LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18

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LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18 Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 ( 1 ) (b.u. 5 novembre 1985, n. 49) Art. 1 Finalità 1. Sino a quando la materia non sarà diversamente disciplinata anche a seguito della decisione della Corte costituzionale sul ricorso proposto dalla Provincia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la presente legge stabilisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli ai fini dell'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, nn. 2083 e 2084 del 31 luglio 1980, nonché della citata legge 20 ottobre 1978, n. 674. 2. La presente legge stabilisce inoltre i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee, n. 105 del 19 gennaio 1975 e n. 3796 del 29 dicembre 1981 e al regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2062 del 31 luglio 1980, modificato con regolamento n. 1995 del 12 luglio 1984 nonché alla legge 2 agosto 1975, n. 388 ( 2 ). Art. 2 Requisiti per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli 1. La Provincia, con le modalità di cui all'articolo 3, riconosce le associazioni dei produttori agricoli che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, abbiano sede nel territorio provinciale e siano costituite per settori produttivi omogenei nel rispetto dei limiti minimi fissati nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1980, n. 2083. 2. Le associazioni dei produttori devono essere composte da produttori singoli oppure da operatori singoli e da cooperative o altre forme associative previste all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1360/78, a condizione che almeno l'80 per cento del numero complessivo dei produttori siano conduttori di aziende agricole site nella provincia di Trento e che almeno l'80 per cento della produzione immessa dall'associazione sul mercato sia prodotta nella provincia di Trento. 2 bis. La Provincia riconosce le associazioni dei produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 105 del 19 gennaio 1976 e n. 3796 del 29 dicembre 1981 nonché dalla legge 2 agosto 1975, n. 388, e siano costituite per settori produttivi omogenei nel rispetto dei limiti minimi fissati nel regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2062 del 31 luglio 1980, come modificato con regolamento n. 1995 del 12 luglio 1984. 2 ter. Le associazioni dei produttori dovranno avere sede nel territorio provinciale e soddisfare le seguenti condizioni: - almeno l'80 per cento del numero complessivo dei produttori dovrà essere conduttore

di aziende site nella provincia di Trento; - almeno l'80 per cento della produzione immessa dall'associazione sul mercato dovrà essere prodotta nella provincia di Trento. 2 quater. Le associazioni dei produttori possono comprendere anche soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi. In questo caso lo statuto di tali associazioni deve contenere le norme necessarie affinché i produttori di cui ai precedenti commi conservino il controllo delle associazioni e delle loro decisioni ( 3 ). 3. Possono essere riconosciute come associazioni di produttori ai fini della presente legge anche le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e i loro consorzi, aventi i requisiti di cui al presente articolo. Art. 3 Modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli 1. Per ottenere il riconoscimento, le associazioni dei produttori devono presentare al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola apposita domanda corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonché della presente legge. Lo statuto dovrà in particolare prevedere forme di ricorso ad organi interni dell'associazione in caso di reiezione della domanda di adesione a socio; b) elenco aggiornato degli associati, in estratto autentico dal libro sociale; c) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione attestante: - la qualifica di produttore agricolo dei singoli associati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 1360/78; - il volume di produzione o il fatturato del prodotto o dei prodotti immessi sul mercato mediamente negli ultimi tre anni da ciascun socio. 2. Il servizio provinciale di cui al precedente comma può chiedere all'associazione elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma successivo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi. 3. Le associazioni dei produttori sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della stessa da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 4. Il provvedimento di reiezione della domanda deve essere motivato. 5. Le eventuali modificazioni dello statuto deliberate dai competenti organi delle associazioni dei produttori, per diventare efficaci devono essere sottoposte alle stesse procedure previste per il riconoscimento. 6. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con il riconoscimento, le associazioni dei produttori acquistano, ove non ne siano già in possesso, la personalità giuridica di diritto privato. 6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni dei produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, intendendosi sostituiti i riferimenti normativi con i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 105 del 19 gennaio 1976 e n. 3796 del 29 dicembre 1981 e con la legge 2 agosto 1975, n. 388 ( 4 ). Art. 4 Revoca del riconoscimento 1. Il riconoscimento di un'associazione è revocato qualora vengano compiute ripetute

