REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Art. 1398 c.c.; mancata contestazione della carenza dei poteri del falsus Dott. RENATO BERNABAI - Presidente - procurator; implicita Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - ratifica del suo operato; Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere - insussistenza. Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere R.G.N. 6515/2015 Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere Cron. /4Ty ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6515-2015 proposto da: Rep. / Ud. 27/09/2016 PU LA RESIDENZA DEI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 2016 1505 margine del ricorso;, giusta procura a - ricorrente - contro FALLIMENTO LA RESIDENZA DEI S.R.L., PORTESI 1

S.R.L., UNIGEST S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 38/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; JLt udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da La Residenza dei s.r.l. contro la sentenza del tribunale di Monza dichiarativa del suo fallimento ad istanza di Portesi s.r.l. La corte distrettuale ha rilevato che nel corso del procedimento di primo grado la reclamante non aveva mai eccepito l'inefficacia della fideiussione azionata nei suoi confronti dalla creditrice istante, ancorché sottoscritta in suo nome e per suo conto, a garanzia delle obbligazioni assunte verso Portesi da Cieffe s.n.c., da un soggetto che non era il suo legale rappresentante; ha quindi ritenuto che tale comportamento processuale, univocamente improntato all'implicito riconoscimento del negozio fideiussorio, fosse idoneo ad integrare ratifica dell'operato del falsus procurator. La sentenza, pubblicata 18.1.015, è stata impugnata da La Residenza dei con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico motivo di ricorso La Residenza dei contesta che le difese svolte nel procedimento di primo grado potessero valere a ratificare l'attività del falsus procurator. Rileva, in primo luogo, che la corte del merito ha omesso di indagare in ordine all'estensione del mandato da essa conferito all'avvocato che l'aveva assistita in tale procedimento e sostiene che, in ogni caso, l'attività difensiva del legale, funzionale unicamente al rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da Portesi, non poteva integrare una sua manifestazione di volontà volta tacitamente a ratificare l'operato del soggetto che aveva sottoscritto la fideiussione, in suo nome e per suo conto, non avendone i poteri. Il motivo è fondato. Le S.U. di questa Corte, con la recente sentenza n. 11377/015, hanno enunciato il principio per cui, in tema di contratto stipulato da "falsus procuratori', la deduzione 3

del difetto o del superamento del potere rappresentativo, e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d'ufficio. La sentenza chiarisce che la circostanza che l'interessato, costituito nel processo, ometta di prendere posizione circa la sussistenza del potere rappresentativo allegato dall'avversario a sostegno della propria domanda, o comunque ometta di contestare specificamente tale fatto, pur costituendo un comportamento processualmente rilevante sul piano della prova (determinando, in applicazione del principio di non contestazione, una relevatio ab onere probandi) non impone al giudice un vincolo assoluto, obbligandolo a considerare come positivamente accertata in giudizio la legittimazione rappresentativa non contestata, in quanto, indipendentemente dalla contestazione, il giudice può sempre rilevare l'inesistenza di un fatto qualora essa emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Inoltre, allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, il giudice, tenuto a verificare d'ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, può tenerne conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata. Il superamento delle ragioni della rilevabilità d'ufficio della carenza dei poteri del falsus procurator si avrà dunque solo se sia lo stesso pseudo rappresentato ad agire in giudizio con una domanda che presuppone l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri ovvero - se convenuto - a difendersi nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio tale contratto, incompatibile con la possibilità di farne valere l'inefficacia (cfr. anche Cass. n. 20564/015). Dal complesso di tali principi deriva che il comportamento della parte interessata che, pur non sollevando l'eccezione, si limiti a contrastare nel merito l'altrui pretesa fondata sul negozio concluso dal falsus procurator, non può essere interpretato 4

come univocamente volto alla ratifica. Deve dunque concludersi, avuto riguardo al caso di specie, che la corte territoriale ha erroneamente desunto la volontà di Residenza dei di ratificare la fideiussione in forza delle quale Portesi aveva avanzato l'istanza di fallimento (pacificamente sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentare la società) dalla mera assenza di una specifica contestazione svolta sul punto dalla fallenda nel corso del procedimento di primo grado. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova valutazione del fatto controverso che tenga conto dei principi sopra enunciati. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Roma, 27 settembre 2016. 5