; che, invece, il regolamento approvato il 25/3/2010 opera[va] al di fuori dei poteri e delle funzioni attribuite al Consiglio dell Ordine costituendo un palese tentativo di gestire <<direttamente>> i corsi di formazione con indicazione di costi massimi da sostenere, investendo direttamente il Consiglio dell Ordine dell onere di stabilire per ogni singolo corso la quota di iscrizione ; che di conseguenza il regolamento del 2010 era illegittimo nonché privo di efficacia retroattiva ; che comunque [p]er quanto riguarda[va] le quote di iscrizione dei corsi mai si [era] concordato un provento a qualsiasi titolo per l Ordine. Concludeva, quindi, [i]n via preliminare per il difetto di rappresentanza processuale in capo al conferente la procura e nel merito per il rigetto della domanda. Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all udienza del 4/10/2016, la causa veniva ritenuta per la decisione dall istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica. Va preliminarmente confermata l ordinanza del 9/1/2014, stante le motivazione addotte con il provvedimento in questione. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo al conferente la procura, sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta. Al riguardo si osserva che l Ordine Nazionale dei Biologi è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della giustizia ed istituito ai sensi della Legge n. 396/67. PAGINA 4

Gli organi collegiali dell Ordine sono il Consiglio dell ordine nazionale dei biologi e il Consiglio nazionale dei biologi. Il consiglio dell ordine è dotato di un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario e cinque consiglieri e le sue funzioni sono di assicurare il rispetto della normativa professionale, curare l albo professionale, tutelare il titolo professionale e impedire l esercizio abusivo della professione, amministrare i beni e le finanze dell ordine e presentare il bilancio. Il presidente del consiglio dell ordine è il rappresentante dell ordine stesso. Il consiglio nazionale invece è costituito da quindici membri iscritti all albo, un presidente, un vice-presidente, un tesoriere, un segretario (distinti da quelli dell Ordine Nazionale dei Biologi) ed undici consiglieri e si occupa della gestione di ricorsi in materia di iscrizioni o espulsioni dall albo, provvedimenti disciplinari e risultati elettorali interni all ordine. Orbene, è innegabile che l ente eretto in persona giuridica, qual è nella fattispecie l Ordine Nazionale dei Biologi, agisce, anche sul piano processuale, per il tramite dei propri rappresentanti, in forza del rapporto d immedesimazione organica con l ente rappresentato. E tale rapporto, che investe la persona fisica del potere di rappresentanza, deve sussistere al momento del compimento dell atto, anche di natura processuale, riferibile all ente rappresentato. Conseguentemente, il venir meno dell investitura del potere di rappresentanza organica anteriore al compimento dell atto rende quest ultimo non riferibile all ente. Tuttavia il difetto di legittimazione processuale in oggetto può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, con la costituzione PAGINA 5

in giudizio del soggetto dotato dell effettiva rappresentanza dell ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. La ratifica opera, infatti, anche in sede processuale, stante il disposto dell art. 182 c.p.c. (vedi Cass, civile n. 3084/16). Ne consegue che, essendo intervenuta in data 29/9/2015 la costituzione dell Ordine Nazionale dei Biologi in persona del Presidente pro tempore giusta delibera n. 32820 del 28/5/2015, il difetto di legittimazione sussistente all atto dell introduzione della presente lite deve ritenersi sanato con effetto retroattivo. Nè appare idonea ad incidere sulla costituzione avvenuta il 29/9/2015 la sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 28/7/2016, atteso per un verso che la pronuncia in questione è stata depositata dalla convenuta con la comparsa conclusionale in maniera incompleta, risultando la copia agli atti priva delle ultime pagine della motivazione e segnatamente del dispositivo, con la conseguenza che non è possibile accertare l esatto contenuto della sentenza, e per altro verso che è ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza l efficacia retroattiva di un eventuale dictum di annullamento delle operazioni elettorali e gli effetti di una tale statuizione sugli atti compiuti medio tempore dagli organi elettivi. Nel merito la domanda proposta dall Ordine Nazionale dei Biologi è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero deve anzitutto osservarsi che le circostanze di fatto relative alla realizza[zione] da parte della Micieli dei corsi di formazione ECM meglio indicati alle pagg. nn. 2 e 3 dell atto di citazione ed al numero dei PAGINA 6

