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PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ambiente ed Ecologia ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 126 DEL 01-12-2014 Oggetto: D.P.R. n. 59/13 e D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.: diniego della modifica dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 403/2010, per lo stabilimento di trasformazioni plastiche - Tre C Plast s.r.l., San Vito dei Normanni

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista: - l istanza ricevuta e trasmessa dal SUAP del comune di San Vito dei Normanni e acquisita al prot. della Provincia n. 35364 del 10.6.2014, con cui il sig. Vincenzo Cavaliere, nato a Vigevano (PV) il 23.9.1972, legale rappresentante della società Tre C Plast s.r.l., con sede legale in San Vito dei Normanni, C.da Affarano s.n.c., ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha chiesto, tramite autorizzazione unica ambientale (di seguito A.U.A.), per effetto dell art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per lo stabilimento di trasformazione materie plastiche ubicato in San Vito dei Normanni, C.da Affarano. Premesso che: - lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera, per due punti di emissione convogliata, denominati EC1 ed ETC1, derivanti rispettivamente dalle attività di densificazione ed estrusione del polietilene, con D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi n. 403 del 9.3.2010; - l Ufficio Tecnico Comunale di San Vito dei Normanni ha rilasciato il Certificato di Agibilità dell impianto in data 26.3.2010 e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha rilasciato per lo stabilimento il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in data 14.6.2012; - la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente ed acquisita alla Provincia, è costituita dai seguenti elaborati: - domanda di AUA; - scheda informativa generale di inquinamento atmosferico; - dichiarazione di importo del progetto e ricevuta del versamento degli oneri istruttori per la modifica dell autorizzazione alle emissioni; - dichiarazioni sostitutive e certificazioni edilizie; - schede tecniche delle materie prime utilizzate, certificati di autocontrollo delle emissioni; - Relazione tecnica, planimetrie, tavole di dettaglio degli impianti. Visti altresì: - il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante Norme in materia ambientale ; - il D.P.R. n. 59 del 13.3.13 e s.m.i. Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9.2.12, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.12, n. 35 ; - la L.R. n. 17/00 relativa al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, che, all art. 23 comma 1 lett. b), delega alle Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; - la L.R. n. 17/07 recante Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale ; - il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ; - Il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, di cui alla D.C.P. n. 5/2 del 04.01.02, modificato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 22 del 10.07.13; - la D.G.R. n. 180 del 19.2.14 Catasto delle emissioni territoriali. Operatività del sistema informativo ; - la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; - lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Delib. Consiliare n. 37/14 del 12.7.2000 e s.m.i.; - 2-

- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici. Preso atto: - degli esiti della Conferenza di Servizi del 16.9.2014, avente ad oggetto l esame della domanda di modifica dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il cui verbale è stato trasmesso alla società ed agli Enti competenti al rilascio di pareri con nota prot. n. 54718 del 18.9.2014. La Conferenza di Servizi si è chiusa con la comunicazione al proponente del diniego della modifica dell autorizzazione, per le motivazioni ivi riportate; nel corso della riunione è stata esaminata la documentazione trasmessa dalla società e sono stati acquisiti, e risultano allegati al verbale, i pareri sfavorevoli all accoglimento della domanda, per le motivazioni ivi riportate, trasmessi da ARPA Dipartimento di Brindisi e dal SUAP del Comune di San Vito dei Normanni; - della nota prot. n. 56799 del 29.9.2014 con cui la Provincia di Brindisi ha trasmesso al soggetto proponente la comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza, in seguito agli esiti della conferenza dei servizi, ai sensi dell art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Tenuto conto: - della nota acquisita al prot. dell Ente n. 59550 del 10.10.2014, con cui il proponente, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alle conclusioni della conferenza di servizi. Rilevato che: - l impianto, autorizzato alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 403/2010, è allocato all interno di un unico stabilimento, ed è costituito da: - quattro linee di estrusione del polietilene a bassa densità, per la produzione di confezioni e sacchetti sottili destinati alla vendita, stimata in 1.100 tonnellate annue, operanti in un range di temperatura variabile tra i 140 e i 190 C e funzionante per 200 giorni all anno e 24 ore al giorno; - due linee saldatrici dei film di polietilene; - densificatore destinato al recupero dei materiali plastici di scarto, funzionante per due settimane l anno e per 6 ore al giorno; - locali tecnici, uffici, servizi; - il locale ove sono alloggiati gli estrusori è asservito da un sistema di immissione/aspirazione dell aria di potenzialità pari a 19.000 m 3 di aria orari, per un numero di ricambi pari a 6 cicli l ora; - i fumi derivanti dalle attività degli estrusori e delle linee di saldatura, di portata pari a 16.300 Nm 3 /ora, sono convogliati verso un unico punto, ETC1, collegato ad un sistema di abbattimento, costituito da tre sistemi filtranti, ovvero una sezione di filtri in poliestere, una sezione di filtri in fibra di vetro e un filtro a carboni attivi; - per il punto di emissione ETC1, secondo l autorizzazione vigente, devono essere rispettati i valori limite di 2 mg/nm 3 per le polveri e di 1 mg/nm 3 per i Composti Organici Volatili (di seguito COV); - i fumi provenienti dal densificatore, di portata pari a 990 Nm 3 /ora, vengono convogliati verso il punto di emissione EC1, dove sono posizionati tre sistemi filtranti, ovvero un ciclone, un filtro in poliestere e un filtro a carboni attivi; - per il punto di emissione EC1, secondo l autorizzazione vigente, devono essere rispettati i valori limite di 2 mg/nm 3 per le polveri e di 1 mg/nm 3 per i COV; - la richiesta di modifica concerne l assoggettamento del punto di emissione ETC1, derivante dalle attività di estrusore, al regime normativo di cui all art 272, comma 5, D.Lgs. n. 152/06, ovvero al regime di ricambio d aria esclusivamente adibito alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Pertanto il proponente ha richiesto di escludere il punto ETC1 dagli obblighi di abbattimento delle - 3-

emissioni, autocontrollo delle stesse e manutenzione dei sistemi di abbattimento, prescrizioni imposte dall autorizzazione vigente richiamata; - in data 27.6.2014 la Provincia di Brindisi ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi, con l impianto in esercizio, riscontrando delle notevoli criticità in materia di qualità dell aria ambiente all interno dell opificio, ove operano fino a tre dipendenti per turno di lavoro; - a seguito di istruttoria da parte dell Ufficio procedente, come riportato anche nel verbale della conferenza di servizi, si è preso atto che l impianto e il ciclo produttivo non hanno subito modifiche né adeguamenti rispetto alla configurazione autorizzata: pertanto le operazioni di estrusione, effettuate a caldo, i cui fumi vengono convogliati al camino ETC1, oggetto della richiesta, generano polveri e soprattutto composti organici volatili e necessitano di abbattimento prima dell emissione in atmosfera; - Il proponente, in conferenza di servizi, ha ribadito quanto già espresso nella documentazione tecnica a corredo della domanda, che, a proprio parere, i fumi emessi dal camino ETC1 possono essere considerati come un ricambio d aria per esigenze di protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto i valori di polveri e COV monitorati in autocontrollo sono sempre risultati poco elevati e al di sotto dei limiti. Il proponente ha richiamato le motivazioni di una sentenza della Corte di Cassazione (n. 15171 sezione penale, del 1.4.2003), che ha stabilito l esenzione dagli autocontrolli di un punto di emissione posto in un colorificio, considerato come ricambio d aria; - come rilevato dall Ufficio procedente nel verbale della conferenza di servizi, a seguito di istruttoria e come evidenziano le analisi in autocontrollo effettuate periodicamente da laboratorio certificato, per l impianto in oggetto, non è possibile emettere i fumi derivanti dalle lavorazioni di estrusione in assenza di sistemi di abbattimento, perché tali operazioni avvengono a caldo e per impianti analoghi è sempre stata riscontrata la presenza di composti organici volatili nelle emissioni convogliate; - i valori di polveri e COV riscontrati dai certificati di autocontrollo periodicamente trasmessi dalla società, sono inferiori ai valori limite autorizzati; tali autocontrolli sono stati effettuati con l impianto in esercizio e con i sistemi di abbattimento e aspirazione in funzione, pertanto si desume che l abbattimento dei due parametri inquinanti è realizzato proprio in virtù del funzionamento di tali sistemi; il carbone attivo è un efficiente sistema di adsorbimento e abbattimento chimico dei composti organici volatili e la presenza di due tipi di filtrazione in serie oltre al carbone, con filtri in poliestere e fibra di vetro, impedisce la fuoriuscita di consistenti quantità di inquinanti atmosferici durante il funzionamento dell impianto; - il proponente, in riscontro al preavviso di rigetto e per corroborare la propria tesi, ha trasmesso dei certificati di autocontrollo datati 10.12.2012, effettuati sul punto ETC1, con l impianto in esercizio e privato di due sistemi di filtrazione - sui tre totali - ovvero con un solo filtro posto sul cammino dei fumi: i valori di polveri e COV riscontrati in tale controllo, sono inferiori ai valori limite autorizzati (per le polveri il valore certificato è pari a 0,67 mg/nm 3, per i COV il valore certificato è pari a 0,04 mg/nm 3 ). Ciò tuttavia non può escludere la pericolosità di un emissione, seppur contenuta, comunque reiterata nel tempo (200 giorni all anno e 24 ore al giorno) e di notevole portata (16.300 Nm 3 /ora); - la presenza di composti organici volatili nei fumi convogliati nel punto ETC1, implica l assoggettamento di tale flusso di aria esausta alla definizione di cui all art. 268, comma 1, lettera b), in cui è stabilito che un emissione in atmosfera è qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico: pertanto la stessa non può rientrare nella definizione di ricambio d aria, ai sensi dell art. 272, comma 5, anche in virtù della consistenza dei flussi di gas esausto generati dall attività; - ARPA Puglia, nel proprio parere, allegato al verbale della conferenza di servizi, ha rilevato che la presenza di polveri e COV, come da autocontrolli trasmessi periodicamente dalla società, indica la rilevanza dell emissione, non solo ai fini della protezione dei lavoratori, ma anche ai fini della protezione dell ambiente; - 4-