e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e provinciali o vengano a mancare i requisiti per il suo rilascio. 2. La revoca è disposta, a seguito di deliberazione della Giunta provinciale, con decreto motivato del Presidente della Giunta medesima, previa diffida all'associazione interessata che può presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni. Alla diffida provvede il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. 3. La revoca comporta la cancellazione, con effetto immediato, dall'albo di cui all'articolo 6. Art. 5 Efficacia vincolante delle delibere 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3796 del 29 dicembre 1981 per i settori della pesca e dell'acquacoltura, le deliberazioni delle associazioni dei produttori possono avere, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della stessa, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati, operanti nel territorio provinciale, in casi di gravi necessità dichiarate tali nella predetta deliberazione per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nel decreto medesimo ( 5 ). 2. In ogni caso le deliberazioni delle associazioni di cui al comma precedente devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati. Art. 6 Albo provinciale delle associazioni dei produttori 1. È istituito l'albo provinciale delle associazioni dei produttori agricoli, nel quale esse sono iscritte d'ufficio a seguito del loro riconoscimento. 2. L'albo è tenuto dal servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. 3. Il provvedimento di riconoscimento dell'associazione e il provvedimento di revoca hanno efficacia dal giorno della loro adozione. Art. 7 Vigilanza e controllo sulle associazioni dei produttori 1. I poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni di produttori riconosciute ed iscritte all'albo sono esercitati dalla Giunta provinciale, tramite il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola. 2. A tal fine, le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di tenere le seguenti scritture: a) libro giornale; b) libro degli inventari; c) libro degli associati, nel quale sono indicate le generalità di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le variazioni di tali elementi; d) libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione; e) registro di carico e scarico, nel quale sono annualmente annotate le quantità di prodotto immesso sul mercato tramite l'associazione da parte dei produttori associati.

Nello stesso vanno, inoltre, annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato dall'associazione sulla base di norme e disposizioni della pubblica amministrazione. 3. Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute a trasmettere al servizio di cui al primo comma, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi statutari, il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo, con le relative relazioni del collegio sindacale, nonché copia delle deliberazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, punto 4), della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e delle deliberazioni recanti le norme comuni di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5 del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2062 del 31 luglio 1980, come modificato con l'articolo 1, numeri 5), 6) e 7) del regolamento n. 1995 del 12 luglio 1984. Sono inoltre tenute a trasmettere, su richiesta del predetto servizio provinciale, tutte le informazioni ed i dati necessari per l'esercizio della vigilanza e del controllo ( 6 ). 4. Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola può altresì disporre ispezioni, a mezzo di propri funzionari, cui le associazioni devono consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste. Art. 8 Associazioni di produttori preesistenti 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni di produttori del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, salvo per quanto riguarda il volume di produzione e il numero degli operatori associati di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge. Art. 9 omissis ( 7 ) Art. 10 Norme transitorie 1. Le domande di intervento presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e relative alle iniziative previste dal progetto "Potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti agricoli", di cui al testo allegato alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 2, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificata dall'articolo 9 della presente legge. NOTE (1) Vedi però l'art. 96 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. (2) Comma aggiunto dall'art. 29 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (3) Commi aggiunti dall'art. 30 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. La numerazione (bis, ter, quater) non era prevista nel testo della modifica. (4) Comma aggiunto dall'art. 31 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. La numerazione (bis) non era prevista nel

testo della modifica. (5) Comma così modificato dall'art. 32 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (6) Comma così modificato dall'art. 33 della l.p. 14 febbraio 1991, n. 5. (7) Articolo abrogato dall'art. 62 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4.