partecipanti ed al costo unitario degli stessi non risultano in alcun modo contestate dalla convenuta, essendosi quest ultima limitata ad affermare che [p]er quanto riguarda le quote di iscrizione dei corsi mai si è concordato un provento a qualsiasi titolo per l Ordine e che il regolamento del 2010 è illegittimo ed in ogni caso privo di efficacia retroattiva (pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), laddove l onere della contestazione specifica e tempestiva deriva da tutto il sistema processuale e, segnatamente, dal carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena, dalla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore caratterizza ogni sistema processuale, dal dovere di lealtà e probità, posto a carico delle parti dall art. 88 c.p.c. che impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti, e soprattutto dal generale principio di economia che deve sempre informare il processo, così come previsto dall art. 111 Cost. (vedi Cass. civile nn. 5191/08 e 23638/07). Deve pertanto ritenersi pacifico che la Micieli abbia incassato quale quote di partecipazione ai corsi ECM organizzati tra il 2009 ed il 2010 il complessivo importo di 147.020,00. Quanto all obbligo di restituzione di tale somma, va precisato per un verso che la stessa convenuta ha esplicitamente ammesso di aver effettuato nel 2006 e nel 2010 versa[menti] a saldo delle quote ECM dei corsi organizzati in Siracusa (pag. 5 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. del 19/4/2012) e per altro verso che la Micieli risulta aver inviato all Ordine PAGINA 7

il Piano Economico Finanziario di alcuni corsi (cfr. documento n. 14 di cui al fascicolo di parte attrice), con la conseguenza che, in mancanza di puntuali allegazioni sia da parte dell attrice sia da parte della convenuta sulle concrete modalità di organizzazione dei corsi, deve ritenersi che l Ordine Nazionale dei Biologi assuma la veste di provider dei corsi ECM e che la gestione e l organizzazione degli stessi sia poi effettuata per suo conto dai singoli delegati provinciali. Il rapporto intercorso tra l Ordine Nazionale dei Biologi e la Micieli (ed invero la deduzione di parte convenuta secondo cui tutti i corsi espletati a Siracusa sono stati organizzati non dalla Delegazione quanto piuttosto dall Associazione Biologi della Provincia di Siracusa è del tutto irrilevante, atteso che le stesse Brochures depositate dalla Micieli recano la chiara indicazione quale organizzatore dell Ordine Nazionale dei Biologi Delegazione Provinciale di Siracusa Associazione Biologi Provincia di Siracusa e che l eventuale, ulteriore delega dell organizzazione da parte della convenuta a tale ultima associazione non incide in alcun modo sulla qualifica di delegato provinciale della Micieli) per la realizzazione dei corsi ECM in Siracusa deve allora giuridicamente qualificarsi come mandato e comporta per la convenuta - quale mandataria - di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse nell espletamento dell incarico E tuttavia la Micieli ha omesso non solo l indicazione dei dati contabili delle entrate e delle uscite e del saldo finale ma anche la descrizione e giustificazione documentata dell attività gestoria svolta, con la conseguenza che, non risultando versata in atti alcuna documentazione di spesa, la stessa è tenuta a rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del PAGINA 8

mandato stesso ovvero l intero costo unitario dei corsi ECM organizzati in Siracusa per conto dell Ordine Nazionale dei Biologi. La convenuta va, quindi, condannata alla restituzione di 147.020,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14. P.Q.M. il Tribunale di Roma - Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ordine Nazionale dei Biologi nei confronti di Micieli Maria Grazia, così provvede: - condanna la convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, di 147.020,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo; - condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi 6.313,63, di cui 1.215,00 per la fase di studio, 775,00 per la fase introduttiva, 1.620,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, 2.025,00 per la fase decisionale ed 678,63 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 22/4/2017. Il Giudice Unico Dott.ssa Caterina Bordo PAGINA 9