- il Comune di San Vito dei Normanni, nella propria nota, allegata al verbale della conferenza di servizi, concordando con le motivazioni fornite da ARPA, ha formalizzato il proprio parere sfavorevole all accoglimento della domanda di modifica. Rilevato che, sulla base delle risultanze della procedura espletata ed in particolare dell esito della conferenza di servizi nell ambito della quale sono stati acquisiti i pareri sfavorevoli di ARPA e Comune di San Vito dei Normanni e sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, non vi sono i presupposti per un favorevole accoglimento della domanda di modifica dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 403 del 9.3.2010; visto l art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale; visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia; accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia; ritenuto di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento N O N A U T O R I Z Z A ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e dell art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la modifica dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi n. 403 del 9.3.2010, per le attività di trasformazione di materie plastiche nello stabilimento di proprietà della società Tre C Plast s.r.l., ubicato in C.da Affarano San Vito dei Normanni. Il presente provvedimento di autorizzazione si riferisce esclusivamente alle emissioni in atmosfera, di cui alla lettera c, comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013. Si dà atto che restano valide e vigenti tutte le condizioni, le prescrizioni, i valori limite di emissione, le ottemperanze e i termini di validità stabiliti nel provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato con D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi n. 403 del 9.3.2010. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell art. 844 del Codice Civile. L Autorità Competente può imporre il rinnovo dell autorizzazione prima della scadenza stabilita se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell aria previsti dalla vigente normativa. I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione, secondo i tempi e le modalità previsti dall art. 269 c. 6 e 9 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., restano in capo ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi; le risultanze dovranno essere trasmesse a questo Servizio. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l applicazione delle procedure previste dall art. 278 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre all applicazione delle sanzioni di cui all art. 279 del medesimo decreto legislativo. Il presente provvedimento sarà trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Vito dei Normanni, responsabile dell adozione del provvedimento finale di competenza e della relativa trasmissione ai soggetti interessati, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Dirigente del Servizio F.to Dott. Pasquale Epifani - 5-

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l astensione dal procedimento. Brindisi, 27.11.2014 Il Responsabile del Procedimento Dott. Dario Muscogiuri Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l astensione dal procedimento e dall adozione del presente atto. Brindisi, 1.12.2014 Il Dirigente del Servizio Dott. Pasquale Epifani - 6-